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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5523/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Alto Ionio Reggino - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0125937 CONSORZIO DI BO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'ingiunzione di pagamento n. 0125937, notificata in data 25.05.2025 per €43,02 relativa a quota consortile anno 2010. A sostegno del ricorso, notificato alla So.G.E.T. Spa e al Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino, il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti sottesi e l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituisce in giudizio la SO.G.E.T. Spa che, dopo le opportune verifiche del caso, ha provveduto ad annullare l'atto impugnato nell'odierno gravame e chiede che venga disposta la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Rimane contumace il Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, preso atto che il Concessionario della
Riscossione ha provveduto al discarico della pretesa per intervenuta prescrizione, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione VI, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Reggio Calabria, 13.1.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5523/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Alto Ionio Reggino - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0125937 CONSORZIO DI BO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'ingiunzione di pagamento n. 0125937, notificata in data 25.05.2025 per €43,02 relativa a quota consortile anno 2010. A sostegno del ricorso, notificato alla So.G.E.T. Spa e al Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino, il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti sottesi e l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Si costituisce in giudizio la SO.G.E.T. Spa che, dopo le opportune verifiche del caso, ha provveduto ad annullare l'atto impugnato nell'odierno gravame e chiede che venga disposta la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Rimane contumace il Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, preso atto che il Concessionario della
Riscossione ha provveduto al discarico della pretesa per intervenuta prescrizione, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione VI, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Reggio Calabria, 13.1.2026