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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice EA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7069/2024 R.G. TRIB. proposto da nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
nella sua qualità di madre del minore C.F._1 Persona_1
(nato in [...] il [...]) elettivamente domiciliata in VIA I. FRUGONI 1/3 16121
GENOVA presso lo studio dell'Avv. SOLARI ELENA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
ATTORE nei confronti di
– in persona Controparte_1 del , domiciliato ex lege in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16129 GENOVA Controparte_2 presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA in persona dell'Avvocato dello Stato SIGNORILE CLAUDINA;
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Pagina | - 1 - Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Attore: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: per i motivi dedotti in parte narrativa dichiari nullo e/o comunque annulli il provvedimento di diniego del visto turistico quale familiare di cittadino italiano in favore del minore ato in Ecuador in data 12.06.2007 notificato in data Persona_1
12.06.2024 dal Consolato Italiano in Quito (Ecuador). sempre in via principale: accerti e dichiari la sussistenza del diritto al rilascio del visto turistico quale familiare di cittadino italiano in favore del minore ato in Persona_1
Ecuador in data 12.06.2007 quale familiare di cittadino italiano e per l'effetto ordini al Consolato competente di emettere il relativo atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Convenuto: si chiede in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i vizi suesposti, con vittoria di spese ed onorari.
In subordine, qualora Codesto Ill.mo Tribunale si determinasse a concedere a controparte termine per regolarizzare il difetto di procura e concedesse termine anche per regolare notifica, occorrerà fare salve le decadenze nel frattempo maturate in ragione della data di notifica del diniego.
In estremo subordine si chiede, in via tuzioristica, il respingimento del ricorso in quanto infondato, con riserva di memoria sul punto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Introduzione
, espone di essere madre di Parte_1 Persona_2
, nato in [...] il [...], all'epoca di fatti di causa minorenne, in nome e per
[...] conto del quale ella agisce, chiedendo l'annullamento del rigetto dell'istanza di rilascio del visto turistico in favore di detto minore, diniego adottato dall'Ambasciata d'Italia a Quito il 12/06/2024.
2. La domanda dell'attore
In particolare, l'attrice espone in punto di fatto:
❖ di essere madre di Persona_2
❖ il padre di detto minore è Persona_3
Pagina | - 2 - Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
❖ ella ed il padre del minore – hanno volontariamente ceduto Persona_3 la potestà genitoriale sul minore agli zii di questo: Controparte_3
e , così come statuito con sentenza del 29 settembre 2022 Persona_4 dal Tribunale di Mocache1;
❖ con provvedimento del 20/06/2024 l'Ambasciata d'Italia a Quito ha rigettato la domanda di visto turistico per il periodo dal 29/06/2024 al 20/07/2024 ritenendo che sussistessero ragionevoli dubbi sulla intenzione del minore di lasciare il territorio degli Stati membri dell'U.E. prima della scadenza del visto2;
❖ parte attrice non ha fornito copia integrale della domanda di visto turistico, ma ha prodotto – in allegato all'atto di citazione – la Dichiarazione di garanzia e/o alloggio rilasciata al minore richiedente dalla zia il 18/05/2024; Persona_4 significativamente, in tale documento il minore è indicato quale “figlio” della dichiarante;
❖ è cittadina italiana dal 04/11/2015 ed è residente in [...], Persona_4
Via San Bartolomeo del Fossato, n. 2/83.
Tanto premesso in punto di fatto, espone le ragioni in diritto – che non mette qui conto di compendiare, per quanto si dirà in appresso – all'esito delle quali chiede di dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento di diniego di visto turistico quale familiare di cittadino italiano in favore del minore ccertare e dichiarare il diritto Persona_2 di detto minore al rilascio del visto turistico, ordinando al Consolato competente di emettere il relativo atto.
3. La comparsa di costituzione e risposta
La difesa erariale con la comparsa di costituzione e risposta ha eccepito – da un lato – la tardività della notifica della citazione e – dall'altro lato – l'inammissibilità della stessa per difetto di procura.
Nel merito ha chiesto rigettarsi la domanda.
4. Le questioni preliminari sollevate di ufficio dal Giudice
A fronte delle eccezioni del convenuto sono state effettuate diverse udienze al fine di consentire all'attrice di sanare l'eccepito difetto di procura ed – infine – la causa è stata trattata dallo scrivente dapprima all'udienza del 19/10/2025 – udienza alla quale nessuno è comparso – ed infine a quella del 26/11/2025 nel corso della quale, il Giudice ha invitato le parti a prendere posizione sulle seguenti questioni preliminari: Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
1. sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quella del giudice amministrativo; sul punto l'avv. Solari ha evidenziato come, sottesa alla richiesta di visto, vi sia un provvedimento di affido dell'allora minore alla zia – cittadina italiana – e come la Cassazione abbia equiparato l'affidamento, richiamandosi al modello esistente nei sistemi giuridici islamici, al ricongiungimento familiare, con diritto ad ottenere un visto quale familiare di cittadino italiano, con conseguente competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Invero, la documentazione sottesa alla richiesta di visto documentava l'affidamento e la volontà di far visita alla parente italiana;
l'avv. Signorile ha sostenuto che, pur trattandosi di visto turistico, la giurisdizione possa essere attratta al giudice ordinario in ragione del petitum sostanziale della causa e si è rimessa;
2. competenza del Tribunale di Genova in luogo del Tribunale di Roma, sezione specializzata immigrazione; l'avv. Solari ha insistito per la competenza in quanto il familiare a cui il minore era affidato ed a cui voleva far visita era residente a [...]; l'avv. Signorile ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata, in ragione del chiaro disposto del R.D. 1611/1933;
3. carenza di legittimazione attiva: il Giudice ha osservato che l'azione è stata iniziata da persona che aveva perduto la potestà genitoriale sul minore, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice;
l'avv. Solari ha evidenziato come il ricorso potesse essere proposto dall'unico soggetto che ha presentato la domanda di visto al Consolato italiano in Ecuador e che la zia, affidataria del minore, non avesse titolarità ad impugnare un atto a lei non riferibile, ha insistito per la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna attrice;
l'avv. Signorile ha rilevato il difetto di legittimazione attiva e ulteriormente richiamato l'eccezione di invalidità della procura in atti, invalidità non sanata e non sanabile perché medio tempore il minore ha compiuto la maggior età; in punto procura l'avv. Solari ha sostenuto che il vizio è sanabile come emerge dal fatto che il Tribunale ha concesso termine e che il ragazzo è diventato maggiorenne il 12/06/2025, mentre la procura è stata redatta e depositata in data anteriore alla maggiore età del ragazzo.
Infine, l'avv. Signorile ha rilevato il mancato rispetto originario del termine a comparire ed ha chiesto di essere ammessa – in caso di rigetto delle questioni preliminari discusse –alle produzioni;
su tale istanza l'avv. Solari non si è opposta.
5. La valutazione delle questioni preliminari
5.1. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso da questo Giudice, afferma
“La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al
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rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale”4; orbene, nel caso di specie si agisce contro il rigetto di un permesso di soggiorno turistico, il cui vero scopo appare
– tuttavia – essere quello di consentire al minore di raggiungere la persona che su di lui esercitava la potestà genitoriale. In tal senso, dunque, la controversia ha quale petitum sostanziale uno degli “altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare” sicché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, co. 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 20 d.lgs. 150/2011 sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la controversia è regolata dal rito semplificato di cognizione e la competenza funzionale spetta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per territorio.
5.2. Tanto osservato, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è stato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Quito;
nel presente giudizio è stato – correttamente – convenuto il quale autorità Controparte_1 CP_4 competente all'adozione del provvedimento richiesto ed organismo di vertice, sovraordinato rispetto all'Ambasciata d'Italia a Quito.
Il novellato art. 20, co. 2, d.lgs. 150/2011 dispone “É competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato”; il a sede in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1 sicché non CP_4 possono esservi dubbi circa il fatto che la competenza per territorio spetti al Tribunale di Roma
– sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – e non già a questo Giudice.
L'art. 9 R.D. 1611/1933 statuisce che l'incompetenza per territorio, derivante dal mancato rispetto del foro erariale (nel caso di specie determinato dal combinato disposto dell'art. 6 R.D. 1611/1933 e dall'art. 20, co. 2, d.lgs. 150/2011) è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ne segue che, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla correttezza della procura alle liti di parte attrice, alla sua tempestività, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, in favore di quella del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea5. Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
5.4. Infine, ai soli fini della decisione in ordine alle spese del giudizio, deve aversi riguardo al fatto che parte attrice ha agito in giudizio pur essendo priva della legittimazione attiva in quanto
– per un fatto proprio, ossia per la volontaria dismissione della potestà genitoriale in capo al minore in data anteriore alla proposizione della domanda – non aveva alcun titolo per agire in giudizio in nome e per conto di detto minore.
6. Le spese del giudizio
In ordine alle spese del giudizio, avuto riguardo a quanto esposto nel paragrafo 5.4., deve notarsi che siffatta condotta integra un'ipotesi di colpa “mala fede o colpa grave” ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna alle spese del giudizio, che sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività defensionale effettuata.
Per la liquidazione deve aversi riguardo allo scaglione indeterminabile di complessità bassa
(avuto riguardo al petitum sostanziale).
Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori ed all'attività in concreto svolta.
7. Patrocinio a spese dello Stato
Infine, deve darsi atto che parte attrice ha prodotto – in allegato all'atto di citazione – istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, senza produrre il provvedimento di ammissione né la nota spese.
Da un lato non v'è luogo a decidere in ordine alla liquidazione delle competenze al difensore.
Dall'altro lato, la condanna pronunciata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comporterà, ex art. 136, co. 2, D.P.R. 115/2002, la revoca dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sia medio tempore sopravvenuta e non ancora documentata a questo Giudice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e difesa,
• DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
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• CONDANNA parte attrice, , al pagamento in Parte_1 favore della parte convenuta, , in persona del Ministro pro Controparte_5 tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Genova, 15/12/2025
Il Giudice
EA LI
Pagina | - 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento, tradotto ed apostillato, all'atto di citazione. 2 Cfr. provvedimento di rigetto allegato all'atto di citazione. 3 Cfr. Dichiarazione di garanzia e/o alloggio e documenti allegati alla stessa, tutti allegati all'atto di citazione.
Pagina | - 3 - 4 Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024. 5 Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10470 del 19/04/2023 “In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il , del quale gli uffici Controparte_1 consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma”.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice EA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7069/2024 R.G. TRIB. proposto da nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
nella sua qualità di madre del minore C.F._1 Persona_1
(nato in [...] il [...]) elettivamente domiciliata in VIA I. FRUGONI 1/3 16121
GENOVA presso lo studio dell'Avv. SOLARI ELENA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
ATTORE nei confronti di
– in persona Controparte_1 del , domiciliato ex lege in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16129 GENOVA Controparte_2 presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA in persona dell'Avvocato dello Stato SIGNORILE CLAUDINA;
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
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CONCLUSIONE DELLE PARTI
Attore: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: per i motivi dedotti in parte narrativa dichiari nullo e/o comunque annulli il provvedimento di diniego del visto turistico quale familiare di cittadino italiano in favore del minore ato in Ecuador in data 12.06.2007 notificato in data Persona_1
12.06.2024 dal Consolato Italiano in Quito (Ecuador). sempre in via principale: accerti e dichiari la sussistenza del diritto al rilascio del visto turistico quale familiare di cittadino italiano in favore del minore ato in Persona_1
Ecuador in data 12.06.2007 quale familiare di cittadino italiano e per l'effetto ordini al Consolato competente di emettere il relativo atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Convenuto: si chiede in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i vizi suesposti, con vittoria di spese ed onorari.
In subordine, qualora Codesto Ill.mo Tribunale si determinasse a concedere a controparte termine per regolarizzare il difetto di procura e concedesse termine anche per regolare notifica, occorrerà fare salve le decadenze nel frattempo maturate in ragione della data di notifica del diniego.
In estremo subordine si chiede, in via tuzioristica, il respingimento del ricorso in quanto infondato, con riserva di memoria sul punto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Introduzione
, espone di essere madre di Parte_1 Persona_2
, nato in [...] il [...], all'epoca di fatti di causa minorenne, in nome e per
[...] conto del quale ella agisce, chiedendo l'annullamento del rigetto dell'istanza di rilascio del visto turistico in favore di detto minore, diniego adottato dall'Ambasciata d'Italia a Quito il 12/06/2024.
2. La domanda dell'attore
In particolare, l'attrice espone in punto di fatto:
❖ di essere madre di Persona_2
❖ il padre di detto minore è Persona_3
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❖ ella ed il padre del minore – hanno volontariamente ceduto Persona_3 la potestà genitoriale sul minore agli zii di questo: Controparte_3
e , così come statuito con sentenza del 29 settembre 2022 Persona_4 dal Tribunale di Mocache1;
❖ con provvedimento del 20/06/2024 l'Ambasciata d'Italia a Quito ha rigettato la domanda di visto turistico per il periodo dal 29/06/2024 al 20/07/2024 ritenendo che sussistessero ragionevoli dubbi sulla intenzione del minore di lasciare il territorio degli Stati membri dell'U.E. prima della scadenza del visto2;
❖ parte attrice non ha fornito copia integrale della domanda di visto turistico, ma ha prodotto – in allegato all'atto di citazione – la Dichiarazione di garanzia e/o alloggio rilasciata al minore richiedente dalla zia il 18/05/2024; Persona_4 significativamente, in tale documento il minore è indicato quale “figlio” della dichiarante;
❖ è cittadina italiana dal 04/11/2015 ed è residente in [...], Persona_4
Via San Bartolomeo del Fossato, n. 2/83.
Tanto premesso in punto di fatto, espone le ragioni in diritto – che non mette qui conto di compendiare, per quanto si dirà in appresso – all'esito delle quali chiede di dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento di diniego di visto turistico quale familiare di cittadino italiano in favore del minore ccertare e dichiarare il diritto Persona_2 di detto minore al rilascio del visto turistico, ordinando al Consolato competente di emettere il relativo atto.
3. La comparsa di costituzione e risposta
La difesa erariale con la comparsa di costituzione e risposta ha eccepito – da un lato – la tardività della notifica della citazione e – dall'altro lato – l'inammissibilità della stessa per difetto di procura.
Nel merito ha chiesto rigettarsi la domanda.
4. Le questioni preliminari sollevate di ufficio dal Giudice
A fronte delle eccezioni del convenuto sono state effettuate diverse udienze al fine di consentire all'attrice di sanare l'eccepito difetto di procura ed – infine – la causa è stata trattata dallo scrivente dapprima all'udienza del 19/10/2025 – udienza alla quale nessuno è comparso – ed infine a quella del 26/11/2025 nel corso della quale, il Giudice ha invitato le parti a prendere posizione sulle seguenti questioni preliminari: Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
1. sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quella del giudice amministrativo; sul punto l'avv. Solari ha evidenziato come, sottesa alla richiesta di visto, vi sia un provvedimento di affido dell'allora minore alla zia – cittadina italiana – e come la Cassazione abbia equiparato l'affidamento, richiamandosi al modello esistente nei sistemi giuridici islamici, al ricongiungimento familiare, con diritto ad ottenere un visto quale familiare di cittadino italiano, con conseguente competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Invero, la documentazione sottesa alla richiesta di visto documentava l'affidamento e la volontà di far visita alla parente italiana;
l'avv. Signorile ha sostenuto che, pur trattandosi di visto turistico, la giurisdizione possa essere attratta al giudice ordinario in ragione del petitum sostanziale della causa e si è rimessa;
2. competenza del Tribunale di Genova in luogo del Tribunale di Roma, sezione specializzata immigrazione; l'avv. Solari ha insistito per la competenza in quanto il familiare a cui il minore era affidato ed a cui voleva far visita era residente a [...]; l'avv. Signorile ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata, in ragione del chiaro disposto del R.D. 1611/1933;
3. carenza di legittimazione attiva: il Giudice ha osservato che l'azione è stata iniziata da persona che aveva perduto la potestà genitoriale sul minore, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice;
l'avv. Solari ha evidenziato come il ricorso potesse essere proposto dall'unico soggetto che ha presentato la domanda di visto al Consolato italiano in Ecuador e che la zia, affidataria del minore, non avesse titolarità ad impugnare un atto a lei non riferibile, ha insistito per la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna attrice;
l'avv. Signorile ha rilevato il difetto di legittimazione attiva e ulteriormente richiamato l'eccezione di invalidità della procura in atti, invalidità non sanata e non sanabile perché medio tempore il minore ha compiuto la maggior età; in punto procura l'avv. Solari ha sostenuto che il vizio è sanabile come emerge dal fatto che il Tribunale ha concesso termine e che il ragazzo è diventato maggiorenne il 12/06/2025, mentre la procura è stata redatta e depositata in data anteriore alla maggiore età del ragazzo.
Infine, l'avv. Signorile ha rilevato il mancato rispetto originario del termine a comparire ed ha chiesto di essere ammessa – in caso di rigetto delle questioni preliminari discusse –alle produzioni;
su tale istanza l'avv. Solari non si è opposta.
5. La valutazione delle questioni preliminari
5.1. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso da questo Giudice, afferma
“La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al
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rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale”4; orbene, nel caso di specie si agisce contro il rigetto di un permesso di soggiorno turistico, il cui vero scopo appare
– tuttavia – essere quello di consentire al minore di raggiungere la persona che su di lui esercitava la potestà genitoriale. In tal senso, dunque, la controversia ha quale petitum sostanziale uno degli “altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare” sicché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, co. 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 20 d.lgs. 150/2011 sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la controversia è regolata dal rito semplificato di cognizione e la competenza funzionale spetta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per territorio.
5.2. Tanto osservato, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è stato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Quito;
nel presente giudizio è stato – correttamente – convenuto il quale autorità Controparte_1 CP_4 competente all'adozione del provvedimento richiesto ed organismo di vertice, sovraordinato rispetto all'Ambasciata d'Italia a Quito.
Il novellato art. 20, co. 2, d.lgs. 150/2011 dispone “É competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato”; il a sede in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1 sicché non CP_4 possono esservi dubbi circa il fatto che la competenza per territorio spetti al Tribunale di Roma
– sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – e non già a questo Giudice.
L'art. 9 R.D. 1611/1933 statuisce che l'incompetenza per territorio, derivante dal mancato rispetto del foro erariale (nel caso di specie determinato dal combinato disposto dell'art. 6 R.D. 1611/1933 e dall'art. 20, co. 2, d.lgs. 150/2011) è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ne segue che, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla correttezza della procura alle liti di parte attrice, alla sua tempestività, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, in favore di quella del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea5. Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
5.4. Infine, ai soli fini della decisione in ordine alle spese del giudizio, deve aversi riguardo al fatto che parte attrice ha agito in giudizio pur essendo priva della legittimazione attiva in quanto
– per un fatto proprio, ossia per la volontaria dismissione della potestà genitoriale in capo al minore in data anteriore alla proposizione della domanda – non aveva alcun titolo per agire in giudizio in nome e per conto di detto minore.
6. Le spese del giudizio
In ordine alle spese del giudizio, avuto riguardo a quanto esposto nel paragrafo 5.4., deve notarsi che siffatta condotta integra un'ipotesi di colpa “mala fede o colpa grave” ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna alle spese del giudizio, che sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività defensionale effettuata.
Per la liquidazione deve aversi riguardo allo scaglione indeterminabile di complessità bassa
(avuto riguardo al petitum sostanziale).
Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori ed all'attività in concreto svolta.
7. Patrocinio a spese dello Stato
Infine, deve darsi atto che parte attrice ha prodotto – in allegato all'atto di citazione – istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, senza produrre il provvedimento di ammissione né la nota spese.
Da un lato non v'è luogo a decidere in ordine alla liquidazione delle competenze al difensore.
Dall'altro lato, la condanna pronunciata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comporterà, ex art. 136, co. 2, D.P.R. 115/2002, la revoca dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sia medio tempore sopravvenuta e non ancora documentata a questo Giudice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e difesa,
• DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Pagina | - 6 - Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
• CONDANNA parte attrice, , al pagamento in Parte_1 favore della parte convenuta, , in persona del Ministro pro Controparte_5 tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Genova, 15/12/2025
Il Giudice
EA LI
Pagina | - 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento, tradotto ed apostillato, all'atto di citazione. 2 Cfr. provvedimento di rigetto allegato all'atto di citazione. 3 Cfr. Dichiarazione di garanzia e/o alloggio e documenti allegati alla stessa, tutti allegati all'atto di citazione.
Pagina | - 3 - 4 Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024. 5 Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10470 del 19/04/2023 “In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il , del quale gli uffici Controparte_1 consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma”.
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