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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4039/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4039/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
15/04/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Luca Donegà Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Luca Donegà ricorrenti Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “A) Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti e in Arzergrande (PD) il Parte_1 Parte_2
22/05/2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzergrande di provvedere alle relative annotazioni.
B) disporre in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli
[...]
e e in ordine ai rapporti economici tra i ricorrenti in conformità Per_1 Persona_2 alle condizioni espresse in premessa del ricorso, di seguito riportate.
Condizioni congiunte di divorzio:
1) i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile, riconoscendo che non ve ne sono i presupposti;
dichiarano inoltre di aver già provveduto a definire ogni pendenza e regolare ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro, nonché
a dividere ogni bene comune;
2) il Sig. ha ceduto a terzi l'immobile di sua esclusiva proprietà adibito prima Parte_2 della separazione ad abitazione familiare, sito in Arzegrande (PD), Via E. Fermi n. 11; la Sig.ra dà atto di essersi trasferita con i figli e presso la Parte_1 Per_1 Per_2 propria attuale abitazione in Arzergrande, Via Giambattista Tiepolo n. 15;
3) I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli quotidianamente, a scopo indicativo e Pt_2 non tassativo, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 17.30/20.30; compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, previo accordo con la madre, il padre potrà accompagnare i figli a scuola e alle attività ludiche, sportive e ricreative, così come prelevarli dalle stesse. I figli potranno altresì essere accompagnati e prelevati da scuola e accompagnati alle attività ludiche, ricreative e sportive, oltreché da entrambi genitori, anche dai nonni materni e paterni, nonché dagli zii. I figli potranno trascorrere, previo accordo tra i genitori, uno o più fine settimana al mese con il padre;
quando trascorreranno il fine settimana con il padre, potranno restare a dormire presso la sua abitazione. I genitori potranno accordarsi affinché i figli rimangano a dormire presso il padre anche in giorni diversi.
5) Per quanto concerne le ferie e le festività, i genitori concordano di regolare di volta in volta detti periodi mediante previo accordo tra di loro, da definire (indicativamente e non tassativamente) entro la metà di novembre, per le festività natalizie, entro la fine di febbraio, per le festività pasquali, ed entro la metà di maggio, per le ferie estive. A scopo indicativo e di pianificazione generale, i ricorrenti stabiliscono che ciascun genitore possa tenere con sé
i figli fino a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive. I coniugi concordano di impegnarsi a fare in modo che durante i periodi di festività e ferie i figli possano rimanere insieme ad entrambi i genitori contemporaneamente.
6) Quanto ai loro rapporti patrimoniali ed economici, i ricorrenti danno atto di quanto segue:
- la Sig.ra dà atto che il Sig. , il quale in sede di separazione Parte_1 Parte_2 consensuale si era obbligato a corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e l'importo totale in un'unica soluzione Per_1 Per_2 di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), vi ha interamente ottemperato nei modi e termini stabiliti con la separazione, una volta intervenuta l'omologa della medesima;
- i ricorrenti convengono che la madre, collocataria dei figli, percepisca interamente gli assegni e i sussidi familiari eventualmente spettanti e fruisca interamente delle eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico;
- a fronte di quanto sopra, i ricorrenti riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo economico e patrimoniale, anche in relazione agli oneri relativi al mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
- i ricorrenti nondimeno convengono che potranno essere tra loro concordate spese straordinarie di particolare significato ed entità nell'interesse dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conseguimento della patente di guida, acquisto di un autoveicolo e/o motoveicolo, svolgimento di un periodo di studio all'estero o di una vacanza- studio all'estero, ecc.), delle quali sarà tra loro di volta in volta pattuita la rispettiva partecipazione.
7) I ricorrenti confermano che la somma di € 3.000,00, già depositata sul conto corrente agli stessi cointestato prima della separazione, acceso presso B.C.C. Patavina e allora alimentato dallo stipendio del Sig. è stata divisa in ragione della esatta metà in favore di Pt_2 ciascuno. I ricorrenti confermano di non possedere ulteriori conti correnti bancari o postali cointestati né altri beni o somme da dividere.
8) I ricorrenti si confermano l'un l'altro reciproco consenso per il rinnovo e per il rilascio dei rispettivi documenti valevoli per l'espatrio, con indicazione dei figli – finché minorenni - nei documenti di entrambi i genitori”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
22.05.2013 in Arzergrande, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Arzergrande al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova all'udienza del 08.09.2020 e la separazione è stata omologata in data 15.09.2020.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il [...]) Per_1
e (nata il [...]), entrambi minori e non economicamente indipendenti, e le Per_2 condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 6) relativamente agli “assegni e sussidi familiari e eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico” e al punto 7) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Arzergrande al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4039/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
15/04/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Luca Donegà Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Luca Donegà ricorrenti Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “A) Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti e in Arzergrande (PD) il Parte_1 Parte_2
22/05/2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzergrande di provvedere alle relative annotazioni.
B) disporre in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli
[...]
e e in ordine ai rapporti economici tra i ricorrenti in conformità Per_1 Persona_2 alle condizioni espresse in premessa del ricorso, di seguito riportate.
Condizioni congiunte di divorzio:
1) i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile, riconoscendo che non ve ne sono i presupposti;
dichiarano inoltre di aver già provveduto a definire ogni pendenza e regolare ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro, nonché
a dividere ogni bene comune;
2) il Sig. ha ceduto a terzi l'immobile di sua esclusiva proprietà adibito prima Parte_2 della separazione ad abitazione familiare, sito in Arzegrande (PD), Via E. Fermi n. 11; la Sig.ra dà atto di essersi trasferita con i figli e presso la Parte_1 Per_1 Per_2 propria attuale abitazione in Arzergrande, Via Giambattista Tiepolo n. 15;
3) I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli quotidianamente, a scopo indicativo e Pt_2 non tassativo, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 17.30/20.30; compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, previo accordo con la madre, il padre potrà accompagnare i figli a scuola e alle attività ludiche, sportive e ricreative, così come prelevarli dalle stesse. I figli potranno altresì essere accompagnati e prelevati da scuola e accompagnati alle attività ludiche, ricreative e sportive, oltreché da entrambi genitori, anche dai nonni materni e paterni, nonché dagli zii. I figli potranno trascorrere, previo accordo tra i genitori, uno o più fine settimana al mese con il padre;
quando trascorreranno il fine settimana con il padre, potranno restare a dormire presso la sua abitazione. I genitori potranno accordarsi affinché i figli rimangano a dormire presso il padre anche in giorni diversi.
5) Per quanto concerne le ferie e le festività, i genitori concordano di regolare di volta in volta detti periodi mediante previo accordo tra di loro, da definire (indicativamente e non tassativamente) entro la metà di novembre, per le festività natalizie, entro la fine di febbraio, per le festività pasquali, ed entro la metà di maggio, per le ferie estive. A scopo indicativo e di pianificazione generale, i ricorrenti stabiliscono che ciascun genitore possa tenere con sé
i figli fino a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive. I coniugi concordano di impegnarsi a fare in modo che durante i periodi di festività e ferie i figli possano rimanere insieme ad entrambi i genitori contemporaneamente.
6) Quanto ai loro rapporti patrimoniali ed economici, i ricorrenti danno atto di quanto segue:
- la Sig.ra dà atto che il Sig. , il quale in sede di separazione Parte_1 Parte_2 consensuale si era obbligato a corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e l'importo totale in un'unica soluzione Per_1 Per_2 di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), vi ha interamente ottemperato nei modi e termini stabiliti con la separazione, una volta intervenuta l'omologa della medesima;
- i ricorrenti convengono che la madre, collocataria dei figli, percepisca interamente gli assegni e i sussidi familiari eventualmente spettanti e fruisca interamente delle eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico;
- a fronte di quanto sopra, i ricorrenti riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo economico e patrimoniale, anche in relazione agli oneri relativi al mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
- i ricorrenti nondimeno convengono che potranno essere tra loro concordate spese straordinarie di particolare significato ed entità nell'interesse dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conseguimento della patente di guida, acquisto di un autoveicolo e/o motoveicolo, svolgimento di un periodo di studio all'estero o di una vacanza- studio all'estero, ecc.), delle quali sarà tra loro di volta in volta pattuita la rispettiva partecipazione.
7) I ricorrenti confermano che la somma di € 3.000,00, già depositata sul conto corrente agli stessi cointestato prima della separazione, acceso presso B.C.C. Patavina e allora alimentato dallo stipendio del Sig. è stata divisa in ragione della esatta metà in favore di Pt_2 ciascuno. I ricorrenti confermano di non possedere ulteriori conti correnti bancari o postali cointestati né altri beni o somme da dividere.
8) I ricorrenti si confermano l'un l'altro reciproco consenso per il rinnovo e per il rilascio dei rispettivi documenti valevoli per l'espatrio, con indicazione dei figli – finché minorenni - nei documenti di entrambi i genitori”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
22.05.2013 in Arzergrande, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Arzergrande al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova all'udienza del 08.09.2020 e la separazione è stata omologata in data 15.09.2020.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il [...]) Per_1
e (nata il [...]), entrambi minori e non economicamente indipendenti, e le Per_2 condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 6) relativamente agli “assegni e sussidi familiari e eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico” e al punto 7) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Arzergrande al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari