TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11985 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa MA De IS, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 15309/2024 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Moroni ed Parte_1
EM ZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo legale in Roma, Via Francesco Caracciolo n. 10, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Amalia Falcone presso lo studio della quale, sito in Roma, Piazza Euclide n. 31, ha eletto domicilio
RESISTENTE
Oggetto: tirocinio, apprendistato, richiesta differenze retributive correlate ad intercorso rapporto di lavoro subordinato, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, richiesta reintegrazione
Conclusioni: come in atti, da intendersi in questa sede integralmente trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato in data 18.04.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha esposto: Parte_1 -di aver svolto a partire dal 2015, anche per conto di società di somministrazione lavoro, mansioni di magazziniere presso la catena “Brico Sì” punto vendita di Ponte Galeria (Roma), di addetto banco vendite (dal 2016 al
2017) presso la “Conad” di Via Della Magliana, di promoter e “store leader” dal
2017 al 2018 per il punto vendita TIM del Centro Commerciale Euroma2, di commesso addetto alla vendita del reparto uomo e donna nel 2018 per la catena di abbigliamento “ ” nel punto vendita del Centro Commerciale Euroma 2, Pt_2
di impiegato nel 2019 presso il “Carrefour Market” di viale degli eroi di Rodi, zona Spinaceto e dal 2021 al 2022 presso la catena “UNIEURO”, sia nel punto vendita di via della Muratella che presso il centro commerciale “Porta di Roma”;
-di avere contemporaneamente, nel 2016, conseguito anche il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Paritario “A. Ruiz” di Roma;
-di avere, nel mese di marzo 2023, risposto ad un annuncio sul sito web
“subito.it” nel quale si ricercava la figura di “cassiere” presso un esercizio commerciale di nuova apertura in zona Eur e di essere stato così convocato per il colloquio il giorno 22 marzo 2023 alle ore 17,30 presso l'ufficio della società
Celiachiamo s.r.l., in viale America n. 93 a Roma;
-di aver sostenuto un lungo colloquio con il sig. Testimone_1
(amministratore della Celiachiamo s.r.l.) il quale, interessato dal suo curriculum e dalle sue passate esperienze da addetto al banco, alla gastronomia ed alla panificazione nonché della sua esperienza a contatto col pubblico, gli parlò di un nuovo punto vendita di prodotti per celiaci in zona
EUR (aperto circa due mesi prima), descrivendogli le mansioni che gli sarebbero state assegnate, ovvero quelle di “ commesso” e le condizioni lavorative
(contratto a tempo indeterminato, part-time dal martedì al venerdì dalle ore
16,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle ore 11,00 alle ore 20,00, oltre all'ultimo lunedì di ogni mese dalle 16,00 alle 20,00);
2 -di essere stato chiamato qualche giorno dopo dal sig. il quale gli Tes_1
comunicò che si sarebbe dovuto presentare il 28 marzo 2023 alle ore 15,30 presso il punto vendita di via Elio Vittorini n. 49/51 negozio “Celiachiamo” per la firma del contratto e per cominciare l'attività lavorativa;
-di essere stato accolto, il giorno della convocazione, dalla responsabile del negozio, sig.ra , che gli consegnò la divisa e lo accompagnò subito Parte_3
al banco dei freschi, spiegandogli quello di cui si sarebbe dovuto occupare;
-di aver svolto, sin dal primo giorno di lavoro, la sua attività lavorativa dal martedì al venerdì con arrivo presso il punto vendita alle ore 15,30 e con termine della prestazione alle ore 20.30;
-di essersi occupato autonomamente di allestire il banco dei freschi rifornendolo con i prodotti del congelatore (dolci e salati), di preparare i fritti, di preparare le guarnizioni per le pizze precotte (zucchine, mozzarella, patate)
e di rigenerarle in forno;
di servire e fornire spiegazioni alla clientela sui prodotti freschi in vendita, del pagamento e della gestione della cassa del reparto, della pulizia del banco in fase di chiusura, della preparazione e pulizia del banco frigo per il giorno successivo, del lavaggio delle stoviglie e pulizia delle cappe, della predisposizione della lista dei prodotti avanzati, della chiusura cassa del reparto dei freschi;
-di avere svolto le stesse mansioni anche il sabato dalle ore 10,30 alle ore 20,30, oltre all'ultimo lunedì del mese sempre dalle ore 15,30 alle ore 20,30;
-che il 6 aprile 2023 (più di 8 giorni dopo l'inizio dell'attività lavorativa) durante l'orario di lavoro, si presentò presso il punto vendita di via Elio Vittorini, il SI.
l'amministratore della che mostrò ad Testimone_2 Parte_4
esso ricorrente un contratto di tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi che gli chiese di sottoscrivere;
-di essere rimasto stupito da tale proposta, difforme da quella prospettatagli durante il precedente colloquio effettuato con il sig. ; Testimone_1
3 -che, a fronte di tali contestazioni, il sig. gli riferì che il contratto Tes_2
di tirocinio “era solo una formalità”, che “entrambi ne avrebbero tratto un beneficio” in termini fiscali e di contributi e lo rassicurava che, terminati quei
6 mesi, lo avrebbe assunto a tempo indeterminato, anche in vista di formarlo come futuro responsabile di uno dei loro punti vendita di prossima apertura;
-di avere pertanto firmato il contratto di tirocinio extracurriculare con decorrenza dal 6.04.2023 al 6.10.2023, rassicurato dalle parole del sig.
[...]
e bisognoso di un lavoro per poter pagare anche la retta Tes_2
dell'Università dove nel frattempo si era iscritto;
-di non aver mai svolto, sin dal primo giorno di lavoro con la Parte_4
alcuna attività da tirocinante, al contrario di aver svolto mansioni di
Commesso, categoria B2 del CCNL PA - PA;
-che nel punto vendita erano presenti, nell'orario di lavoro svolto da esso ricorrente, la sig.ra , responsabile inquadrata al livello B1 CCNL Parte_3
PA - PA – indicata quale tutor nel contratto di tirocinio, ma che in realtà non si era mai occupata della sua formazione – occupandosi quest'ultima esclusivamente del reparto dei prodotti confezionati insieme alla sig.ra , commessa del reparto confezionati e un altro Controparte_2
dipendente, il sig. cuoco rigeneratore, che si occupava fino alle Persona_1
18,30 solo della cucina;
-che, in data 22 luglio 2023, il dipendente che si occupava della cucina, il sig.
veniva licenziato per mancato superamento del periodo di Persona_1
prova e per tale motivo la responsabile, sig.ra , quel giorno CP_3
comunicava ad esso ricorrente che dal 25 luglio 2023 in poi avrebbe dovuto svolgere turni giornalieri di 10 ore, dalle 10,00 alle 20,00, essendo rimasto da solo a doversi occupare sia del reparto dei prodotti freschi che della cucina, tanto che gli furono consegnate le chiavi del punto vendita per effettuare l'apertura e la chiusura del negozio;
4 -di aver osservato il nuovo orario di lavoro a tempo pieno dal 25 luglio 2023 al
3 ottobre 2023 quando la ha assunto un nuovo dipendente, il sig. Parte_4
per un supporto in cucina;
Testimone_3
-di essere stato sottoposto, in tutto questo periodo, alla vigilanza e al potere direttivo del datore di lavoro e di non aver ricevuto alcun affiancamento nelle mansioni, svolte in maniera autonoma e continuativa;
-di avere, dopo la scadenza del contratto di tirocinio (6 ottobre 2023), continuato a svolgere la sua attività presso la e di aver accettato Parte_4
di sottoscrivere in data 21 ottobre 2023, un contratto di apprendistato, decorrente dal 6 ottobre 2023 e con la promessa, da parte dell'addetta alle risorse umane, SI.ra che allo scadere dei 24 mesi Parte_5
sarebbe stato assunto stabilmente come responsabile del reparto;
-di aver continuato, anche in questo periodo, a svolgere in completa autonomia la propria attività di “commesso” senza essere seguito da alcun tutor;
-che, a seguito di un periodo di malattia, iniziata in data 18 novembre 2023, esso ricorrente, dopo svariate telefonate di sollecito da parte di , Parte_3
decideva di rientrare al lavoro in data 19 dicembre 2023 nonostante la non completa guarigione;
-di avere più volte, durante e dopo il periodo della malattia sopra descritta, inviato al datore di lavoro i moduli dell' da riconsegnare firmati all'Istituto CP_4
per la liquidazione della malattia, moduli che la si è sempre Parte_4
rifiutata di sottoscrivere sostenendo che quello del ricorrente non era un infortunio avvenuto durante l'orario lavorativo;
-che, in data 31 gennaio 2024, all'inizio del turno di lavoro, la responsabile del punto vendita di via Elio Vittorini, sig.ra , consegnava ad esso Parte_3
ricorrente raccomandata a mano di licenziamento per “mancato superamento del periodo di prova” con effetto immediato;
5 -che alla richiesta di spiegazioni di tale improvviso licenziamento, la sig. Pt_3
gli riferì che lei non lo avrebbe mandato via, ma che la decisione era stata
[...]
presa dalla a causa delle assenze per malattia effettuate nel mese Parte_4
di novembre e dicembre;
-di aver impugnato con pec del 23.02.2024 il licenziamento comminato, denunciando la violazione delle norme relative al tirocinio e all'apprendistato anche all'Ispettorato del Lavoro di Roma, senza tuttavia ottenere alcun riscontro, in particolare da parte del datore di lavoro.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_5
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che tra il sig. e la , è intercorso un rapporto di lavoro di Parte_1 Parte_4
natura subordinata dal 28 marzo 2023 al 31 gennaio 2024 e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive e accessori di legge non corrisposti, l'importo complessivo di € 3.182,66, oltre interessi, rivalutazione, o quell'altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, così come risulta dai conteggi allegati al presente atto;
- per l'effetto accertare e dichiarare che il licenziamento/recesso comminato in data 31 gennaio 2024 è nullo per i motivi esposti nel presente atto e di conseguenza condannare la in persona del suo legale CP_1
rappresentate p.t., alla reintegra del sig. nel livello B2 Parte_1
“Commesso” del CCNL PA - PA e al pagamento di tutte le mensilità maturate dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre al risarcimento del danno che codesto Tribunale riterrà di giustizia, secondo tutto quanto narrato nel presente atto.
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
6 2. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso CP_5
dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha in particolare riferito: -che il ricorrente ha svolto, a partire dal giorno 6 aprile
2023 e fino al 5 ottobre 2023, un periodo di tirocinio formativo extracurricolare presso il mini-market senza che allo stesso fosse mai stata prospettata la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
-che, fin dall'inizio del suo periodo di stage, il ricorrente veniva affiancato dalla
SI.ra , responsabile del mini-market di Via Elio Vittorini e indicata Parte_3
dalla società quale sua tutor;
-che, al termine del periodo di stage, con decorrenza dal giorno 6 ottobre 2023, il veniva assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, Pt_1
della durata di 24 mesi, con orario di lavoro part-time a 24 ore settimanali ed adibito alle mansioni di “Aiuto commesso”, con inquadramento finale nel livello
B3 ex CCNL PA-PA;
-che, anche durante il periodo di apprendistato, il ricorrente ha ricevuto formazione teorica e/o pratica sulle attività cui era adibito, sempre in affiancamento alla sua tutor, SI.ra . Parte_3
3. Espletata l'istruttoria testimoniale e acquisiti chiarimenti in merito ai conteggi, all'udienza del 22.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale nel termine di trenta giorni. Le parti hanno depositato note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le motivazioni di seguito riportate.
1. Sull'inizio della prestazione lavorativa in data 28.03.2023
7 Dall'espletata istruttoria non sono emersi sufficienti elementi probatori a sostegno della tesi del ricorrente circa l'inizio della sua attività in data
28.03.2023.
Il teste collega del ricorrente in Via Elio Vittorini dal 17 Testimone_4
maggio 2023 al 5 agosto 2023 (come risulta dal documento 12 allegato alla memoria), ha infatti riferito di non ricordare la circostanza ed al proposito si rinvia alla dichiarazione resa dallo stesso in risposta al capitolo 9 del ricorso, mentre l'altro collega, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare Testimone_3
nel novembre 2023, dunque in epoca successiva.
Al contrario la teste di parte resistente, , responsabile del punto Parte_3
vendita di Via Elio Vittorini, ha confermato l'inizio del periodo di tirocinio formativo extracurriculare in data 6.04.2023, come del resto risultante dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 4 e 15 allegati al fascicolo di parte resistente).
La domanda pertanto non merita accoglimento, essendo il tirocinio iniziato in data 6.04.2023.
2. Sul contratto di tirocinio extracurriculare del 6 aprile 2023 e sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin dall'inizio
Il ricorrente sostiene di aver svolto fin dall'inizio attività lavorativa avente i caratteri della subordinazione con mansioni di commesso, riconducibili alla categoria B2 del CCNL PA-PA.
La società, dal canto suo, sostiene che il periodo di tirocinio, iniziato il 6 aprile
2023 e terminato il 5 ottobre 2023, è stato svolto nel pieno rispetto delle linee guida di cui all'Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 e alla deliberazione n. 576 del 2 agosto 2019 della Regione Lazio;
richiama a tal proposito l'esistenza della convenzione con l'ente promotore, del progetto formativo e dell'attestazione finale sulle competenze acquisite.
8 Così delineate le opposte difese, il Giudice ritiene che non sia stata raggiunta piena prova degli assunti del ricorrente in ordine agli orari dedotti in ricorso ed alla sussistenza degli indici della subordinazione. I testi citati dal non Pt_1
hanno al proposito fornito elementi certi;
in particolare il teste Testimone_3
ha riferito di non conoscere le mansioni svolte dal ricorrente dalla sua assunzione per essere stato egli assunto in epoca successiva, mentre il teste dopo aver inizialmente confermato, in risposta al capitolo 17 del Per_1
ricorso, che il ricorrente ha svolto sempre le stesse mansioni di cui al capitolo, ha, nel prosieguo della deposizione, precisato quanto segue: “Io ho fatto tre mesi di formazione alla sede principale, posso presumere che anche il ricorrente abbia fatto questa stessa formazione in quanto per saper allestire è necessaria una formazione”.
Del resto l'espletamento della formazione nel periodo di tirocinio ha trovato conferma, oltre che nella deposizione dell'anzidetto teste e nella Per_1
documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione (doc. 4, 5 e
15), anche nelle dichiarazioni di , la quale ha riferito di aver svolto Parte_3
in detto periodo attività di formazione al ricorrente, di avergli impartito insegnamenti ed averlo seguito nello svolgimento delle sue mansioni.
Anche sotto tale profilo la domanda deve essere respinta.
3. Sull'illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante e sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fino al 31 gennaio
2024
Merita invece accoglimento la domanda di riconoscimento della subordinazione con riferimento al periodo 6 ottobre 2023 – 31 gennaio 2024 per le seguenti considerazioni.
In ordine al contratto di apprendistato stipulato a far data dal 6 ottobre 2023, la normativa applicabile nella fattispecie (44 D.Lgs. n. 81 del 2015) prevede che la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del
9 datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.
Giova rammentare sul punto che il contratto di apprendistato, per costante giurisprudenza, si configura come un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell'apprendista di una qualificazione professionale. Conseguentemente,
l'omessa formazione professionale nel contratto di apprendistato determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato ab origine.
Al proposito si richiama Corte di Cassazione sez. lav. n. 5375/2018 secondo la quale "il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale (...) ma deve prevedere al contempo un'attività insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale" e Cass., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/03/2025, n.
6990, per la quale “In caso di mancanza totale o gravemente insufficiente formazione teorica e pratica fornita all'apprendista, il contratto di apprendistato si trasforma sin dall'inizio in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, conformemente ai principi generali di protezione del lavoratore e alla funzione sociale del contratto di apprendistato”.
Nella fattispecie in esame le prove testimoniali non hanno fornito la prova dell'espletamento, nel periodo 6 ottobre 2023 – 31 gennaio 2024, di una attività di insegnamento e di formazione del datore di lavoro per 60 ore secondo le previsioni contrattuali, al contrario dalle stesse è emerso lo svolgimento, da
10 parte del ricorrente, di mansioni tipiche del profilo professionale del commesso,
Categoria B2 del CCNL PA ASSIPAN applicato.
Il teste collega di lavoro dall'ottobre 2023 al febbraio 2024, ha Testimone_3
così riferito: “(…) il mi ha fatto formazione, c'era lui dietro il bancone ed Pt_1
era lui il responsabile del reparto. Non c'era nel reparto nessun altro che lavorava lì, le altre due colleghe erano la responsabile e la vice responsabile che lavoravano nel market e non nel banco del fresco. Si trattava di e Parte_3
di cui non ricordo il cognome. Io non ho visto tutor accanto al ricorrente CP_2
che è stato il mio tutor e mi ha fatto vedere come si facevano le pizze, l'apertura
e la chiusura della cassa, gli ordini giornalieri, gli ordini dei clienti, tutte le mansioni che c'erano da fare il le faceva, ricordo che lui era un jolly, Pt_1
passava dalla cassa del market alla cassa del banco del fresco, in cucina, in magazzino. Era quello con più esperienza di tutti lì dentro a parte la responsabile che non era dietro il banco”.
Il teste risulta del tutto attendibile per aver avuto diretta conoscenza dei fatti e delle circostanze dallo stesso riferite per il periodo del contratto di apprendistato, né l'errata individuazione, da parte dello stesso, del mese di inizio della propria prestazione lavorativa (novembre 2023 anziché ottobre
2023) può essere considerata un argomento valido a minare la veridicità delle sue dichiarazioni.
Del resto un indiretto riscontro alle affermazioni del predetto teste proviene dalla deposizione della teste di parte resistente, , responsabile del Parte_3
punto vendita, la quale, pur sottolineando il carattere permanente della formazione impartita, ha aggiunto che il ricorrente era diventato autonomo nel servizio alla clientela dopo che gli era stata fatta la formazione, ammettendo nei fatti che lo stesso, una volta acquisita la preparazione e la formazione, svolgeva le mansioni di servizio alla clientela da solo.
11 Ancora la teste cliente del negozio di Via Elio Vittorini, ha Tes_5
dichiarato, in risposta al capitolo 52 della memoria di costituzione, che il ricorrente era dietro al bancone e faceva quello che si fa dietro al bancone e non ha saputo riferire se a partire dall'ottobre 2023 la responsabile abbia Pt_3
o meno impartito la formazione allo stesso.
Alla luce della espletata istruttoria, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che il rapporto di lavoro inter partes instaurato abbia avuto, a far data dal 6 ottobre 2023, il carattere della subordinazione sulla base della continuità temporale della prestazione svolta secondo le medesime modalità operative, del vincolo di orario osservato, della previsione di una forma in misura fissa e predeterminata della retribuzione percepita, dell'assenza totale di rischio economico e della natura delle mansioni svolte in autonomia nonché del pieno inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro.
Risulta pertanto confermato, in assenza di idonea dimostrazione dello svolgimento della formazione secondo le modalità previste nel contratto di apprendistato, che il , dal 6 ottobre 2023, ha svolto attività di lavoro Pt_1
subordinato con mansioni di “commesso” Livello B2 del CCNL PA (ai sensi dell'art. 10 del citato CCNL appartiene al livello retributivo B2 il commesso così definito: “commesso: che segnala ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con eventuali incassi;
coordina il magazzinaggio delle merci, nonché cassiere che provvede all'incasso delle somme ed alla registrazione dei crediti, ovvero ai pagamenti su autorizzazione del gestore;
contabile che provvede alla tenuta della contabilità; autista che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con relative responsabilità”).
Il CCNL PA PA è pacificamente applicabile alla fattispecie in esame in quanto è stato espressamente richiamato nel contratto di apprendistato e nella memoria di costituzione.
12 Per quanto riguarda l'orario svolto dal ricorrente per il periodo dal 6 ottobre
2023 al gennaio 2024, dal complesso delle testimonianze è emersa la prova del seguente orario lavorativo: dal martedì al venerdi dalle 15.30 (teste Tes_3
che conferma l'inizio alle 15.30 come indicato in ricorso) alle 20.00 (teste di
, non avendo il specificato l'orario della chiusura) e il sabato dalle Pt_3 Tes_3
ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 (teste di ), oltre Pt_3
all'ultimo lunedì di ogni mese come indicato in memoria, sempre con orario
15.30/20.00 secondo le dichiarazioni testimoniali.
Sulla base di tale orario sono dovute le differenze retributive pari ad € 225,84, di cui € 15,57 per TFR, conformemente ai conteggi da ultimo depositati dalla parte ricorrente. Sulle somme riconosciute dovranno essere calcolati anche gli accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Sul licenziamento
Il ricorrente lamenta infine la nullità e/o illegittimità del licenziamento comminato in data 31.01.2024 per mancato superamento della prova, in violazione pertanto delle norme di legge regolanti il licenziamento e la disciplina dei contratti di apprendistato nonché del patto di prova.
Al proposito si osserva che il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità, riferendosi ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come nella fattispecie de qua, è soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, applicandosi la disciplina limitativa dei licenziamenti prevista dalla legge.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi di recente sulla questione, ha infatti precisato che, sul piano delle conseguenze connesse al licenziamento ad nutum intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo, la trasformazione dell'assunzione in definitiva comporta il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 L. n. 604 del 1966 e che in presenza di
13 un patto di prova invalido la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla relativa disciplina limitativa dettata dalle legge n. 604 del 1966; il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 29/08/2025, n. 24201).
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, il recesso sia privo di giusta causa e/o di giustificato motivo per essere il patto di prova nullo in quanto inserito in un contratto di apprendistato, trasformatosi sin dall'inizio in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'accertata illegittimità del licenziamento tuttavia non comporta come conseguenza l'applicabilità della tutela reale di cui al comma 2 dell'art. 3 del
D.Lgs. 23/2015, come concluso dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata: nel caso scrutinato dalla Corte infatti il recesso era stato intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto, circostanza che non ricorre in questa sede, essendo al di sotto del limite dimensionale CP_5
di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (al proposito si rinvia alla visura camerale prodotta da parte resistente, non oggetto di specifica contestazione).
Stante il mancato superamento della soglia dei 15 dipendenti, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, a norma del quale “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica
l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato” (sul punto si richiama sentenza n. 118/2025 con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del predetto
14 art. 9, comma 1, nella parte in cui prevedeva un limite massimo di sei mensilità).
Alla luce delle superiori considerazioni la società deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità, che si ritiene equo determinare, in considerazione della durata del rapporto, delle modalità concrete di svolgimento dello stesso nonché delle modalità di recesso, in otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge.
La tutela concretamente applicabile in ragione della diversa disciplina di legge appare di ampiezza minore rispetto a quella richiesta nel ricorso, il che consente al giudice di rendere una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella richiesta (sul punto si richiama sentenza del Tribunale di
Roma del 14.03.2003, che, sia pure se con riferimento alla disciplina previgente, ha stabilito un principio ancora attuale, per cui “la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, fondata sull'illegittimità del licenziamento, contiene implicitamente anche quella di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in difetto di riassunzione, di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, quando, pertanto, non sia né provato né allegato che il datore di lavoro occupasse nell'arco temporale in cui è stato adottato il licenziamento oltre quindici dipendenti, la tutela obbligatoria va accordata anche in difetto di esplicita domanda da parte del lavoratore che abbia agito per ottenere la reintegrazione di cui all'art. 18 stat. lav., in applicazione del principio secondo il quale la domanda minore è implicitamente compresa in quella maggiore proposta”).
Deve infine essere respinta la domanda di reintegra in ragione della ritorsione, asseritamente attuata dal datore di lavoro per le assenze del lavoratore dovute a malattia professionale.
15 Tale domanda, espressamente formulata per la prima volta nelle note di trattazione del 22.10.2025, è tardiva, in ogni caso, anche a voler entrare nel merito, è da respingere alla luce dell'istruttoria dalla quale non è emersa una prova piena della dedotta ritorsione (la teste ha infatti dichiarato, in Tes_6
contrasto a quanto riferito dal teste di aver comunicato al ricorrente Tes_3
il mancato superamento del periodo di prova senza far cenno alle assenze per malattia).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, per disporre la compensazione per 2/3 delle spese di lite, mentre il residuo 1/3 segue la parziale soccombenza della resistente e si liquida come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022 (valore fino ad €
26.000,00, fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. RG 15309/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che , Parte_1
dal 6 ottobre 2023, ha svolto attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di “commesso” Livello B2 del CCNL PA
PA e con gli orari indicati in motivazione e per l'effetto condanna CP_5
al pagamento, in favore dello stesso, dell'importo complessivo di € € 225,84
[...]
a titolo di differenze retributive, di cui € 15,57 per TFR, oltre agli accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-accerta l'illegittimità del recesso per mancato superamento del periodo di prova in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo e per l'effetto condanna al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità Parte_4
pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (retribuzione da parametrare al livello B2 CCNL
16 PA - PA), oltre accessori di legge;
-respinge per il resto il ricorso;
-compensa per 2/3 le spese di lite e condanna al pagamento, in CP_5
favore del ricorrente, del residuo 1/3, che liquida in complessivi € 1850,00 per compenso, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% ex DM 147/2022 e rimborso contributo unificato. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
MA De IS
17