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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/06/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
V.G. 1561 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 05/06/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1561/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] ad [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SANMARTINO GIULIA
E
ato il 17/03/1978 a TORINO (TO) Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SCASSA MARCO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“A) La casa coniugale, sita in Asti, Via C. Valpreda 12, di proprietà esclusiva del signor CP_1
resta assegnata al medesimo, mentre la signora ha già provveduto a reperire altra Parte_1
sistemazione abitativa ed a provvedere al cambio di residenza entro il 30.05.2024.
B) Circa le modalità di affidamento, frequentazione e visita dei figli minori e Persona_1
, i ricorrenti convengono che: Per_2
→ I figli minori verranno affidati alle cure di entrambi i genitori (affidamento condiviso) con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
→ i genitori eserciteranno separatamente la potestà sui minori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse, tra le quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
→ Indicativamente, i minori alterneranno periodi di permanenza presso la casa materna a periodi presso la casa paterna in regime pressoché paritetico e segnatamente: su base quindicinale il lunedì
e martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma ed il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con il portarli a scuola con il papà, la settimana successiva il lunedì e martedì con la mamma, il mercoledì e giovedì con il papà ed il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con il portarli a scuola con la mamma;
tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli minori, con l'attività lavorativa dei genitori e fatti salvi anche i pareri dei figli con l'avanzare della loro crescita;
→ In caso di impedimento – tempestivamente indicato da entrambi i genitori – il calendario di permanenza presso ciascun genitore potrà essere comunque variato, anche sulla base delle mutate esigenze di ciascuno dei figli minori;
- per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori almeno due settimane consecutive nonché una terza settimana anche non consecutiva da concordarsi entro il 28.02 di ogni anno;
per l'anno in corso il signor terrà i figli con sé in due settimane CP_1
nel mese di luglio da verificare anche in base agli impegni scolastici di e la signora Per_1
terrà i figli con sé nelle settimane dal 12 al 24 agosto 2024; la terza settimana per ciascun Pt_1
genitore sarà da concordare successivamente.
- circa le vacanze natalizie, e trascorreranno ad anni alterni con ciascun Per_1 Per_1 Per_2
genitore il periodo che va dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, il giorno del 25 dicembre potranno trascorrere la giornata con il genitore che non li ha per la settimana dal 24 al 30 dicembre;
- per quanto attiene le altre festività, vacanze pasquali e ponti, varrà il criterio dell'alternanza e per i giorni di compleanno in particolare verrà garantita una parte della giornata per festeggiare con ciascun genitore. Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze dei minori ed i turni di lavoro dei genitori.
C) stante il tempo di permanenza pressochè paritetico presso ciascun genitore nessun assegno di mantenimento viene corrisposto da ciascuno nei confronti dell'altro genitore avendo optato per il regime di mantenimento diretto. Di conseguenza, l'Assegno Unico Universale nella misura di anno in anno eventualmente spettante è suddiviso e percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
D) I genitori provvederanno in misura del 50% ciascuno a tutte le documentate spese straordinarie occorrenti per i figli;
per quanto riguarda sia la tassativa individuazione delle singole voci di “spese straordinarie” sia il procedimento da seguirsi tra le parti per quanto riguarda le spese da concordarsi previamente oltre che i reciproci eventuali rimborsi delle spese anticipate da un genitore, le parti richiamano integralmente il Protocollo adottato dal Tribunale di Asti in data
7.7.2017 da intendersi parte integrante della presente clausola, dando atto le parti di averne presa visione mediante rilascio di copia da parte dei rispettivi legali, nella fase di definizione delle condizioni contenute nel presente ricorso;
E) Le parti danno atto di voler regolare le seguenti questioni patrimoniali tra gli stessi pendenti, con la separazione personale, precisamente:
- il finanziamento n. 66307976 intestato ad entrambi i coniugi e per il quale alla Parte_2 data odierna residua un debito pari ad € 36.683,08 viene dallo stesso pagato nella misura del 50% cadauno mediante l'impegno a versare la metà della rata mensile pari ad € 535, 66 entro e non oltre il 5 di ogni mese al fine di garantire la copertura del conto numero 52685 in essere presso la
[...]
1 fino a che le parti non provvederanno all'estinzione da effettuarsi entro il 31.12.2024 e Org_1 nell'occasione verrà regolato l'eventuale versamento fatto a copertura del saldo negativo;
- i coniugi regolamentano spese tra le stesse sostenuti (sia per i ragazzi, sia per l'estinzione
[...] avvenuta in data odierna) da compensarsi con la dazione di € 2.433,52 da parte di Org_2
a favore di a saldo e stralcio di tutte le pendenze sopra Parte_1 Controparte_1
menzionate entro il 30.09.2024;
F) Si dà atto che il mobilio della casa coniugale resta assegnato al signor ad eccezione CP_1
del seguente mobilio: Tavolo soggiorno e sei sedie, camera da letto dei ragazzi, cucina ad esclusione del forno, letto matrimoniale (ad esclusione del materasso). Detto mobilio verrà smontato a cura e spese del signor recapitato dallo stesso in Via Pergolesi 23/25 entro 4.05.2024 oppure CP_1
ritirato dalla signora in data 4 maggio 2024 a partire dalle ore 8.00 fino al termine delle Pt_1
operazioni;
G) essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun assegno viene richiesto e liquidato reciprocamente;
H) I signori e chiedono di essere autorizzati a vivere separati;
CP_1 Pt_1
I) I signori e , come sopra difesi e rappresentati intendono Controparte_1 Parte_1 avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne fanno specifica richiesta ex art. 473 bis.51 secondo comma c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473 bis.13 terzo comma c.p.c.;
L) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
M) Le parti danno atto di voler regolamentare la pubblicazione di foto dei propri figli minori Or vietando reciprocamente la pubblicazione di foto ritraenti gli stessi sui social (i.e. tok, Facebook,
Instagram) così pure si impegnano a non bloccarsi reciprocamente su messaggistica non a pagamento (i.e. Whatsaspp) ai fini di garantire la comunicazione tra i genitori ed esclusivamente per necessità legate ai figli;
inoltre devono essere comunicati ad i genitori i nominativi di tutte le persone estranee al nucleo familiare che sono chiamati alla cura dei minori in luogo degli stessi così come i lguoghi ove i minori sono dimoranti con ciascuno dei genitori.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da nato Parte_1 Controparte_1
a TORINO (TO) il 17/03/1978, celebrato in ASTI in data 28/06/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 51, Parte I, Serie -, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/06/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 05/06/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1561/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] ad [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SANMARTINO GIULIA
E
ato il 17/03/1978 a TORINO (TO) Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SCASSA MARCO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“A) La casa coniugale, sita in Asti, Via C. Valpreda 12, di proprietà esclusiva del signor CP_1
resta assegnata al medesimo, mentre la signora ha già provveduto a reperire altra Parte_1
sistemazione abitativa ed a provvedere al cambio di residenza entro il 30.05.2024.
B) Circa le modalità di affidamento, frequentazione e visita dei figli minori e Persona_1
, i ricorrenti convengono che: Per_2
→ I figli minori verranno affidati alle cure di entrambi i genitori (affidamento condiviso) con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
→ i genitori eserciteranno separatamente la potestà sui minori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse, tra le quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
→ Indicativamente, i minori alterneranno periodi di permanenza presso la casa materna a periodi presso la casa paterna in regime pressoché paritetico e segnatamente: su base quindicinale il lunedì
e martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma ed il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con il portarli a scuola con il papà, la settimana successiva il lunedì e martedì con la mamma, il mercoledì e giovedì con il papà ed il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con il portarli a scuola con la mamma;
tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli minori, con l'attività lavorativa dei genitori e fatti salvi anche i pareri dei figli con l'avanzare della loro crescita;
→ In caso di impedimento – tempestivamente indicato da entrambi i genitori – il calendario di permanenza presso ciascun genitore potrà essere comunque variato, anche sulla base delle mutate esigenze di ciascuno dei figli minori;
- per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori almeno due settimane consecutive nonché una terza settimana anche non consecutiva da concordarsi entro il 28.02 di ogni anno;
per l'anno in corso il signor terrà i figli con sé in due settimane CP_1
nel mese di luglio da verificare anche in base agli impegni scolastici di e la signora Per_1
terrà i figli con sé nelle settimane dal 12 al 24 agosto 2024; la terza settimana per ciascun Pt_1
genitore sarà da concordare successivamente.
- circa le vacanze natalizie, e trascorreranno ad anni alterni con ciascun Per_1 Per_1 Per_2
genitore il periodo che va dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, il giorno del 25 dicembre potranno trascorrere la giornata con il genitore che non li ha per la settimana dal 24 al 30 dicembre;
- per quanto attiene le altre festività, vacanze pasquali e ponti, varrà il criterio dell'alternanza e per i giorni di compleanno in particolare verrà garantita una parte della giornata per festeggiare con ciascun genitore. Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze dei minori ed i turni di lavoro dei genitori.
C) stante il tempo di permanenza pressochè paritetico presso ciascun genitore nessun assegno di mantenimento viene corrisposto da ciascuno nei confronti dell'altro genitore avendo optato per il regime di mantenimento diretto. Di conseguenza, l'Assegno Unico Universale nella misura di anno in anno eventualmente spettante è suddiviso e percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
D) I genitori provvederanno in misura del 50% ciascuno a tutte le documentate spese straordinarie occorrenti per i figli;
per quanto riguarda sia la tassativa individuazione delle singole voci di “spese straordinarie” sia il procedimento da seguirsi tra le parti per quanto riguarda le spese da concordarsi previamente oltre che i reciproci eventuali rimborsi delle spese anticipate da un genitore, le parti richiamano integralmente il Protocollo adottato dal Tribunale di Asti in data
7.7.2017 da intendersi parte integrante della presente clausola, dando atto le parti di averne presa visione mediante rilascio di copia da parte dei rispettivi legali, nella fase di definizione delle condizioni contenute nel presente ricorso;
E) Le parti danno atto di voler regolare le seguenti questioni patrimoniali tra gli stessi pendenti, con la separazione personale, precisamente:
- il finanziamento n. 66307976 intestato ad entrambi i coniugi e per il quale alla Parte_2 data odierna residua un debito pari ad € 36.683,08 viene dallo stesso pagato nella misura del 50% cadauno mediante l'impegno a versare la metà della rata mensile pari ad € 535, 66 entro e non oltre il 5 di ogni mese al fine di garantire la copertura del conto numero 52685 in essere presso la
[...]
1 fino a che le parti non provvederanno all'estinzione da effettuarsi entro il 31.12.2024 e Org_1 nell'occasione verrà regolato l'eventuale versamento fatto a copertura del saldo negativo;
- i coniugi regolamentano spese tra le stesse sostenuti (sia per i ragazzi, sia per l'estinzione
[...] avvenuta in data odierna) da compensarsi con la dazione di € 2.433,52 da parte di Org_2
a favore di a saldo e stralcio di tutte le pendenze sopra Parte_1 Controparte_1
menzionate entro il 30.09.2024;
F) Si dà atto che il mobilio della casa coniugale resta assegnato al signor ad eccezione CP_1
del seguente mobilio: Tavolo soggiorno e sei sedie, camera da letto dei ragazzi, cucina ad esclusione del forno, letto matrimoniale (ad esclusione del materasso). Detto mobilio verrà smontato a cura e spese del signor recapitato dallo stesso in Via Pergolesi 23/25 entro 4.05.2024 oppure CP_1
ritirato dalla signora in data 4 maggio 2024 a partire dalle ore 8.00 fino al termine delle Pt_1
operazioni;
G) essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun assegno viene richiesto e liquidato reciprocamente;
H) I signori e chiedono di essere autorizzati a vivere separati;
CP_1 Pt_1
I) I signori e , come sopra difesi e rappresentati intendono Controparte_1 Parte_1 avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne fanno specifica richiesta ex art. 473 bis.51 secondo comma c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473 bis.13 terzo comma c.p.c.;
L) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
M) Le parti danno atto di voler regolamentare la pubblicazione di foto dei propri figli minori Or vietando reciprocamente la pubblicazione di foto ritraenti gli stessi sui social (i.e. tok, Facebook,
Instagram) così pure si impegnano a non bloccarsi reciprocamente su messaggistica non a pagamento (i.e. Whatsaspp) ai fini di garantire la comunicazione tra i genitori ed esclusivamente per necessità legate ai figli;
inoltre devono essere comunicati ad i genitori i nominativi di tutte le persone estranee al nucleo familiare che sono chiamati alla cura dei minori in luogo degli stessi così come i lguoghi ove i minori sono dimoranti con ciascuno dei genitori.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da nato Parte_1 Controparte_1
a TORINO (TO) il 17/03/1978, celebrato in ASTI in data 28/06/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 51, Parte I, Serie -, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/06/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)