Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, proposto da
AT AR, NA OS e NZ NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff. Scolastico Reg. Campania Ambito Terr. per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1273/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – II Sezione Civile Lavoro, pubblicata in data 25.9.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per l’amministrazione sopraindicata;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. EL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 8.4.2025 e depositato in data 18.4.2025) i ricorrenti indicati in epigrafe hanno agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe. In particolare, la sig.ra AR ha agito come parte vittoriosa nell’ambito del giudizio celebratosi dinanzi al giudice ordinario e definito con la sentenza oggetto di ottemperanza e gli avvocati OS e NT hanno agito in qualità di distrattari nell’ambito di quel giudizio.
Con tale provvedimento il giudice ordinario ha provveduto come segue:
“ accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro p.t., al risarcimento del danno comunitario arrecato alla parte ricorrente per l'abusiva reiterazione di contratti a termine oltre i limiti di legge, danno quantificato nella specie in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi degli artt. 32, comma 5, della legge n.183 del 2010 e 28, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
condanna, altresì, il Ministero convenuto ad effettuare in favore della ricorrente la ricostruzione della carriera ed a riconoscergli gli scatti stipendiali e la progressione economica, con pagamento delle differenze stipendiali maturate dall'a.s. 2013/14 in ragione dell'anzianità di servizio maturata;
accertato inoltre il contrasto tra la disposizione di cui all'art.1, comma 121, della legge n. 107/2015 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede l'attribuzione della "carta docenti", del valore annuale di euro 500,00, ai soli insegnati assunti con contratto a tempo indeterminato, dichiara la sussistenza del diritto anche in favore degli insegnati assunti a tempo determinato con contratto annuale o equiparato e, nella specie, della ricorrente per tutti gli anni scolastici dal 2015/16 al 2023/24,
condanna il Ministero convenuto ad accreditare le somme dovute per ciascuno degli anzidetti anni scolastici sulla carta docenti del ricorrente ed a pagare le spese di lite, determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali se dovute ”.
I ricorrenti hanno evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il compiuto rilascio della formula esecutiva, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
2. Si è costituito il Ministero intimato, il quale ha depositato documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 16.12.2025 è stato disposto rinvio al fine di ottenere chiarimenti da parte ricorrente in ordine alla cessazione della materia del contendere.
All’udienza camerale del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che: la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 11.4.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso); eseguita in data 29.11.2024 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Con riferimento poi all’avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta va rilevato che nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno (depositata dalla difesa erariale in data 5.6.2025) è stato indicato che “ come da documentazione allegata, con decreto prot. n.11216 del 26.05.2025 e correlato SOP n.167/2025, si è provveduto a liquidare le somme dovute in favore della ricorrente AR a titolo di risarcimento del danno comunitario; con i decreti del 19.05.2025 nn. 10641 e 10642 e relativi SOP nn. 161/2025 e 160/2025, sono state liquidate le spese di lite rispettivamente in favore degli Avv.ti NA OS e NZ NT; infine, l’Istituzione scolastica di competenza, ossia l’I.I.S. “A. CUOMO-G. MILONE” di Nocera Inferiore, ha redatto decreto di ricostruzione della carriera della docente n.812 del 15.05.2025, secondo le indicazioni prescritte in sentenza, trasmettendolo, con nota prot. n.6170 del 19.05.2025, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno unitamente a tutta la documentazione necessaria all’espletamento dei compiti ricadenti nella competenza di quest’ultima ”.
Con memoria depositata in data 26.1.2026 i ricorrenti hanno dedotto l’intervenuta parziale ottemperanza dell’amministrazione, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere, e la persistente inottemperanza della stessa in relazione agli importi dovuti a titolo di carta docente.
5. Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza oggetto di ottemperanza diverse da quelle relative all’attribuzione della carta docente.
Invece, quanto a quest’ultima la stessa non risulta allo stato aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici suddetti.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere all’attribuzione della "carta docenti" in favore della ricorrente AT AR per gli importi ed in relazione agli anni scolastici suddetti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Dichiara in parte cessata la materia del contendere;
B) Accoglie il ricorso per la restante parte nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva;
C) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Marco Rota per dichiarato anticipo;
D) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
EL NO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NO | PI SS |
IL SEGRETARIO