Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana- Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità' Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina del 22 febbraio 2024, avente ad oggetto “ Comune di Taormina (ME) – Sanatorie l. 326/03 prot. -OMISSIS-– Parere di competenza per opere in sanatoria art. 32 l. 326/03 ed art. 23 l. r. 37/85 – dichiarazione di Grave Danno in area di interesse paesaggistico, per le opere abusive riguardano la realizzazione sul terrazzo di proprietà, un locale lavanderia e un locale di sgombero, in un fabbricato sito in via -OMISSIS- – Ditta -OMISSIS-- Rigetto ” con cui si ordina alla ricorrente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
- per quanto occorrer possa, in quanto richiamata nelle premesse del provvedimento di cui al superiore punto, la circolare n. 2, prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022, a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- della nota del 15 dicembre 2015 contenente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, presupposto, connesso o conseguenziale non conosciuto dalla ricorrente e, anche potenzialmente, lesivo degli interessi della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa GI GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Con istanza del 30 marzo 2004, prot.-OMISSIS- la sig. -OMISSIS- chiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, per l’abuso edilizio realizzato nell’immobile sito nel Comune di Taormina, via -OMISSIS-, consistente nella “ realizzazione sul terrazzo di proprietà un locale lavanderia e un locale di sgombero ”.
Essendo l’area interessata dall’abuso sottoposta a vincolo paesaggistico, veniva chiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina il rilascio del necessario nulla osta paesaggistico.
Con nota del 15 dicembre 2015, la Soprintendenza inviava alla ricorrente un preavviso di rigetto
ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, quindi con il provvedimento quivi impugnato, in ottemperanza alla circolare n. 2/2022 del Dip. dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. n. -OMISSIS-, negava il chiesto nulla osta, contestualmente ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, unitamente alla circolare del Dipartimento dei Beni Culturali n. 2/2022 di cui viene fatta applicazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
“ 1.Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 32, comma 26, d.l. n. 2969/2003 ”, con il quale la ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la Soprintendenza non avrebbe esplicitato le effettive ragioni di contrasto tra gli interventi realizzati ed i valori paesaggistici del luogo oggetto di tutela, tenuto conto che il fabbricato in questione risulterebbe perfettamente ed adeguatamente inserito nella cornice ambientale circostante.
In particolare, la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto che, come indicato nella relazione illustrativa del progetto, la copertura del terrazzo con la realizzazione degli abusi contestati si è resa necessaria per impedire infiltrazioni di acqua nell’appartamento sottostante, né che l’intervento edilizio sarebbe di modestissima entità, assentibile in zona con vincolo relativo.
“ 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 2, l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, atteso che si sarebbe formato il silenzio-assenso sull’istanza del privato. ”, con il quale la ricorrente ha sostenuto che sull’istanza di nulla osta paesaggistico si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi della norma sopra rubricata, con la conseguenza che il parere deve ritenersi favorevolmente reso, non essendo mai l’Amministrazione intervenuta in autotutela.
“ 3. Violazione e falsa applicazione art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004. Incompetenza. ”, con il quale la ricorrente ha sostenuto che la Soprintendenza non avrebbe il potere di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come dalla stessa intimato con il provvedimento impugnato, essendo riconosciuto solo al Comune il potere di ricevere la domanda di condono, istruire i procedimenti e sanzionare gli abusi edilizi non sanabili.
“4. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 ”, con il quale la ricorrente ha rilevato che avendo la Soprintendenza inviato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 in data 15 dicembre 2015, senza tuttavia provvedere alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento nel termine di legge, ciò avrebbe esaurito il potere dell’amministrazione e renderebbe illegittimo il parere sfavorevole, adottato a distanza di 10 anni dalla comunicazione di preavviso di rigetto.
Si sono costituiti in giudizio il Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Taormina, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alla censura con la quale la parte ricorrente ha contestato la legittimità dell’ordine di rimessione in pristino contenuto nell’atto impugnato, dovendosi per il resto respingere.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “ data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “ L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini indicati.
In ultimo, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve…ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 27 novembre 2023 n. 836).
Nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Sulla base di tali coordinate normative ed ermeneutiche, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto in contrasto con i superiori principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, atteso che è incontestata la presenza di opere di tipologia 1 (cfr. domanda relativa a definizione degli illeciti edilizi), e secondo quanto affermato dalla stessa parte ricorrente, si tratta di opere che hanno comportato un aumento di volumetria, ciò ponendo l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al DL 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
L’intervento è quindi privo quanto meno di uno dei requisiti richiesti per poter essere assentito, come prima individuati.
Peraltro, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, “ rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell’ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia ” (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 15 gennaio 2025, n. 117).
In ordine alle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, occorre aggiungere quanto segue.
Deve escludersi che il parere oggetto di gravame sia stato adottato dopo la formazione del silenzio assenso di cui all’46 L.R. 28 dicembre 2004 n. 17.
Deve a tal riguardo evidenziarsi, preliminarmente, che, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 2021, l’art. 46 della L.R. 17/2004, che prevede il silenzio assenso in materia paesaggistica, è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 5/2011, che, modificando l’art. 23 della L.R. 10/1991, opera un rinvio dinamico alla L. n. 241/1990, così da rendere direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento siciliano l’art. 20 comma 4 l. n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei “procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico” (cfr. C.G.A.R.S., 3.08.2022, n. 907). Il nuovo testo del citato art. 23 ha reso dunque applicabile nella Regione Siciliana l'art. 20, comma 4, della L. n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che - come visto - esclude il silenzio-assenso nei "procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico".
L’art 32, comma 43, del D.L. 269/2003, in relazione alle istanze presentate ai sensi della disciplina del cd. terzo condono per le opere sottoposte a vincolo, qualifica, invece, espressamente il silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo come silenzio rifiuto, impugnabile attraverso l’azione d’inadempimento.
Ne deriva che, non trattandosi di silenzio significativo, l’amministrazione conserva il potere di pronunciarsi ( T.A.R. Sicilia – Catania, V, 21 marzo 2025 n. 999 ).
Quanto alla censura con cui si lamenta l’adozione del provvedimento a distanza di dieci anni dall’invio del preavviso di rigetto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non si configuri alcun legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive anche a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono (su tale ultimo punto, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia, Sez. IV, 11 giugno 2025, n. 1872).
“ Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima ” (C.G.A.R.S. sez. giurisd., 5 novembre 2025 n. 864 e giurisprudenza ivi richiamata).
L’atto impugnato, in ordine alla sanabilità delle opere, resiste quindi ai vizi ascrittigli, non essendo necessario esaminare le ulteriori censure al riguardo, perché – per quanto esposto – il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, stante i caratteri dell’abuso e la disciplina dettata dal legislatore in materia di c.d. terzo condono edilizio, con la conseguenza che nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario e nessun ulteriore apparato motivazionale doveva essere articolato ai fini del rigetto della domanda.
Diversamente, in ordine alla legittimità dell’ordine di ripristino, il ricorso è fondato nella parte in cui la ricorrente lamenta che solo il Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio di cui si tratta avrebbe potuto emettere l’ordine di rimessione in pristino e di demolizione, nel solco della giurisprudenza della Sezione secondo cui «…Invero, come già evidenziato in recenti decisioni di questo Tribunale, l’ordine di demolizione contenuto nel provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto “nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004” (TAR Sicilia - Catania, sez. I, 22 maggio 2024 n. 1901; sez. II, 14 giugno 2024, n. 2222)… » (sentenza 24 febbraio 2025, n. 723).
Entro i limiti da ultimo indicati il ricorso può, dunque, trovare accoglimento, con conseguente annullamento parziale dell’impugnato atto della Soprintendenza nella parte in cui ha illegittimamente imposto la rimessione in pristino delle opere per cui è stato chiesto il condono; per la rimanente parte è, invece, infondato e deve essere rigettato.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina del 22 febbraio 2024 limitatamente alla sola parte in cui dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Spese compensate nei rapporti tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.