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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di divorzio iscritta al R.G. n. 3670/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a GENOVA (GE) in [...] Parte_1 C.F._1
09/07/1977 e residente in [...]/2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell''avv. , Parte_2
(C. F. ) che la rappresenta e difende in forza di mandato C.F._2 in atti
E
, C.F. , nato a [...] in Parte_3 C.F._3
data 07/02/1978 e residente in [...]3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. , (C. F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._2
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in GENOVA il
14/09/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (Comune di Genova, Atto 565, Parte Il, Serie A, Anno 2008,
Uff. 1), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dalla loro unione non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova in data 13 aprile 2010 con Decreto del 13/04/2010 (R.G.
n. 14418/09) e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Genova il 14/09/2008 dai Signori
, C.F. , nata a GENOVA (GE) in [...] Parte_1 C.F._1
09/07/1977
e
, C.F. , nato a [...] in Parte_3 C.F._3
data 07/02/1978 che continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto i dalla sig.ra e dal sig. in data 14 Parte_1 Parte_3
settembre 2008; trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Genova, Atto 565, Parte Il, Serie A, vol, Anno 2008, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GENOVA, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione delI'emananda Sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) La casa coniugale sita in Genova, via delle Fabbriche 135A/2, di proprietà del sig. , genitore della sig.ra , resta nella Persona_1 Parte_1
disponibilità di quest'ultima che continuerà ad abitarVi: il sig. Pt_4
dichiara di aver già provveduto ad asportare dal suddetto
[...]
immobile, i propri effetti personali, il mobilio ed ogni altro arredo di sua esclusiva proprietà, cosi come concordato con la sig.ra ; Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) i coniugi si danno espressamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno alimentare e/o di mantenimento;
5) i coniugi dichiarano che ogni altra loro questione, patrimoniale e non patrimoniale, non prevista nel presente accordo è già stata tra di loro definita, pertanto con la sottoscrizione del presente atto, nulla hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6) spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Atto 565, Parte Il, Serie A, Anno
2008, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 OTTOBRE 2025
Il Presidente est. Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4