Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2607 /2022 R.G. (cui è riunito il procedimento n.
1450/2023 R.G.), promossa da
Parte_1
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'Avv. LI CAUSI JOHN GAI
[...] P.IVA_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO , 23
CAMPOBELLO DI MAZARA
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.MARRAS MARIA CP_1 P.IVA_2
CHIARA , e dall'avv. RIZZO ANTONINO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI CP_2 P.IVA_3
BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA N.18 TRAPANI
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente Parte_1
, con ricorso depositato in data 30/12/2022, ha proposto opposizione
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 299 2022 9006439051/000, notificata dall della somma complessiva di € 71.159,72, Controparte_3
limitatamente a crediti contributivi e premi assicurativi, di cui ai titoli appresso indicati:
1
1. Cartella n. 299 2014 0002589716/000, notificata il 10.06.2014, ente creditore
, per omesso versamento Premio I/II/III/IV Rata, anni 2011/2012/2013, CP_2
oltre sanzioni e accessori, per l'importo di €. 1.262,61;
2. Cartella n. 299 2014 0013747486/000, notificata il 20.02.2015, ente creditore
, per omesso versamento Premio IV Rata, anni 2012/2013, oltre sanzioni e CP_2
accessori, per l'importo di €. 209,00;
3. Cartella n. 299 2015 0012527553/000, notificata il 22.07.2015, ente creditore
, per omesso versamento Premio III/IV Rata, anni 2013/2015, oltre sanzioni CP_2
e accessori, per l'importo di €. 290,58;
4. Cartella n. 299 2015 0022127577/000, notificata il 26.01.2016, ente creditore
, per omesso versamento Premio I Rata, anni 2014/2015, oltre sanzioni e CP_2
accessori, per l'importo di €. 290,58;
5. Cartella n. 299 2016 0024140610/000, notificata il 04.10.2016, ente creditore
, per omesso versamento Premio II/III Rata, anni 2014/2015/2016, oltre CP_2
sanzioni e accessori, per l'importo di €. 1.622,79;
6. Cartella n. 299 2017 0008611714/000, notificata il 11.09.2017, ente creditore
, per omesso versamento Premio I/II/III Rata, anni 2016/2017, oltre CP_2
sanzioni e accessori, per l'importo di €. 574,12;
7. Avviso di addebito n. 599 2013 0002530684/000, notificato il 04/02/2014, ente creditore , per omesso versamento contributi DM10, per l'anno 2012, oltre CP_1
somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 57,80;
8. Avviso di addebito n. 599 2014 0003072802/000, notificato il 13.02.2015, ente creditore , per omesso versamento contributi modello DM10, anno 2014, CP_1
oltre sanzioni e accessori, per l'importo di €. 12.355,73;
9. Avviso di addebito n. 599 2015 0002034316/000, notificato il 20.12.2015, ente creditore , per omesso versamento contributi modello DM10, anno 2015, CP_1
oltre sanzioni e accessori, per l'importo di €. 4.216,50;
10. Avviso di addebito n. 599 2016 0001165856/000, notificato il 04.07.2016, ente creditore , per omesso versamento contributi modello DM10, anno 2015, CP_1
oltre sanzioni e accessori, per l'importo di €. 4.249,38;
2 11. Avviso di addebito n. 599 2016 0001830810/000, notificato il 05.11.2016, ente creditore , per omesso versamento contributi modello DM10, anno 2016, CP_1
oltre sanzioni e accessori, per l'importo di €. 2.665,52;
12. Avviso di addebito n. 599 2016 0001830911/000, notificato il 05.11.2016, ente creditore , per omesso versamento contributi modello DM10, anno CP_1
2015, oltre sanzioni e accessori, per l'importo di €. 145,10;
13. Avviso di addebito n. 599 2016 0002967430/000, notificato il 22.12.2016, ente creditore , per omesso versamento contributi modello DM10, anno CP_1
2016, oltre sanzioni e accessori, per l'importo di €. 4.002,73;
14. Avviso di addebito n. 599 2018 0000936756/000, notificato il 09.07.2018, ente creditore , per omesso versamento contributi modello DM10, anno CP_1
2013, oltre sanzioni e accessori, per l'importo di €. 38,52 .
Con il ricorso di cui al procedimento n. 1450/2023 r.g., riunito al presente giudizio in data 23/12/2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, veniva opposta l'intimazione di pagamento n. 296 2023 90134438 41/000, notificata il
28/06/2023 , relativa alla cartella di pagamento n. 296 2011 0016104069000, avente ad oggetto crediti contributivi per contributi dovuti dal datore di CP_1
lavoro, per il periodo 07/2010.
I motivi di opposizione sono comuni, ossia l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta decadenza /prescrizione dei crediti.
Gli enti convenuti costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti, dovendosi dare atto che l' ha omesso di depositare nel giudizio principale Controparte_3
i documenti richiesti con ordine di esibizione emesso il data 11/12/2023 e notificato dall' nella medesima data (preceduto da richieste stragiudiziali di CP_1
entrambi gli enti previdenziali).
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appreso indicati.
In via preliminare va affermato che non sussiste litisconsorzio necessario con l' tutte le volte in cui il giudizio è inquadrabile Controparte_3
nell'ambito del disposto di cui all'art 615 co 1 cpc, come nel caso in esame, e non
3 vengono allegati vizi degli atti di riscossione.
Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha sollevato vizi delle intimazioni opposte, dovendosi richiamare sul punto Cass. SS.UU. n. 7514 del 08/3/2022.
Passando al merito, si osserva che per le prime sei cartelle di pagamento (nn..
29920140002589716, 29920140013747486, 29920150012527553,
29920150022127577, 29920160024140610 e 29920170008611714), riguardanti i crediti dell , non vi è prova della loro notifica così come per la cartella di CP_2
pagamento di cui al ricorso riunito, n. 296 2011 0016104069000 riguardate crediti
. CP_1
Diversamente a dirsi per gli avvisi di addebito dell (cfr. all. non CP_1 CP_1
numerato contenente una cartella con le ricevute di avvenuta consegna pec e una ricevuta di raccomandata a.r. regolarmente recapitata).
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, la stessa va respinta, non essendo maturata la prescrizione quinquennale (art 3 comma 9 , L. 335/95), per i crediti contributivi dei restanti titoli.
Va premesso che al termine ordinario quinquennale va aggiunto un ulteriore periodo secondo quanto disposto dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in tema di sospensione della prescrizione, che prevede “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ed ancora, per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21, “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
4 Deve quindi aggiungersi al primo periodo di sospensione di giorni 129, l'ulteriore periodo di giorni 182, con la conseguenza che il termine finale è allungato di n.311 giorni.
Pertanto, va respinta l'eccezione di prescrizione tenuto conto della interruzione della prescrizione avvenuta con le intimazioni notificate nelle date 23/11/2017,
12/12/2022 e 28/6/2023, nonché ad opera della società opponente con la richiesta di rateizzazione del 12/11/2020 di cui è stato prodotto il provvedimento di accoglimento,non oggetto di contestazione.
In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, con annullamento parziale della intimazione n. 299 2022 9006439051/000 limitatamente ai crediti dell' e CP_2
annullamento della intimazione n. 296 2023 90134438 41/000, notificata ilrelativa alla cartella presupposta n. 296 2011 0016104069000 riguardante crediti . CP_1
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'intimazione n. 299 2022
9006439051/000 limitatamente ai crediti dell , annulla altresi' CP_2
l'intimazione n. 296 2023 90134438 41/000, relativa alla cartella presupposta n. 296 2011 0016104069000 riguardante crediti . CP_1
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 22/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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