TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1203
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 32, comma 26, d.l. n. 2969/2003

    Il Collegio ritiene che le opere realizzate, comportando un aumento di volumetria in area vincolata, siano insanabili ai sensi della normativa sul terzo condono edilizio, come interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza. Non era necessario un ulteriore approfondimento istruttorio o motivazionale per il rigetto della domanda di condono.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 2, l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, atteso che si sarebbe formato il silenzio-assenso sull’istanza del privato.

    Si esclude la formazione del silenzio-assenso in materia paesaggistica, dato che l'art. 46 L.R. 17/2004 è stato abrogato e non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Inoltre, il silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, in materia di terzo condono, è qualificato come silenzio-rifiuto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004. Incompetenza.

    Il ricorso è fondato limitatamente alla censura sull'ordine di rimessione in pristino. L'ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004 nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990

    La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la mera inerzia, anche prolungata, dell'Amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo fin dall'origine, e non radica un legittimo affidamento sulla regolarizzazione di opere abusive.

  • Rigettato
    Applicazione della circolare n. 2/2022

    La circolare è stata emanata in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022.

  • Rigettato
    Preavviso di rigetto

    La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la mera inerzia, anche prolungata, dell'Amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo fin dall'origine, e non radica un legittimo affidamento sulla regolarizzazione di opere abusive.

  • Rigettato
    Atti presupposti, connessi o conseguenziali

    Le censure relative agli atti presupposti e connessi sono state respinte in quanto le domande principali sono state rigettate.

  • Accolto
    Ordine di rimessione in pristino

    Il ricorso è fondato nella parte in cui la ricorrente lamenta che solo il Comune avrebbe potuto emettere l'ordine di rimessione in pristino. L'ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004 nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1203
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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