Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02702/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01973/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Passanante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Kathya Ziletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’11.10.2023 emesso dal Capo VII Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica SUE, SUAP e SIRT del Comune di Campobello di Mazara, avente ad oggetto l’approvazione della proposta di determinazione -OMISSIS- di diniego dell’istanza presentata dal ricorrente-OMISSIS- per la regolarizzazione della installazione di una piscina prefabbricata in pannelli di acciaio rettangolare, versione skimmer, sulla proprietà del ricorrente in Campobello di Mazara, frazione Tre Fontane, iscritta in catasto al -OMISSIS-
- di tutti gli atti e provvedimenti preparatori, presupposti e consequenziali al provvedimento impugnato alla precedente lettera “A”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobello di Mazara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’11 ottobre 2023 del Comune di Campobello di Mazara di diniego della sua istanza volta alla regolarizzazione dell’installazione di una piscina prefabbricata in pannelli di acciaio rettangolare.
In fatto l’istante deduce di essere proprietario dell’immobile ubicato a Campobello di Mazara, frazione Tre Fontane, ricadente in zona B7 del Piano Regolatore Generale, ove è stata costruita una casa di villeggiatura con licenza edilizia n. -OMISSIS- e autorizzazione in sanatoria n-OMISSIS-
Successivamente, il 12 agosto 2019, l’odierno ricorrente su detto immobile ha installato una piscina prefabbricata rettangolare in pannelli di acciaio, versione skimmer, dopo avere ottenuto il relativo nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex Legge 1497/39.
Per tale ultima realizzazione il Comune di Campobello di Mazara ha emesso il provvedimento -OMISSIS- volto al ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie abusivamente realizzate, verbalizzate a seguito di accertamento e comunicazione di notizia di reato -OMISSIS-.
In data 24 maggio 2023, parte ricorrente trasmetteva istanza di SCIA in sanatoria amministrativa per la regolarizzazione della installazione della piscina ex art. 37 D.P.R. 380/01, pur ritenendo tale opera esente da richiesta di ogni titolo abilitativo.
Seguiva il provvedimento -OMISSIS-, con cui il Comune inviava il preavviso di diniego ex art. 10-bis Legge 241/90 al fine di consentire la presentazione di osservazioni e memorie a difesa che parte ricorrente lasciava decorrere infruttuosamente.
Infine, l’11 ottobre 2023, il Comune resistente emetteva il provvedimento impugnato ritenendo, in particolare, che le opere da regolarizzare non rientrassero nella categoria di “manutenzione ordinaria e straordinaria” di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, ma nella categoria di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) della stessa norma in quanto tali opere conferiscono all’immobile un assetto diverso dal precedente e, pertanto, non realizzabili nella zona stralciata con il Decreto Dirigenziale ARTA n. 900/06, ex zona B7 di recupero urbanistico della fascia costiera fuori di 150 mt dalla battigia. In tale zona urbanistica, infatti, “sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si rendano libere si potrà operare con i parametri della zona agricola, fatte salve le prescrizioni di cui all’art.15 della L.R. 78/76” .
Seguiva l’odierno ricorso supportato da tre censure con le quali, dapprima, parte ricorrente evidenzia come la piscina installata rientrerebbe nella nozione di pertinenza ex art. 3, comma 1, lett. e.6), del DPR n. 380/2001. Infatti, a suo dire, considerate le dimensioni relativamente modeste della piscina, l’adeguatezza all’uso normale da parte del proprietario dell’abitazione ed il difetto di autonoma utilizzabilità, questa dovrebbe considerarsi stabilmente destinata al servizio e/o all’ornamento del fabbricato principale, in modo da integrare una pertinenza di esso, senza quindi necessità di alcun titolo abilitativo per la sua erezione.
Con un secondo mezzo, poi, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il Comune chiarito in modo esaustivo la concreta incompatibilità del progetto sottoposto al suo esame con il contesto circostante, e senza indicare le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non possono ritenersi legittime.
In ultimo, parte ricorrente si duole del fatto che il Comune di Campobello di Mazara, a suo dire in assoluta identità di situazioni di fatto e diritto, gli avrebbe riservato una irragionevole diversità di trattamento poiché, nella medesima zona stralciata, risulterebbero assentite opere edilizie inerenti alla realizzazione di piscine interrate. A tal proposito, il ricorrente segnala in dettaglio tre casi che il Comune avrebbe trattato in modo difforme.
Resiste in giudizio il Comune di Campobello di Mazara che ha chiesto il rigetto del ricorso attesa la sua infondatezza, previo deposito in giudizio di copiosa documentazione.
All'udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
2. Giova preliminarmente puntualizzare in fatto che la piscina prefabbricata di cui si discute è totalmente interrata ed ha dimensioni di m. 10,00 x 4,00, per una profondità variabile da n. 1,20 a m. 1,80. Inoltre, parte ricorrente ritiene in ricorso che l’istanza in sanatoria presentata sia comunque rispettosa di quanto dispone l’art. 3, comma 1, lett. e6) DPR 380/01, senza però nulla dire circa le reali dimensioni volumetriche del fabbricato cui accede la piscina “pertinenziale” (cfr. art. 3, comma 1, lett. e): “interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e6) interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale” ).
Sul punto si richiama un recente arresto di questo Tribunale su fattispecie analoga per cui “Ad avviso del collegio, invero, dovrebbe distinguersi - ai fini del riconoscimento di un rapporto di pertinenzialità con l'immobile principale - a seconda delle dimensioni della piscina rispetto a quest'ultimo; segnatamente, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in questa sede la compatibilità dell'abuso in questione con i limiti dimensionali previsti per le opere pertinenziali dall'art. 3 co. 1 lettera e. 6 del d.P.R. 380/2001 (cui rinvia l'art. 1 l.r. 16/2016), il quale qualifica quali nuove opere” (cfr. TAR Palermo, sez. III, sentenza n. 1660 del 18 luglio 2025).
Pertanto, in assenza di indicazione dei volumi del fabbricato a cui accede l’opera pertinenziale, risulta impossibile valutarne la reale grandezza in relazione ad esso e l’applicabilità della norma de qua al caso di specie .
3. Ciò posto, il Collegio è consapevole dell’esistenza dell’indirizzo del Giudice d'appello siciliano (CGA, sentenza n. 926 del 26 novembre 2024), richiamato dal ricorrente nella memoria conclusionale, secondo cui, al fine di “superare l'intrinseca soggettività - si potrebbe dire apoditticità” del giudizio sulla rilevanza delle dimensioni delle piscine, tale valutazione debba essere ancorata a parametri oggettivi, così ritenendo: “la misura (della diagonale maggiore o del diametro massimo) che non può essere superata, né raggiunta, è quella corrispondente alla metà della metà di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 metri in lunghezza, 25 in larghezza e una profondità costante di 2 metri) che è di m. 12,50. Sicché le piscine che hanno una diagonale inferiore a m. 12,50 e presentano le ulteriori caratteristiche sopra indicate possono essere qualificate come pertinenza dell'immobile cui sono adiacenti e non necessitano perciò di autonomo titolo edilizio". Il CGA quindi “propone al dibattito giurisprudenziale di modificare il parametro valutativo, sostituendo alla misura della superficie espressa in metri quadrati (che di per sé poco o nulla dice in ordine all’attitudine del manufatto a consentire la pratica del nuoto), con quella della lunghezza massima ovviamente espressa in metri lineari, perché solo tale unità di misura risulta intrinsecamente correlata all’attitudine natatoria dell’opera (anziché di mero ornamento o di accessorio rinfrescante o sollazzevole)”.
A dire del ricorrente, quindi, applicando le coordinate ermeneutiche ora richiamate e tenuto conto delle dimensioni della piscina in esame, sarebbe astrattamente inquadrabile l’intervento edilizio da lui posto in essere nel novero di quelli meramente pertinenziali, non richiedenti alcun titolo abilitativo e quindi, a maggior ragione, realizzabile nell’ex zona B7 di recupero urbanistico della fascia costiera fuori di 150 mt dalla battigia di cui al Decreto Dirigenziale ARTA n. 900/06.
In proposito però il Collegio osserva che, “a prescindere da ogni valutazione (e condivisibilità) in ordine alla possibilità di apportare, in sede giurisdizionale, precise definizioni volte a circoscrivere la compatibilità urbanistico-edilizia e paesaggistica di un manufatto, per di più attraverso valutazioni sull'attitudine dello stesso ad una particolare utilizzazione e non già sulla sua sola consistenza ed impatto” (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 1186 del 12 febbraio 2025), il caso in esame è comunque parzialmente diverso da quello sottoposto all’esame del Giudice di appello, nel quale il giudicante non ha preso in considerazione le dimensioni della piscina in relazione al volume dell'edificio principale, come invece richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. e6) DPR 380/01, nonché dall’art. 10, comma 5, della L.r. 16/2016 che dispone così “sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le piscine pertinenziali prefabbricate interrate di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell’edificio appoggiate su battuti cementizi non strutturali” .
Ad ogni modo, questo Tribunale intende comunque confermare l’indirizzo tradizionale della giurisprudenza amministrativa sul punto per cui al concetto di “pertinenza urbanistica” deve ricondursi una portata ben più ristretta della corrispondente nozione civilistica (art. 817, cod. civ.) e idonea a ricomprendere le sole opere di modesta entità, con carattere strettamente accessorio e complementare all'edificazione principale cui accedono ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341; id., 21 novembre 2023, n. 9955; sez. II, 5 febbraio 2024, n. 1188). La nozione è riferibile quindi a manufatti del tutto privi di autonomia, con funzione servente rispetto all'opera principale e insuscettibili di separata utilizzazione (come, tipicamente, un locale tecnico, cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 giugno 2024, n. 5538), non certo ad una piscina comunque di rilevanti dimensioni. Infatti, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, la piscina si presta ad un utilizzo autonomo rispetto a quella della residenza cui accede, esprimendo una propria autosufficienza funzionale, oltre che economica (giacché incrementa sensibilmente il valore della proprietà), oltre che un proprio impatto volumetrico (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341).
E’ innegabile che, nel caso di specie, la grandezza della piscina, peraltro interrata, (dimensioni di m. 10,00 x 4,00, per una profondità variabile da n. 1,20 a m. 1,80), va inevitabilmente ad impattare sul contesto urbano circostante e quindi difetta del requisito funzionale richiesto, nella sua duplice dimensione del rapporto di stretta accessorietà con l'edificio principale e della mancanza di un autonomo valore di mercato, ragione per cui può ragionevolmente essere ritenuto tale intervento come nuova costruzione, a cui si lega la necessaria richiesta di permesso di costruire.
A ciò va aggiunto, come detto, che parte ricorrente non ha nemmeno specificato le dimensioni volumetriche del fabbricato cui accede la piscina ai fini di una più completa valutazione del caso.
In definitiva, può sì accedersi all’indirizzo della giurisprudenza meno rigorosa sul tema, fatto proprio in parte anche dal CGA nella sentenza in commento e contrario a quello che ritiene invece la posa in opera di una piscina tout court attività di nuova costruzione non pertinenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341), ma ribandendo la necessità che tale giudizio complessivo sia soggetto alla prudente valutazione della p.a., prima, e del giudice amministrativo, dopo, in modo da attentamente ponderare le diverse circostanze che caratterizzano la singola fattispecie.
Tutto ciò posto, il provvedimento di diniego comunale si fonda sulla circostanza che tale opera è inserita in zona B7 di recupero urbanistico della fascia costiera fuori di 150 mt dalla battigia, dove “sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti”, non potendosi certamente ritenere rientrante in tale categoria di interventi la posa in opera ex novo di una piscina di 40 mq di specchio acqueo.
Per le ragioni esposte, va quindi integralmente disattesa la prima censura in ricorso.
4. Stessa sorte meritano anche le restanti doglianze.
5. In ordine all’asserito difetto di motivazione del provvedimento gravato questo, per contro, risulta sufficientemente chiaro nei suoi contenuti dispositivi mentre, ai fini di una piena conoscenza delle ragioni sottese al diniego, lo stesso fa espresso rinvio per relationem alla proposta di determinazione -OMISSIS-
Come noto, non sussiste un obbligo di motivazione contestuale del provvedimento amministrativo, essendo sufficiente ad assolvere l'obbligo di una motivazione adeguata anche il richiamo per relationem alle ragioni espresse in un precedente atto; peraltro, se è vero che l'art. 3, l. n. 241 del 1990, stabilisce che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, tale previsione va intesa semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato (di recente, Consiglio di Stato, sez. II, 14/03/2025, n. 2129).
Si noti come il preavviso di diniego del 27 settembre 2023, sul quale il ricorrente è rimasto silente in sede procedimentale, era anch’esso ampiamente motivato, avendo il Comune anticipato i presupposti in fatto ed in diritto ostativi all’accoglimento poi richiamati nel provvedimento definitivo.
6. In ultimo, deve essere disattesa anche la censura di asserita disparita di trattamento e di violazione del principio di imparzialità, avendo il Comune a sufficienza provato in questa sede che i casi richiamati in ricorso dall’istante non erano affatto comparabili trattandosi:
a) di piscina realizzata in adiacenza di fabbricati legittimamente assentiti e senza istanze di condono pendenti. Sull’immobile di proprietà del ricorrente, adiacente alla piscina di cui si discute, è invece ancora pendente un’istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge 47/85, come emerge dal verbale di consistenza di opere abusive del Comune n-OMISSIS-e come dichiarato dallo stesso ricorrente (non nel ricorso ma) nella comunicazione di lavori per l’installazione della piscina del 9 settembre 2019, documenti depositati in giudizio dalla Difesa comunale. Come osservato dal Comune in proposito, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria (che nemmeno può dirsi tale in questo caso per quanto detto) perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Cassazione penale, sez. III, 22/01/2025, n. 10054; Cassazione penale, sez. III, 02/07/2020, n. 25985);
b) di lotto di terreno ricadente in altra zona del territorio comunale (zona C4);
c) di un caso nel quale il Comune ha analogamente rigettato l’istanza di sanatoria, come accaduto per il ricorrente.
A ciò si aggiunga che, come eccepito dal resistente Comune, nessuno può invocare la disparità di trattamento, a fronte di provvedimenti illegittimi adottati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di terzi, al fine di reclamare eguale illegittimità in proprio favore. Il relativo vizio di eccesso di potere è configurabile solo in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse; né tale vizio può essere dedotto quando viene rivendicata l'eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27/07/2018, n. 4611).
7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del contesto giurisprudenziale vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | NC RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.