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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7586 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
RA TI Presidente
SS RI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4586 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il 5 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Frisina (c.f. Parte_1 P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Gaetano C.F._1
Donizetti n. 7, giusta procura in atti,
-Appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
OL De AN LI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Roma, Via Tagliamento n. 19, giusta procura in atti,
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1444/2019 del Tribunale di Viterbo, pubblicata in data
05.12.2019
Conclusioni
Per l'Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione
e conclusione disattesa e reietta, previ i necessari accertamenti e declaratorie:
(i) disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ovvero dell'esecuzione nelle more eventualmente intrapresa;
(ii) riformare, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, la sentenza impugnata del
Tribunale di Viterbo n. 1444 del 5 dicembre 2019 (mai notificata) e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 546/2017, reso dal Tribunale di Viterbo in data 8 maggio 2017, nel procedimento iscritto al n. 1152/2017 R.G., ad istanza del ' nullo e di Controparte_1 nessun effetto, attesa l'illegittimità del provvedimento stesso e, comunque, l'infondatezza delle domande spiegate dal disponendone la revoca, Controparte_1 accertando il diritto della di ripetere quanto pagato in dipendenza di esso, Parte_1 disponendo le conseguenti statuizioni condannatorie a carico della Comunione;
(iii) nel merito: per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande proposte dal
' nei confronti della in quanto infondate Controparte_1 Parte_1 in fatto ed in diritto condannando la controparte alla restituzione degli importi medio tempore pagati dalla Parte_1
Per l'Appellato: “Voglia la Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra spiegate, - in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto carente di entrambi i presupposti stabiliti dalla legge;
- nel merito rigettare in ogni sua parte l'appello promosso dalla Parte_1
Con la vittoria di spese ed accessori.
Con la condanna dell'appellante ex art. art. 96 c.p.c. nella misura che la Corte di Appello riterrà equa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 546/2017, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 8 maggio 2017, notificato in data 12 giugno 2017, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma 197.438,80 oltre interessi e spese della procedura in favore dell'opposto per il Controparte_1 mancato pagamento degli oneri condominiali.
A sostegno del decreto ingiuntivo opposto il Condominio esponeva che era proprietaria di Pt_1 parecchi immobili siti all'interno dello stesso per un ammontare complessivo di 672,65 millesimi.
Il Condominio rappresentava, altresì, che nell'assemblea del 28 aprile 2015 veniva approvato il
Bilancio preventivo per un ammontare di €. 320.842,70 ed il relativo riparto.
Aggiungeva, poi, che nelle quattro assemblee condominiali consecutive del 15 aprile 2016, del 6 giugno 2016, del 14 dicembre 2016 e del 26 gennaio 2017, l'assemblea, regolarmente convocata per l'approvazione del bilancio 2016, non riusciva a deliberare in proposito. Infine, il specificava che il regolamento all'art. 10 prevedeva che nel caso in cui CP_1
l'assemblea non fosse riuscita a costituirsi e/o a deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e/o preventivo annuale per più di tre volte consecutive, i partecipanti erano obbligati a contribuire alle spese comuni secondo l'ultimo bilancio consuntivo e/o preventivo approvato, pertanto, sulla base dell'ultimo preventivo approvato nella suddetta assemblea del 2015, Pt_1 risultava debitrice nei suoi confronti della somma di €. 197.438,80.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. Sul punto, l'opponente deduceva il mancato adempimento dell'onere della prova da parte del sulla esistenza del credito vantato. CP_1
Precisamente, l'opponente assumeva che il regolamento di condominio versato in atti era mancante della pagina 18 contenente l'art.10 del Regolamento, i verbali delle assemblee prodotte non avevano attestato il mancato raggiungimento del quorum costitutivo e/o deliberativo per quattro sedute consecutive e l'ultimo bilancio consuntivo 2015, approvato in occasione dell'assemblea del 6 giugno
2016 non risultava in atti. Aggiungeva, poi, che, data l'inapplicabilità dell'art 10 del Regolamento, non si poteva fare riferimento alla quantificazione contenuta nel precedente bilancio preventivo con conseguente assenza di determinatezza dell'ammontare degli oneri de quo né ritenere esigibile il credito attesa la mancata approvazione del bilancio consuntivo e del relativo riparto.
Nel merito, poi, l'opponente passava all'esame dei verbali al fine di ricostruire nei termini essenziali le vicende delle assemblee.
In via di estrema sintesi deduceva che:
- all'assemblea del 15 aprile 2016 non era stato raggiunto il quorum costitutivo;
- all'assemblea del 6 giugno 2016 non si era proceduto ad alcuna votazione;
- all'assemblea del 14 dicembre 2016 vi era stata una votazione con esito negativo;
-all'assemblea del 26 gennaio 2017 non si era proceduto ad alcuna votazione per incompletezza della documentazione relativa alla contabilità.
Le suddette assemblee smentiscono, secondo l'odierno appellante, quanto dedotto dall'opposto nel ricorso monitorio, ossia che le stesse non riuscivano a deliberare l'approvazione del bilancio 2016 per mancato raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo. Ne seguiva, sempre secondo l'appellante, l'inapplicabilità dell'art 10 del regolamento condominiale e l'infondatezza della pretesa monetariamente azionata, atteso il differimento dell'approvazione del bilancio 2016, con la conseguenza che nessun importo poteva essere richiesto.
Infine, l'opponente sosteneva che, ove si ritenesse operante l'art. 10 del regolamento condominiale, doveva farsi riferimento al bilancio consuntivo 2015, già approvato, e non a quello preventivo, con la conseguenza che avrebbe dovuto corrispondere l'importo di €. 190.563,83 anziché quello posto a fondamento dell'ingiunzione.
Si costituiva il , che ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato ed ha, dunque, CP_1 concluso per il rigetto di ogni domanda proposta dall'opponente.
In sede di precisazioni delle conclusioni parte opponente deduceva: “Trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio (Cass. 12/01/2016 n. 305, Cass. 12/09/2018 n. 22157), ed accertabile in via incidentale anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, fa presente sin d'ora (riservando agli scritti conclusivi ogni ulteriore considerazione) che la delibera assembleare del 28 aprile 2015
è affetta da insanabile nullità, perché espressione di una volontà assembleare inesistente, laddove non formatosi a causa della mancata partecipazione all'assemblea del numero necessario di partecipanti alla Comunione (33 presenti anziché 53)”.
Concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c., il Giudice di prime cure rigettava la domanda avanzata dall'opponente e per l'effetto dichiarava il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
Avverso la suddetta sentenza parte opponente propone appello affidato a tre motivi.
Si è costituita parte opposta che ha contestato il contenuto del gravame.
Il primo motivo di appello è rubricato “Omessa pronuncia in merito all'eccezione di nullità inficiante la delibera di approvazione del bilancio preventivo 2015- Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. nonché degli artt.1136 c.c. e 10 del regolamento della Comunione” l'appellante lamenta che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di nullità della delibera di approvazione del bilancio preventivo del 28 aprile 2015 posta a fondamento dell'ingiunzione, sollevata dallo stesso in sede di precisazione delle conclusioni e riformulata in comparsa conclusionale trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto.
In tal modo, secondo l'appellante, sarebbe stata violata la regola, posta dall'art. 112 c.p.c., della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Bisogna osservare che l'art. 112 c.p.c. laddove prescrive che “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda” si riferisce a quanto richiesto dalle parti e non alle singole eccezioni ed allegazioni cosicché
“il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi
e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” come ritenuto da costante giurisprudenza della Suprema Corte (da ultima Cass. n. 9216/2025). In ogni caso questa Corte non ritiene sussistente la nullità, asserita dall'appellante, della delibera del
2015, adottata quale base per il riparto delle spese per gli anni successivi in forza dell'art. 10 del regolamento.
Nell'ambito delle delibere assembleari, la categoria giuridica della nullità ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico. Dunque, devono ritenersi nulle solo le delibere prive degli elementi essenziali;
le delibere con oggetto impossibile o illecito;
le delibere che decidano su un oggetto che esula dalla competenza assembleare nonché le delibere che incidano proprietà esclusive o parti comuni. Fuori da queste tassative ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione.
Nel caso di specie, il vizio denunciato dall'appellante e, segnatamente, quello relativo alla regolare costituzione dell'assemblea del 28 aprile 2015, non integra vizio di nullità della delibera bensì di annullamento. Ne segue che l'appellante avrebbe dovuto esercitare l'azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137 c.c.
Il secondo motivo di appello è rubricato “Illegittimità dell'eventuale rigetto implicito della eccezione di nullità della delibera assembleare del 28 aprile 2015 – violazione e falsa applicazione degli artt.
1136 c.c. e dell'art.10 del regolamento della Comunione”.
Il rigetto del primo motivo rende oggettivamente inutile l'esame del secondo motivo che risulta assorbito.
Il terzo motivo di appello è rubricato “Errata interpretazione, violazione e falsa applicazione dell'art.10 del regolamento condominiale e degli artt. 1362 e ss. c.c”.
Sul punto l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure non abbia fatto corretto uso dell'art. 1362
c.c. nell'interpretazione dell'art. 10 del regolamento condominiale. Al riguardo, l'appellante osserva che nelle assemblee del 6 giugno 2016 e del 26 gennaio 2017, dopo essere stato raggiunto il quorum costitutivo, non si è provveduto ad alcuna deliberazione in senso dispositivo, essendo stato, con le stesse, stabilito di differire l'approvazione del bilancio 2016. Quindi, secondo l'appellante, tali assemblee sarebbero inidonee ad essere calcolate ai fini dell'applicazione dell'art 10 del regolamento condominiale, che farebbe riferimento al solo caso del mancato raggiungimento del quorum costitutivo e/o del quorum deliberativo.
Il giudice di primo grado ha correttamente interpretato l'art. 10 del regolamento, ritenendo che “non contiene alcun riferimento espresso a specifiche ragioni di mancata valida costituzione o deliberazione, limitandosi all'uso generico di termini validamente comprensivi di qualsivoglia condizione ostativa”. Pertanto, l'applicazione dell'articolo è perfettamente legittima.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1444/2019 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 05.12.2019 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese generali IVA
e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 29.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SS RI RA TI
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
RA TI Presidente
SS RI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4586 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il 5 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Frisina (c.f. Parte_1 P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Gaetano C.F._1
Donizetti n. 7, giusta procura in atti,
-Appellante-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
OL De AN LI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Roma, Via Tagliamento n. 19, giusta procura in atti,
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1444/2019 del Tribunale di Viterbo, pubblicata in data
05.12.2019
Conclusioni
Per l'Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione
e conclusione disattesa e reietta, previ i necessari accertamenti e declaratorie:
(i) disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ovvero dell'esecuzione nelle more eventualmente intrapresa;
(ii) riformare, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, la sentenza impugnata del
Tribunale di Viterbo n. 1444 del 5 dicembre 2019 (mai notificata) e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 546/2017, reso dal Tribunale di Viterbo in data 8 maggio 2017, nel procedimento iscritto al n. 1152/2017 R.G., ad istanza del ' nullo e di Controparte_1 nessun effetto, attesa l'illegittimità del provvedimento stesso e, comunque, l'infondatezza delle domande spiegate dal disponendone la revoca, Controparte_1 accertando il diritto della di ripetere quanto pagato in dipendenza di esso, Parte_1 disponendo le conseguenti statuizioni condannatorie a carico della Comunione;
(iii) nel merito: per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande proposte dal
' nei confronti della in quanto infondate Controparte_1 Parte_1 in fatto ed in diritto condannando la controparte alla restituzione degli importi medio tempore pagati dalla Parte_1
Per l'Appellato: “Voglia la Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra spiegate, - in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto carente di entrambi i presupposti stabiliti dalla legge;
- nel merito rigettare in ogni sua parte l'appello promosso dalla Parte_1
Con la vittoria di spese ed accessori.
Con la condanna dell'appellante ex art. art. 96 c.p.c. nella misura che la Corte di Appello riterrà equa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 546/2017, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 8 maggio 2017, notificato in data 12 giugno 2017, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma 197.438,80 oltre interessi e spese della procedura in favore dell'opposto per il Controparte_1 mancato pagamento degli oneri condominiali.
A sostegno del decreto ingiuntivo opposto il Condominio esponeva che era proprietaria di Pt_1 parecchi immobili siti all'interno dello stesso per un ammontare complessivo di 672,65 millesimi.
Il Condominio rappresentava, altresì, che nell'assemblea del 28 aprile 2015 veniva approvato il
Bilancio preventivo per un ammontare di €. 320.842,70 ed il relativo riparto.
Aggiungeva, poi, che nelle quattro assemblee condominiali consecutive del 15 aprile 2016, del 6 giugno 2016, del 14 dicembre 2016 e del 26 gennaio 2017, l'assemblea, regolarmente convocata per l'approvazione del bilancio 2016, non riusciva a deliberare in proposito. Infine, il specificava che il regolamento all'art. 10 prevedeva che nel caso in cui CP_1
l'assemblea non fosse riuscita a costituirsi e/o a deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e/o preventivo annuale per più di tre volte consecutive, i partecipanti erano obbligati a contribuire alle spese comuni secondo l'ultimo bilancio consuntivo e/o preventivo approvato, pertanto, sulla base dell'ultimo preventivo approvato nella suddetta assemblea del 2015, Pt_1 risultava debitrice nei suoi confronti della somma di €. 197.438,80.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. Sul punto, l'opponente deduceva il mancato adempimento dell'onere della prova da parte del sulla esistenza del credito vantato. CP_1
Precisamente, l'opponente assumeva che il regolamento di condominio versato in atti era mancante della pagina 18 contenente l'art.10 del Regolamento, i verbali delle assemblee prodotte non avevano attestato il mancato raggiungimento del quorum costitutivo e/o deliberativo per quattro sedute consecutive e l'ultimo bilancio consuntivo 2015, approvato in occasione dell'assemblea del 6 giugno
2016 non risultava in atti. Aggiungeva, poi, che, data l'inapplicabilità dell'art 10 del Regolamento, non si poteva fare riferimento alla quantificazione contenuta nel precedente bilancio preventivo con conseguente assenza di determinatezza dell'ammontare degli oneri de quo né ritenere esigibile il credito attesa la mancata approvazione del bilancio consuntivo e del relativo riparto.
Nel merito, poi, l'opponente passava all'esame dei verbali al fine di ricostruire nei termini essenziali le vicende delle assemblee.
In via di estrema sintesi deduceva che:
- all'assemblea del 15 aprile 2016 non era stato raggiunto il quorum costitutivo;
- all'assemblea del 6 giugno 2016 non si era proceduto ad alcuna votazione;
- all'assemblea del 14 dicembre 2016 vi era stata una votazione con esito negativo;
-all'assemblea del 26 gennaio 2017 non si era proceduto ad alcuna votazione per incompletezza della documentazione relativa alla contabilità.
Le suddette assemblee smentiscono, secondo l'odierno appellante, quanto dedotto dall'opposto nel ricorso monitorio, ossia che le stesse non riuscivano a deliberare l'approvazione del bilancio 2016 per mancato raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo. Ne seguiva, sempre secondo l'appellante, l'inapplicabilità dell'art 10 del regolamento condominiale e l'infondatezza della pretesa monetariamente azionata, atteso il differimento dell'approvazione del bilancio 2016, con la conseguenza che nessun importo poteva essere richiesto.
Infine, l'opponente sosteneva che, ove si ritenesse operante l'art. 10 del regolamento condominiale, doveva farsi riferimento al bilancio consuntivo 2015, già approvato, e non a quello preventivo, con la conseguenza che avrebbe dovuto corrispondere l'importo di €. 190.563,83 anziché quello posto a fondamento dell'ingiunzione.
Si costituiva il , che ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato ed ha, dunque, CP_1 concluso per il rigetto di ogni domanda proposta dall'opponente.
In sede di precisazioni delle conclusioni parte opponente deduceva: “Trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio (Cass. 12/01/2016 n. 305, Cass. 12/09/2018 n. 22157), ed accertabile in via incidentale anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, fa presente sin d'ora (riservando agli scritti conclusivi ogni ulteriore considerazione) che la delibera assembleare del 28 aprile 2015
è affetta da insanabile nullità, perché espressione di una volontà assembleare inesistente, laddove non formatosi a causa della mancata partecipazione all'assemblea del numero necessario di partecipanti alla Comunione (33 presenti anziché 53)”.
Concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c., il Giudice di prime cure rigettava la domanda avanzata dall'opponente e per l'effetto dichiarava il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
Avverso la suddetta sentenza parte opponente propone appello affidato a tre motivi.
Si è costituita parte opposta che ha contestato il contenuto del gravame.
Il primo motivo di appello è rubricato “Omessa pronuncia in merito all'eccezione di nullità inficiante la delibera di approvazione del bilancio preventivo 2015- Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. nonché degli artt.1136 c.c. e 10 del regolamento della Comunione” l'appellante lamenta che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di nullità della delibera di approvazione del bilancio preventivo del 28 aprile 2015 posta a fondamento dell'ingiunzione, sollevata dallo stesso in sede di precisazione delle conclusioni e riformulata in comparsa conclusionale trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto.
In tal modo, secondo l'appellante, sarebbe stata violata la regola, posta dall'art. 112 c.p.c., della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Bisogna osservare che l'art. 112 c.p.c. laddove prescrive che “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda” si riferisce a quanto richiesto dalle parti e non alle singole eccezioni ed allegazioni cosicché
“il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi
e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” come ritenuto da costante giurisprudenza della Suprema Corte (da ultima Cass. n. 9216/2025). In ogni caso questa Corte non ritiene sussistente la nullità, asserita dall'appellante, della delibera del
2015, adottata quale base per il riparto delle spese per gli anni successivi in forza dell'art. 10 del regolamento.
Nell'ambito delle delibere assembleari, la categoria giuridica della nullità ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico. Dunque, devono ritenersi nulle solo le delibere prive degli elementi essenziali;
le delibere con oggetto impossibile o illecito;
le delibere che decidano su un oggetto che esula dalla competenza assembleare nonché le delibere che incidano proprietà esclusive o parti comuni. Fuori da queste tassative ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione.
Nel caso di specie, il vizio denunciato dall'appellante e, segnatamente, quello relativo alla regolare costituzione dell'assemblea del 28 aprile 2015, non integra vizio di nullità della delibera bensì di annullamento. Ne segue che l'appellante avrebbe dovuto esercitare l'azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137 c.c.
Il secondo motivo di appello è rubricato “Illegittimità dell'eventuale rigetto implicito della eccezione di nullità della delibera assembleare del 28 aprile 2015 – violazione e falsa applicazione degli artt.
1136 c.c. e dell'art.10 del regolamento della Comunione”.
Il rigetto del primo motivo rende oggettivamente inutile l'esame del secondo motivo che risulta assorbito.
Il terzo motivo di appello è rubricato “Errata interpretazione, violazione e falsa applicazione dell'art.10 del regolamento condominiale e degli artt. 1362 e ss. c.c”.
Sul punto l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure non abbia fatto corretto uso dell'art. 1362
c.c. nell'interpretazione dell'art. 10 del regolamento condominiale. Al riguardo, l'appellante osserva che nelle assemblee del 6 giugno 2016 e del 26 gennaio 2017, dopo essere stato raggiunto il quorum costitutivo, non si è provveduto ad alcuna deliberazione in senso dispositivo, essendo stato, con le stesse, stabilito di differire l'approvazione del bilancio 2016. Quindi, secondo l'appellante, tali assemblee sarebbero inidonee ad essere calcolate ai fini dell'applicazione dell'art 10 del regolamento condominiale, che farebbe riferimento al solo caso del mancato raggiungimento del quorum costitutivo e/o del quorum deliberativo.
Il giudice di primo grado ha correttamente interpretato l'art. 10 del regolamento, ritenendo che “non contiene alcun riferimento espresso a specifiche ragioni di mancata valida costituzione o deliberazione, limitandosi all'uso generico di termini validamente comprensivi di qualsivoglia condizione ostativa”. Pertanto, l'applicazione dell'articolo è perfettamente legittima.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1444/2019 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 05.12.2019 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese generali IVA
e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 29.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SS RI RA TI