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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 238/2023 promossa da:
(c.f. e (cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUNARDI PAOLA, elettivamente C.F._2 domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. GUIDA NUNZIA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 16.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attorea così come spiegata nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, ed in particola riformare la sentenza di primo grado nelle parti in cui si recita “respinge la domanda attrice, condanna e a rifondere al le spese Parte_1 Parte_2 CP_1 processuali che liquida in € 4.835,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti come per legge, e rimborso delle spese di Ctu come liquidate in causa”. Per l'effetto condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno biologico patito dal Sig. CP_1 oltre al risarcimento del danno materiale e patrimoniale subito dalla Sig.ra Parte_2 Pt_1
oltre al rimborso di tutte le spese da entrambi sostenute, così come esposto nell'atto di citazione
[...] in appello.
Con vittoria di spese e di competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata, nel merito Dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza e comunque rigettare, sotto tutti
i profili, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai Signori Pt_1
e avverso la sentenza n. 966/2022 pronunciata tra le parti dal Tribunale di
[...] Parte_2
Pisa Dott.ssa Beconi e pubblicata in data 14/07/2022.In ogni caso, condannare i Signori Pt_1
e alla rifusione delle spese, dei diritti, degli onorari ed accessori di legge del
[...] Parte_2 doppio grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 966/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il
14.7.2022 , in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 interposto appello avverso la sentenza n. 966/2022 con cui il Tribunale di Pisa ha respinto la loro domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. proposta nei confronti del condannandoli al pagamento delle spese di lite e di ctu. CP_1 Gli attori a sostegno della loro pretesa allegavano che il giorno 19.07.2016 alle ore 00:55 circa , alla guida del veicolo tipo Fiat Panda tg EX897HV, di proprietà di Parte_2
mentre percorreva il Viale del Tirreno in Calambrone, con direzione Parte_1 di marcia Livorno-Tirrenia, giunto all'altezza della rotatoria tra il Vione Vannini e il Viale del Tirreno entrava in collisione con la medesima rotatoria non sufficientemente visibile e non segnalata, riportando lesioni (trauma distorsivo rachide cervicale) mentre il veicolo si danneggiava.
Si costituiva l'amministrazione convenuta, quale proprietaria della strada teatro del sinistro, la quale chiedeva il rigetto della avversa domanda dovendosi l'evento lesivo imputare esclusivamente alla condotta del conducente della autovettura, attesa la presenza di segnaletica verticale (cartelli di pericolo rotatoria, indicazioni stradali, cartello di rotatoria e obbligo di precedenza) ed orizzontale (strisce di zebratura), impianto di pubblica illuminazione e segnali luminosi sulla rotatoria stessa.
La causa, istruita attraverso ctu dinamica e medico legale sulla persona di , Parte_2 era definita con la sentenza gravata con cui il Tribunale, aderendo alle risultanze della perizia d'ufficio, attribuiva la responsabilità dell'incidente in via esclusiva alla condotta del conducente della Fiat Panda, rigettando la domanda.
Avverso siffatta decisione gli attori hanno proposto appello fondato su un unico motivo con cui hanno lamentato la carenza di motivazione da parte del Tribunale, nonostante il corretto inquadramento della loro domanda nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., nonché riproposto le osservazioni critiche alle risultanze della ctu cinematica, già sollevate in sede di operazioni peritali, sostenendo che il perito d'ufficio non abbia tenuto conto dello stato dei luoghi esistente all'epoca del sinistro, come documentato dalle fotografie allegate all'atto di citazione, né degli accertamenti dei carabinieri intervenuti sui luoghi nell'immediatezza del fatto, e che il primo giudice vi abbia acriticamente aderito.
Si è costituito il chiedendo la reiezione dell'appello in quanto infondato. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c pubblicata il
19.5.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 12 settembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c .
2. L'appello Gli appellanti lamentano che il Tribunale, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. , tuttavia non abbia motivato sulla decisione di ritenere non provata da parte degli attori la sussistenza del nesso eziologico fra l'evento lesivo e la res.
La doglianza è del tutto infondata come emerge ictu oculi dalla lettura della sentenza gravata, nella quale il primo giudice ha statuito che “ l'art. 2051 cc dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa dell'ente (dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.) quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso. La funzione della norma è di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno, come nel caso per cui è processo dove è stata dimostrata la adeguata presenza di segnaletica e di illuminazione e la condotta del danneggiato è risultata essere l'unico fattore causale del danno” , dopo aver richiamato ampiamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, da cui è emerso come nella fase pre-urto la Fiat Panda condotta dal signor è salita a una velocità di 70 km/h sopra l'isola centrale Pt_2 dell'intersezione a rotatoria, la quale è risultata conforme alle norme tecniche e funzionali per la progettazione delle intersezioni stradali previste dal DM 19/04/2006 sia quanto alle specifiche dimensionali sia, in particolare, quanto alla visibilità: “Distanze di visibilità: deve essere garantita una visione completamente Iibera sulla sinistra per un quarto dello sviluppo dell'intero anello giratorio della rotatoria, posizionando I' osservatore a 15 metri dalla linea che delimita il bordo esterno dell'anello giratorio stesso”. Riguardo alle condizioni di illuminazione, il ctu dopo aver precisato che il D.M. 19/4/2006 non impone alcun obbligo riguardante l'illuminazione delle intersezioni a rotatoria a raso, salvo specifiche condizioni ambientali nel caso di specie non presenti, ha acclarato che “la segnaletica stradale e l'intersezione a rotatoria risultavano ben visibili e illuminate anche in ore notturne, evidenziate dall'illuminazione fornita dai lampioni e dalla segnaletica catarifrangente obbligatoria in corrispondenza dell'anello rotatorio, oltre alla segnaletica verticale relativa alla presenza dell'intersezione stradale a rotatoria.” Si richiama poi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come nel caso in esame, cfr pag. 30 ctu Ing. ), esaurisce l'obbligo della motivazione con Per_1
l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n.
33742 del 16.11.2022).
Gli appellanti lamentano altresì che il perito d'ufficio nelle sue verifiche circa la visibilità della rotatoria abbia tenuto conto di documentazione relativa ad epoca successiva al sinistro, corrispondente a quella da essi prodotta in allegato alla memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata in data 8.11.2017, volta a documentare le modifiche alla segnaletica attuate dal ma anche siffatta doglianza è infondata perché CP_1 nella risposta alle osservazioni del ctp degli attori, il ctu ha precisato di aver considerato le fotografie prodotte con l'atto di citazione dell'8.6.2017, pacificamente rappresentative dello stato dei luoghi alla data dell'evento lesivo, in cui “si manca il catarifrangente verticale sul centro della rotonda, ma quest'ultima risulta comunque ben visibile, in quanto:
o preannunciata da segnaletica verticale catarifrangente;
o dotata dei catarifrangenti di segnalazione;
o soggetta al fascio luminoso della pubblica illuminazione. che lamenta”
Nessuna contraddizione infine si rileva fra la ricostruzione della dinamica dell'incidente contenuta nella relazione tecnica richiamata e il rapporto redatto dai carabinieri intervenuti nell'immediatezza, in cui non è riportata una planimetria relativa alle posizioni dei veicoli sul piano stradale a seguito dell'urto, né sono descritte le condizioni di illuminazione e di segnaletica, in quanto i relativi campi non sono barrati, né infine vi è una descrizione delle modalità di verificazione del sinistro;
soltanto dopo aver raccolto le dichiarazioni del , il verbalizzante ha formulato una propria valutazione di Pt_2 effettiva non visibilità della rotatoria, come tale non rilevante ai fini della decisione, perché di natura del tutto soggettiva, non supportata da alcun elemento tecnico ed oggettivo.
Si rammenta infine che anche nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso, in particolare la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale, pertanto affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla res , questa deve porsi rispetto al medesimo come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale). Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto. L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme ed eccezionale (Cass. 29634/2023; Cass.
33074/2023). Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va poi adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode.
In applicazione dei richiamati principi va dunque confermata la decisione impugnata, condividendosi la valutazione di imputabilità del sinistro a colpa esclusiva del conducente della Fiat Panda il quale, procedendo ad una velocità superiore al limite consentito di 50
Km/h e comunque non adeguata alle condizioni della strada in orario notturno, non si è avveduto in tempo della presenza dell' isola centrale della rotatoria, nonostante questa fosse segnalata e visibile, così sormontandola e andando poi a urtare contro una delle autovetture parcheggiate sulla strada, sicchè la res ha costituito mera occasione dell'evento lesivo , riconducibile invece sul piano eziologico alla condotta del danneggiato idonea, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2051 c.c. ad integrare il caso fortuito.
Dal rigetto dell'appello discende la condanna degli appellanti a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( scaglione fra € 5200 ed € 26.000 ) considerato uno sforzo difensivo medio per la fase di studio ed introduttiva, minimo per quella decisionale avendo depositato l'appellata solo la comparsa ex art. 190 c.p.c riepilogativa di quella di costituzione, infine esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 966/2022 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pisa , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.011,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 238/2023 promossa da:
(c.f. e (cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUNARDI PAOLA, elettivamente C.F._2 domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. GUIDA NUNZIA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 16.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attorea così come spiegata nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, ed in particola riformare la sentenza di primo grado nelle parti in cui si recita “respinge la domanda attrice, condanna e a rifondere al le spese Parte_1 Parte_2 CP_1 processuali che liquida in € 4.835,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti come per legge, e rimborso delle spese di Ctu come liquidate in causa”. Per l'effetto condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno biologico patito dal Sig. CP_1 oltre al risarcimento del danno materiale e patrimoniale subito dalla Sig.ra Parte_2 Pt_1
oltre al rimborso di tutte le spese da entrambi sostenute, così come esposto nell'atto di citazione
[...] in appello.
Con vittoria di spese e di competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata, nel merito Dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza e comunque rigettare, sotto tutti
i profili, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai Signori Pt_1
e avverso la sentenza n. 966/2022 pronunciata tra le parti dal Tribunale di
[...] Parte_2
Pisa Dott.ssa Beconi e pubblicata in data 14/07/2022.In ogni caso, condannare i Signori Pt_1
e alla rifusione delle spese, dei diritti, degli onorari ed accessori di legge del
[...] Parte_2 doppio grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 966/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il
14.7.2022 , in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 interposto appello avverso la sentenza n. 966/2022 con cui il Tribunale di Pisa ha respinto la loro domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. proposta nei confronti del condannandoli al pagamento delle spese di lite e di ctu. CP_1 Gli attori a sostegno della loro pretesa allegavano che il giorno 19.07.2016 alle ore 00:55 circa , alla guida del veicolo tipo Fiat Panda tg EX897HV, di proprietà di Parte_2
mentre percorreva il Viale del Tirreno in Calambrone, con direzione Parte_1 di marcia Livorno-Tirrenia, giunto all'altezza della rotatoria tra il Vione Vannini e il Viale del Tirreno entrava in collisione con la medesima rotatoria non sufficientemente visibile e non segnalata, riportando lesioni (trauma distorsivo rachide cervicale) mentre il veicolo si danneggiava.
Si costituiva l'amministrazione convenuta, quale proprietaria della strada teatro del sinistro, la quale chiedeva il rigetto della avversa domanda dovendosi l'evento lesivo imputare esclusivamente alla condotta del conducente della autovettura, attesa la presenza di segnaletica verticale (cartelli di pericolo rotatoria, indicazioni stradali, cartello di rotatoria e obbligo di precedenza) ed orizzontale (strisce di zebratura), impianto di pubblica illuminazione e segnali luminosi sulla rotatoria stessa.
La causa, istruita attraverso ctu dinamica e medico legale sulla persona di , Parte_2 era definita con la sentenza gravata con cui il Tribunale, aderendo alle risultanze della perizia d'ufficio, attribuiva la responsabilità dell'incidente in via esclusiva alla condotta del conducente della Fiat Panda, rigettando la domanda.
Avverso siffatta decisione gli attori hanno proposto appello fondato su un unico motivo con cui hanno lamentato la carenza di motivazione da parte del Tribunale, nonostante il corretto inquadramento della loro domanda nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., nonché riproposto le osservazioni critiche alle risultanze della ctu cinematica, già sollevate in sede di operazioni peritali, sostenendo che il perito d'ufficio non abbia tenuto conto dello stato dei luoghi esistente all'epoca del sinistro, come documentato dalle fotografie allegate all'atto di citazione, né degli accertamenti dei carabinieri intervenuti sui luoghi nell'immediatezza del fatto, e che il primo giudice vi abbia acriticamente aderito.
Si è costituito il chiedendo la reiezione dell'appello in quanto infondato. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c pubblicata il
19.5.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 12 settembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c .
2. L'appello Gli appellanti lamentano che il Tribunale, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. , tuttavia non abbia motivato sulla decisione di ritenere non provata da parte degli attori la sussistenza del nesso eziologico fra l'evento lesivo e la res.
La doglianza è del tutto infondata come emerge ictu oculi dalla lettura della sentenza gravata, nella quale il primo giudice ha statuito che “ l'art. 2051 cc dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa dell'ente (dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.) quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso. La funzione della norma è di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno, come nel caso per cui è processo dove è stata dimostrata la adeguata presenza di segnaletica e di illuminazione e la condotta del danneggiato è risultata essere l'unico fattore causale del danno” , dopo aver richiamato ampiamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, da cui è emerso come nella fase pre-urto la Fiat Panda condotta dal signor è salita a una velocità di 70 km/h sopra l'isola centrale Pt_2 dell'intersezione a rotatoria, la quale è risultata conforme alle norme tecniche e funzionali per la progettazione delle intersezioni stradali previste dal DM 19/04/2006 sia quanto alle specifiche dimensionali sia, in particolare, quanto alla visibilità: “Distanze di visibilità: deve essere garantita una visione completamente Iibera sulla sinistra per un quarto dello sviluppo dell'intero anello giratorio della rotatoria, posizionando I' osservatore a 15 metri dalla linea che delimita il bordo esterno dell'anello giratorio stesso”. Riguardo alle condizioni di illuminazione, il ctu dopo aver precisato che il D.M. 19/4/2006 non impone alcun obbligo riguardante l'illuminazione delle intersezioni a rotatoria a raso, salvo specifiche condizioni ambientali nel caso di specie non presenti, ha acclarato che “la segnaletica stradale e l'intersezione a rotatoria risultavano ben visibili e illuminate anche in ore notturne, evidenziate dall'illuminazione fornita dai lampioni e dalla segnaletica catarifrangente obbligatoria in corrispondenza dell'anello rotatorio, oltre alla segnaletica verticale relativa alla presenza dell'intersezione stradale a rotatoria.” Si richiama poi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come nel caso in esame, cfr pag. 30 ctu Ing. ), esaurisce l'obbligo della motivazione con Per_1
l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n.
33742 del 16.11.2022).
Gli appellanti lamentano altresì che il perito d'ufficio nelle sue verifiche circa la visibilità della rotatoria abbia tenuto conto di documentazione relativa ad epoca successiva al sinistro, corrispondente a quella da essi prodotta in allegato alla memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata in data 8.11.2017, volta a documentare le modifiche alla segnaletica attuate dal ma anche siffatta doglianza è infondata perché CP_1 nella risposta alle osservazioni del ctp degli attori, il ctu ha precisato di aver considerato le fotografie prodotte con l'atto di citazione dell'8.6.2017, pacificamente rappresentative dello stato dei luoghi alla data dell'evento lesivo, in cui “si manca il catarifrangente verticale sul centro della rotonda, ma quest'ultima risulta comunque ben visibile, in quanto:
o preannunciata da segnaletica verticale catarifrangente;
o dotata dei catarifrangenti di segnalazione;
o soggetta al fascio luminoso della pubblica illuminazione. che lamenta”
Nessuna contraddizione infine si rileva fra la ricostruzione della dinamica dell'incidente contenuta nella relazione tecnica richiamata e il rapporto redatto dai carabinieri intervenuti nell'immediatezza, in cui non è riportata una planimetria relativa alle posizioni dei veicoli sul piano stradale a seguito dell'urto, né sono descritte le condizioni di illuminazione e di segnaletica, in quanto i relativi campi non sono barrati, né infine vi è una descrizione delle modalità di verificazione del sinistro;
soltanto dopo aver raccolto le dichiarazioni del , il verbalizzante ha formulato una propria valutazione di Pt_2 effettiva non visibilità della rotatoria, come tale non rilevante ai fini della decisione, perché di natura del tutto soggettiva, non supportata da alcun elemento tecnico ed oggettivo.
Si rammenta infine che anche nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso, in particolare la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale, pertanto affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla res , questa deve porsi rispetto al medesimo come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale). Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto. L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme ed eccezionale (Cass. 29634/2023; Cass.
33074/2023). Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va poi adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode.
In applicazione dei richiamati principi va dunque confermata la decisione impugnata, condividendosi la valutazione di imputabilità del sinistro a colpa esclusiva del conducente della Fiat Panda il quale, procedendo ad una velocità superiore al limite consentito di 50
Km/h e comunque non adeguata alle condizioni della strada in orario notturno, non si è avveduto in tempo della presenza dell' isola centrale della rotatoria, nonostante questa fosse segnalata e visibile, così sormontandola e andando poi a urtare contro una delle autovetture parcheggiate sulla strada, sicchè la res ha costituito mera occasione dell'evento lesivo , riconducibile invece sul piano eziologico alla condotta del danneggiato idonea, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2051 c.c. ad integrare il caso fortuito.
Dal rigetto dell'appello discende la condanna degli appellanti a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( scaglione fra € 5200 ed € 26.000 ) considerato uno sforzo difensivo medio per la fase di studio ed introduttiva, minimo per quella decisionale avendo depositato l'appellata solo la comparsa ex art. 190 c.p.c riepilogativa di quella di costituzione, infine esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 966/2022 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pisa , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.011,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.