Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.
Articolo 1 della Legge 30 dicembre 2005, n. 281
Articolo 2
- Legge 30 dicembre 2005, n. 281
Articolo 1 della Legge 30 dicembre 2005, n. 281
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6 gennaio 2006
6 gennaio 2006
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