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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/08/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4505/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4505/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1 TITOLI, presso lo studio del quale in Perugia, Via Settevalli n. 133/C, è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE contro
C.F. ), in persona del Direttore Generale, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DAVID GIUSEPPE APOLLONI, presso lo studio del quale in Perugia, Via XIV Settembre n. 71, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17/04/2025 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. ha interposto appello avverso la sentenza n. 112/2019 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Perugia ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2016 emesso nei suoi confronti su ricorso della propria compagnia di assicurazione per la r.c.a. per la Controparte_1 somma di euro 1.500 – corrispondente all'importo della franchigia prevista nella polizza sottoscritta il 30.10.2013 – a titolo di rivalsa contrattuale per quanto asseritamente rimborsato a
[...] quale gestionaria del risarcimento diretto dei danni derivati dal sinistro stradale Controparte_2 del 10 aprile 2014 occorso tra conducente il veicolo di proprietà dell'appellante, e Parte_2
CP_3
Ha domandato l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame. Discussa oralmente all'udienza del 17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 2. Lamenta in sintesi l'appellante che il giudice di prime cure, riconoscendo a il Controparte_1 pagina 1 di 3 diritto a rivalersi sull'assicurato del rimborso dovuto alla gestionaria del sinistro, quantificato in base all'art. 23 della Convenzione (tra compagnie assicurative) CARD (ossia a forfait) anziché nella misura del risarcimento effettivamente corrisposto alla danneggiata cui pur fa riferimento la clausola di rivalsa contenuta nella polizza, avrebbe interpretato quest'ultima attribuendole un significato estensivo all'evidenza difforme da quello testuale, dando rilievo alle previsioni di un accordo interno tra assicurazioni, non richiamate nella polizza, dunque ignote e inopponibili all'assicurato. Sostiene quindi l'indeterminatezza del credito azionato, non avendo provato né Controparte_1
l'ammontare del risarcimento corrisposto alla danneggiata, né il rimborso a sua volta ricevuto da per la gestione del risarcimento dei danni da lui stesso subiti in occasione del Controparte_2 sinistro (eventualmente utile a riscontrare l'avvenuta compensazione anche parziale tra i crediti reciproci delle due compagnie) e contesta che la clausola di rivalsa, nell'interpretazione datane dal giudice di prime cure e di cui sottolinea in ogni caso la non condivisibilità, dovrebbe allora ritenersi nulla ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice del Consumo.
2.1. Sono pacifiche tra le parti la pattuizione della clausola “rivalsa per minori di 26 anni” in favore dell'assicurazione – operante nel caso di specie in quanto al momento del sinistro l'autovettura di proprietà del era condotta da persona di venticinque anni – e la misura della franchigia in Parte_1 euro 1.500, mentre l'oggetto della controversia è il diritto di a rivalersi Controparte_1 sull'assicurato dell'importo addebitatole a forfait dalla c.d. gestionaria del sinistro Parte_1 ai sensi dell'art. 23 della Convenzione Card, la cui determinazione, come dedotto Controparte_2 dall'appellata stessa (cfr. verbale udienza 17.04.2025), prescinde dalla liquidazione del danno e dal suo pagamento al danneggiato. Sul punto, occorre brevemente premettere che la citata convenzione – prodotta solamente in estratto da
– disciplina i rapporti economici tra le compagnie assicuratrici nella gestione dei Controparte_1 risarcimenti in via diretta nell'ambito della responsabilità civile da circolazione in attuazione dell'art. 149 comma 3 Cod. Ass. Come si evince dall'art. 23 della Convenzione i risarcimenti pagati dalla vengono CP_4 rimborsati mediante un forfait unico stabilito dal Comitato Tecnico dal Regolamento di attuazione dell'art. 150 Cod. Ass. e che viene definito quale “costo medio del danno stabilito dal Comitato Ministeriale per la regolazione dei rapporti contabili tra imprese”. Ne deriva che appunto i rimborsi dovuti alla gestionaria del sinistro dalla compagnia di assicurazione del danneggiante non sono quantificati in misura corrispondente al risarcimento liquidato e corrisposto al danneggiato, ma sono espressione di una forfetizzazione volta ad agevolare la definizione dei rapporti di credito/debito tra assicurazioni, sfruttando il meccanismo della stanza di compensazione. Ciò posto, si osserva in primo luogo che la clausola di rivalsa invocata da (cfr. Controparte_1 pag. 2 della polizza in atti) è chiara nel rapportare quanto il contraente è tenuto a rimborsare all'assicurazione al “risarcimento che è stato pagato al danneggiato” e, in secondo luogo, che non si rinviene in polizza alcun riferimento o rinvio alle previsioni dalla Convenzione Card per la diversa quantificazione di tale rimborso in caso di risarcimento diretto. Osservato che tale Convenzione è un accordo tra imprese assicuratrici e che le previsioni ivi contenute hanno pertanto efficacia vincolante solo nei confronti delle aderenti e non sono opponibili di per sé all'assicurato, poiché nel contratto da quest'ultimo stipulato non vi è alcun accenno a tale tipo di quantificazione, si deve concludere che non ha diritto a pretendere dal Controparte_1 Parte_1 il rimborso dell'importo a forfait addebitatogli da a maggior ragione se, come Controparte_2 pagina 2 di 3 ammesso dall'appellata, l'ammontare del forfait sia superiore al risarcimento effettivamente corrisposto al danneggiato. Rilevato altresì che non ha dato prova della misura del risarcimento che Controparte_1 [...] ha corrisposto per suo conto in favore dalla danneggiata né ottemperato CP_2 CP_3 all'ordine di esibizione della documentazione relativa al rimborso a forfait che Controparte_2 ha eseguito nei suoi confronti per la posizione di (a sua volta danneggiato
[...] Parte_1 nel medesimo sinistro), il credito azionato da risulta indimostrato sia per Controparte_1 sussistenza che per consistenza. In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di I grado, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. 3. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi euro 900,00 per compensi oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. In base ai medesimi criteri, le spese del presente grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo in complessivi euro 1.900,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della sentenza Parte_1 n. 112/2019 del Giudice di Pace di Perugia:
- accoglie l'opposizione promossa da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 415/2016 del Giudice di Pace di Perugia;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 Parte_1 euro 900,00 per il primo grado di giudizio e in euro 1.900,00 per il grado di appello oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 8 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4505/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1 TITOLI, presso lo studio del quale in Perugia, Via Settevalli n. 133/C, è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE contro
C.F. ), in persona del Direttore Generale, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DAVID GIUSEPPE APOLLONI, presso lo studio del quale in Perugia, Via XIV Settembre n. 71, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17/04/2025 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. ha interposto appello avverso la sentenza n. 112/2019 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Perugia ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2016 emesso nei suoi confronti su ricorso della propria compagnia di assicurazione per la r.c.a. per la Controparte_1 somma di euro 1.500 – corrispondente all'importo della franchigia prevista nella polizza sottoscritta il 30.10.2013 – a titolo di rivalsa contrattuale per quanto asseritamente rimborsato a
[...] quale gestionaria del risarcimento diretto dei danni derivati dal sinistro stradale Controparte_2 del 10 aprile 2014 occorso tra conducente il veicolo di proprietà dell'appellante, e Parte_2
CP_3
Ha domandato l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame. Discussa oralmente all'udienza del 17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 2. Lamenta in sintesi l'appellante che il giudice di prime cure, riconoscendo a il Controparte_1 pagina 1 di 3 diritto a rivalersi sull'assicurato del rimborso dovuto alla gestionaria del sinistro, quantificato in base all'art. 23 della Convenzione (tra compagnie assicurative) CARD (ossia a forfait) anziché nella misura del risarcimento effettivamente corrisposto alla danneggiata cui pur fa riferimento la clausola di rivalsa contenuta nella polizza, avrebbe interpretato quest'ultima attribuendole un significato estensivo all'evidenza difforme da quello testuale, dando rilievo alle previsioni di un accordo interno tra assicurazioni, non richiamate nella polizza, dunque ignote e inopponibili all'assicurato. Sostiene quindi l'indeterminatezza del credito azionato, non avendo provato né Controparte_1
l'ammontare del risarcimento corrisposto alla danneggiata, né il rimborso a sua volta ricevuto da per la gestione del risarcimento dei danni da lui stesso subiti in occasione del Controparte_2 sinistro (eventualmente utile a riscontrare l'avvenuta compensazione anche parziale tra i crediti reciproci delle due compagnie) e contesta che la clausola di rivalsa, nell'interpretazione datane dal giudice di prime cure e di cui sottolinea in ogni caso la non condivisibilità, dovrebbe allora ritenersi nulla ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice del Consumo.
2.1. Sono pacifiche tra le parti la pattuizione della clausola “rivalsa per minori di 26 anni” in favore dell'assicurazione – operante nel caso di specie in quanto al momento del sinistro l'autovettura di proprietà del era condotta da persona di venticinque anni – e la misura della franchigia in Parte_1 euro 1.500, mentre l'oggetto della controversia è il diritto di a rivalersi Controparte_1 sull'assicurato dell'importo addebitatole a forfait dalla c.d. gestionaria del sinistro Parte_1 ai sensi dell'art. 23 della Convenzione Card, la cui determinazione, come dedotto Controparte_2 dall'appellata stessa (cfr. verbale udienza 17.04.2025), prescinde dalla liquidazione del danno e dal suo pagamento al danneggiato. Sul punto, occorre brevemente premettere che la citata convenzione – prodotta solamente in estratto da
– disciplina i rapporti economici tra le compagnie assicuratrici nella gestione dei Controparte_1 risarcimenti in via diretta nell'ambito della responsabilità civile da circolazione in attuazione dell'art. 149 comma 3 Cod. Ass. Come si evince dall'art. 23 della Convenzione i risarcimenti pagati dalla vengono CP_4 rimborsati mediante un forfait unico stabilito dal Comitato Tecnico dal Regolamento di attuazione dell'art. 150 Cod. Ass. e che viene definito quale “costo medio del danno stabilito dal Comitato Ministeriale per la regolazione dei rapporti contabili tra imprese”. Ne deriva che appunto i rimborsi dovuti alla gestionaria del sinistro dalla compagnia di assicurazione del danneggiante non sono quantificati in misura corrispondente al risarcimento liquidato e corrisposto al danneggiato, ma sono espressione di una forfetizzazione volta ad agevolare la definizione dei rapporti di credito/debito tra assicurazioni, sfruttando il meccanismo della stanza di compensazione. Ciò posto, si osserva in primo luogo che la clausola di rivalsa invocata da (cfr. Controparte_1 pag. 2 della polizza in atti) è chiara nel rapportare quanto il contraente è tenuto a rimborsare all'assicurazione al “risarcimento che è stato pagato al danneggiato” e, in secondo luogo, che non si rinviene in polizza alcun riferimento o rinvio alle previsioni dalla Convenzione Card per la diversa quantificazione di tale rimborso in caso di risarcimento diretto. Osservato che tale Convenzione è un accordo tra imprese assicuratrici e che le previsioni ivi contenute hanno pertanto efficacia vincolante solo nei confronti delle aderenti e non sono opponibili di per sé all'assicurato, poiché nel contratto da quest'ultimo stipulato non vi è alcun accenno a tale tipo di quantificazione, si deve concludere che non ha diritto a pretendere dal Controparte_1 Parte_1 il rimborso dell'importo a forfait addebitatogli da a maggior ragione se, come Controparte_2 pagina 2 di 3 ammesso dall'appellata, l'ammontare del forfait sia superiore al risarcimento effettivamente corrisposto al danneggiato. Rilevato altresì che non ha dato prova della misura del risarcimento che Controparte_1 [...] ha corrisposto per suo conto in favore dalla danneggiata né ottemperato CP_2 CP_3 all'ordine di esibizione della documentazione relativa al rimborso a forfait che Controparte_2 ha eseguito nei suoi confronti per la posizione di (a sua volta danneggiato
[...] Parte_1 nel medesimo sinistro), il credito azionato da risulta indimostrato sia per Controparte_1 sussistenza che per consistenza. In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di I grado, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. 3. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi euro 900,00 per compensi oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. In base ai medesimi criteri, le spese del presente grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo in complessivi euro 1.900,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della sentenza Parte_1 n. 112/2019 del Giudice di Pace di Perugia:
- accoglie l'opposizione promossa da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 415/2016 del Giudice di Pace di Perugia;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 Parte_1 euro 900,00 per il primo grado di giudizio e in euro 1.900,00 per il grado di appello oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 8 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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