CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2024, n. 39621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39621 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato GIRALDI MARIO FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di: RB PE il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39621 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 29 novembre 2022 la Corte d' Appello di Napoli, pronunciando su rinvio della Corte di Cessazione, ha confermato in ordine alla affermazione della penale responsabilità di BE SE, la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 9 gennaio 2012, riducendo la pena inflitta a seguito della prescrizione di uno dei reati fine contestati. All'imputato era stato contestato, unitamente a OC MI, AR IA, CI VA, QU Oreste, GA RR NL, ER ST GR, il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990, aggravato per avere agito quale promotore ed organizzatore dell'associazione, nonché altri reati fine ( fatto commesso dal dicembre 2004 al settembre 2008). 2. La Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza dell'8 luglio 2015, aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 dicembre 2013, rilevando la fondatezza dei motivi di doglianza inerenti alla contestata sussistenza del reato associativo. La sentenza rescindente aveva rilevato che ì giudici di merito avevano assertivamente riprodotto una cronistoria dei fatti senza confrontarsi con le specifiche doglianze degli appellanti in punto di configurabilità della fattispecie associativa. 3. Investita del nuovo giudizio, la Corte partenopea, con la sentenza sopra citata, ha ritenuto sussistente un vincolo tra i correi, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/1990, rilevando come, dal materiale probatorio esaminato, emergesse che i predetti avevano stabilmente programmato, nel corso del periodo in contestazione, l'importazione di ingentissime partite di droga dal Sud America e dall'Olanda. 4. A seguito della impugnazione, da parte di tutti i coimputatì, della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, è stata tenuta l'udienza presso questa Corte il 20 febbraio 2024.In quella sede è stato disposto lo stralcio della posizione dell'odierno imputato per difetto di notifica, quindi è stata fissata l'odierna udienza per nuova trattazione. 5. Tanto premesso, RO SE deduce, con primo motivo, violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod.proc. pen, in relazione all'art. 627 n.3 cod. proc. pen., per avere la Corte partenopea, quale giudice del rinvio, disatteso i principi indicati dalla Corte di cessazione. In particolare, con la sentenza di annullamento si era evidenziata l'insufficienza al richiamo per relationem alla sentenza di primo grado nonché la mancata risposta ai corposi motivi di appello. La sentenza impugnata era nuovamente incorsa nel medesimo vizio, aveva succintamente argomentato su insufficienti aspetti, ed era altresì contraddittoria, in quanto non solo aveva basato la sussistenza del vincolo associativo sull'accertamento del reato fine contestato al capo B), ma aveva anche affermato che dopo l'insuccesso della operazione di importazione dal Sudamerica, culminata nel sequestro di 700 KG di cocaina al porto di Livorno, il BE sarebbe stato estromesso dal gruppo, per poi invece ribadire che il gruppo sarebbe rimasto inalterato. Mancava inoltre il fondamentale requisito della stabilità della partecipazione e della programmazione, che giammai potevano trarsi dalla verificazione di un singolo reato fine e dalla successiva attività di recupero del credito a seguito del fallimento della suddetta operazione, in quanto pur sempre riferibile ad un singolo episodio delittuoso. L'attività investigativa, invero, aveva permesso di confermare l'esistenza di contatti, per lo più telefonici e raramente di persona, tra il RO e altri tre correi, ma non vi era nulla di concreto da cui far emergere la sussistenza di un vincolo stabile, anzi, l'assenza del sodalizio criminale, al contrario, emergeva proprio dalle frizioni intervenute dopo il sequestro della droga nel porto di Livorno. La sentenza impugnata era carente anche in ordine al riconoscimento del ruolo di finanziatore in capo all'imputato, anche questo tratto dalle dinamiche del reato fine contestato, senza alcun riferimento agli elementi del reato associativo. Detto ruolo era palesemente smentito dalla mancata contestazione, in capo al RO, dell'episodio di importazione di cui al capo C). L'unico dato accertato era infatti il fatto che RO era l'acquirente della partita di cocaina di cui al reato fine contestato al capo B) della rubrica, ma la sentenza era totalmente carente di motivazione in ordine al ruolo che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe dovuto rivestire il ricorrente all'interno dell'associazione. Stesse considerazioni potevano ripetersi quanto al ruolo di partecipe, mancando del tutto la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso. Invero, non sussisteva alcuna prova di contatti tra RO e i presunti membri del sodalizio che sarebbe entrato nella associazione in un secondo momento ( gruppo olandese). Né poteva sostenersi, in capo al RO, alcun ruolo di stabile acquirente, essendo stata la sua condotta limitata al solo reato fine di cui al capo B). 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo B). Anche su tale punto non era stata data risposta ai motivi di appello, né era sufficiente il richiamo alle intercettazioni telefoniche di contenuto criptico ed equivoco. Nelle intercettazioni si fa infatti riferimento a " legname", giustificabile in quanto il RO è titolare di una segheria. Inoltre, la sentenza era incorsa nel vizio di violazione di legge in ordine alla derubricazione del reato di cui al capo B) in una ipotesi di tentativo. La pronuncia della Corte territoriale era erronea non avendo fatto riferimento ad alcun elemento probatorio certo circa il raggiungimento dell'accordo, idoneo ad integrare la consumazione del reato. 7. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla configurabilità dell'associazione contestata al capo A) della rubrica, la censura sul punto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, alla luce delle risultanze probatorie, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici in materia. Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è infatti necessario e sufficiente (cfr. Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv. 242897): a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede comunque una struttura articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Cass., sez. 5, n. 11899/97, Saletta, Rv. 209646). I giudici di merito hanno messo in risalto, in modo logico e coerente, gli elementi probatori acquisiti da cui è emersa l'esistenza e la stabilità del patto associativo e della struttura. Va inoltre ricordato che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una" doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). IL 3. La Corte`di merito, seppur con motivazione concisa, ha affrontato tutti i temi sollevati dalla difesa nell'atto di appello, fornendo risposte congrue alle censure difensive. Come rilevato, trovandoci al cospetto di una doppia conforme pronuncia di condanna, la valutazione circa la completezza della motivazione dovrà essere effettuata tenendo conto anche della motivazione dal giudice di primo grado (sent. n. 86/2012 del G.u.p. Tribunale di Napoli, alle pagine 317 e sgg), il quale ha riportato, in modo particolareggiato, le numerosissime conversazioni intercettate conducenti ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4. Quanto alla partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui si tratta, i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione coerente e non illogica, che il ricorrente non fosse interessato unicamente alla importazione del carico sequestrato a Livorno, essendo il suo apporto contributivo nel sodalizio proseguito anche dopo il sequestro. A questo proposito il giudice di primo grado ha posto in evidenza come, dopo la grave perdita del carico sequestrato a Livorno, il RO, lungi dall'allontanarsi dal contesto associativo, avesse continuato ad operare, sostenendo l'ingresso nel sodalizio dello QU, al quale, come visto in precedenza, finanziava le trasferte in Sudamerica finalizzate ad incontrare il fornitore VA.Nella specie, la corte d'appello (condividendo il percorso argomentativo del primo giudice) ha evidenziato, alla pag. 15 e ssg della sentenza : a) che gli imputati si erano associati per compiere una serie indeterminata di importazioni di sostanza stupefacente, come comprovato dalla spedizione di quasi 700 kg di cocaina giunta al porto di Livorno a settembre 2005; b) che nonostante il sequestro dell'anzidetto carico di cocaina i sodali continuavano a progettare altre importazioni;
c) che vi era una distinzione di ruoli all'interno dell'associazione e, quanto al RO, egli era colui che aveva finanziato l'operazione conclusasi con il sequestro presso il porto di Livorno;
d) che vi era un nucleo associativo primigenio, cui partecipavano RO, esponente di spicco della famiglia di Platì, CI VA , residente nel casertano, detto " l'amico del ristorante"; il VA, residente in [...], del quale erano stati monitorati i contatti co un gruppo di narcotrafficanti sudamericani, e il RE ON, nel ruolo di venditori all'ingrosso dello stupefacente;
e) che i sodali avevano come punto di riferimento il VA che viveva in Venezuela;
f) che vi era finalizzazione dell'accordo a una serie indeterminata di forniture, come desumibile dalla frase pronunciata il 3.12.2004 dal IG il quale, arrivato in Italia, aveva incontrato il RE e il RO, dicendo loro " da lì avanti ogni settimana arriverà qualcosa"; inoltre, il successivo 28 dicembre il VA dichiarava al RE " abbiamo tutti i documenti.. ci sarà con continuità l'esportazione., ogni mese, mese e mezzo" (pag. 16 della sentenza impugnata) ; g) che erano plurimi e continuati contatti telefonici tra RO, RE e VA, i quali utilizzavano un linguaggio criptico facendo riferimento a "pesce, cereali", ; h) che neppure la modifica della struttura associativa mediante l'ingresso e/o l'uscita dì alcuni sodali aveva comportato il venir meno dell'associazione, atteso che il suo nucleo primigenio era rimasto inalterato;
i) che dalle intercettazioni emergeva ( pag. 17 sentenza impugnata) come dopo il sequestro, avvenuto il 14 settembre 2005, il RO si era impegnato rifondere due milioni d euro, e, nel novembre 2005 il RE e il VA si erano accordati per una importazione da realizzare tramite un passaggio in Tunisia, purchè il RO avesse onorato i suoi debiti;
ì) che il RO, nel febbraio 2006, aveva pagato e consegnato il denaro al RE, promettendo altri versamenti, ma la consegna della droga poi non era avvenuta perché il suddetto era stato attinto da una misura custodiale. 5. Il ricorrente ha poi insistito sulla inconfigurabilità della qualità di finanziatore del sodalizio. Deve invece rilevarsi che a seguito di un'attenta analisi del materiale probatorio, e segnatamente delle intercettazioni in atti (riportate ampiamente nel provvedimento di primo grado), la Corte riconosce detta qualità verticistica rapportandola alle modalità della condotta che il ricorso, riduttivamente, riconduce al solo episodio di cui al capo B) in cui RO sarebbe comparso, a suo avviso, come mero acquirente. Detta considerazione non tiene conto dalla ricostruzione dei vari passaggi inseriti nell'apparato motivazionale della Corte (riferiti a loro volta alle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado). I giudici di merito rilevano che RO, per tramite di RE (recatosi personalmente in Venezuela) e ancora con VA presente in Italia al momento dell'arrivo dello stupefacente a Livorno (in data 8.9.2005), si era fatto garante delle spese per il carico di copertura e per i successivi imbarchi aventi ad oggetto lo stupefacente. Al riguardo, la Corte argomenta in modo coerente e non illogico ( cf. pag. 26) richiamando il sovvenzionamento da parte dì RO dei viaggi effettuati da QU in Sudamerica nel giugno e luglio del 2006 per favorire la ripresa dei traffici, viaggi (e collaborazione, da parte di QU) interrotti solamente dell'avvenuto arresto di QU in data 8.2.2007, perché trovato in possesso di 5 kg di cocaina. La ricostruzione del ruolo di RO, quindi, è ancorata ad una disamina non irrazionale del materiale probatorio, a fronte della quale la difesa oppone una rilettura non consentita del contenuto delle intercettazioni. 6. Anche la doglianza riguardante la commissione del reato sub capo B) deve essere ritenuta priva di fondamento. La Corte di merito ha offerto logica motivazione in ordine al convincimento espresso circa la responsabilità dell'imputato nella importazione dei circa 700 kg di cocaina sequestrati nel porto di Livorno, ponendo in rilievo il contenuto dei dialoghi intercettati dai quali emergeva il ruolo di finanziatore assunto dal RO e la circostanza che egli si fosse accollato il danno economico ingentissimo derivato dalla perdita del carico. Del pari priva di pregio è il rilievo riguardante la configurazione del delitto LA tentato in relazione al capo B) della rubrica.Innanzi tutto, il motivo propone una inammissibile rilettura del materiale intercettivo, valutato con logicità dai giudici di merito anche riguardo alla interpretazione del linguaggio criptico, essendo evidente che il riferimento al " legname", considerato alla luce di tutto il complesso degli altri elementi acquisiti e sopra evidenziati, nascondeva la chiara allusione alla sostanza stupefacente. Inoltre, la motivazione offerta dalla Corte di merito sul punto è immune da censure: il reato, infatti si è perfezionato con l'accordo raggiunto con il fornitore VA, indipendentemente dalla materiale apprensione del carico che, peraltro, era stato inviato ed era giunto regolarmente in Italia (ex multis Sez.
3 - n. 1555 del 21/09/2021, dep 2022, Rv. 282407 - 01; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Rv. 284960 - 01). 7. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Lor dana M ichè latri ia Picci
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato GIRALDI MARIO FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di: RB PE il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39621 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 29 novembre 2022 la Corte d' Appello di Napoli, pronunciando su rinvio della Corte di Cessazione, ha confermato in ordine alla affermazione della penale responsabilità di BE SE, la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 9 gennaio 2012, riducendo la pena inflitta a seguito della prescrizione di uno dei reati fine contestati. All'imputato era stato contestato, unitamente a OC MI, AR IA, CI VA, QU Oreste, GA RR NL, ER ST GR, il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990, aggravato per avere agito quale promotore ed organizzatore dell'associazione, nonché altri reati fine ( fatto commesso dal dicembre 2004 al settembre 2008). 2. La Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza dell'8 luglio 2015, aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 dicembre 2013, rilevando la fondatezza dei motivi di doglianza inerenti alla contestata sussistenza del reato associativo. La sentenza rescindente aveva rilevato che ì giudici di merito avevano assertivamente riprodotto una cronistoria dei fatti senza confrontarsi con le specifiche doglianze degli appellanti in punto di configurabilità della fattispecie associativa. 3. Investita del nuovo giudizio, la Corte partenopea, con la sentenza sopra citata, ha ritenuto sussistente un vincolo tra i correi, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/1990, rilevando come, dal materiale probatorio esaminato, emergesse che i predetti avevano stabilmente programmato, nel corso del periodo in contestazione, l'importazione di ingentissime partite di droga dal Sud America e dall'Olanda. 4. A seguito della impugnazione, da parte di tutti i coimputatì, della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, è stata tenuta l'udienza presso questa Corte il 20 febbraio 2024.In quella sede è stato disposto lo stralcio della posizione dell'odierno imputato per difetto di notifica, quindi è stata fissata l'odierna udienza per nuova trattazione. 5. Tanto premesso, RO SE deduce, con primo motivo, violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod.proc. pen, in relazione all'art. 627 n.3 cod. proc. pen., per avere la Corte partenopea, quale giudice del rinvio, disatteso i principi indicati dalla Corte di cessazione. In particolare, con la sentenza di annullamento si era evidenziata l'insufficienza al richiamo per relationem alla sentenza di primo grado nonché la mancata risposta ai corposi motivi di appello. La sentenza impugnata era nuovamente incorsa nel medesimo vizio, aveva succintamente argomentato su insufficienti aspetti, ed era altresì contraddittoria, in quanto non solo aveva basato la sussistenza del vincolo associativo sull'accertamento del reato fine contestato al capo B), ma aveva anche affermato che dopo l'insuccesso della operazione di importazione dal Sudamerica, culminata nel sequestro di 700 KG di cocaina al porto di Livorno, il BE sarebbe stato estromesso dal gruppo, per poi invece ribadire che il gruppo sarebbe rimasto inalterato. Mancava inoltre il fondamentale requisito della stabilità della partecipazione e della programmazione, che giammai potevano trarsi dalla verificazione di un singolo reato fine e dalla successiva attività di recupero del credito a seguito del fallimento della suddetta operazione, in quanto pur sempre riferibile ad un singolo episodio delittuoso. L'attività investigativa, invero, aveva permesso di confermare l'esistenza di contatti, per lo più telefonici e raramente di persona, tra il RO e altri tre correi, ma non vi era nulla di concreto da cui far emergere la sussistenza di un vincolo stabile, anzi, l'assenza del sodalizio criminale, al contrario, emergeva proprio dalle frizioni intervenute dopo il sequestro della droga nel porto di Livorno. La sentenza impugnata era carente anche in ordine al riconoscimento del ruolo di finanziatore in capo all'imputato, anche questo tratto dalle dinamiche del reato fine contestato, senza alcun riferimento agli elementi del reato associativo. Detto ruolo era palesemente smentito dalla mancata contestazione, in capo al RO, dell'episodio di importazione di cui al capo C). L'unico dato accertato era infatti il fatto che RO era l'acquirente della partita di cocaina di cui al reato fine contestato al capo B) della rubrica, ma la sentenza era totalmente carente di motivazione in ordine al ruolo che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe dovuto rivestire il ricorrente all'interno dell'associazione. Stesse considerazioni potevano ripetersi quanto al ruolo di partecipe, mancando del tutto la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso. Invero, non sussisteva alcuna prova di contatti tra RO e i presunti membri del sodalizio che sarebbe entrato nella associazione in un secondo momento ( gruppo olandese). Né poteva sostenersi, in capo al RO, alcun ruolo di stabile acquirente, essendo stata la sua condotta limitata al solo reato fine di cui al capo B). 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo B). Anche su tale punto non era stata data risposta ai motivi di appello, né era sufficiente il richiamo alle intercettazioni telefoniche di contenuto criptico ed equivoco. Nelle intercettazioni si fa infatti riferimento a " legname", giustificabile in quanto il RO è titolare di una segheria. Inoltre, la sentenza era incorsa nel vizio di violazione di legge in ordine alla derubricazione del reato di cui al capo B) in una ipotesi di tentativo. La pronuncia della Corte territoriale era erronea non avendo fatto riferimento ad alcun elemento probatorio certo circa il raggiungimento dell'accordo, idoneo ad integrare la consumazione del reato. 7. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla configurabilità dell'associazione contestata al capo A) della rubrica, la censura sul punto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, alla luce delle risultanze probatorie, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici in materia. Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è infatti necessario e sufficiente (cfr. Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv. 242897): a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede comunque una struttura articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Cass., sez. 5, n. 11899/97, Saletta, Rv. 209646). I giudici di merito hanno messo in risalto, in modo logico e coerente, gli elementi probatori acquisiti da cui è emersa l'esistenza e la stabilità del patto associativo e della struttura. Va inoltre ricordato che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una" doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). IL 3. La Corte`di merito, seppur con motivazione concisa, ha affrontato tutti i temi sollevati dalla difesa nell'atto di appello, fornendo risposte congrue alle censure difensive. Come rilevato, trovandoci al cospetto di una doppia conforme pronuncia di condanna, la valutazione circa la completezza della motivazione dovrà essere effettuata tenendo conto anche della motivazione dal giudice di primo grado (sent. n. 86/2012 del G.u.p. Tribunale di Napoli, alle pagine 317 e sgg), il quale ha riportato, in modo particolareggiato, le numerosissime conversazioni intercettate conducenti ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4. Quanto alla partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui si tratta, i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione coerente e non illogica, che il ricorrente non fosse interessato unicamente alla importazione del carico sequestrato a Livorno, essendo il suo apporto contributivo nel sodalizio proseguito anche dopo il sequestro. A questo proposito il giudice di primo grado ha posto in evidenza come, dopo la grave perdita del carico sequestrato a Livorno, il RO, lungi dall'allontanarsi dal contesto associativo, avesse continuato ad operare, sostenendo l'ingresso nel sodalizio dello QU, al quale, come visto in precedenza, finanziava le trasferte in Sudamerica finalizzate ad incontrare il fornitore VA.Nella specie, la corte d'appello (condividendo il percorso argomentativo del primo giudice) ha evidenziato, alla pag. 15 e ssg della sentenza : a) che gli imputati si erano associati per compiere una serie indeterminata di importazioni di sostanza stupefacente, come comprovato dalla spedizione di quasi 700 kg di cocaina giunta al porto di Livorno a settembre 2005; b) che nonostante il sequestro dell'anzidetto carico di cocaina i sodali continuavano a progettare altre importazioni;
c) che vi era una distinzione di ruoli all'interno dell'associazione e, quanto al RO, egli era colui che aveva finanziato l'operazione conclusasi con il sequestro presso il porto di Livorno;
d) che vi era un nucleo associativo primigenio, cui partecipavano RO, esponente di spicco della famiglia di Platì, CI VA , residente nel casertano, detto " l'amico del ristorante"; il VA, residente in [...], del quale erano stati monitorati i contatti co un gruppo di narcotrafficanti sudamericani, e il RE ON, nel ruolo di venditori all'ingrosso dello stupefacente;
e) che i sodali avevano come punto di riferimento il VA che viveva in Venezuela;
f) che vi era finalizzazione dell'accordo a una serie indeterminata di forniture, come desumibile dalla frase pronunciata il 3.12.2004 dal IG il quale, arrivato in Italia, aveva incontrato il RE e il RO, dicendo loro " da lì avanti ogni settimana arriverà qualcosa"; inoltre, il successivo 28 dicembre il VA dichiarava al RE " abbiamo tutti i documenti.. ci sarà con continuità l'esportazione., ogni mese, mese e mezzo" (pag. 16 della sentenza impugnata) ; g) che erano plurimi e continuati contatti telefonici tra RO, RE e VA, i quali utilizzavano un linguaggio criptico facendo riferimento a "pesce, cereali", ; h) che neppure la modifica della struttura associativa mediante l'ingresso e/o l'uscita dì alcuni sodali aveva comportato il venir meno dell'associazione, atteso che il suo nucleo primigenio era rimasto inalterato;
i) che dalle intercettazioni emergeva ( pag. 17 sentenza impugnata) come dopo il sequestro, avvenuto il 14 settembre 2005, il RO si era impegnato rifondere due milioni d euro, e, nel novembre 2005 il RE e il VA si erano accordati per una importazione da realizzare tramite un passaggio in Tunisia, purchè il RO avesse onorato i suoi debiti;
ì) che il RO, nel febbraio 2006, aveva pagato e consegnato il denaro al RE, promettendo altri versamenti, ma la consegna della droga poi non era avvenuta perché il suddetto era stato attinto da una misura custodiale. 5. Il ricorrente ha poi insistito sulla inconfigurabilità della qualità di finanziatore del sodalizio. Deve invece rilevarsi che a seguito di un'attenta analisi del materiale probatorio, e segnatamente delle intercettazioni in atti (riportate ampiamente nel provvedimento di primo grado), la Corte riconosce detta qualità verticistica rapportandola alle modalità della condotta che il ricorso, riduttivamente, riconduce al solo episodio di cui al capo B) in cui RO sarebbe comparso, a suo avviso, come mero acquirente. Detta considerazione non tiene conto dalla ricostruzione dei vari passaggi inseriti nell'apparato motivazionale della Corte (riferiti a loro volta alle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado). I giudici di merito rilevano che RO, per tramite di RE (recatosi personalmente in Venezuela) e ancora con VA presente in Italia al momento dell'arrivo dello stupefacente a Livorno (in data 8.9.2005), si era fatto garante delle spese per il carico di copertura e per i successivi imbarchi aventi ad oggetto lo stupefacente. Al riguardo, la Corte argomenta in modo coerente e non illogico ( cf. pag. 26) richiamando il sovvenzionamento da parte dì RO dei viaggi effettuati da QU in Sudamerica nel giugno e luglio del 2006 per favorire la ripresa dei traffici, viaggi (e collaborazione, da parte di QU) interrotti solamente dell'avvenuto arresto di QU in data 8.2.2007, perché trovato in possesso di 5 kg di cocaina. La ricostruzione del ruolo di RO, quindi, è ancorata ad una disamina non irrazionale del materiale probatorio, a fronte della quale la difesa oppone una rilettura non consentita del contenuto delle intercettazioni. 6. Anche la doglianza riguardante la commissione del reato sub capo B) deve essere ritenuta priva di fondamento. La Corte di merito ha offerto logica motivazione in ordine al convincimento espresso circa la responsabilità dell'imputato nella importazione dei circa 700 kg di cocaina sequestrati nel porto di Livorno, ponendo in rilievo il contenuto dei dialoghi intercettati dai quali emergeva il ruolo di finanziatore assunto dal RO e la circostanza che egli si fosse accollato il danno economico ingentissimo derivato dalla perdita del carico. Del pari priva di pregio è il rilievo riguardante la configurazione del delitto LA tentato in relazione al capo B) della rubrica.Innanzi tutto, il motivo propone una inammissibile rilettura del materiale intercettivo, valutato con logicità dai giudici di merito anche riguardo alla interpretazione del linguaggio criptico, essendo evidente che il riferimento al " legname", considerato alla luce di tutto il complesso degli altri elementi acquisiti e sopra evidenziati, nascondeva la chiara allusione alla sostanza stupefacente. Inoltre, la motivazione offerta dalla Corte di merito sul punto è immune da censure: il reato, infatti si è perfezionato con l'accordo raggiunto con il fornitore VA, indipendentemente dalla materiale apprensione del carico che, peraltro, era stato inviato ed era giunto regolarmente in Italia (ex multis Sez.
3 - n. 1555 del 21/09/2021, dep 2022, Rv. 282407 - 01; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Rv. 284960 - 01). 7. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Lor dana M ichè latri ia Picci