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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2024, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 237 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, riservata in seguito al deposito note entro il termine perentorio concesso per la data del 28 marzo 2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , ed ivi elettivamente domiciliata al C.so Umberto I, n. 92, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Adelia Landolfo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Fratello 2, C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci 21 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Immacolata Marsilio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.01.2024 gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Frattaminore in data 25.09.1976, dal quale sono nati tre figli;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n.1668/2023 del 3.02.2023 – in atti, e che dalla data in cui le parti si sono separate consensualmente avanti al Presidente di questo Tribunale all'udienza del 3.02.2023, non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la conferma delle condizioni di cui alla omologa della separazione.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data
8.02.2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni della separazione consensuale. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo, in data 12.01.2024
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (3.02.2023) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 1668/2023 del 03.02.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi trascritte, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frattaminore in data 25.09.1976, tra
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 22.12.1953, - Atto n.64, parte II, serie A, Anno 1976;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattaminore le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.4.2024
Il giudice estensore
Dott. ssa Antonella Paone
Il Presidente dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 237 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, riservata in seguito al deposito note entro il termine perentorio concesso per la data del 28 marzo 2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , ed ivi elettivamente domiciliata al C.so Umberto I, n. 92, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Adelia Landolfo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Fratello 2, C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci 21 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Immacolata Marsilio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.01.2024 gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Frattaminore in data 25.09.1976, dal quale sono nati tre figli;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n.1668/2023 del 3.02.2023 – in atti, e che dalla data in cui le parti si sono separate consensualmente avanti al Presidente di questo Tribunale all'udienza del 3.02.2023, non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la conferma delle condizioni di cui alla omologa della separazione.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data
8.02.2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni della separazione consensuale. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo, in data 12.01.2024
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (3.02.2023) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 1668/2023 del 03.02.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi trascritte, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frattaminore in data 25.09.1976, tra
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 22.12.1953, - Atto n.64, parte II, serie A, Anno 1976;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattaminore le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.4.2024
Il giudice estensore
Dott. ssa Antonella Paone
Il Presidente dott.ssa Nadia Zampogna