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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/10/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2853/2023
promossa da
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
convenuto
Oggi 23 ottobre 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , l'avv. TIRINNANZI ANNAMARIA Parte_1
Per , l'avv. SARDI CRISTIANA Controparte_1
Il G.I. invita le parti a concludere e discutere.
L'avv. Tirinnanzi per si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e Pt_1
conclude come da atto introduttivo.
L'avv. Sardi per il si riporta ai precedenti scritti e conclude come Controparte_1
da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatisi i procuratori.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 23 ottobre 2025
R.G. n. 2853/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2853/2023 promossa da:
nata a [...] [...] (c.f. ) ed ivi re- Parte_1 CP_1 C.F._1 sidente in Viale Italia n. 203, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Tirinnanzi presso il cui studio sito in , Via Marradi n. 14 ha eletto domicilio CP_1
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Susanna Cenerini (C.F. , P.E.C. C.F._2 [...]
(CF. ), P.E.C. Email_1 Parte_2 C.F._3 [...]
NA Sardi (C.F. , Email_2 C.F._4 P.E.C. e (C.F. ), P.E.C. Email_3 Controparte_2 C.F._5
tutti appartenenti all'Avvocatura Civica, Email_4 come da procura alle liti rilasciata su separato foglio e depositata in via telematica uni- tamente alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti legali e con domicilio fisico eletto presso il Palazzo Civico, Piazza del Municipio n. 1, CP_1 convenuto Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., adiva l'intestato Tribunale il Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
1 “Voglia l'Ill.mo sig Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, − ac- certare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in per- Controparte_1 sona del Sindaco pro tempore nella provocazione del sinistro in oggetto ex art. 2051
c.c. e/o 2043 c.c. e, per l'effetto, − condannare il medesimo ente, in persona del Sinda- co pro tempore, a risarcire all'attrice di tutti i danni subiti complessivamente quantifi- cati in € 12.314,38 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danno biologico e morale, comprensivi di spese mediche o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione per legge dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello Stato trattandosi di persona ammessa al patrocinio a spese dello stato”.
A sostegno della domanda parte ricorrente allegava in punto di fatto: - che in data 2 gennaio 2020 alle ore 21.15 circa stava camminando in , Via del Moro quando, CP_1 giunta all'altezza del civico n. 1, angolo Viale Italia, sarebbe caduta rovinosamente a terra per la presenza sul marciapiede di percorrenza di una buca non segnalata né visibi- le (stante l'orario serale e la scarsa illuminazione); - di esser stata soccorsa dall'amico il quale l'avrebbe accompagnata al locale nosocomio per le cure Persona_1 del caso;
- di esser stata refertata alle ore 5.21 del 3 gennaio 2020 con prognosi clinica di giorni 30 e con diagnosi di “frattura della decima e undicesima costa destra, trauma ginocchio e spalla destra”; - che successivamente il dott. R. e avrebbe pre- Pt_1 scritto riposo e cure sino al 12 agosto 2020 (data in cui veniva dichiarata clinicamente guarita con riserva di postumi); - che il proprio consulente di parte (Dott. Persona_2 avrebbe stimato il danno biologico permanente dalla stessa riportato nella misura del
5% oltre a 220 giorni di inabilità temporanea, con valutazione di congruità da parte del citato professionista delle spese mediche dalla stessa sostenute per € 1.712,00; - di aver denunciato il sinistro presso gli Uffici del il quale avrebbe acquisito Controparte_1 anche la dichiarazione del sig. - di aver, quindi, formalizzato richiesta di Per_1 risarcimento danni all'Ente Locale quale custode ex art. 2051 c.c. e responsabile civil- mente per l'omessa manutenzione del manto stradale e di aver diritto alla corresponsio- ne da parte dell'Ente locale convenuto della somma di € 12.314,38 (comprensivi di spe- se mediche e costo della perizia legale di parte) per il risarcimento delle lesioni subite nell'infortunio de quo.
2 In punto di diritto, la sig.ra ichiamava le norme sulla responsabilità (di na- Pt_1 tura oggettiva) del custode ex art. 2051 c.c. e, in subordine (o in via concorrente), sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. tenuto conto dell'insidia e/o pericolo occulto rappresentato dalla buca per cui è causa.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio Tribunale il
, contestando in fatto ed in diritto le allegazioni avversarie e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, in tesi, respingere integralmente le domande espletate dalla signora nei confronti della resistente Ammi- Parte_1 nistrazione Comunale in quanto infondate, in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e, comunque, non provate;
in ipotesi, accertare e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, ridurre l'importo da liquidare alla medesima in proporzione all'ac- certata responsabile della stessa;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
A tal fine l'Ente locale convenuto ha dedotto ed eccepito quanto segue: i) i competenti
Uffici Comunali, dopo aver provveduto all'istruzione della relativa pratica ed aver effet- tuato il sopralluogo nel posto indicato dall'attrice come luogo di verificazione del sini- stro, avrebbero deciso di non accogliere la richiesta risarcitoria attesa l'assenza di re- sponsabilità in capo al per totale mancanza dei presupposti richiesti dall'art. CP_1
2051 c.c.; ii) in particolare, l'attrice non avrebbe provato né l'evento dannoso (id est, la prova della caduta) né la riconducibilità, sul piano causale, dell'evento dannoso lamen- tato rispetto alla res custodita;
in altri termini, la sig.ra on avrebbe fornito la Pt_1 prova né dell'accadimento del sinistro né tantomeno la prova della riconducibilità della di lei caduta al chiusino di Via del Moro;
iii) la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente (priva di riferimenti temporali certi, oggettivi ed attendibili) risulterebbe inidonea a soddisfare lo specifico onere probatorio gravante sul danneggiato (“... anche volendo attribuire alla stessa un qualche valore – valore che, lo si ripete, questa difesa contesta – è evidente come le foto ex adverso fornite sub doc. 1) non possano, in alcun modo, dimostrare lo specifico fatto storico oggetto di causa ovvero che la signora in data 2.01.2020, alle ore 21,15, è caduta nel predetto luogo a causa della Pt_1
"buca" su cui avrebbe inciampato”); iv) neanche la dichiarazione del signor Per_3
[... otrebbe ritenersi idonea a tal fine stante l'assolta inattendibilità del dichiarante atte- so che come dimostrato dal dossier del detective il Persona_4 Per_5
3 e la ricorrente risulterebbero intrattenere una relazione sentimentale stabile sin Per_6 dal 2016 nonché tenuto conto del fatto che la nche nel 2017 risulterebbe es- Pt_1 ser stata “protagonista anche di un altro sinistro denunciato nei confronti del Comune”
e anche in tale contesto sempre il avrebbe reso similare dichiarazione te- Per_1 stimoniale;
v) al sinistro per cui è causa asseritamente occorso alla on risul- Pt_1 terebbero aver assistito altre persone e non risulterebbe prodotto in atti alcun verbale della Polizia Municipale;
v) l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'integrazione della c.d. insidia (o “trabocchetto”) atteso che “l'insidia in questione altro non è che un lieve dislivello formatosi intorno ad un chiusino dell'acquedotto, chiusino, peraltro, palesemente distinguibile dal resto della pavimentazione per materiale, colore
e bordo”; oltretutto, la “buca” sarebbe collocata in una zona “vicinissima” alla residenza della ricorrente (“... in particolare, tra il numero civico 203 del Viale Italia ed il nume- ro civico 1 di Via del Moro vi sono soltanto 60 metri e, dunque, è assolutamente impos- sibile che l'odierna ricorrente non conoscesse lo stato del luogo in cui si è verificato il sinistro dalla stessa lamentato”) con conseguente conoscibilità della presunta insidia da parte della sig.ra prevedibilità ed evitabilità dell'evento; vi) la contestazio- Pt_1 ne della mancata illuminazione addotta dalla ricorrente atteso che la porzione di zona ove risulterebbe collocata la presunta insidia (numero civico 1 di Via del Moro all'intersezione con Viale Italia) usufruirebbe della “copiosa illuminazione” presente notoriamente sul predetto Viale.
In conclusione, stando alla prospettazione dell'Ente Locale convenuto, sarebbe fonda- tamente ipotizzabile che la on abbia usato nel caso di specie la diligenza ri- Pt_1 chiesta al pedone mediamente accorto che cammina in una zona conosciuta ma in con- dizioni di visibilità notturna: “il chiusino presentava carattere innocuo – essendo mini- ma la sua sporgenza – mentre la sconnessione ed il tombino sarebbero stati evitabili mediante l'uso del grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsa- bilità e di correttezza nell'uso della strada pubblica, con riferimento allo specifico atto
(percorrenza del marciapiede) in corso di compimento al momento del sinistro”.
All'udienza del 25 gennaio 2024 il legale della ricorrente, alla luce delle eccezioni e deduzioni del convenuto, chiedeva concedersi i termini di cui all'art. 281 duo- CP_1 decies comma 4 c.p.c. ed il G.I., vista la richiesta avanzata da parte ricorrente e ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per l'integrazione dell'attività assertiva e probatoria, concedeva alle parti i termini di cui alla citata disposizione per memorie istruttorie rin-
4 viando all'udienza del 15 maggio 2024 per la decisione sulle istanze istruttorie even- tualmente articolate dalle parti.
All'udienza del 15 maggio 2024 il legale della ricorrente insisteva nella richiesta di ammissione di CTU medico legale;
il legale del Comune si opponeva alla richiesta de qua osservando come il fatto non risultava provato e che la ricorrente non aveva nean- che avanzato istanze di prova orale a conferma della dinamica del sinistro. Lo scrivente
Giudicante, ritenuto di poter decidere la presente causa allo stato degli atti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale.
La causa è stata istruita a livello documentale e all'odierna udienza (23 ottobre 2025), previa discussione orale, il Giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
1.In via preliminare non accoglibile è la reiterata istanza di parte attrice di ammissione di CTU medico-legale circa natura ed entità delle lesioni asseritamente subite, atteso che, a fronte delle allegazioni e contestazioni emerse dagli scritti difensivi, le determi- nazioni in punto di an possono allo stato considerarsi assorbenti e pregiudiziali rispetto a qualsivoglia valutazione in punto di quantum.
In tale prospettiva, il richiesto accertamento peritale si configurerebbe come inutilmente defatigatorio ai fini dell'economia processuale, non risultando, peraltro, alcun ulteriore elemento sopravvenuto tale da giustificare un discostamento rispetto a quanto già deciso con ordinanza del 15 maggio 2024, che in questa sede si richiama.
2. Ciò premesso, la domanda risarcitoria articolata da parte ricorrente è infondata e me- rita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
2.1. Come formulata, la domanda deve essere incardinata nell'alveo dell'articolo 2051
c.c., disciplinante la c.d. responsabilità da cose in custodia.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codi- cistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causal- mente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un'espressione felicemente incisiva rinve- nibile nella formulazione utilizzata dall'art. 1384 (ora 1242) del codice francese (on est responsable…du dommage ... qui est causé par le fait ... des choses que l'on a sous sa garde …), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con
5 quello dell'omologa norma del codice italiano (Cass.01/02/2018, n.2480).
L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che de- rivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica sog- gettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una rela- zione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono esse- re provati dal danneggiato.
Come noto, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva (come affer- mato dalla Terza Sezione della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicisti- ca, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibili- tà da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe se- gnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»1.
6 Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, caratte- re oggettivo2, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custo- de spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di cri- teri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della co- sa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto cau- sale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da impre- vedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della rego- larità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere ge- nerale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e supera- ta attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causa- le del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrat- tamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabili- tà del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamen- te rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarci- toria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il ca- so fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente – cfr., recente- mente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 – 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01). 2 La responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde, quindi, dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fat- tispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 - 02).
7 base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III,
06/09/2023, n.26013).
Ed invero, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, e ciò in ap- plicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valu- tazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del si- nistro (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668-
01; tale principio di diritto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità -
Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 lu- glio 2019, n. 20312, Rv. 654924-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089, Rv.
663300-02; Cass. Sez. 3, ord. 1° dicembre 2022, n. 35429, Rv. 666487-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. Rv. 66783602 e Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv.
668745-01 – ed anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943, Rv.
665084-013).
8 Ne deriva che ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e con- creto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimo- strazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa cu- stodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del
09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al mate- riale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneggiato, senza che vi sia necessità, per il custode convenuto, di eccepi- re il caso fortuito (in tal senso, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33129 del
18/12/2024, Rv. 673169 - 01).
Il tutto, non mancando di rammentare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esauri- sce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (in tal senso, inter alia, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 14930 del 29/05/2023, Rv. 667993 – 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, deve darsi atto che la parte attrice non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante in ordine al nesso di derivazione causale tra la cosa custodita (la strada ove in ipotesi sarebbe av- venuto il sinistro) e l'evento dannoso.
Come ha puntualmente eccepito l'Ente Locale, l'attrice si è limitata a versare in atti un n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità ri- spetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi che, “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concor- rente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e ine- vitabile” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata;
cfr., da ulti- mo, in motivazione Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025 (Rv. 674295 - 01).
9 compendio fotografico (n. 6 fotografie di incerta datazione) raffiguranti, stando alla pro- spettazione attorea, un tratto del marciapiede sito in Via del Moro posto all'intersezione con Viale Italia.
Il compendio fotografico de quo è stato puntualmente contestato dal Controparte_1
(“ la documentazione fotografica rappresentante il luogo del presunto sinistro non as- sume alcun significato probante in quanto priva di riferimenti temporali certi, oggettivi ed attendibili”) e non ha ricevuto conferma da parte di alcun dichiarante stante l'assenza di istanze di prova orale articolate da parte ricorrente.
La dichiarazione scritta resa da (all. 7 di parte ricorrente), indicato Persona_1 dalla ella denuncia di sinistro inoltrata al Comune come “testimone” pre- Pt_1 sente al momento del sinistro, al netto del fatto che la stessa non integra testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. (non risultando, inter alia, alcun accordo delle parti in ordi- ne alla richiesta di ammissione del citato dichiarante quale testimone), è da vagliarsi ne- gativamente quanto all'attendibilità del citato dichiarante.
Ciò, alla luce dei puntuali rilievi del convenuto (corroborati dalla relazione CP_1 dell'investigatore privato D'ANGELO DETECTIVE sub all. 1 di cui alla produzione documentale di parte convenuta) in ordine all'effettiva esistenza di una relazione senti- mentale duratura (sin dal 2016) intercorsa tra la ricorrente ed il dichiarante e soprattutto in ordine al fatto che già nel 2017 la ricorrente risulterebbe esser stata “protagonista an- che di un altro sinistro denunciato nei confronti del Comune” e anche in tale contesto sempre il avrebbe reso similare “dichiarazione testimoniale”. Tale ultima Per_1 circostanza, puntualmente allegata dal , non ha ricevuto alcuna Controparte_1 smentita da parte della ricorrente la quale si è profusa nell'eccepire l'insussistenza nel caso di specie di alcuna ipotesi di incapacità a testimoniare (laddove, comunque, nel presente caso non si è posta una questione di incapacità a testimoniare del “partner” del- la ricorrente bensì solo la questione di inattendibilità della di lui dichiarazione).
La scelta difensiva di non richiedere l'escussione, quale teste, del sig. Per_1 nell'ambito del presente giudizio, per quanto ovviamente libera ed insindacabile, non può, tuttavia, offrire elementi per vagliare negativamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quanto dallo stesso riferito nella dichiarazione allegata alla denuncia di sinistro.
Non è di ausilio alla ricorrente quanto affermato dal consulente di parte Dott. Persona_7
[. nel “parere medico-legale in tema di valutazione del danno alla persona di Pt_1
10 datata 15 maggio 2023 (e prodotta sub all. 3 di parte ricorrente) secondo cui “le Pt_1 lesioni appaiono compatibili con la dinamica dell'evento”. Ciò, in quanto, come noto, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. 20347/20174), posto che il contenuto tecnico del do- cumento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 ago- sto 2015, n. 16552).
E' vero che nel referto/verbale di pronto soccorso del 2 gennaio 2020 (data di ammis- sione ore 22.13) nel riquadro dedicato all'anamnesi ha riferito al personale medico di essere “caduta a causa di una buca nel terreno in Via Aldo Moro” e nel riquadro “Cir- costanze dell'accaduto riferite dall'infortunato” la stessa in punto di “dinamica dell'evento” ha riferito “Incidente in strada”.
Tuttavia, al netto del fatto che le circostanze de quibus nel verbale sono state riferite dalla parte, in assenza di un riscontro probatorio della dinamica del sinistro – si ram- menti che nel caso di specie non risultano esser stati prodotti verbali della polizia muni- cipale e, ad eccezione del per stessa ammissione della ricorrente, nessun Per_1 altra persona era presente al momento del sinistro – si deve dare atto che la ricorrente non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante in punto sia di corretta ricostru- zione della dinamica del sinistro sia – e soprattutto – sia in punto di nesso causale tra l'evento in ipotesi lesivo e la res.
Tale carenza probatoria assorbe ogni altra valutazione di tutte le ulteriori eccezioni dell'Ente locale convenuto sulla configurabilità del caso fortuito, sulla evitabilità della caduta da parte della ricorrente laddove la stessa avesse osservato una condotta impron- tata secondo ordinaria diligenza ed accortezza e sulla conoscibilità in ipotesi del dissesto stradale stante l'incontestata vicinanza della residenza della ricorrente rispetto al punto dalla stessa indicato come luogo del sinistro.
A fronte della contestazione da parte dell'Ente Locale sia della “dinamica” del sinistro sia del nesso eziologico, nessuna prova è stata offerta dall'attrice riguardo al momento della caduta, alla dinamica del sinistro ed alla sussistenza di un effettivo e concreto nes- so di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si veri-
11 ficano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato sog- getto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamen- te provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo deter- minati effetti.
Nella specie, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente è da rite- nersi decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'odierna attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La totale mancanza di prova circa la dinamica del sinistro non può assolutamente con- sentire di ritenere assolto l'onere in punto nesso eziologico tra res e danno ai fini di un eventuale riconoscimento di responsabilità ex art. 2051 cod. civ.5.
Esclusa la responsabilità dell'Ente locale convenuto a tale titolo, deve ritenersi esclusa la responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Come noto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte che assume di essere stata danneggiata ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto illecito, il danno ingiusto subito, il nesso di causalità tra questo e la condotta il- lecita altrui, e l'imputabilità soggettiva (“Spetta a colui che agisce per ottenere il risar- cimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che as- sume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della relativa pro- va incombe sull'attore” Cass. civ. n. 7026 del 23/5/2001).
Nel caso in esame, parte ricorrente non è riuscita a soddisfare gli oneri probatori gravan- ti a suo carico, non provando i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, in violazione del
12 disposto dell'art. 2697 c.c., non avendo la rovveduto a dimostrare i requisiti Pt_1 oggettivi (ivi incluso ovviamente il nesso di causalità) e soggettivi della responsabilità extracontrattuale invocata dalla ricorrente in via subordinata. In particolare, ai fini della reiezione della domanda de qua, non risulta esser stata raggiunta piena prova del fatto storico come rappresentato nella sua dinamica dall'attrice e non risulta, altresì, esser sta- to provato il nesso causale tra l'evento in ipotesi lesivo e la condotta – solo in ipotesi – illegittima ascritta all' convenuto. CP_4
Da quanto dianzi illustrato, non può che conseguire il rigetto delle pretese attoree.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori minimi6 previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale avuto riguardo allo scaglione di riferimento (€
5.201,00 - € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione7 e decisionale, tenendo conto della esigua attività svolta in causa, del valore e della natura e della scar- sa complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna a favore dell'odierna parte convenuta Parte_1 CP_5
le spese del presente procedimento che si liquidano in € 2.540,00 (di cui euro
[...]
13 460,00 per la fase di studio;
euro 389,00 per la fase introduttiva;
euro 840,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisionale) per compensi oltre al rimborso for- fettario di spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Sentenza resa ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata median- te lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del- la decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 23 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sin- tetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che pre- scinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dan- done la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; 3 La Suprema Corte ha, infatti, precisato che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha na- tura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custo- dia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento sogget- tivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del dan- no delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, sen- za che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, 4 La consulenza può assurgere al valore di prova soltanto se la parte che l'ha prodotta abbia dedotto prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (Cass. 19.5.1997 n. 4437). 5 Non sembra superfluo rammentare che “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impe- disce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023, Rv. 668584 - 01). 6 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eser- cizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, men- tre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 7 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori atti- vità difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).