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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
272/2025 RGVG
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Pres.
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giud.
Dott. Pasquale Perfetti Rel. est.
Ha emesso sentenza, sulle domande congiuntamente precisate da
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), d'ora in avanti per brevità Parte_1 C.F._1 denominata “Sig.ra ”, inoccupata, con titolo di licenza media inferiore, residente in [...](To), Pt_1
Corso Fiume n. 91, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Appendino (C.F.: del Foro C.F._2 di Asti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alba (Cn) Via Cerrato n. 1 giusta procura alle liti
24.01.2025 (doc. 001)
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), d'ora in avanti per brevità CP_1 C.F._3 denominato “Sig. Ledda”, operaio carrellista, con titolo di studio dilicenza di scuola media superiore, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Gariglio (C.F.
del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poirino (To), C.F._4
Piazza Italia n. 3 giusta procura alle liti 24.01.2025 (doc. 001)
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“CONCLUSIONI
1.i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 Persona_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, salvo diversi ulteriori accordi e compatibilmente con le esigenze degli stessi e dei genitori, con le seguenti modalità:
- salvi diversi accordi tra i genitori che diano alla Sig.ra la possibilità di trascorrere l'intero weekend Pt_1 con i figli, il figlio maggiore per una sera a settimana alternativa tra venerdì e sabato Persona_1 pernotterà presso l'abitazione paterna e ivi trascorrerà la successiva giornata, in uno con il fratello che lo raggiungerà nella mattina seguente: entrambi i figli resteranno presso il padre sino Per_2 all'orario di cena nelle giornate alternate di sabato o di domenica di ogni settimana. inizierà il pernottamento presso il padre a partire dal Per_2 compimento del 6° anno (29.07pv) in concomitanza con e in ogni caso nel rispetto delle Persona_1 tempistiche evolutive del medesimo.
- quanto a due settimane non consecutive nelle vacanze estive, preferibilmente nel mese di Persona_1 agosto, e per un periodo non superiore a giorni 7 consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno: quanto a bisognerà rispettare le tempistiche del bambino che inizierà a pernottare presso Per_2 il padre a partire dal compimento del 6° anno di vita.
- tutte le altre festività dell'anno secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- con la più ampia possibilità di estendere i momenti di incontro padre-figli ove se ne verificasse la possibilità e/o la necessità.
3. a partire dal mese di gennaio 2025, il Signor verserà alla GN , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli e , la somma di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun Persona_1 Persona_2 figlio) entro l'ultimo giorno di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. per quanto concerne le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludico-ricreative) come individuate dal Protocollo d'Intesa intercorso tra magistrati e avvocati del
Tribunale di Asti in data 07/07/2017 verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con possibilità di conguaglio mensile;
5. la sole spese relative alla disabilità scolastica di e che si rendessero necessarie per il figlio Persona_1 maggiore verranno affrontate in primis con i fondi dal medesimo percepiti a titolo di indennità di CP_ frequenza, qualora la relativa domanda venisse accolta dall i predetti importi verranno accreditati su conto corrente dedicato, intestato a , che è stato acceso dai genitori presso la Banca Persona_1
Territori del Monviso filiale di Poirino. Tale conto rimarrà in gestione ad entrambi i coniugi che potranno operarvi disgiuntamente, previo accordo in ordine alle spese da sostenere e previa presentazione ogni tre mese dell'estratto conto bancario da parte del Sig. CP_1
6. a partire dal mese di gennaio 2025, il Sig. contribuirà al 50% al pagamento della spesa relativa alla CP_1 retta e ai costi per la scuola dell'infanzia di , oltre al 50% di tutte le altre spese scolastiche relative Per_2 ad entrambi i figli così come individuate nel sopra cit. Protocollo di cui al punto 4, mensa compresa;
7. la sig.ra ha già richiesto l'accredito a proprio favore dell'assegno unico per i minori e potrà Pt_1 richiedere tutti i bonus eventualmente previsti in favore degli stessi e disporne per il mantenimento dei figli, fermo quanto sopra concordato per l'importo riconosciuto a titolo di indennità di frequenza al minore
, mentre le detrazioni fiscali applicabili da gennaio 2025 saranno suddivise in pari Persona_1 misura al 50%;
8.entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del passaporto per i figli minori, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti;
9.Spese ed onorari di giudizio interamente compensati.” OSSERVATO
La odierna causa ha ad oggetto la richiesta (congiunta) di regolamentazione delle rispettive responsabilità genitoriali, sulle prole minorenne, come sopra indicata.
Le condizioni, riportate per esteso, paiono conformi a legge, e congrue all'interesse della prole.
Di talché il collegio ritiene doverne dare ratifica, non essendo emerse criticità, tali da indurre ad una rivisitazione delle richieste congiunte delle parti.
Spese compensate.
PQM
Definitivamente pronunziando,
Il Tribunale di Asti,
così statuisce:
Dispone in piena conformità alle sopra riportate conclusioni conformi delle difese, da ritenere come parte integrante della sentenza e del presente dispositivo;
Compensa le spese di lite tra le parti;
Infine, visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità, e di ogni altro dato identificativo, degli interessati, in caso di riproduzione della presente sentenza, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati medesimi.
Asti, 17/09/2025
Il relatore estensore Dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
272/2025 RGVG
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Pres.
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giud.
Dott. Pasquale Perfetti Rel. est.
Ha emesso sentenza, sulle domande congiuntamente precisate da
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), d'ora in avanti per brevità Parte_1 C.F._1 denominata “Sig.ra ”, inoccupata, con titolo di licenza media inferiore, residente in [...](To), Pt_1
Corso Fiume n. 91, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Appendino (C.F.: del Foro C.F._2 di Asti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alba (Cn) Via Cerrato n. 1 giusta procura alle liti
24.01.2025 (doc. 001)
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), d'ora in avanti per brevità CP_1 C.F._3 denominato “Sig. Ledda”, operaio carrellista, con titolo di studio dilicenza di scuola media superiore, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Gariglio (C.F.
del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poirino (To), C.F._4
Piazza Italia n. 3 giusta procura alle liti 24.01.2025 (doc. 001)
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“CONCLUSIONI
1.i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 Persona_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, salvo diversi ulteriori accordi e compatibilmente con le esigenze degli stessi e dei genitori, con le seguenti modalità:
- salvi diversi accordi tra i genitori che diano alla Sig.ra la possibilità di trascorrere l'intero weekend Pt_1 con i figli, il figlio maggiore per una sera a settimana alternativa tra venerdì e sabato Persona_1 pernotterà presso l'abitazione paterna e ivi trascorrerà la successiva giornata, in uno con il fratello che lo raggiungerà nella mattina seguente: entrambi i figli resteranno presso il padre sino Per_2 all'orario di cena nelle giornate alternate di sabato o di domenica di ogni settimana. inizierà il pernottamento presso il padre a partire dal Per_2 compimento del 6° anno (29.07pv) in concomitanza con e in ogni caso nel rispetto delle Persona_1 tempistiche evolutive del medesimo.
- quanto a due settimane non consecutive nelle vacanze estive, preferibilmente nel mese di Persona_1 agosto, e per un periodo non superiore a giorni 7 consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno: quanto a bisognerà rispettare le tempistiche del bambino che inizierà a pernottare presso Per_2 il padre a partire dal compimento del 6° anno di vita.
- tutte le altre festività dell'anno secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- con la più ampia possibilità di estendere i momenti di incontro padre-figli ove se ne verificasse la possibilità e/o la necessità.
3. a partire dal mese di gennaio 2025, il Signor verserà alla GN , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli e , la somma di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun Persona_1 Persona_2 figlio) entro l'ultimo giorno di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. per quanto concerne le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludico-ricreative) come individuate dal Protocollo d'Intesa intercorso tra magistrati e avvocati del
Tribunale di Asti in data 07/07/2017 verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con possibilità di conguaglio mensile;
5. la sole spese relative alla disabilità scolastica di e che si rendessero necessarie per il figlio Persona_1 maggiore verranno affrontate in primis con i fondi dal medesimo percepiti a titolo di indennità di CP_ frequenza, qualora la relativa domanda venisse accolta dall i predetti importi verranno accreditati su conto corrente dedicato, intestato a , che è stato acceso dai genitori presso la Banca Persona_1
Territori del Monviso filiale di Poirino. Tale conto rimarrà in gestione ad entrambi i coniugi che potranno operarvi disgiuntamente, previo accordo in ordine alle spese da sostenere e previa presentazione ogni tre mese dell'estratto conto bancario da parte del Sig. CP_1
6. a partire dal mese di gennaio 2025, il Sig. contribuirà al 50% al pagamento della spesa relativa alla CP_1 retta e ai costi per la scuola dell'infanzia di , oltre al 50% di tutte le altre spese scolastiche relative Per_2 ad entrambi i figli così come individuate nel sopra cit. Protocollo di cui al punto 4, mensa compresa;
7. la sig.ra ha già richiesto l'accredito a proprio favore dell'assegno unico per i minori e potrà Pt_1 richiedere tutti i bonus eventualmente previsti in favore degli stessi e disporne per il mantenimento dei figli, fermo quanto sopra concordato per l'importo riconosciuto a titolo di indennità di frequenza al minore
, mentre le detrazioni fiscali applicabili da gennaio 2025 saranno suddivise in pari Persona_1 misura al 50%;
8.entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del passaporto per i figli minori, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti;
9.Spese ed onorari di giudizio interamente compensati.” OSSERVATO
La odierna causa ha ad oggetto la richiesta (congiunta) di regolamentazione delle rispettive responsabilità genitoriali, sulle prole minorenne, come sopra indicata.
Le condizioni, riportate per esteso, paiono conformi a legge, e congrue all'interesse della prole.
Di talché il collegio ritiene doverne dare ratifica, non essendo emerse criticità, tali da indurre ad una rivisitazione delle richieste congiunte delle parti.
Spese compensate.
PQM
Definitivamente pronunziando,
Il Tribunale di Asti,
così statuisce:
Dispone in piena conformità alle sopra riportate conclusioni conformi delle difese, da ritenere come parte integrante della sentenza e del presente dispositivo;
Compensa le spese di lite tra le parti;
Infine, visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità, e di ogni altro dato identificativo, degli interessati, in caso di riproduzione della presente sentenza, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati medesimi.
Asti, 17/09/2025
Il relatore estensore Dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli