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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.22146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.22146/2023 promossa da
(C.F./P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
in carica, sig. elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DI CEFALONIA 2, Parte_2
BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. NUCCI MICHELE ( ), che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), Società a Socio unico soggetta all'attività di direzione e CP_1 P.IVA_2
coordinamento di Swisscom AG, in persona del procuratore avv. elettivamente CP_2
domiciliata in CORSO EUROPA 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. GRASSI CATAPANO
MARGHERITA ( ), che la rappresenta e difende per procura allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale
1. accertare e dichiarare che non ha fornito a parte dei servizi di telefonia che si era CP_1 Parte_1
impegnata ad erogarle con la sottoscrizione del contratto del 26.4.2011 e, per l'effetto, condannare la pagina 1 di 6 società convenuta, anche ai sensi dell'art.2033 c.c., a restituire a il relativo Parte_1 corrispettivo indebitamente versatole per l'erogazione di servizi di telefonia che non sono mai stati resi, pari alla somma di €30.265,16 o, in subordine €20.650,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria. In via subordinata
2. accertare e dichiarare l'inadempimento della alle obbligazioni assunte con la CP_1
sottoscrizione del contratto del 26.4.2011 di cui in premessa e, per l'effetto, la risoluzione del predetto contratto con effetti retroattivi tra le parti, con la sola eccezione, anche ai sensi dell'art.1458 c.c., per quelle obbligazioni integralmente adempiute;
conseguentemente, condannare a restituire CP_1
alla società attrice il corrispettivo indebitamente percepito per le prestazione non rese in favore della pari alla somma di €25.291,39 al netto dell'IVA, o in subordine €20.650,00 al Parte_1 netto dell'IVA, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria;
In via di ulteriore subordine
3. qualora venisse accertato che la prestazione di fosse divenuta impossibile per fatto alla stessa non imputabile, dichiarare CP_1
la risoluzione del contratto del 26.4.2011 ex art.1463 c.c. e condannare la a restituire alla CP_1
il corrispettivo indebitamente percepito per le prestazioni non rese in favore di Parte_1 quest'ultima, pari alla somma di €25.291,39 al netto dell'IVA, o in subordine €20.650,00 al netto dell'IVA, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria;
4. qualora venisse invece accertata una impossibilità parziale della prestazione dovuta dalla in forza del contratto del 26.4.2011, accertare e dichiarare che CP_1 la società attrice ha diritto, a norma dell'art.1464 cc, a una riduzione del corrispettivo versato e, conseguentemente, condannare la a restituire all'attrice medesima quanto dalla stessa CP_1 corrisposto in eccesso, pari alla somma di €25.291,39 al netto dell'IVA, o in subordine €20.650,00 al netto dell'IVA, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria;
5. il tutto con il favore delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge e oltre interessi di mora sulle somme dovute ai sensi dell'art.1284, quarto comma c.c.
Si chiede di rigettare integralmente tutte le avverse domande ed eccezioni e, anche per la denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato che la disposizione della clausola 15.9 condizioni generali di contratto dovesse contenere termini decadenziali a carico di (all.3, , si chiede allora Pt_1 Pt_1
accertarsi la nullità di detti termini ai sensi dell'art.2965 del Codice Civile e l'inefficacia della relativa disposizione ai sensi dell'art.1341 cc stante il richiamo cumulativo di tutte le disposizioni di cui alla clausola 15, genericamente rubricato come “Corrispettivi -Fatturazione –Pagamenti ” senza CP_1
alcun specifico richiamo alla disposizione ex art.15.9 e ai presunti termini decadenziali ivi contenuti.
pagina 2 di 6 Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande od eccezioni.
In via istruttoria si chiede ammettersi la prova per testimoni articolata nella seconda memoria ex art.171 ter cod. proc. civ. del 22 dicembre 2023.
Per il convenuto:
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito rigettare le domande formulate dall'attore in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in atti. In via istruttoria rigettare gli avversi mezzi istruttori in quanto inammissibili, per i motivi indicati in atti. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 31.05.2023 la , con sede Parte_1
legale in Bologna, ha convenuto avanti a questo tribunale la , deducendo di avere CP_1 sottoscritto, in data 26.04.2011, una “Proposta di Abbonamento Piccole e Medie Imprese” con controparte, per l'erogazione di servizi di telefonia ed internet presso la propria sede operativa, sita nel
Comune di Argelato (Bo), precisamente denominati Servizio Small Business Fisso Mobile, e Servizi
Evoluti Internet Opzione Fibra100, Address 1, Base;
che, perciò, l'attore è receduto dal rapporto intrattenuto in precedenza con TIM s.p.a., come da lettera di recesso o di richiesta di linea non attiva e/o di richiesta di number portability e/o migrazione, sottoscritta unitamente alla proposta di abbonamento con , su modulo predisposto dal convenuto, con cui l'attore ha chiesto CP_1
espressamente la portabilità, tra gli altri, dei seguenti numeri telefonici cd primari: 051/8653201,
051/8653202 e 051/8653203, conferendo al convenuto l'incarico di comunicare a TIM il recesso dall'intero rapporto contrattuale con la medesima;
altresì, che il convenuto ha fatturato all'attore, per dieci anni, tra il 2011 ed il 2020, tutti i servizi internet e di telefonia, relativi alle seguenti numerazioni:
05186532 00-99 comprensivo del servizio GNR relativo alla numerazione compresa tra il numero
0518653200 e 0518653299; 051862389; 0519848204; per complessivi euro 38.053,50.
Espone, altresì, l'attore che, il 30.11.2020 tutti i servizi della linea telefonica della Parte_1
relativi alle numerazioni 0518653201, 0518653202 e 0518653203 e tutti i numeri collegati alla
[...]
linea telefonica avente come radice 05186532 hanno cessato improvvisamente di funzionare, non essendo possibile effettuare chiamate in entrata e in uscita;
tale numerazione era d'importanza capitale per , poiché da essa traevano origine tutti i recapiti interni aziendali (segnatamente la Parte_1
numerazione compresa da 0518653200 a 0518653299), oltre al recapito ufficiale aziendale
(0518653211) e al fax (0518653250). Perciò, nel febbraio 2021, l'attore, previo invio a controparte di pagina 3 di 6 diffida ad adempiere all'obbligo di rendere i servizi pattuiti -peraltro non riscontrata -ha inviato a comunicazione di risoluzione del contratto e, in quel contesto, si è avveduto che dal 2011 sino CP_1
al 2020, TIM ha continuato a fatturare a i propri servizi di telefonia, continuando, in Parte_1
particolare, ad erogare servizi di telefonia relativi alle numerazioni primarie, i quali, per contro, sarebbero dovuti essere erogati dal convenuto , che, tuttavia, non ha fornito “alcun servizio di CP_1 telefonia con riferimento alla detta numerazione”, continuando tuttavia “a fatturare e percepire il relativo corrispettivo” dall'attore, e, altresì, non ha avvisato della mancata Parte_1 migrazione, “pur avendone piena contezza”.
Agisce, perciò, per la condanna di controparte alla restituzione di quanto Controparte_3
percepito indebitamente per i servizi pattuiti e non resi, sul rilievo per cui parte convenuta non ha fornito il “servizio di portabilità” della linea ISDN-GNR con numerazione primaria “05186532 (01)
(02) e (03); non ha fornito la linea esterna ISDN-GNR relativa alla numerazione primaria “05186532”, linea che, pur essendo ricompresa tra i servizi addebitati e fatturati da , per oltre 10 anni è stata CP_1
in realtà fornita e fatturata da Telecom;
ha indebitamente fatturato e incassato il corrispettivo per un servizio che non ha mai erogato (conclusionale, punto 1.9, pag.9).
Con riguardo al quantum, l'attore, sul presupposto che non ha completato con successo la CP_1
“number portability” e, di conseguenza, per quasi dieci anni, non ha poi fornito le linee esterne ISDN-
GNR che avevano come radice lo “05186532” su cui si basava l' “accesso primario” al “servizio GNR
- selezione passante”, e, altresì, che “l'“accesso primario ISDN” della “Selezione Passante” non è stato fornito da ma da Telecom” chiede la restituzione dell'importo versato, calcolato secondo CP_1
criteri alternativi (conclusionale, par.2, pagg.10-13).
Costituitosi, il convenuto ha contestato l'avversa ricostruzione, replicando di avere “dato esecuzione al contratto attivando immediatamente le linee richieste con numerazioni native , posto che per il CP_1
servizio GNR la richiesta di portabilità delle numerazioni può essere inserita solo dopo l'attivazione delle linee”; altresì, che ha inserito a sistema la richiesta di portabilità delle numerazioni che CP_1
è stata correttamente espletata per il numero 051862389 in data 16.06.2011 e per il numero 051860936 in data 27.06.2011”, ma, “relativamente alle numerazioni 0518653201, 0518653202 e 0518653203, invece, la portabilità è risultata tecnicamente non fattibile, difatti è emerso che le predette numerazioni erano state cessate e quindi non più migrabili”.
A tale allegazione ha replicato l'attore -in prima memoria ex art.171 ter cpc -ribadendo che CP_1
non ha mai comunicato a che la portabilità non era riuscita e che la stessa quindi, nonostante Pt_1
l'incarico ricevuto, non aveva comunicato per conto di il recesso a TIM, così Parte_1
pagina 4 di 6 provvedendo al relativo subentro nell'erogazione del servizio;
che le numerazioni 0518653201,
0518653202 e 0518653203 non erano affatto cessate, ma rimaste attive (ad insaputa di , per quasi Pt_1
dieci anni, tanto che TIM ha regolarmente continuato a fatturarle;
che tale “numerazione primaria era fondamentale, tra l'altro, per la gestione di tutti i numeri in entrata della ossia per la gestione dei Pt_1 numeri comunicati all'esterno come i recapiti aziendali), posto che il servizio GNR-Selezione Passante offerto da si appoggiava sulla citata numerazione primaria (in termini tecnici “radice”) e CP_1
senza di essa non sarebbe potuto funzionare (il servizio GNR veniva infatti offerto sulla numerazione in entrata utilizzata dalla società, ossia i cento numeri “interni” compresi tra lo 0518653200 e il
0518653299 e si basava sui numeri primari 0518653201, 0518653202 e 0518653203 che poi si suddividevano nelle numerazioni secondarie comprese da 05186532 00 a 99)”; che, dunque, controparte “non ha fornito il servizio di portabilità della numerazione primaria 0518653201, 202 e
203”, e “non ha fornito la linea esterna ISDN alla base del servizio GNR -selezione passante, servizio che aveva come radice e numerazione primaria i numeri 0518653201, 202 e 203, che, per oltre dieci anni sono stati lasciati a TIM”.
Il convenuto ha, a propria volta, replicato che “l'importo fatturato da è quello che è stato CP_1
pattuito in sede contrattuale, mentre non sono stati addebitati importi per il servizio GNR (nemmeno richiesto contrattualmente). Le somme fatturate corrispondono, invece, agli importi indicati a pagina 16
e 31 della brochure prezzi (cfr. doc.4), ossia €200,00 al mese per il servizio Small Business fisso- mobile 8 linee fonia e €50,00 al mese per Servizi Evoluti Internet Opzione Fibra 100 (i canoni addebitati in fattura con scadenza bimestrale, difatti, sono pari a €500,00). Gli importi indicati nella brochure prezzi (cfr. doc.4) dipendono dal numero di linee fonia attivate e non è previsto alcun costo ulteriore per il servizio citato da controparte” (conclusionale, par. II.5, pagg.9,10). Ciò il convenuto ribadisce ancora sottolineando che “le fatture di non contemplano tale importo, che non è mai CP_1
stato pagato da controparte” (memoria di replica alla conclusionale, par. II, pag.4).
Ciò posto, ritiene questo giudice che l'attore, pur essendone onerato (Cass.n.34427/'22), anche con riguardo alla domanda di restituzione da risoluzione negoziale, non ha fornito prova idonea a dimostrare l'allegazione -contestata dal convenuto -per cui ha fatturato importi specificamente CP_1
riferiti ai servizi in questione e ne abbia incassato il relativo pagamento da parte attrice.
affida tale prova ai documenti 6 e 7 allegati all'atto di citazione, ma si tratta di Parte_1
fatture (doc.6) per importi che riguardano una pluralità di servizi, all'interno dei quali non sono adeguatamente evidenziati quelli per cui è lite e di contabili bancarie (doc.7) per importi che non risultano esattamente riconducibili alle voci che in fattura dovrebbero riguardare detti servizi.
pagina 5 di 6 Né pare utile disporre indagine contabile d'ufficio, che appare meramente esplorativa, in mancanza del corretto assolvimento del detto onere di specifica allegazione e correlativa prova documentale.
Con riguardo alle istanze istruttorie per prova orale dev'esserne, infine, confermata la valutazione di superfluità di cui all'ordinanza a verbale d'udienza 11.04.2024, tenuto conto della prova documentale.
Infine, in punto spese di lite trova applicazione la regola della soccombenza ex art.91 cpc a carico dell'attore, con liquidazione come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, avuto riguardo al valore del cd decisum, secondo parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge tutte le domande dell'attore svolte nei confronti del Parte_1
convenuto CP_1
2) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 30.05.2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.22146/2023 promossa da
(C.F./P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
in carica, sig. elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DI CEFALONIA 2, Parte_2
BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. NUCCI MICHELE ( ), che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), Società a Socio unico soggetta all'attività di direzione e CP_1 P.IVA_2
coordinamento di Swisscom AG, in persona del procuratore avv. elettivamente CP_2
domiciliata in CORSO EUROPA 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. GRASSI CATAPANO
MARGHERITA ( ), che la rappresenta e difende per procura allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale
1. accertare e dichiarare che non ha fornito a parte dei servizi di telefonia che si era CP_1 Parte_1
impegnata ad erogarle con la sottoscrizione del contratto del 26.4.2011 e, per l'effetto, condannare la pagina 1 di 6 società convenuta, anche ai sensi dell'art.2033 c.c., a restituire a il relativo Parte_1 corrispettivo indebitamente versatole per l'erogazione di servizi di telefonia che non sono mai stati resi, pari alla somma di €30.265,16 o, in subordine €20.650,00, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria. In via subordinata
2. accertare e dichiarare l'inadempimento della alle obbligazioni assunte con la CP_1
sottoscrizione del contratto del 26.4.2011 di cui in premessa e, per l'effetto, la risoluzione del predetto contratto con effetti retroattivi tra le parti, con la sola eccezione, anche ai sensi dell'art.1458 c.c., per quelle obbligazioni integralmente adempiute;
conseguentemente, condannare a restituire CP_1
alla società attrice il corrispettivo indebitamente percepito per le prestazione non rese in favore della pari alla somma di €25.291,39 al netto dell'IVA, o in subordine €20.650,00 al Parte_1 netto dell'IVA, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria;
In via di ulteriore subordine
3. qualora venisse accertato che la prestazione di fosse divenuta impossibile per fatto alla stessa non imputabile, dichiarare CP_1
la risoluzione del contratto del 26.4.2011 ex art.1463 c.c. e condannare la a restituire alla CP_1
il corrispettivo indebitamente percepito per le prestazioni non rese in favore di Parte_1 quest'ultima, pari alla somma di €25.291,39 al netto dell'IVA, o in subordine €20.650,00 al netto dell'IVA, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria;
4. qualora venisse invece accertata una impossibilità parziale della prestazione dovuta dalla in forza del contratto del 26.4.2011, accertare e dichiarare che CP_1 la società attrice ha diritto, a norma dell'art.1464 cc, a una riduzione del corrispettivo versato e, conseguentemente, condannare la a restituire all'attrice medesima quanto dalla stessa CP_1 corrisposto in eccesso, pari alla somma di €25.291,39 al netto dell'IVA, o in subordine €20.650,00 al netto dell'IVA, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria;
5. il tutto con il favore delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge e oltre interessi di mora sulle somme dovute ai sensi dell'art.1284, quarto comma c.c.
Si chiede di rigettare integralmente tutte le avverse domande ed eccezioni e, anche per la denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato che la disposizione della clausola 15.9 condizioni generali di contratto dovesse contenere termini decadenziali a carico di (all.3, , si chiede allora Pt_1 Pt_1
accertarsi la nullità di detti termini ai sensi dell'art.2965 del Codice Civile e l'inefficacia della relativa disposizione ai sensi dell'art.1341 cc stante il richiamo cumulativo di tutte le disposizioni di cui alla clausola 15, genericamente rubricato come “Corrispettivi -Fatturazione –Pagamenti ” senza CP_1
alcun specifico richiamo alla disposizione ex art.15.9 e ai presunti termini decadenziali ivi contenuti.
pagina 2 di 6 Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande od eccezioni.
In via istruttoria si chiede ammettersi la prova per testimoni articolata nella seconda memoria ex art.171 ter cod. proc. civ. del 22 dicembre 2023.
Per il convenuto:
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito rigettare le domande formulate dall'attore in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in atti. In via istruttoria rigettare gli avversi mezzi istruttori in quanto inammissibili, per i motivi indicati in atti. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 31.05.2023 la , con sede Parte_1
legale in Bologna, ha convenuto avanti a questo tribunale la , deducendo di avere CP_1 sottoscritto, in data 26.04.2011, una “Proposta di Abbonamento Piccole e Medie Imprese” con controparte, per l'erogazione di servizi di telefonia ed internet presso la propria sede operativa, sita nel
Comune di Argelato (Bo), precisamente denominati Servizio Small Business Fisso Mobile, e Servizi
Evoluti Internet Opzione Fibra100, Address 1, Base;
che, perciò, l'attore è receduto dal rapporto intrattenuto in precedenza con TIM s.p.a., come da lettera di recesso o di richiesta di linea non attiva e/o di richiesta di number portability e/o migrazione, sottoscritta unitamente alla proposta di abbonamento con , su modulo predisposto dal convenuto, con cui l'attore ha chiesto CP_1
espressamente la portabilità, tra gli altri, dei seguenti numeri telefonici cd primari: 051/8653201,
051/8653202 e 051/8653203, conferendo al convenuto l'incarico di comunicare a TIM il recesso dall'intero rapporto contrattuale con la medesima;
altresì, che il convenuto ha fatturato all'attore, per dieci anni, tra il 2011 ed il 2020, tutti i servizi internet e di telefonia, relativi alle seguenti numerazioni:
05186532 00-99 comprensivo del servizio GNR relativo alla numerazione compresa tra il numero
0518653200 e 0518653299; 051862389; 0519848204; per complessivi euro 38.053,50.
Espone, altresì, l'attore che, il 30.11.2020 tutti i servizi della linea telefonica della Parte_1
relativi alle numerazioni 0518653201, 0518653202 e 0518653203 e tutti i numeri collegati alla
[...]
linea telefonica avente come radice 05186532 hanno cessato improvvisamente di funzionare, non essendo possibile effettuare chiamate in entrata e in uscita;
tale numerazione era d'importanza capitale per , poiché da essa traevano origine tutti i recapiti interni aziendali (segnatamente la Parte_1
numerazione compresa da 0518653200 a 0518653299), oltre al recapito ufficiale aziendale
(0518653211) e al fax (0518653250). Perciò, nel febbraio 2021, l'attore, previo invio a controparte di pagina 3 di 6 diffida ad adempiere all'obbligo di rendere i servizi pattuiti -peraltro non riscontrata -ha inviato a comunicazione di risoluzione del contratto e, in quel contesto, si è avveduto che dal 2011 sino CP_1
al 2020, TIM ha continuato a fatturare a i propri servizi di telefonia, continuando, in Parte_1
particolare, ad erogare servizi di telefonia relativi alle numerazioni primarie, i quali, per contro, sarebbero dovuti essere erogati dal convenuto , che, tuttavia, non ha fornito “alcun servizio di CP_1 telefonia con riferimento alla detta numerazione”, continuando tuttavia “a fatturare e percepire il relativo corrispettivo” dall'attore, e, altresì, non ha avvisato della mancata Parte_1 migrazione, “pur avendone piena contezza”.
Agisce, perciò, per la condanna di controparte alla restituzione di quanto Controparte_3
percepito indebitamente per i servizi pattuiti e non resi, sul rilievo per cui parte convenuta non ha fornito il “servizio di portabilità” della linea ISDN-GNR con numerazione primaria “05186532 (01)
(02) e (03); non ha fornito la linea esterna ISDN-GNR relativa alla numerazione primaria “05186532”, linea che, pur essendo ricompresa tra i servizi addebitati e fatturati da , per oltre 10 anni è stata CP_1
in realtà fornita e fatturata da Telecom;
ha indebitamente fatturato e incassato il corrispettivo per un servizio che non ha mai erogato (conclusionale, punto 1.9, pag.9).
Con riguardo al quantum, l'attore, sul presupposto che non ha completato con successo la CP_1
“number portability” e, di conseguenza, per quasi dieci anni, non ha poi fornito le linee esterne ISDN-
GNR che avevano come radice lo “05186532” su cui si basava l' “accesso primario” al “servizio GNR
- selezione passante”, e, altresì, che “l'“accesso primario ISDN” della “Selezione Passante” non è stato fornito da ma da Telecom” chiede la restituzione dell'importo versato, calcolato secondo CP_1
criteri alternativi (conclusionale, par.2, pagg.10-13).
Costituitosi, il convenuto ha contestato l'avversa ricostruzione, replicando di avere “dato esecuzione al contratto attivando immediatamente le linee richieste con numerazioni native , posto che per il CP_1
servizio GNR la richiesta di portabilità delle numerazioni può essere inserita solo dopo l'attivazione delle linee”; altresì, che ha inserito a sistema la richiesta di portabilità delle numerazioni che CP_1
è stata correttamente espletata per il numero 051862389 in data 16.06.2011 e per il numero 051860936 in data 27.06.2011”, ma, “relativamente alle numerazioni 0518653201, 0518653202 e 0518653203, invece, la portabilità è risultata tecnicamente non fattibile, difatti è emerso che le predette numerazioni erano state cessate e quindi non più migrabili”.
A tale allegazione ha replicato l'attore -in prima memoria ex art.171 ter cpc -ribadendo che CP_1
non ha mai comunicato a che la portabilità non era riuscita e che la stessa quindi, nonostante Pt_1
l'incarico ricevuto, non aveva comunicato per conto di il recesso a TIM, così Parte_1
pagina 4 di 6 provvedendo al relativo subentro nell'erogazione del servizio;
che le numerazioni 0518653201,
0518653202 e 0518653203 non erano affatto cessate, ma rimaste attive (ad insaputa di , per quasi Pt_1
dieci anni, tanto che TIM ha regolarmente continuato a fatturarle;
che tale “numerazione primaria era fondamentale, tra l'altro, per la gestione di tutti i numeri in entrata della ossia per la gestione dei Pt_1 numeri comunicati all'esterno come i recapiti aziendali), posto che il servizio GNR-Selezione Passante offerto da si appoggiava sulla citata numerazione primaria (in termini tecnici “radice”) e CP_1
senza di essa non sarebbe potuto funzionare (il servizio GNR veniva infatti offerto sulla numerazione in entrata utilizzata dalla società, ossia i cento numeri “interni” compresi tra lo 0518653200 e il
0518653299 e si basava sui numeri primari 0518653201, 0518653202 e 0518653203 che poi si suddividevano nelle numerazioni secondarie comprese da 05186532 00 a 99)”; che, dunque, controparte “non ha fornito il servizio di portabilità della numerazione primaria 0518653201, 202 e
203”, e “non ha fornito la linea esterna ISDN alla base del servizio GNR -selezione passante, servizio che aveva come radice e numerazione primaria i numeri 0518653201, 202 e 203, che, per oltre dieci anni sono stati lasciati a TIM”.
Il convenuto ha, a propria volta, replicato che “l'importo fatturato da è quello che è stato CP_1
pattuito in sede contrattuale, mentre non sono stati addebitati importi per il servizio GNR (nemmeno richiesto contrattualmente). Le somme fatturate corrispondono, invece, agli importi indicati a pagina 16
e 31 della brochure prezzi (cfr. doc.4), ossia €200,00 al mese per il servizio Small Business fisso- mobile 8 linee fonia e €50,00 al mese per Servizi Evoluti Internet Opzione Fibra 100 (i canoni addebitati in fattura con scadenza bimestrale, difatti, sono pari a €500,00). Gli importi indicati nella brochure prezzi (cfr. doc.4) dipendono dal numero di linee fonia attivate e non è previsto alcun costo ulteriore per il servizio citato da controparte” (conclusionale, par. II.5, pagg.9,10). Ciò il convenuto ribadisce ancora sottolineando che “le fatture di non contemplano tale importo, che non è mai CP_1
stato pagato da controparte” (memoria di replica alla conclusionale, par. II, pag.4).
Ciò posto, ritiene questo giudice che l'attore, pur essendone onerato (Cass.n.34427/'22), anche con riguardo alla domanda di restituzione da risoluzione negoziale, non ha fornito prova idonea a dimostrare l'allegazione -contestata dal convenuto -per cui ha fatturato importi specificamente CP_1
riferiti ai servizi in questione e ne abbia incassato il relativo pagamento da parte attrice.
affida tale prova ai documenti 6 e 7 allegati all'atto di citazione, ma si tratta di Parte_1
fatture (doc.6) per importi che riguardano una pluralità di servizi, all'interno dei quali non sono adeguatamente evidenziati quelli per cui è lite e di contabili bancarie (doc.7) per importi che non risultano esattamente riconducibili alle voci che in fattura dovrebbero riguardare detti servizi.
pagina 5 di 6 Né pare utile disporre indagine contabile d'ufficio, che appare meramente esplorativa, in mancanza del corretto assolvimento del detto onere di specifica allegazione e correlativa prova documentale.
Con riguardo alle istanze istruttorie per prova orale dev'esserne, infine, confermata la valutazione di superfluità di cui all'ordinanza a verbale d'udienza 11.04.2024, tenuto conto della prova documentale.
Infine, in punto spese di lite trova applicazione la regola della soccombenza ex art.91 cpc a carico dell'attore, con liquidazione come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, avuto riguardo al valore del cd decisum, secondo parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge tutte le domande dell'attore svolte nei confronti del Parte_1
convenuto CP_1
2) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 30.05.2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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