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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3673/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3673/2017 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Pontassuglia Tommaso e Parte_1 dall'avv. Vitulli Domenico, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(ora , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Colangelo Pierpaolo, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere, previo accertamento dell'inadempimento della compagnia convenuta in relazione al contratto di assicurazione di cui alla polizza n. GAU6100994, la CP_3 condanna della controparte al pagamento dell'indennizzo per il furto totale dell'autovettura Toyota Land Cruiser targata EH950NL, in virtù della citata polizza assicurativa. pagina 1 di 9 A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che:
- in data 24/05/2011, acquistava l'autovettura Toyota Land Cruiser targata
EH950NL, fatturata dalla concessionaria di proprietà per Controparte_4
l'importo di euro 49.731,00, garantita per il furto dalla compagnia assicurativa in virtù della polizza n. GAU6100994 con decorrenza Controparte_1 CP_3 dal 30/05/2011 (doc. 3 fasc. attore);
- in data 31/10/2011, denunciava alla Stazione Carabinieri di Valenzano (BA) il furto totale della propria autovettura, asseritamente avvenuto dopo che, nel pomeriggio del giorno precedente, il veicolo era stato parcheggiato chiuso a chiave (doc. 4 fasc. attore);
- in seguito, provvedeva ad inviare alla compagnia assicurativa la documentazione richiesta ai fini della liquidazione dell'indennizzo, ivi comprese le chiavi del veicolo in suo possesso;
- in data 19/12/2011, provvedeva inoltre ad acquistare, presso la medesima concessionaria, una nuova autovettura, così come richiesto dalla polizza, ai fini dell'erogazione di un indennizzo pari al valore indicato nel certificato identificativo
(euro 45.311,00), al netto dello scoperto (10%) (punto 4.5.1 dell'allegato 3)
(doc. 10 fasc. attore);
- la compagnia assicurativa rifiutava la liquidazione dell'indennizzo, adducendo la diversità delle due chiavi del veicolo oggetto di furto consegnate dall'assicurato
(doc. 14 fasc. attore);
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., promuoveva procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di verificare la diversità delle chiavi consegnate e la loro riferibilità alla vettura oggetto di furto;
- il procedimento di A.T.P. (iscritto al n. 14753/2013 R.G.) si concludeva con il deposito della relazione a firma del C.T.U. , il quale affermava che non Per_1 era possibile effettuare alcun riscontro senza disporre dell'autovettura.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attore ha dunque chiesto la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo a termini di contratto, quantificato nell'ammontare di euro 40.779,90, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 2 di 9 2. – Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato l'avversa domanda, sostenendo, in particolare, che l'indennizzo preteso da controparte non poteva essere riconosciuto per la violazione delle condizioni contenute nella polizza di incendio e furto stipulata dall'attore, stante la accertata diversità delle chiavi consegnate all'assicuratore. Ha poi negato che la pretesa fosse sorretta da alcun idoneo elemento probatorio rispetto al dedotto furto dell'auto ed eccepito la sproporzione ed eccessività della quantificazione dell'indennizzo operata dall'attore.
3. – Acquisito il fascicolo del procedimento di A.T.P. iscritto al n.
14753/2013 R.G., la causa – istruita documentalmente e attraverso l'integrazione dell'accertamento peritale demandata al C.T.U. nominato in sede di A.T.P. (cfr. elaborato depositato il 04/02/2019) – è infine pervenuta all'udienza del
26/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
4. – La domanda è fondata e merita accoglimento.
Incontestata oltre che documentalmente dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes, deve essere innanzitutto ritenuta provata la verificazione dell'evento assicurato, attestata dalla denuncia di furto versata in atti.
Al riguardo, seppure si condivida la consolidata giurisprudenza secondo la quale l'assolvimento dell'onere probatorio non può ritenersi adempiuto con la produzione della sola denuncia-querela di furto che, quale atto di parte, costituisce semplice indizio se non supportato da altri idonei elementi di prova, dal momento che la pubblica fede della denuncia investe esclusivamente ciò che i pubblici ufficiali constatano direttamente, come l'identità della persona che presenta la querela, e non anche la veridicità delle circostanze dichiarate (ex multis, Cass., n. 13449/2004), nel caso in esame non vi sono elementi probatori tali da escludere la veridicità dell'evento.
Peraltro, nel caso che occupa, la contestazione della convenuta non ha specificamente investito l'accadimento dell'evento, ma si è invece limitata pagina 3 di 9 all'affermazione dell'assenza di prova dello stesso (v. pag. 7 comparsa di risposta
, ciò che rende effettivamente generica la sua contestazione Controparte_1
(cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6 - 3, n. 32954 del 2022).
Nella specie, la contestazione generica e “di stile” della pretesa creditoria della convenuta, in quanto fondata sulla generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico dell'avvenuta verificazione del furto denunciato,
è pertanto idonea a rendere incontestata l'esistenza dell'evento garantito, determinando, a norma dell'art. 115 , comma 1, seconda alinea, c.p.c., l'effetto tipico della non contestazione, ovvero la “relevatio ab onere probandi”, in ossequio al principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di prova civile, “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.” (Cass. Sez.
6-3. ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv.
658756-01).
Ciò detto, la compagnia assicurativa rifiuta il pagamento dell'indennizzo adducendo, quale motivo ostativo all'indennizzabilità del sinistro, la diversità delle due chiavi consegnate dall'assicurato, evidenziando che, all'esito del procedimento di A.T.P., il C.T.U. nominato, dott. , avrebbe accertato che Per_1
l'attore, dopo il furto dell'auto, aveva consegnato alla compagnia assicurativa due chiavi diverse tra loro, e non, quindi, il doppione di chiavi consegnato dalla concessionaria al momento dell'acquisto.
A sostegno della propria prospettazione, la convenuta ha invocato l'art.
2.3 della polizza conclusa inter partes, denominato “Esclusioni”, il quale stabilisce che: “l'assicurazione non comprende i danni determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso”, nonché l'art. 3.5, denominato “Mancato ritrovamento del veicolo” – il quale prevede che “Se trascorsi trenta giorni dalla data della denuncia di furto all'Autorità il veicolo non è stato ancora ritrovato,
l' deve presentare alla Società: le chiavi del veicolo” – e l'art. 4.8, Parte_2 denominato “Pagamento dell'indennizzo”, il quale prescrive che “ CP_1 corrisponderà l'indennizzo all'assicurato, al netto dello scoperto o del minimo
pagina 4 di 9 indicati in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso CP_1 di furto senza ritrovamento, (previa consegna dei documenti richiesti e delle chiavi del veicolo)…”.
Ora, ritiene il Tribunale che i citati artt.
3.5 e 4.8 delle condizioni di polizza pongano oneri di comunicazione e di produzione di documenti e cose, ma in nessuna pattuizione è prevista l'inoperatività della polizza in caso di mancata consegna di quanto richiesto.
L'orientamento della Corte di legittimità evocato dalla convenuta presuppone un'espressa previsione contrattuale, che nel caso di specie non esiste.
Si veda Cass. 14422/2016, richiamata da parte convenuta: “Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare
l'evento dannoso, e quindi – ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza - non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo.
Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano
l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso”.
L'ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa tipizzata nel contratto è quella che, come visto, stabilisce che: “l'assicurazione non comprende i danni determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso”.
La clausola riproduce la previsione di cui all'art. 1900 c.c., che prevede, al primo comma, che “l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
In questa prospettiva, la mancata consegna delle chiavi consente al più all'assicurazione di invocare una prova, peraltro meramente indiziaria, relativa a pagina 5 di 9 una possibile agevolazione colposa del furto, la cui valutazione però non è sottratta al sindacato del giudice.
Nella specie, l'attore ha dedotto di aver denunciato il furto dell'autovettura, regolarmente chiusa a chiave.
La circostanza non è stata tempestivamente e specificamente contestata dalla convenuta, la quale si è limitata a ribadire che, per poter ottenere l'indennizzo, l'attore avrebbe dovuto consegnare le due chiavi uguali del veicolo rubato.
Nondimeno, dovendosi escludere alcun automatismo, spettava alla compagnia convenuta allegare e provare il fatto impeditivo della pretesa riveniente dall'agevolazione del furto determinata “dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso”.
Nulla è stato finanche dedotto, sul punto, dalla compagnia assicurativa, nei limiti delle preclusioni assertive imposte dal codice di rito.
È invece noto che la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art 1900 c.c. – e, nella specie, della previsione negoziale richiamata dalla convenuta – esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv. 412715 - 01); Sez. 3, Sentenza n.
14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007)
Le concrete circostanze di commissione del furto – come visto, non idoneamente contestate – portano peraltro ad escludere che vi sia stata una condotta negligente dell'assicurato idonea ad incidere sul nesso causale e a configurare l'ipotesi prevista dall'articolo 1900 c.c.
Insufficiente è il rilievo relativo alla mancata consegna delle due chiavi uguali della autovettura, avente, come anticipato, valore meramente indiziario.
Si tratta peraltro di un indizio che, isolatamente considerato, è privo di autosufficiente portata esplicativa: di per sé la mancata consegna delle chiavi non dimostra che le stesse siano state impiegate per perpetrare il furto (sicché
l'inadempimento dell'obbligo di custodia comproverebbe l'agevolazione colposa pagina 6 di 9 del proprietario), perché le chiavi possono essere state perse, per es. in un contesto dal quale non si può desumere che tale perdita abbia agevolato, con colpa grave, il furto.
Sicché la mancata restituzione di una chiave è di per sé irrilevante.
Inoltre, come visto, le circostanze fattuali allegate dalla Compagnia assicuratrice per sostenere l'inoperatività della polizza (cioè, la diversità delle due chiavi consegnate e, quindi, la non riferibilità al veicolo assicurato), integrando gli estremi di fatti impeditivi della esigibilità dell'indennizzo, avrebbero dovuto essere provate integralmente dalla parte eccipiente (in termini, cfr. altresì Corte di
Appello di Bari, n. 1611/2020).
Ora, nella specie, fermo restando che la convenuta non ha mai perspicuamente contestato che le chiavi trasmesse dall'assicurato fossero quelle consegnate allo stesso dalla concessionaria (entrambe asseritamente riferibili al veicolo oggetto di furto, giusta comunicazione della del Controparte_4
28/02/2013, versata in atti dall'attore – doc. 13. – avente valore di dichiarazione di scienza proveniente da un terzo, rispetto ai soggetti in contesa, che, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice), la disposta indagine peritale non ha consentito di verificare se, stante la irrilevanza della accertata diversità delle chiavi meccaniche (idonee soltanto a consentire l'apertura delle serrature delle portiere), i telecomandi – segnatamente identificabili, nella fattispecie in esame, con le chiavi di accensione del veicolo, dotato di sistema “smart key”, come evidenziato dall'ausiliario giudiziale –, esteriormente uguali, fossero o meno appartenenti alla autovettura in questione, essendo necessario, secondo le condivisibili valutazioni espresse dal perito in sede di A.T.P. e reiterate nella relazione integrativa depositata nell'odierno giudizio, “disporre inevitabilmente dell'autovettura”, in difetto della quale “nulla si può affermare sui telecomandi”
(cfr. la relazione C.T.U. ). Per_1
Il risultato dell'indagine tecnica, cristallizzando l'impossibilità di stabilire l'appartenenza dei singoli telecomandi alla autovettura oggetto di furto, attesta che il quadro istruttorio è connotato da un radicale deficit conoscitivo, che non pagina 7 di 9 può che ridondare in danno della parte onerata del relativo onere probatorio, ovverosia la stessa compagnia assicurativa.
In difetto di ulteriori elementi dimostrativi, il fatto impeditivo addotto dalla convenuta è dunque da ritenersi carente di valido supporto probatorio.
L'attore ha dunque diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo in misura corrispondente alla previsione di cui alla invocata clausola n.
4.5 delle condizioni di polizza (doc. 3 fasc. attore), ovverosia in misura pari al valore indicato nel certificato identificativo (corrispondente a euro 45.311,00), al netto dello scoperto (pari al 10%), stante la cumulativa sussistenza delle condizioni ivi previste (sinistro avvenuto entro sei mesi dalla data di immatricolazione ed acquisto di altro veicolo presso lo stesso ente venditore di quello oggetto del sinistro), pacificamente ricorrenti nel caso di specie.
A fronte di tale puntuale previsione negoziale, del tutto infondate risultano le generiche doglianze mosse dalla convenuta in punto di quantificazione dell'indennizzo preteso da parte attrice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Compagnia assicuratrice deve dunque essere condannata al pagamento dell'importo di euro 40.779,90
(ovverosia dell'importo di euro 45.311,00, detratto lo scoperto del 10%), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo.
5. – Riaffermato il principio secondo il quale tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass., n. 15672/2005; Cass., n. 14268 del 2017), le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
Alla liquidazione degli onorari spettanti deve provvedersi tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso relative alla fase istruttoria/trattazione, stante il carattere documentale della controversia (procedimento di A.T.P., valori minimi, fase di studio: euro 496; fase introduttiva: euro 394; fase istruttoria: euro 638; giudizio pagina 8 di 9 di merito, valori medi: fase di studio: euro 1.701; fase introduttiva: euro 1.204; fase istruttoria/trattazione: euro 903; fase decisionale: euro 1.453).
Vanno inoltre rimborsate all'attore le spese sostenute per il compenso del
C.T.U. come liquidate in sede di A.T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto Parte_1
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro
40.779,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
b) CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate:
b.1) in euro 1.197,30, oltre IVA, per compensi del C.T.U. come liquidati in sede di
A.T.P. con decreto in data 05/05/2014;
b.2) in euro 233,00 per esborsi ed euro 1.538,00 per compensi difensivi in relazione al procedimento di A.T.P. iscritto al n. 14753/2013 R.G.;
b.3) in euro 545,00 per esborsi e in euro 6.713 per compensi difensivi in relazione al presente giudizio, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA se dovuti.
c) PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. così come separatamente liquidate con decreto del 17/05/2020, con obbligo di quest'ultima di rimborsare all'attore quanto eventualmente versato a tale titolo.
Bari, 15 settembre 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3673/2017 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Pontassuglia Tommaso e Parte_1 dall'avv. Vitulli Domenico, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(ora , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Colangelo Pierpaolo, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere, previo accertamento dell'inadempimento della compagnia convenuta in relazione al contratto di assicurazione di cui alla polizza n. GAU6100994, la CP_3 condanna della controparte al pagamento dell'indennizzo per il furto totale dell'autovettura Toyota Land Cruiser targata EH950NL, in virtù della citata polizza assicurativa. pagina 1 di 9 A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che:
- in data 24/05/2011, acquistava l'autovettura Toyota Land Cruiser targata
EH950NL, fatturata dalla concessionaria di proprietà per Controparte_4
l'importo di euro 49.731,00, garantita per il furto dalla compagnia assicurativa in virtù della polizza n. GAU6100994 con decorrenza Controparte_1 CP_3 dal 30/05/2011 (doc. 3 fasc. attore);
- in data 31/10/2011, denunciava alla Stazione Carabinieri di Valenzano (BA) il furto totale della propria autovettura, asseritamente avvenuto dopo che, nel pomeriggio del giorno precedente, il veicolo era stato parcheggiato chiuso a chiave (doc. 4 fasc. attore);
- in seguito, provvedeva ad inviare alla compagnia assicurativa la documentazione richiesta ai fini della liquidazione dell'indennizzo, ivi comprese le chiavi del veicolo in suo possesso;
- in data 19/12/2011, provvedeva inoltre ad acquistare, presso la medesima concessionaria, una nuova autovettura, così come richiesto dalla polizza, ai fini dell'erogazione di un indennizzo pari al valore indicato nel certificato identificativo
(euro 45.311,00), al netto dello scoperto (10%) (punto 4.5.1 dell'allegato 3)
(doc. 10 fasc. attore);
- la compagnia assicurativa rifiutava la liquidazione dell'indennizzo, adducendo la diversità delle due chiavi del veicolo oggetto di furto consegnate dall'assicurato
(doc. 14 fasc. attore);
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., promuoveva procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di verificare la diversità delle chiavi consegnate e la loro riferibilità alla vettura oggetto di furto;
- il procedimento di A.T.P. (iscritto al n. 14753/2013 R.G.) si concludeva con il deposito della relazione a firma del C.T.U. , il quale affermava che non Per_1 era possibile effettuare alcun riscontro senza disporre dell'autovettura.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attore ha dunque chiesto la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo a termini di contratto, quantificato nell'ammontare di euro 40.779,90, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 2 di 9 2. – Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato l'avversa domanda, sostenendo, in particolare, che l'indennizzo preteso da controparte non poteva essere riconosciuto per la violazione delle condizioni contenute nella polizza di incendio e furto stipulata dall'attore, stante la accertata diversità delle chiavi consegnate all'assicuratore. Ha poi negato che la pretesa fosse sorretta da alcun idoneo elemento probatorio rispetto al dedotto furto dell'auto ed eccepito la sproporzione ed eccessività della quantificazione dell'indennizzo operata dall'attore.
3. – Acquisito il fascicolo del procedimento di A.T.P. iscritto al n.
14753/2013 R.G., la causa – istruita documentalmente e attraverso l'integrazione dell'accertamento peritale demandata al C.T.U. nominato in sede di A.T.P. (cfr. elaborato depositato il 04/02/2019) – è infine pervenuta all'udienza del
26/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
4. – La domanda è fondata e merita accoglimento.
Incontestata oltre che documentalmente dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes, deve essere innanzitutto ritenuta provata la verificazione dell'evento assicurato, attestata dalla denuncia di furto versata in atti.
Al riguardo, seppure si condivida la consolidata giurisprudenza secondo la quale l'assolvimento dell'onere probatorio non può ritenersi adempiuto con la produzione della sola denuncia-querela di furto che, quale atto di parte, costituisce semplice indizio se non supportato da altri idonei elementi di prova, dal momento che la pubblica fede della denuncia investe esclusivamente ciò che i pubblici ufficiali constatano direttamente, come l'identità della persona che presenta la querela, e non anche la veridicità delle circostanze dichiarate (ex multis, Cass., n. 13449/2004), nel caso in esame non vi sono elementi probatori tali da escludere la veridicità dell'evento.
Peraltro, nel caso che occupa, la contestazione della convenuta non ha specificamente investito l'accadimento dell'evento, ma si è invece limitata pagina 3 di 9 all'affermazione dell'assenza di prova dello stesso (v. pag. 7 comparsa di risposta
, ciò che rende effettivamente generica la sua contestazione Controparte_1
(cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6 - 3, n. 32954 del 2022).
Nella specie, la contestazione generica e “di stile” della pretesa creditoria della convenuta, in quanto fondata sulla generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico dell'avvenuta verificazione del furto denunciato,
è pertanto idonea a rendere incontestata l'esistenza dell'evento garantito, determinando, a norma dell'art. 115 , comma 1, seconda alinea, c.p.c., l'effetto tipico della non contestazione, ovvero la “relevatio ab onere probandi”, in ossequio al principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di prova civile, “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.” (Cass. Sez.
6-3. ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv.
658756-01).
Ciò detto, la compagnia assicurativa rifiuta il pagamento dell'indennizzo adducendo, quale motivo ostativo all'indennizzabilità del sinistro, la diversità delle due chiavi consegnate dall'assicurato, evidenziando che, all'esito del procedimento di A.T.P., il C.T.U. nominato, dott. , avrebbe accertato che Per_1
l'attore, dopo il furto dell'auto, aveva consegnato alla compagnia assicurativa due chiavi diverse tra loro, e non, quindi, il doppione di chiavi consegnato dalla concessionaria al momento dell'acquisto.
A sostegno della propria prospettazione, la convenuta ha invocato l'art.
2.3 della polizza conclusa inter partes, denominato “Esclusioni”, il quale stabilisce che: “l'assicurazione non comprende i danni determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso”, nonché l'art. 3.5, denominato “Mancato ritrovamento del veicolo” – il quale prevede che “Se trascorsi trenta giorni dalla data della denuncia di furto all'Autorità il veicolo non è stato ancora ritrovato,
l' deve presentare alla Società: le chiavi del veicolo” – e l'art. 4.8, Parte_2 denominato “Pagamento dell'indennizzo”, il quale prescrive che “ CP_1 corrisponderà l'indennizzo all'assicurato, al netto dello scoperto o del minimo
pagina 4 di 9 indicati in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso CP_1 di furto senza ritrovamento, (previa consegna dei documenti richiesti e delle chiavi del veicolo)…”.
Ora, ritiene il Tribunale che i citati artt.
3.5 e 4.8 delle condizioni di polizza pongano oneri di comunicazione e di produzione di documenti e cose, ma in nessuna pattuizione è prevista l'inoperatività della polizza in caso di mancata consegna di quanto richiesto.
L'orientamento della Corte di legittimità evocato dalla convenuta presuppone un'espressa previsione contrattuale, che nel caso di specie non esiste.
Si veda Cass. 14422/2016, richiamata da parte convenuta: “Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare
l'evento dannoso, e quindi – ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza - non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo.
Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano
l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso”.
L'ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa tipizzata nel contratto è quella che, come visto, stabilisce che: “l'assicurazione non comprende i danni determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso”.
La clausola riproduce la previsione di cui all'art. 1900 c.c., che prevede, al primo comma, che “l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
In questa prospettiva, la mancata consegna delle chiavi consente al più all'assicurazione di invocare una prova, peraltro meramente indiziaria, relativa a pagina 5 di 9 una possibile agevolazione colposa del furto, la cui valutazione però non è sottratta al sindacato del giudice.
Nella specie, l'attore ha dedotto di aver denunciato il furto dell'autovettura, regolarmente chiusa a chiave.
La circostanza non è stata tempestivamente e specificamente contestata dalla convenuta, la quale si è limitata a ribadire che, per poter ottenere l'indennizzo, l'attore avrebbe dovuto consegnare le due chiavi uguali del veicolo rubato.
Nondimeno, dovendosi escludere alcun automatismo, spettava alla compagnia convenuta allegare e provare il fatto impeditivo della pretesa riveniente dall'agevolazione del furto determinata “dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso”.
Nulla è stato finanche dedotto, sul punto, dalla compagnia assicurativa, nei limiti delle preclusioni assertive imposte dal codice di rito.
È invece noto che la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art 1900 c.c. – e, nella specie, della previsione negoziale richiamata dalla convenuta – esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv. 412715 - 01); Sez. 3, Sentenza n.
14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007)
Le concrete circostanze di commissione del furto – come visto, non idoneamente contestate – portano peraltro ad escludere che vi sia stata una condotta negligente dell'assicurato idonea ad incidere sul nesso causale e a configurare l'ipotesi prevista dall'articolo 1900 c.c.
Insufficiente è il rilievo relativo alla mancata consegna delle due chiavi uguali della autovettura, avente, come anticipato, valore meramente indiziario.
Si tratta peraltro di un indizio che, isolatamente considerato, è privo di autosufficiente portata esplicativa: di per sé la mancata consegna delle chiavi non dimostra che le stesse siano state impiegate per perpetrare il furto (sicché
l'inadempimento dell'obbligo di custodia comproverebbe l'agevolazione colposa pagina 6 di 9 del proprietario), perché le chiavi possono essere state perse, per es. in un contesto dal quale non si può desumere che tale perdita abbia agevolato, con colpa grave, il furto.
Sicché la mancata restituzione di una chiave è di per sé irrilevante.
Inoltre, come visto, le circostanze fattuali allegate dalla Compagnia assicuratrice per sostenere l'inoperatività della polizza (cioè, la diversità delle due chiavi consegnate e, quindi, la non riferibilità al veicolo assicurato), integrando gli estremi di fatti impeditivi della esigibilità dell'indennizzo, avrebbero dovuto essere provate integralmente dalla parte eccipiente (in termini, cfr. altresì Corte di
Appello di Bari, n. 1611/2020).
Ora, nella specie, fermo restando che la convenuta non ha mai perspicuamente contestato che le chiavi trasmesse dall'assicurato fossero quelle consegnate allo stesso dalla concessionaria (entrambe asseritamente riferibili al veicolo oggetto di furto, giusta comunicazione della del Controparte_4
28/02/2013, versata in atti dall'attore – doc. 13. – avente valore di dichiarazione di scienza proveniente da un terzo, rispetto ai soggetti in contesa, che, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice), la disposta indagine peritale non ha consentito di verificare se, stante la irrilevanza della accertata diversità delle chiavi meccaniche (idonee soltanto a consentire l'apertura delle serrature delle portiere), i telecomandi – segnatamente identificabili, nella fattispecie in esame, con le chiavi di accensione del veicolo, dotato di sistema “smart key”, come evidenziato dall'ausiliario giudiziale –, esteriormente uguali, fossero o meno appartenenti alla autovettura in questione, essendo necessario, secondo le condivisibili valutazioni espresse dal perito in sede di A.T.P. e reiterate nella relazione integrativa depositata nell'odierno giudizio, “disporre inevitabilmente dell'autovettura”, in difetto della quale “nulla si può affermare sui telecomandi”
(cfr. la relazione C.T.U. ). Per_1
Il risultato dell'indagine tecnica, cristallizzando l'impossibilità di stabilire l'appartenenza dei singoli telecomandi alla autovettura oggetto di furto, attesta che il quadro istruttorio è connotato da un radicale deficit conoscitivo, che non pagina 7 di 9 può che ridondare in danno della parte onerata del relativo onere probatorio, ovverosia la stessa compagnia assicurativa.
In difetto di ulteriori elementi dimostrativi, il fatto impeditivo addotto dalla convenuta è dunque da ritenersi carente di valido supporto probatorio.
L'attore ha dunque diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo in misura corrispondente alla previsione di cui alla invocata clausola n.
4.5 delle condizioni di polizza (doc. 3 fasc. attore), ovverosia in misura pari al valore indicato nel certificato identificativo (corrispondente a euro 45.311,00), al netto dello scoperto (pari al 10%), stante la cumulativa sussistenza delle condizioni ivi previste (sinistro avvenuto entro sei mesi dalla data di immatricolazione ed acquisto di altro veicolo presso lo stesso ente venditore di quello oggetto del sinistro), pacificamente ricorrenti nel caso di specie.
A fronte di tale puntuale previsione negoziale, del tutto infondate risultano le generiche doglianze mosse dalla convenuta in punto di quantificazione dell'indennizzo preteso da parte attrice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Compagnia assicuratrice deve dunque essere condannata al pagamento dell'importo di euro 40.779,90
(ovverosia dell'importo di euro 45.311,00, detratto lo scoperto del 10%), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo.
5. – Riaffermato il principio secondo il quale tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass., n. 15672/2005; Cass., n. 14268 del 2017), le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
Alla liquidazione degli onorari spettanti deve provvedersi tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso relative alla fase istruttoria/trattazione, stante il carattere documentale della controversia (procedimento di A.T.P., valori minimi, fase di studio: euro 496; fase introduttiva: euro 394; fase istruttoria: euro 638; giudizio pagina 8 di 9 di merito, valori medi: fase di studio: euro 1.701; fase introduttiva: euro 1.204; fase istruttoria/trattazione: euro 903; fase decisionale: euro 1.453).
Vanno inoltre rimborsate all'attore le spese sostenute per il compenso del
C.T.U. come liquidate in sede di A.T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto Parte_1
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro
40.779,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
b) CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate:
b.1) in euro 1.197,30, oltre IVA, per compensi del C.T.U. come liquidati in sede di
A.T.P. con decreto in data 05/05/2014;
b.2) in euro 233,00 per esborsi ed euro 1.538,00 per compensi difensivi in relazione al procedimento di A.T.P. iscritto al n. 14753/2013 R.G.;
b.3) in euro 545,00 per esborsi e in euro 6.713 per compensi difensivi in relazione al presente giudizio, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA se dovuti.
c) PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. così come separatamente liquidate con decreto del 17/05/2020, con obbligo di quest'ultima di rimborsare all'attore quanto eventualmente versato a tale titolo.
Bari, 15 settembre 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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