Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2026REG.PROV.COLL.
N. 07205/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7205 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Fiammetta Sciamanda, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Vallecrosia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 88/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere AB RO e udito per la parte appellante l’avvocato Sciamanda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I coniugi odierni appellanti impugnavano davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria il provvedimento del Comune di Vallecrosia del 3 luglio 2014, prot. n. 6799, di rigetto della loro domanda di accertamento di conformità ex art. 49 della legge regionale della Liguria del 6 giugno 2008, n. 16 ( Disciplina dell’attività edilizia ), presentata in data 3 ottobre 2013, relativamente al fabbricato ad uso residenziale di loro proprietà sito in località Cravaiora, catastalmente identificato al foglio 1, mappale 837. La domanda di sanatoria veniva presentata perché il fabbricato era stato realizzato in assenza di titolo edilizio e come tale era stato oggetto di un precedente ordine di demolizione (provvedimento comunale del 5 luglio 2013, n. 537).
2. Il diniego impugnato nel presente giudizio veniva fondato sull’incompletezza della documentazione integrativa presentata su invito dell’amministrazione (nota del 18 ottobre 2013, prot. n. 10084) e sulla non conformità del fabbricato rispetto al regime di conservazione ambientale introdotto nell’area in cui ricade il manufatto abusivo dal piano territoriale di coordinamento provinciale (zona denominata « ANI.CE », disciplinata dall’art. 51 delle norme tecniche di attuazione del PTCP).
3. Al diniego di sanatoria seguiva l’ingiunzione a demolire l’immobile abusivo, di cui all’ordinanza comunale del 17 settembre 2014, prot. n. 544, anch’esso impugnata.
4. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso veniva respinto.
5. Le censure nei confronti del diniego di sanatoria venivano dichiarate inammissibili, perché limitate al motivo ostativo « inerente alla violazione della disciplina dettata dal PTCP », mentre nessuna censura era stata formulata nei confronti dell’ulteriore autonoma ragione di diniego di sanatoria, data dalla « riscontrata incompletezza della documentazione a corredo dell’istanza ».
6. Le contestazioni relative al regime urbanistico dell’area erano giudicate in ogni caso infondate nel merito. Ciò sul rilievo che pur sopravvenuto all’abuso il regime di conservazione introdotto dallo strumento pianificatorio provinciale era comunque in grado di fare venire meno il requisito della doppia conformità necessario per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
7. In conseguenza del rigetto delle censure nei confronti del diniego di accertamento di conformità venivano respinte quelle di invalidità derivata dell’ordine di demolizione.
8. Infine, le censure per vizi propri di quest’ultimo provvedimento, perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erano respinte in ragione della natura vincolata della determinazione conclusiva.
9. Contro la pronuncia di primo grado gli originari ricorrenti hanno proposto appello.
10. Il Comune di Vallecrosia non si è costituito in giudizio.
DIRITTO
1. L’appello contesta la sentenza di primo grado innanzitutto per avere considerato ostativo il regime di tutela vigente nell’area in cui ricade l’immobile abusivo, introdotto dal piano territoriale di coordinamento provinciale. Si oppone che l’obiettivo del regime di tutela « è quello di conservare inalterata la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti insediativi », con divieto di costruire nuovi edifici e altre opere che alterino in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia dei luoghi, non sarebbe estensibile alle costruzioni preesistenti, quale quella dei ricorrenti. Non vi sarebbe pertanto alcuna non conformità urbanistica sotto il profilo in esame.
2. Viene quindi riproposta la censura di invalidità derivata dell’ordine di demolizione.
3. Nei confronti di questo provvedimento sono inoltre riproposte le censure di violazione del sopra citato art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Si sostiene che l’assunto a base del rigetto delle censure in primo grado, fondate sul carattere vincolato del provvedimento repressivo, sarebbe stato erroneamente applicato al caso in cui l’ingiunzione a demolire faccia seguito ad un diniego di accertamento di conformità a sua volta illegittimo, per le ragioni esposte con riferimento a quest’ultimo. Viene al medesimo riguardo dedotta l’assenza di ragioni di celerità per derogare agli obblighi di partecipazione procedimentale degli interessati.
4. I motivi sono infondati.
5. Con essi non si censura innanzitutto l’autonomo capo della sentenza di primo grado con cui si è dato atto che il diniego di sanatoria impugnato si fonda su una ragione non censurata con il ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, consistente nell’omessa integrazione documentale della domanda di accertamento di conformità, a causa dell’incompleto riscontro alla richiesta comunale di produrre la documentazione progettuale riguardante il fabbricato abusivo. Sul punto, il provvedimento di diniego di sanatoria dà atto del contraddittorio procedimentale instaurato con gli istanti, i quali hanno da ultimo dichiarato « l’impossibilità ad adempiere alla richiesta di integrazione documentale, a causa dei “danni subiti in data 18/01/2014, i quali hanno precluso l’accesso alla proprietà” ».
6. I rilievi finora svolti sarebbero sufficienti per il rigetto dell’appello. Peraltro, questo è ulteriormente carente di critica specifica, nei termini richiesti dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., nei confronti della sentenza di primo grado nella parte con cui questa ha constatato che la domanda di sanatoria dei ricorrenti è carente del requisito della doppia conformità, a causa del sopravvenuto regime vincolistico introdotto nell’area dal PTCP, che vieta la realizzazione di nuove costruzioni. In contrario, nell’appello si deduce che l’immobile, già esistente al momento dell’entrata in vigore del piano provinciale, sarebbe compatibile con il regime di tutela con esso introdotto, perché la sanatoria consentirebbe la conservazione degli immobili esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di attuazione del piano provinciale che il Comune di Vallecrosia ha invece considerato ostativa alla sanatoria (art. 51 delle n.t.a. del PTCP).
7. Sennonché la pretesa conformità al momento della domanda viene prospettata per un intervento meramente conservativo, secondo quanto consentito in base al regime vincolistico sopravvenuto, quando invece la sanatoria è stata domandata per la diversa ipotesi di una costruzione realizzata ex novo , mancante del necessario titolo abilitativo, come dichiarato dagli istanti nella relativa domanda presentata all’amministrazione comunale resistente in data 3 ottobre 2013. In ogni caso, l’asserita conformità al momento della domanda non vale a colmare la carenza dello stesso requisito al momento della realizzazione dell’abuso, la quale è pacifica per quanto poc’anzi esposto, e cioè per l’avvenuta realizzazione di un fabbricato residenziale in assenza di permesso di costruire.
8. Deve infine essere respinta la censura di mancata partecipazione procedimentale in relazione all’ingiunzione a demolire emanata in conseguenza del diniego di sanatoria, di cui all’ordinanza comunale del 17 settembre 2014, prot. n. 544, parimenti impugnata nel presente giudizio. Il provvedimento in questione costituisce infatti la conseguenza vincolata del carattere abusivo del fabbricato residenziale di proprietà dei ricorrenti, come accertato in sede di domanda di accertamento di conformità. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada pertanto ad irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione del contenuto dispositivo del provvedimento demolitorio, che la partecipazione procedimentale degli interessati non avrebbe in alcun modo potuto modificare.
9. L’appello deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa, data la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB RO, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB RO |
IL SEGRETARIO