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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00401/2023 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 SpA”,con sede in Satriano (CZ) impugna la intimazione di pagamento n. TDYIPRD00401/2023 notificata in data 15 ottobre 2023 dall'Agenzia delle Entrate, in materia di Imposta
IVA per l'anno di imposta 2014 per complessivi € 9.821,09 comprensiva di sanzioni ed interessi. Rileva che l'intimazione di pagamento n. TDYIPRD00401/2023 deriva dall'avviso di accertamento n. TDY03T301654-16 per € 9.821,09, comprensivi di sanzioni ed interessi in materia di imposta IVA, per l'anno 2014 .Eccepisce la insussistenza della pretesa tributa. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori anticipatari e distrattari ai sensi di legge.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, evidenziando quanto segue : 1 ) non corrisponde al vero che controparte ha effettuato il pagamento;
2) l'intimazione nasce dall' Avviso di Accertamento TDY03T301654-16 (2014) per una somma di euro 21.780,00 che la società Ricorrente_1 S.P.A. ha impugnato, con ricorso N.R.G. 62/2017, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro in data 19/12/2016 ; 3 ) ai sensi dell'art. 15 DPR 602/73 e art. 29 comma 1) del DL 78/2010, in data 8.2.20217, questa Amministrazione ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'accertamento per 1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, con relativi interessi, pari a €. 7.260,00
a titolo di IVA e 490,10 a titolo di interessi;
4 )con sentenza n° 2565/03/2017 depositata il 10/10/2017, la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro così decideva: “… La Commissione Provinciale
Tributaria, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna la
Ricorrente_1 S.P.A. al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, liquidandole in euro 2.400,00, oltre accessori di legge. …”. Tale provvedimento veniva confermato con
Sentenza n. 2269/04/2020 depositata il 06/10/2020 nel giudizio di appello NRG 553/2018 ; 5 )in esecuzione della detta decisione, passata in giudicato, l' Ufficio inviava l'Intimazione di pagamento oggi impugnata, onde recuperare il credito erariale residuo;
5) la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata costituisce il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in via preliminare che il thema decidendum è già stato oggetto di esame nel merito dell'avviso di accertamento, impugnato dalla società ricorrente , giudizio concluso con la sentenza n° 2565/03/2017 depositata il 10/10/2017, con cui la Corte di Giustizia tributaria così si è espressa “- rigetta il ricorso;
- condanna la Ricorrente_1 S.P.A. al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, liquidandole in euro 2.400,00, oltre accessori di legge. Il provvedimento veniva confermato con sentenza n. 2269/04/2020 depositata il 06/10/2020 nel giudizio di appello NRG 553/2018 .La conferma dell'avviso di accertamento legittima la parte resistente al prosieguo dell'attività di riscossione. Il ricorso è infondato e di conseguenza va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate, liquidate in €. 2.020,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Catanzaro, 22.10.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Eva Taccardi) (dott.Giuseppe Alcaro )
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00401/2023 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 SpA”,con sede in Satriano (CZ) impugna la intimazione di pagamento n. TDYIPRD00401/2023 notificata in data 15 ottobre 2023 dall'Agenzia delle Entrate, in materia di Imposta
IVA per l'anno di imposta 2014 per complessivi € 9.821,09 comprensiva di sanzioni ed interessi. Rileva che l'intimazione di pagamento n. TDYIPRD00401/2023 deriva dall'avviso di accertamento n. TDY03T301654-16 per € 9.821,09, comprensivi di sanzioni ed interessi in materia di imposta IVA, per l'anno 2014 .Eccepisce la insussistenza della pretesa tributa. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori anticipatari e distrattari ai sensi di legge.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, evidenziando quanto segue : 1 ) non corrisponde al vero che controparte ha effettuato il pagamento;
2) l'intimazione nasce dall' Avviso di Accertamento TDY03T301654-16 (2014) per una somma di euro 21.780,00 che la società Ricorrente_1 S.P.A. ha impugnato, con ricorso N.R.G. 62/2017, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro in data 19/12/2016 ; 3 ) ai sensi dell'art. 15 DPR 602/73 e art. 29 comma 1) del DL 78/2010, in data 8.2.20217, questa Amministrazione ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'accertamento per 1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, con relativi interessi, pari a €. 7.260,00
a titolo di IVA e 490,10 a titolo di interessi;
4 )con sentenza n° 2565/03/2017 depositata il 10/10/2017, la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro così decideva: “… La Commissione Provinciale
Tributaria, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna la
Ricorrente_1 S.P.A. al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, liquidandole in euro 2.400,00, oltre accessori di legge. …”. Tale provvedimento veniva confermato con
Sentenza n. 2269/04/2020 depositata il 06/10/2020 nel giudizio di appello NRG 553/2018 ; 5 )in esecuzione della detta decisione, passata in giudicato, l' Ufficio inviava l'Intimazione di pagamento oggi impugnata, onde recuperare il credito erariale residuo;
5) la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata costituisce il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in via preliminare che il thema decidendum è già stato oggetto di esame nel merito dell'avviso di accertamento, impugnato dalla società ricorrente , giudizio concluso con la sentenza n° 2565/03/2017 depositata il 10/10/2017, con cui la Corte di Giustizia tributaria così si è espressa “- rigetta il ricorso;
- condanna la Ricorrente_1 S.P.A. al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, liquidandole in euro 2.400,00, oltre accessori di legge. Il provvedimento veniva confermato con sentenza n. 2269/04/2020 depositata il 06/10/2020 nel giudizio di appello NRG 553/2018 .La conferma dell'avviso di accertamento legittima la parte resistente al prosieguo dell'attività di riscossione. Il ricorso è infondato e di conseguenza va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate, liquidate in €. 2.020,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Catanzaro, 22.10.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Eva Taccardi) (dott.Giuseppe Alcaro )