TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico gop dott.ssa Vanessa
Castagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1380 /2021 R.G.A.C. promossa da:
FISC Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pasquini , in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrrara viale XX
Settembre 76 attrice nei confronti di
CF P.IVA CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
IS OM CI IP ,LO NM in virtù di procura agli atti, domiciliata in Massa Piazza Dante Alighieri 6 presso lo studio dell'avv
AT AN convenuta
Oggetto: contratti NCri
CONCLUSIONI
Per l'attrice :
Nel merito, in via principale:
1.Accertare e dichiarare il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali per cui è causa conseguentemente, la non debenza di interessi ai sensi dell'art.1815 cc.
1 2.rideterminare il saldo del rapporto imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale finanziato;
conseguentemente accertare l'estinzione del debito residuo pari a15.544,02 euro alla data del 1.2.2020(data a cui risale l'ultima rata pagata dalla sig.ra ed accertare l'esistenza di un credito residuo a favore della sig.ra Parte_1
ari ad euro 8.893.90 (pari alla differenza tra l'importo complessivamente Parte_1
pagato da parte attrice e l'importo erogato);
3.condannare al pagamento del suddetto credito, maggiorato di CP_1
rivalutazione ed interessi, con decorrenza dal momento dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo.
Nel merito, in via subordinata:
4.Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cc per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta;
5. Accertare e dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346 cc, 1284 cc, 1419 cc, 117 e 125 bis Tub;
6. Accertare e dichiarare nulla, ai sensi degli artt. 121 e 125 bis Tub la clausola relativa al tasso di interesse per errata indicazione del Taeg;
7. Conseguentemente rideterminare, quale effetto degli accertamenti di cui ai precedenti punti
4, 5 e 6 anche a mezzo di CTU tecnico-contabile, il saldo del rapporto di mutuo applicando gli interessi nella misura corrispondente ai tassi minimi dei BOT in regime di capitalizzazione semplice;
conseguentemente, previa imputazione di tutti i pagamenti effettuati dalla sig.ra n conto rimborso del capitale finanziato, accertare Parte_1
l'estinzione del credito residuo di e l'esistenza di un credito residuo a CP_1
favore di parte attrice pari ad euro 5.461,658;
8. condannare al pagamento del suddetto credito, maggiorato di CP_1
rivalutazione ed interessi con decorrenza dal momento dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo;
Per la convenuta :
Nel merito:
2 - Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
al fine di accertare l'invalidità e l'illegittimità delle condizioni Controparte_1
economiche applicate al contratto di mutuo chirografario (Prestito Personale)
n. 3009968 stipulato in data 11 settembre 2012 .
Il contratto prevedeva un importo finanziato di € 41.882,40, un TAN fisso del
10,50%, un TAEG del 11,33% e la restituzione in 120 rate mensili di € 565,14, con ammortamento c.d. alla francese.
Parte attrice chiedeva l'accertamento della usurarietà delle pattuizioni contrattuali relative al prestito personale concesso alla stessa per l'acquisto di un autovettura con richiesta di rideterminazione del saldo del rapporto imputando i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale finanziato chiedendo in via subordinata di accertare e dichiarare l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art 1283 c.c. per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese .
Le domande attoree si fondavano principalmente sull'accertamento del carattere usurario delle pattuizioni contrattuali ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c., derivante dal superamento del TA LI US (TSU), pari al
18,9125% al momento della stipula (4° trimestre 2012).
Il superamento era eccepito includendo nel TA Effettivo Globale (TEG) tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, come i premi assicurativi finanziati (€ 4.082,40) e le spese di istruttoria (€ 378,00), e in particolare,
l'incidenza del costo occulto derivante dall'applicazione non dichiarata del regime di capitalizzazione composta (anatocismo) nel piano di ammortamento alla francese. In via subordinata, si richiedeva l'accertamento dell'applicazione
3 di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e la nullità delle clausole per violazione degli artt. 1346 c.c. e 125-bis T.U.B. per errata indicazione del
TAEG.
La convenuta contestava integralmente le pretese attoree, Controparte_1
sostenendo che i costi assicurativi dovessero essere esclusi dal calcolo del
TEG, che il tasso di mora non dovesse essere incluso, e che l'ammortamento alla francese non generasse anatocismo o costi occulti rilevanti ai fini usura.
La NC affermava che l'applicazione della formula di NC d'Italia per il calcolo del TEG (escludendo il costo occulto) non rilevasse usura.
Parte convenuta ha ritenuto altresì la richiesta di CTU avversaria doveva essere rigettata perché inammissibile e, in ogni caso, superflua.
Il Giudice Istruttore disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), affidata al Dott. con quesito specifico volto a verificare Persona_1
l'usurarietà del TEG tenendo conto di tutti i costi e oneri pattuiti, inclusa l'incidenza dell'eventuale ammortamento c.d. alla francese .
Il CTU depositava la propria relazione il 13 febbraio 2024.
******
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, in primo luogo non pare revocabile in dubbio l'ammissibilità e la rilevanza della C.T.U. contabile disposta in giudizio.
Pare innegabile che, stante la complessità della materia del contendere, quale sin qui ricostruita - per sua natura implicante, ai fini della decisione, il ricorso a nozioni e ad attitudini analitiche afferenti alla scienza matematica finanziaria, in quanto tali non rientranti nel novero di quelle di cui è in possesso il giudicante - la C.T.U. cui è stato dato ingresso, a fronte della richiamata documentazione contabile, lungi dal configurarsi esplorativa (ed, in quanto tale, inammissibile) non avrebbe potuto che assumere (legittimamente) natura percipiente;
tale essendo quella attraverso la quale il Giudice di merito affida al
4 proprio consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi, in particolare, nello specifico, la sussistenza o meno dei denunciati addebiti illegittimi per interessi a tasso usurario;
costituendo la consulenza cd. percettiva, per sua stessa natura e funzione, essa stessa fonte oggettiva di prova.
Perché il Giudice possa disporre una siffatta consulenza è infatti necessario e sufficiente, da un lato, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto, dall'altro, che il Giudice medesimo ritenga che l'accertamento demandato al C.T.U. – purchè, per quanto chiarito, nell'ambito dei fatti allegati - richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. n.
4792/2013, Id. n. 15157/2012).
La materia contabile costituisce, all'evidenza, tradizionale ambito di elezione della consulenza cd. percipiente, tenuto anche conto della peculiare disciplina vigente in tale ambito, ai sensi dell'art. 198 c.p.c..
Tale risulta essere l'accertamento demandato al C.T.U. dott. Per_1
come è dato chiaramente evincere dai quesiti formulati all'udienza del
[...]
29.09.2023 , quesiti cui si è scrupolosamente attenuto lo stesso ausiliario dell'Ufficio nel predisporre il proprio elaborato.
Del resto, quest'ultimo ha proceduto ad eseguire alle indagini peritali nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti.
La Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 5091/2016 ha avuto modo di chiarire espressamente, con specifico riferimento all'azione di ripetizione di indebito inerente a rapporto di conto corrente bancario, che, qualora – come per l'appunto nel caso di specie – “una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante”; precisando altresì, al riguardo, che “ha natura esplorativa… la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega” (cfr. Cass. n. 15219/2007) – essendo essa
5 legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova - non potendosi invece considerare tale (risultando quindi ammissibile) anche “la consulenza intesa a ricostruire
l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza”.
In altri termini, in virtù del principio recepito nella richiamata pronuncia, anche documentazione che non sia irrilevante, bensì soltanto insufficiente, ben può legittimare il ricorso alla C.T.U.; essendosi in tale contesto con la stessa citata sentenza ribadito, in conformità alla consolidata giurisprudenza della medesima Corte regolatrice, che è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse"
(cfr. Cass. n. 5091/2016 cit., conf. Id. n. 3191/2006).
A tali principi occorre avere riguardo, a maggior ragione, qualora - come per l'appunto nella fattispecie in esame - occorra verificare se il rapporto di mutuo si sia svolto (o si stia svolgendo) in base a clausole che comportino violazione di norme imperative, quali sono, per l'appunto, quelle inerenti alla dedotta violazione della disciplina antiusura (ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c.); clausole la cui nullità, del resto, è rilevabile d'ufficio dal Giudice (cfr. Cass. n.
16188/2017, Id. n. 1341/2017, n. 9169/2015, n. 2072/2014, n. 24483/2013,
n. 6518/2011, n. 23974/2010, n. 1146672008).
Richiamate le considerazioni sin qui svolte, deve pertanto ritenersi che, al fine di consentire l'espletamento di C.T.U. contabile, occorre – ed è sufficiente – che parte attrice fornisca prova della sussistenza del rapporto bancario, producendo in giudizio anche solo parte della documentazione contabile rilevante e ad essa pertinente. E nell'ipotesi che tale documentazione non
6 risulti prodotta per intero, ciò non consente, di per sé solo, di negare l'accesso alla C.T.U., non potendosi comunque escludere che l'ausiliario dell'Ufficio possa, attraverso la consultazione di quella disponibile, ricostruire comunque l'evoluzione contabile del rapporto, permettendo al Giudice di rapportarla a quella conforme alla disciplina imperativa di riferimento.
1. Sulla configurabilità del costo occulto e dell'anatocismo
Il CTU ha accertato che il piano di ammortamento alla francese utilizzato da
è sviluppato in regime di capitalizzazione composta. Controparte_1
L'uso di tale regime, se non specificamente pattuito, crea un onere maggiore per il mutuatario rispetto al regime di capitalizzazione semplice. Il CTU ha quantificato questo differenziale interessi (costo occulto) in € 11.353,91.
Il Tribunale condivide l'orientamento secondo cui l'impiego della capitalizzazione composta non dichiarata costituisce una forma occulta di capitalizzazione che determina una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi. Ciò configura un illegittimo effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c..
2. Sulla Verifica di USrietà del TA Effettivo Globale (TEG)
Ai fini della determinazione del tasso usurario, l'art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che si debba tener conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. La verifica deve essere effettuata al momento della stipula del contratto (usura genetica), indipendentemente dal momento del pagamento. Il TSU applicabile è pari al
18,9125%.
Il CTU ha effettuato diverse simulazioni di calcolo del TEG:
• Calcolo secondo Istruzioni BA (escluso costo occulto e commissione estinzione anticipata): Il TEG risulta pari a 14,12866%, quindi al di sotto della soglia usura. La NC convenuta si è limitata a invocare questa unica ipotesi.
7 • Calcolo con inclusione del costo occulto da capitalizzazione composta: Seguendo l'indirizzo giurisprudenziale che considera il maggior onere derivante dall'uso del regime composto come un costo occulto del credito, il CTU ha calcolato il TEG includendo il valore attuale di tale onere (€
8.262,67). Tale calcolo porta a un TEG pari al 22,03956%. Tale valore è superiore al TSU del 18,9125%.
• Calcolo Worst Case (inclusa Commissione Estinzione Anticipata -
CEA): Nonostante la Cassazione abbia in alcune pronunce escluso la rilevanza della CEA, questo Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui tale onere, in quanto promesso al momento della pattuizione e collegato all'erogazione del credito, deve essere computato (principio di onnicomprensività). Il CTU ha accertato che, simulando l'estinzione anticipata alla prima rata (c.d. worst case), il TEG risulta ampiamente superiore al TSU, attestandosi a 393,078%.
In virtù delle risultanze peritali (Hypothesis 2 e 3), il TEG effettivamente applicato dalla NC al momento della stipula superava il TA LI US, configurando quindi usura genetica.
3. Sulla sanzione (Art. 1815 c.c.)
Una volta accertato il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali, opera la sanzione civile prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., in base al quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Il divieto di anatocismo in abbinamento all'usurarietà del TEG comporta la conversione del mutuo da oneroso a gratuito (tasso zero). La sanzione colpisce non solo gli interessi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG.
Il CTU, nel ricalcolo a tasso zero, ha accertato che, a fronte dei pagamenti complessivi effettuati dalla mutuataria (€ 55.483,73), sussiste un credito residuo a favore della parte attrice.
8 Tale credito è quantificato, secondo l'ipotesi "Piano a tasso zero"
(riconoscendo dovuto il solo capitale iniziale di € 41.882,40), in € 13.601,33
(segno negativo, ovvero a credito della mutuataria).
A tale importo deve aggiungersi la restituzione degli oneri che hanno concorso al superamento del tasso soglia (premi assicurativi e spese istruttoria), come richiesto dalla giurisprudenza, pari a € 4.082,40 (premi assicurativi) + € 378,00 (spese istruttoria).
• Totale Credito Attori: € 13.601,33 + € 4.082,40 + € 378,00 = € 18.061,73.
4. Sulle contestazioni della convenuta CP_1
La contestazione relativa alla prova dei pagamenti non è rilevante, poiché il
CTU ha utilizzato gli estratti conto della stessa NC, accertando l'importo complessivo versato dalla mutuataria in € 55.483,73.
Le tesi difensive di in merito alla legittimità della capitalizzazione CP_1
composta e all'irrilevanza della CEA sono disattese alla luce dei principi di onnicomprensività ex art. 644 c.p. e della recente giurisprudenza di merito
(compreso il Tribunale di Massa, 20 settembre 2023) che, in presenza di un costo occulto, ha riconosciuto l'usurarietà.
E' infatti palese che nel corso del rapporto - dovendosi in siffatto scenario intendere in tal senso la nozione di interessi “scaduti”, beninteso al momento in cui essi diventino effettivamente esigibili - si incentra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.: la Corte regolatrice, infatti, ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che non si sottrae al citato divieto “l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro”, essendo “idonea
a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi” (cfr. Cass. n. 3805/2004).
Alla luce dell'autorevole ed inequivoco dictum appena citato, emerge l'infondatezza di quella teorica propugnata da certa dottrina e recepita anche in talune pronunce di merito (cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, Trib.
9 Milano 26.03.2019 n. 2332, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897) con la quale si è predicata la preesistenza (rispetto al regolamento convenzionale contenente la clausola anatocistica) di un'obbligazione avente ad oggetto interessi primari già scaduta e rimasta insoluta – e quindi di una già maturata mora debendi - quale imprescindibile presupposto del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283
c.c. (in difetto delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti).
Tale indirizzo esegetico sconta l'evidente petizione di principio da cui muove, consistente, per l'appunto, nell'identificazione di (o forse nella confusione tra) interessi anatocistici ed interessi moratori. Basti pensare che soltanto in virtù di disposizioni espresse, in funzione di deroga al divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., il Legislatore ha consentito l'applicazione di interessi moratori (anche) sulle quote di interessi corrispettivi ciò che rappresenta innegabile conferma del fatto che certamente gli interessi corrispettivi (art. 1282) - per i quali non risultano contemplate analoghe deroghe - non esorbitano dall'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c..
Nel ricorso al regime di capitalizzazione composta nei finanziamenti con rimborso rateale, in buona sostanza, la predisposizione del piano di ammortamento si realizza chiudendo (fittiziamente) il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata, introitando gli interessi (ai fini della formazione della base di calcolo della quota interessi inclusa nella rata successiva) e “riaccendendo” (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo;
operazioni con le quali si evita formalmente (rectius, solo apparentemente) la produzione di interessi su interessi, ma in realtà si mantiene inalterato il sostanziale effetto anatocistico: di scadenza in scadenza occorre infatti sempre ricalcolare l'ammontare del debito che genera interessi
(analogamente a quanto si verificava con la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari), sicché i medesimi interessi - ancorché (almeno in apparenza) semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive - finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta: alla scadenza di
10 ciascuna rata successiva alla prima, l'aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze in precedenza succedutesi vengano incorporati nel debito principale (ai fini del calcolo degli interessi da pagare nel periodo immediatamente seguente), esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta proprio dei finanziamenti cd. zero coupon bond; in tal modo, gli interessi calcolati (quale quota di pertinenza di ciascuna rata) sul debito residuo, pur risultando apparentemente primari, conservano finanziariamente una loro dipendenza funzionale rispetto agli interessi pregressi, ciò che comporta una lievitazione esponenziale del monte interessi complessivo.
L'impiego del regime composto, cioè, si configura come funzionale alla intercambiabilità dei flussi finanziari (riferibili all'obbligazione principale ed a quella accessoria), che permea, per l'appunto, tale regime (mercè la peculiare natura del “debito residuo”, consistente in quella “miscela di capitale ed interessi”, cui si ha riguardo ai fini della determinazione delle varie quote interessi e della formazione delle rate che si susseguono).
Siffatta intercambiabilità risulta in palese contrasto con il principio di autonomia e distinzione ontologica, contabile e giuridica tra le due suindicate tipologie di obbligazione, costituente ius receptum nella giurisprudenza della
Corte regolatrice (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n.
6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n.
5707/1997).
Del resto, alla formazione di quella determinata rata si perviene proprio in virtù dell'applicazione del regime composto ai fini dell'ammortamento del prestito. Il principio secondo cui l'autonomia negoziale dei privati non può comportare deroga di sorta alla disciplina di legge imperativa - tale essendo innegabilmente quella posta dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. n. 2374/1999; conf.
Id. n. 5506/1994, Id. n. 11065/1992, Id. n. 5423/1992) - rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento e non è soggetto ad alcuna eccezione, anche in riferimento alla specifica normativa in esame. Ne deriva che alle parti non è
11 dato, attraverso la pattuizione della rata costante e dell'anticipazione della scadenza del debito per interessi rispetto a quello per sorte capitale che li ha generati, eludere surrettiziamente il presidio imperativo costituito dal citato art. 1283 c.c.. In altri termini, se l'autonomia contrattuale consente alle parti di “… scegliere se imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi, o, ancora, al solo capitale”, non può tuttavia trascurarsi di considerare che ”nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale” occorre “tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve sempre restare uguale a quello contrattualmente convenuto“ .
Siffatto fondamentale principio costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, che ha avuto più volte modo di affermare, per l'appunto, che la periodicità dei pagamenti rateali (ovvero il profilo inerente al “quando” pagare, in genere rimesso all'autonomia delle parti, eventualmente con cadenza infrannuale) non può influire sulla determinazione del tasso di interesse (espresso in ragione d'anno e dalla cui applicazione consegue il
“quanto” pagare), precisando eloquentemente che “le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione” (cfr.
Cass. n. 3224/1972; conf. Id. n. 1643/1962, Id. n. 978/1978, Cass. SS.UU. n.
3797/1974).
In realtà, il fenomeno anatocistico, quale definito dalla norma codicistica appena richiamata, è inevitabilmente implicato dal ricorso al regime composto ai fini del calcolo degli interessi, come sin qui chiarito.
La ragione per la quale l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di interessi su interessi (anziché al regime finanziario che determina tale effetto) quale carattere qualificante l'anatocismo, sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l'art. 820 comma 3 c.c., che fa espresso riferimento soltanto ad ipotesi di interessi primari); salva la
12 sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283
c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi.
Non è del resto casuale che nell'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine “capitalizzazione”, tanto meno con riferimento agli interessi. E la richiamata teorica distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
( cfr. App.. Campobasso, 05.12.2019 n. 412; conf. Trib. Massa, 13.11.2018 n.
797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90).
La scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi, non è oggetto di specifica disciplina nell'ambito della normativa dell'Unione
Europea, come eloquentemente precisato dalla Corte di Giustizia della CP_2
nella sentenza del 19.07.2012 (emessa nel caso n. 591/2010): “In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo(interessi semplici o interessi composti)”; ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza nazionale.
Ne deriva, in definitiva, che è esclusivamente alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime finanziario.
Ebbene, dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente
– in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse è proporzionale al capitale ed al tempo: , dove C è il capitale iniziale finanziato, i è il tasso percentuale, t è l'unità di tempo e I è
13 l'interesse maturato. La consapevolezza della correlazione tra impiego del regime composto ed anatocismo, così come del contrato tra l'abituale ricorso al suddetto regime nel mercato del credito ed il divieto di anatocismo recepito dal nostro ordinamento giuridico costituisce appannaggio anche della dottrina economico-finanziaria che ha avuto modo di affrontare il tema e sorprende che tale consapevolezza faccia ancora fatica a diffondersi presso gli operatori del diritto.
A fronte dell'indubbia sovrapponibilità del disposto del citato art. 821 comma
3 c.c. (che postula la proporzionalità e degli interesse sia rispetto al capitale che alla “durata del diritto”, vale a dire al tempo di impiego di quest'ultimo) e della enunciata formula dell'interesse semplice in matematica finanziaria
( ), non convince quindi l'assunto.
L'art. 1283 del Codice Civile indica che gli interessi scaduti non producono interessi successivi. Questa è l'attuale regola base dell'ordinamento. Questa regola rappresenta però un mondo che non esiste più. Il mondo dei contratti finanziari utilizza la convenzione della capitalizzazione … degli interessi” (cfr. A. “Anatocismo e Per_2 Persona_3
Capitalizzazione annuale degli interessi”, in www.dirittobancario.it, cit.).
Il regime di capitalizzazione semplice (o lineare), in effetti, si configura come l'unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dal precitato art. 821 comma 3 c.c. (“i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”); principio che risulta sotteso anche al disposto del mentovato art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l'anno, pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi devono essere pagati): è evidente che in tal modo l'ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al montante via via maturato, bensì, per l'appunto, alla sola obbligazione principale (il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce
14 di un'esegesi logico-letterale, la locuzione “in ragione di” corrisponde a “in proporzione a” .
Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n.
191 si è espressamente affermato che “In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno.
Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare” (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 19, conf. Id. n. 987/1978, Cass. SS.UU. n.
3797/1974, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito); nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro "si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)”, si è rimarcato che “il saggio di interesse costituisce … la misura della fecondità del denaro
(predeterminata ex lege o rimessa all'autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno,
l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)”; la stessa Corte regolatrice, nella più recente sentenza n. 870/2006, nel richiamare “il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma …
15 In definitiva, il regime di capitalizzazione composta si configura illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato, e non può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente inderogabilità) di tale principio. Quanto sin qui esposto, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la recente sentenza emessa nella causa C-125/2018, ha affermato il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere “chiaro e comprensibile” della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo e che, una volta acclarata la nullità o abusività di tale clausola alla stregua dell'ordinamento dello Stato membro, lo stesso Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale;
soluzione che rimanda, in effetti, al combinato disposto di cui agli artt. 1418,
1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c. e 117 nn. 1 e 4 T.U.B..
Sulle incongruenze dell'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude il fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento stilati in capitalizzazione composta – Sul contrasto con i principi della Matematica
Finanziaria.
Sulla scorta dei principi di matematica finanziaria sin qui enunciati, è quindi possibile porre in evidenza le incongruenze e gli erronei passaggi argomentativi tralaticiamente contenuti in un pur nutrito indirizzo (tuttora prevalente) della giurisprudenza di merito che – nell'affermare e/o nel dare per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della scienza della Matematica Finanziaria - esclude, sic et simpliciter, la sussistenza del fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa ricorso nel mercato del credito. Per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si
16 riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti;
ragion per cui nell'ammortamento alla francese non sarebbe concettualmente configurabile l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate.
La citata letteratura matematica che si è occupata della questione ha in realtà posto in luce che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da cfr., ex plurimis, Tri,
Trib. Verona 24.03.2015 n. 759, Id. 27.04.2016, Id. 07.07.2016, Trib. Salerno
30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia 27.09.2017Trib. S. Maria Capua Vetere
27.03.2017, Trib. Bergamo 29.10.2019, Trib.
Stante l'accoglimento delle domande di parte attrice , le spese processuali vengono liquidate in favore dell''attrice , in applicazione dei parametri e dei criteri di liquidazione previsti dal D.M. 10.03.2014 n 55, in rapporto allo scaglione di valore della controversia.
In conformità al medesimo criterio, il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. viene posto definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
17 1. ACCERTA E DICHIARA il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali relative al finanziamento n. 3009968 stipulato l'11 settembre 2012 tra , e per superamento Parte_1 Parte_2 Controparte_1
del TA LI US (TSU).
2. DICHIARA la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, del codice civile, con la conseguenza che non sono dovuti interessi (mutuo gratuito).
3. CONDANNA alla restituzione in favore degli attori della Controparte_1
somma di € 13.601,33, risultante dall'imputazione di tutti i pagamenti effettuati
(pari a € 55.483,73) al solo rimborso del capitale finanziato (€ 41.882,40) oltre alla restituzione in favore degli attori della somma di € 4.460,40, a titolo di oneri e spese indebitamente percepite e rilevanti ai fini del TEG (Premi assicurativi € 4.082,40 e Spese istruttoria € 378,00) e così per un totale di €
18.061,73, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo.
- CONDANNA alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1
che liquida in complessivi € 6.102,55 , di cui € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. con Persona_1
decreto depositato in data 14.02.2024 agli atti.
Così deciso in Massa, lì 16.11.2025
IL GIUDICE
Gop dott.ssa Vanessa Castagna
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico gop dott.ssa Vanessa
Castagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1380 /2021 R.G.A.C. promossa da:
FISC Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pasquini , in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrrara viale XX
Settembre 76 attrice nei confronti di
CF P.IVA CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
IS OM CI IP ,LO NM in virtù di procura agli atti, domiciliata in Massa Piazza Dante Alighieri 6 presso lo studio dell'avv
AT AN convenuta
Oggetto: contratti NCri
CONCLUSIONI
Per l'attrice :
Nel merito, in via principale:
1.Accertare e dichiarare il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali per cui è causa conseguentemente, la non debenza di interessi ai sensi dell'art.1815 cc.
1 2.rideterminare il saldo del rapporto imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale finanziato;
conseguentemente accertare l'estinzione del debito residuo pari a15.544,02 euro alla data del 1.2.2020(data a cui risale l'ultima rata pagata dalla sig.ra ed accertare l'esistenza di un credito residuo a favore della sig.ra Parte_1
ari ad euro 8.893.90 (pari alla differenza tra l'importo complessivamente Parte_1
pagato da parte attrice e l'importo erogato);
3.condannare al pagamento del suddetto credito, maggiorato di CP_1
rivalutazione ed interessi, con decorrenza dal momento dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo.
Nel merito, in via subordinata:
4.Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cc per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta;
5. Accertare e dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346 cc, 1284 cc, 1419 cc, 117 e 125 bis Tub;
6. Accertare e dichiarare nulla, ai sensi degli artt. 121 e 125 bis Tub la clausola relativa al tasso di interesse per errata indicazione del Taeg;
7. Conseguentemente rideterminare, quale effetto degli accertamenti di cui ai precedenti punti
4, 5 e 6 anche a mezzo di CTU tecnico-contabile, il saldo del rapporto di mutuo applicando gli interessi nella misura corrispondente ai tassi minimi dei BOT in regime di capitalizzazione semplice;
conseguentemente, previa imputazione di tutti i pagamenti effettuati dalla sig.ra n conto rimborso del capitale finanziato, accertare Parte_1
l'estinzione del credito residuo di e l'esistenza di un credito residuo a CP_1
favore di parte attrice pari ad euro 5.461,658;
8. condannare al pagamento del suddetto credito, maggiorato di CP_1
rivalutazione ed interessi con decorrenza dal momento dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo;
Per la convenuta :
Nel merito:
2 - Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
al fine di accertare l'invalidità e l'illegittimità delle condizioni Controparte_1
economiche applicate al contratto di mutuo chirografario (Prestito Personale)
n. 3009968 stipulato in data 11 settembre 2012 .
Il contratto prevedeva un importo finanziato di € 41.882,40, un TAN fisso del
10,50%, un TAEG del 11,33% e la restituzione in 120 rate mensili di € 565,14, con ammortamento c.d. alla francese.
Parte attrice chiedeva l'accertamento della usurarietà delle pattuizioni contrattuali relative al prestito personale concesso alla stessa per l'acquisto di un autovettura con richiesta di rideterminazione del saldo del rapporto imputando i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale finanziato chiedendo in via subordinata di accertare e dichiarare l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art 1283 c.c. per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese .
Le domande attoree si fondavano principalmente sull'accertamento del carattere usurario delle pattuizioni contrattuali ai sensi dell'art. 1815, comma 2,
c.c., derivante dal superamento del TA LI US (TSU), pari al
18,9125% al momento della stipula (4° trimestre 2012).
Il superamento era eccepito includendo nel TA Effettivo Globale (TEG) tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, come i premi assicurativi finanziati (€ 4.082,40) e le spese di istruttoria (€ 378,00), e in particolare,
l'incidenza del costo occulto derivante dall'applicazione non dichiarata del regime di capitalizzazione composta (anatocismo) nel piano di ammortamento alla francese. In via subordinata, si richiedeva l'accertamento dell'applicazione
3 di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e la nullità delle clausole per violazione degli artt. 1346 c.c. e 125-bis T.U.B. per errata indicazione del
TAEG.
La convenuta contestava integralmente le pretese attoree, Controparte_1
sostenendo che i costi assicurativi dovessero essere esclusi dal calcolo del
TEG, che il tasso di mora non dovesse essere incluso, e che l'ammortamento alla francese non generasse anatocismo o costi occulti rilevanti ai fini usura.
La NC affermava che l'applicazione della formula di NC d'Italia per il calcolo del TEG (escludendo il costo occulto) non rilevasse usura.
Parte convenuta ha ritenuto altresì la richiesta di CTU avversaria doveva essere rigettata perché inammissibile e, in ogni caso, superflua.
Il Giudice Istruttore disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), affidata al Dott. con quesito specifico volto a verificare Persona_1
l'usurarietà del TEG tenendo conto di tutti i costi e oneri pattuiti, inclusa l'incidenza dell'eventuale ammortamento c.d. alla francese .
Il CTU depositava la propria relazione il 13 febbraio 2024.
******
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, in primo luogo non pare revocabile in dubbio l'ammissibilità e la rilevanza della C.T.U. contabile disposta in giudizio.
Pare innegabile che, stante la complessità della materia del contendere, quale sin qui ricostruita - per sua natura implicante, ai fini della decisione, il ricorso a nozioni e ad attitudini analitiche afferenti alla scienza matematica finanziaria, in quanto tali non rientranti nel novero di quelle di cui è in possesso il giudicante - la C.T.U. cui è stato dato ingresso, a fronte della richiamata documentazione contabile, lungi dal configurarsi esplorativa (ed, in quanto tale, inammissibile) non avrebbe potuto che assumere (legittimamente) natura percipiente;
tale essendo quella attraverso la quale il Giudice di merito affida al
4 proprio consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi, in particolare, nello specifico, la sussistenza o meno dei denunciati addebiti illegittimi per interessi a tasso usurario;
costituendo la consulenza cd. percettiva, per sua stessa natura e funzione, essa stessa fonte oggettiva di prova.
Perché il Giudice possa disporre una siffatta consulenza è infatti necessario e sufficiente, da un lato, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto, dall'altro, che il Giudice medesimo ritenga che l'accertamento demandato al C.T.U. – purchè, per quanto chiarito, nell'ambito dei fatti allegati - richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex plurimis, Cass. n.
4792/2013, Id. n. 15157/2012).
La materia contabile costituisce, all'evidenza, tradizionale ambito di elezione della consulenza cd. percipiente, tenuto anche conto della peculiare disciplina vigente in tale ambito, ai sensi dell'art. 198 c.p.c..
Tale risulta essere l'accertamento demandato al C.T.U. dott. Per_1
come è dato chiaramente evincere dai quesiti formulati all'udienza del
[...]
29.09.2023 , quesiti cui si è scrupolosamente attenuto lo stesso ausiliario dell'Ufficio nel predisporre il proprio elaborato.
Del resto, quest'ultimo ha proceduto ad eseguire alle indagini peritali nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti.
La Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 5091/2016 ha avuto modo di chiarire espressamente, con specifico riferimento all'azione di ripetizione di indebito inerente a rapporto di conto corrente bancario, che, qualora – come per l'appunto nel caso di specie – “una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante”; precisando altresì, al riguardo, che “ha natura esplorativa… la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega” (cfr. Cass. n. 15219/2007) – essendo essa
5 legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova - non potendosi invece considerare tale (risultando quindi ammissibile) anche “la consulenza intesa a ricostruire
l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza”.
In altri termini, in virtù del principio recepito nella richiamata pronuncia, anche documentazione che non sia irrilevante, bensì soltanto insufficiente, ben può legittimare il ricorso alla C.T.U.; essendosi in tale contesto con la stessa citata sentenza ribadito, in conformità alla consolidata giurisprudenza della medesima Corte regolatrice, che è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse"
(cfr. Cass. n. 5091/2016 cit., conf. Id. n. 3191/2006).
A tali principi occorre avere riguardo, a maggior ragione, qualora - come per l'appunto nella fattispecie in esame - occorra verificare se il rapporto di mutuo si sia svolto (o si stia svolgendo) in base a clausole che comportino violazione di norme imperative, quali sono, per l'appunto, quelle inerenti alla dedotta violazione della disciplina antiusura (ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c.); clausole la cui nullità, del resto, è rilevabile d'ufficio dal Giudice (cfr. Cass. n.
16188/2017, Id. n. 1341/2017, n. 9169/2015, n. 2072/2014, n. 24483/2013,
n. 6518/2011, n. 23974/2010, n. 1146672008).
Richiamate le considerazioni sin qui svolte, deve pertanto ritenersi che, al fine di consentire l'espletamento di C.T.U. contabile, occorre – ed è sufficiente – che parte attrice fornisca prova della sussistenza del rapporto bancario, producendo in giudizio anche solo parte della documentazione contabile rilevante e ad essa pertinente. E nell'ipotesi che tale documentazione non
6 risulti prodotta per intero, ciò non consente, di per sé solo, di negare l'accesso alla C.T.U., non potendosi comunque escludere che l'ausiliario dell'Ufficio possa, attraverso la consultazione di quella disponibile, ricostruire comunque l'evoluzione contabile del rapporto, permettendo al Giudice di rapportarla a quella conforme alla disciplina imperativa di riferimento.
1. Sulla configurabilità del costo occulto e dell'anatocismo
Il CTU ha accertato che il piano di ammortamento alla francese utilizzato da
è sviluppato in regime di capitalizzazione composta. Controparte_1
L'uso di tale regime, se non specificamente pattuito, crea un onere maggiore per il mutuatario rispetto al regime di capitalizzazione semplice. Il CTU ha quantificato questo differenziale interessi (costo occulto) in € 11.353,91.
Il Tribunale condivide l'orientamento secondo cui l'impiego della capitalizzazione composta non dichiarata costituisce una forma occulta di capitalizzazione che determina una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi. Ciò configura un illegittimo effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c..
2. Sulla Verifica di USrietà del TA Effettivo Globale (TEG)
Ai fini della determinazione del tasso usurario, l'art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che si debba tener conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. La verifica deve essere effettuata al momento della stipula del contratto (usura genetica), indipendentemente dal momento del pagamento. Il TSU applicabile è pari al
18,9125%.
Il CTU ha effettuato diverse simulazioni di calcolo del TEG:
• Calcolo secondo Istruzioni BA (escluso costo occulto e commissione estinzione anticipata): Il TEG risulta pari a 14,12866%, quindi al di sotto della soglia usura. La NC convenuta si è limitata a invocare questa unica ipotesi.
7 • Calcolo con inclusione del costo occulto da capitalizzazione composta: Seguendo l'indirizzo giurisprudenziale che considera il maggior onere derivante dall'uso del regime composto come un costo occulto del credito, il CTU ha calcolato il TEG includendo il valore attuale di tale onere (€
8.262,67). Tale calcolo porta a un TEG pari al 22,03956%. Tale valore è superiore al TSU del 18,9125%.
• Calcolo Worst Case (inclusa Commissione Estinzione Anticipata -
CEA): Nonostante la Cassazione abbia in alcune pronunce escluso la rilevanza della CEA, questo Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui tale onere, in quanto promesso al momento della pattuizione e collegato all'erogazione del credito, deve essere computato (principio di onnicomprensività). Il CTU ha accertato che, simulando l'estinzione anticipata alla prima rata (c.d. worst case), il TEG risulta ampiamente superiore al TSU, attestandosi a 393,078%.
In virtù delle risultanze peritali (Hypothesis 2 e 3), il TEG effettivamente applicato dalla NC al momento della stipula superava il TA LI US, configurando quindi usura genetica.
3. Sulla sanzione (Art. 1815 c.c.)
Una volta accertato il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali, opera la sanzione civile prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., in base al quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Il divieto di anatocismo in abbinamento all'usurarietà del TEG comporta la conversione del mutuo da oneroso a gratuito (tasso zero). La sanzione colpisce non solo gli interessi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG.
Il CTU, nel ricalcolo a tasso zero, ha accertato che, a fronte dei pagamenti complessivi effettuati dalla mutuataria (€ 55.483,73), sussiste un credito residuo a favore della parte attrice.
8 Tale credito è quantificato, secondo l'ipotesi "Piano a tasso zero"
(riconoscendo dovuto il solo capitale iniziale di € 41.882,40), in € 13.601,33
(segno negativo, ovvero a credito della mutuataria).
A tale importo deve aggiungersi la restituzione degli oneri che hanno concorso al superamento del tasso soglia (premi assicurativi e spese istruttoria), come richiesto dalla giurisprudenza, pari a € 4.082,40 (premi assicurativi) + € 378,00 (spese istruttoria).
• Totale Credito Attori: € 13.601,33 + € 4.082,40 + € 378,00 = € 18.061,73.
4. Sulle contestazioni della convenuta CP_1
La contestazione relativa alla prova dei pagamenti non è rilevante, poiché il
CTU ha utilizzato gli estratti conto della stessa NC, accertando l'importo complessivo versato dalla mutuataria in € 55.483,73.
Le tesi difensive di in merito alla legittimità della capitalizzazione CP_1
composta e all'irrilevanza della CEA sono disattese alla luce dei principi di onnicomprensività ex art. 644 c.p. e della recente giurisprudenza di merito
(compreso il Tribunale di Massa, 20 settembre 2023) che, in presenza di un costo occulto, ha riconosciuto l'usurarietà.
E' infatti palese che nel corso del rapporto - dovendosi in siffatto scenario intendere in tal senso la nozione di interessi “scaduti”, beninteso al momento in cui essi diventino effettivamente esigibili - si incentra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.: la Corte regolatrice, infatti, ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che non si sottrae al citato divieto “l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro”, essendo “idonea
a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi” (cfr. Cass. n. 3805/2004).
Alla luce dell'autorevole ed inequivoco dictum appena citato, emerge l'infondatezza di quella teorica propugnata da certa dottrina e recepita anche in talune pronunce di merito (cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, Trib.
9 Milano 26.03.2019 n. 2332, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897) con la quale si è predicata la preesistenza (rispetto al regolamento convenzionale contenente la clausola anatocistica) di un'obbligazione avente ad oggetto interessi primari già scaduta e rimasta insoluta – e quindi di una già maturata mora debendi - quale imprescindibile presupposto del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283
c.c. (in difetto delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti).
Tale indirizzo esegetico sconta l'evidente petizione di principio da cui muove, consistente, per l'appunto, nell'identificazione di (o forse nella confusione tra) interessi anatocistici ed interessi moratori. Basti pensare che soltanto in virtù di disposizioni espresse, in funzione di deroga al divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., il Legislatore ha consentito l'applicazione di interessi moratori (anche) sulle quote di interessi corrispettivi ciò che rappresenta innegabile conferma del fatto che certamente gli interessi corrispettivi (art. 1282) - per i quali non risultano contemplate analoghe deroghe - non esorbitano dall'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c..
Nel ricorso al regime di capitalizzazione composta nei finanziamenti con rimborso rateale, in buona sostanza, la predisposizione del piano di ammortamento si realizza chiudendo (fittiziamente) il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata, introitando gli interessi (ai fini della formazione della base di calcolo della quota interessi inclusa nella rata successiva) e “riaccendendo” (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo;
operazioni con le quali si evita formalmente (rectius, solo apparentemente) la produzione di interessi su interessi, ma in realtà si mantiene inalterato il sostanziale effetto anatocistico: di scadenza in scadenza occorre infatti sempre ricalcolare l'ammontare del debito che genera interessi
(analogamente a quanto si verificava con la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari), sicché i medesimi interessi - ancorché (almeno in apparenza) semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive - finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta: alla scadenza di
10 ciascuna rata successiva alla prima, l'aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze in precedenza succedutesi vengano incorporati nel debito principale (ai fini del calcolo degli interessi da pagare nel periodo immediatamente seguente), esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta proprio dei finanziamenti cd. zero coupon bond; in tal modo, gli interessi calcolati (quale quota di pertinenza di ciascuna rata) sul debito residuo, pur risultando apparentemente primari, conservano finanziariamente una loro dipendenza funzionale rispetto agli interessi pregressi, ciò che comporta una lievitazione esponenziale del monte interessi complessivo.
L'impiego del regime composto, cioè, si configura come funzionale alla intercambiabilità dei flussi finanziari (riferibili all'obbligazione principale ed a quella accessoria), che permea, per l'appunto, tale regime (mercè la peculiare natura del “debito residuo”, consistente in quella “miscela di capitale ed interessi”, cui si ha riguardo ai fini della determinazione delle varie quote interessi e della formazione delle rate che si susseguono).
Siffatta intercambiabilità risulta in palese contrasto con il principio di autonomia e distinzione ontologica, contabile e giuridica tra le due suindicate tipologie di obbligazione, costituente ius receptum nella giurisprudenza della
Corte regolatrice (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n.
6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n.
5707/1997).
Del resto, alla formazione di quella determinata rata si perviene proprio in virtù dell'applicazione del regime composto ai fini dell'ammortamento del prestito. Il principio secondo cui l'autonomia negoziale dei privati non può comportare deroga di sorta alla disciplina di legge imperativa - tale essendo innegabilmente quella posta dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. n. 2374/1999; conf.
Id. n. 5506/1994, Id. n. 11065/1992, Id. n. 5423/1992) - rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento e non è soggetto ad alcuna eccezione, anche in riferimento alla specifica normativa in esame. Ne deriva che alle parti non è
11 dato, attraverso la pattuizione della rata costante e dell'anticipazione della scadenza del debito per interessi rispetto a quello per sorte capitale che li ha generati, eludere surrettiziamente il presidio imperativo costituito dal citato art. 1283 c.c.. In altri termini, se l'autonomia contrattuale consente alle parti di “… scegliere se imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi, o, ancora, al solo capitale”, non può tuttavia trascurarsi di considerare che ”nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale” occorre “tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve sempre restare uguale a quello contrattualmente convenuto“ .
Siffatto fondamentale principio costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, che ha avuto più volte modo di affermare, per l'appunto, che la periodicità dei pagamenti rateali (ovvero il profilo inerente al “quando” pagare, in genere rimesso all'autonomia delle parti, eventualmente con cadenza infrannuale) non può influire sulla determinazione del tasso di interesse (espresso in ragione d'anno e dalla cui applicazione consegue il
“quanto” pagare), precisando eloquentemente che “le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione” (cfr.
Cass. n. 3224/1972; conf. Id. n. 1643/1962, Id. n. 978/1978, Cass. SS.UU. n.
3797/1974).
In realtà, il fenomeno anatocistico, quale definito dalla norma codicistica appena richiamata, è inevitabilmente implicato dal ricorso al regime composto ai fini del calcolo degli interessi, come sin qui chiarito.
La ragione per la quale l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di interessi su interessi (anziché al regime finanziario che determina tale effetto) quale carattere qualificante l'anatocismo, sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l'art. 820 comma 3 c.c., che fa espresso riferimento soltanto ad ipotesi di interessi primari); salva la
12 sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283
c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi.
Non è del resto casuale che nell'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine “capitalizzazione”, tanto meno con riferimento agli interessi. E la richiamata teorica distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
( cfr. App.. Campobasso, 05.12.2019 n. 412; conf. Trib. Massa, 13.11.2018 n.
797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90).
La scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi, non è oggetto di specifica disciplina nell'ambito della normativa dell'Unione
Europea, come eloquentemente precisato dalla Corte di Giustizia della CP_2
nella sentenza del 19.07.2012 (emessa nel caso n. 591/2010): “In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo(interessi semplici o interessi composti)”; ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza nazionale.
Ne deriva, in definitiva, che è esclusivamente alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime finanziario.
Ebbene, dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente
– in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse è proporzionale al capitale ed al tempo: , dove C è il capitale iniziale finanziato, i è il tasso percentuale, t è l'unità di tempo e I è
13 l'interesse maturato. La consapevolezza della correlazione tra impiego del regime composto ed anatocismo, così come del contrato tra l'abituale ricorso al suddetto regime nel mercato del credito ed il divieto di anatocismo recepito dal nostro ordinamento giuridico costituisce appannaggio anche della dottrina economico-finanziaria che ha avuto modo di affrontare il tema e sorprende che tale consapevolezza faccia ancora fatica a diffondersi presso gli operatori del diritto.
A fronte dell'indubbia sovrapponibilità del disposto del citato art. 821 comma
3 c.c. (che postula la proporzionalità e degli interesse sia rispetto al capitale che alla “durata del diritto”, vale a dire al tempo di impiego di quest'ultimo) e della enunciata formula dell'interesse semplice in matematica finanziaria
( ), non convince quindi l'assunto.
L'art. 1283 del Codice Civile indica che gli interessi scaduti non producono interessi successivi. Questa è l'attuale regola base dell'ordinamento. Questa regola rappresenta però un mondo che non esiste più. Il mondo dei contratti finanziari utilizza la convenzione della capitalizzazione … degli interessi” (cfr. A. “Anatocismo e Per_2 Persona_3
Capitalizzazione annuale degli interessi”, in www.dirittobancario.it, cit.).
Il regime di capitalizzazione semplice (o lineare), in effetti, si configura come l'unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dal precitato art. 821 comma 3 c.c. (“i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”); principio che risulta sotteso anche al disposto del mentovato art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l'anno, pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi devono essere pagati): è evidente che in tal modo l'ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al montante via via maturato, bensì, per l'appunto, alla sola obbligazione principale (il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce
14 di un'esegesi logico-letterale, la locuzione “in ragione di” corrisponde a “in proporzione a” .
Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n.
191 si è espressamente affermato che “In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno.
Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare” (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 19, conf. Id. n. 987/1978, Cass. SS.UU. n.
3797/1974, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito); nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro "si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)”, si è rimarcato che “il saggio di interesse costituisce … la misura della fecondità del denaro
(predeterminata ex lege o rimessa all'autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno,
l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)”; la stessa Corte regolatrice, nella più recente sentenza n. 870/2006, nel richiamare “il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma …
15 In definitiva, il regime di capitalizzazione composta si configura illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato, e non può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente inderogabilità) di tale principio. Quanto sin qui esposto, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la recente sentenza emessa nella causa C-125/2018, ha affermato il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere “chiaro e comprensibile” della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo e che, una volta acclarata la nullità o abusività di tale clausola alla stregua dell'ordinamento dello Stato membro, lo stesso Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale;
soluzione che rimanda, in effetti, al combinato disposto di cui agli artt. 1418,
1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c. e 117 nn. 1 e 4 T.U.B..
Sulle incongruenze dell'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude il fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento stilati in capitalizzazione composta – Sul contrasto con i principi della Matematica
Finanziaria.
Sulla scorta dei principi di matematica finanziaria sin qui enunciati, è quindi possibile porre in evidenza le incongruenze e gli erronei passaggi argomentativi tralaticiamente contenuti in un pur nutrito indirizzo (tuttora prevalente) della giurisprudenza di merito che – nell'affermare e/o nel dare per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della scienza della Matematica Finanziaria - esclude, sic et simpliciter, la sussistenza del fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa ricorso nel mercato del credito. Per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si
16 riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti;
ragion per cui nell'ammortamento alla francese non sarebbe concettualmente configurabile l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate.
La citata letteratura matematica che si è occupata della questione ha in realtà posto in luce che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da cfr., ex plurimis, Tri,
Trib. Verona 24.03.2015 n. 759, Id. 27.04.2016, Id. 07.07.2016, Trib. Salerno
30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia 27.09.2017Trib. S. Maria Capua Vetere
27.03.2017, Trib. Bergamo 29.10.2019, Trib.
Stante l'accoglimento delle domande di parte attrice , le spese processuali vengono liquidate in favore dell''attrice , in applicazione dei parametri e dei criteri di liquidazione previsti dal D.M. 10.03.2014 n 55, in rapporto allo scaglione di valore della controversia.
In conformità al medesimo criterio, il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. viene posto definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
17 1. ACCERTA E DICHIARA il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali relative al finanziamento n. 3009968 stipulato l'11 settembre 2012 tra , e per superamento Parte_1 Parte_2 Controparte_1
del TA LI US (TSU).
2. DICHIARA la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, del codice civile, con la conseguenza che non sono dovuti interessi (mutuo gratuito).
3. CONDANNA alla restituzione in favore degli attori della Controparte_1
somma di € 13.601,33, risultante dall'imputazione di tutti i pagamenti effettuati
(pari a € 55.483,73) al solo rimborso del capitale finanziato (€ 41.882,40) oltre alla restituzione in favore degli attori della somma di € 4.460,40, a titolo di oneri e spese indebitamente percepite e rilevanti ai fini del TEG (Premi assicurativi € 4.082,40 e Spese istruttoria € 378,00) e così per un totale di €
18.061,73, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo.
- CONDANNA alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1
che liquida in complessivi € 6.102,55 , di cui € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. con Persona_1
decreto depositato in data 14.02.2024 agli atti.
Così deciso in Massa, lì 16.11.2025
IL GIUDICE
Gop dott.ssa Vanessa Castagna
18