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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 506/2025, in materia di adozione di persona maggiorenne, promosso da:
(C.F. , nato ad [...], Parte_1 C.F._1
l'8.3.1971, con l'Avv. Maria Vittoria Buffa, adottante
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
adottanda
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 7.5.2025.
Conclusioni del ricorrente: “l'Il.mo Tribunale di Alessandria voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 cc, l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottanda , nata in [...]
Pitesti (Romania) il 22.07.1988 (c.f. ), nonché della madre dell'adottanda C.F._2
1 sig. nata a [...] il [...] (c.f. e quindi Controparte_2 C.F._3 procedere alla dichiarazione di adozione di da parte del ricorrente”. Controparte_1
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 10.3.2025, il Sig. ha rappresentato: che ha Parte_1
convissuto more uxorio con la Sig.ra con la quale ha celebrato Controparte_2
matrimonio, in data 27.6.2015; che, dalla Sig.ra non ha avuto figli;
che Controparte_2
“la moglie, sig.ra , da una pregressa unione in Romania con il signor Controparte_2
nato a [...] l'[...] aveva avuto una figlia di nome Per_1 [...]
”; che “il padre dell'adottanda, Sig. , decedeva in Romania in Controparte_1 Per_1 data 22 agosto 2005”; che, dopo la morte del padre, la Sig.ra si è Controparte_1 trasferita in Italia e ha iniziato a vivere presso l'abitazione della madre e del Sig.
[...]
ove è stata residente a decorrere dal 10.9.2007; che la Sig.ra Parte_1 [...]
“dopo aver frequentato il corso di studio universitario di scienze politiche CP_1 presso l'università di Alessandria, al secondo anno, si iscriveva presso l'Università di
Genova, al corso triennale di lingue straniere e si laureava in data 12/9/2011”; che, “nel
2019, avendo trovato lavoro presso una scuola privata di apprendimento di lingua inglese per stranieri a Londra, prendeva ivi la residenza, rientrando almeno una volta al mese in
Italia e per le festività e le ferie” e che “il ricorrente di anni 54 intende adottare la Sig.
[...]
di anni 37, figlia del coniuge, nulla ostando il fatto che la sua età superi Controparte_1 di oltre diciassette anni quella dell'adottanda, anziché 18 anni”.
2. Con decreto in data 11.3.2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza, innanzi a sé, dell'1.4.2025.
3. Con istanza in data 27.3.2025, il ricorrente ha rappresentato la difficoltà, per l'adottanda, di comparire all'udienza dell'1.4.2025, ribadendo come non vivesse in Italia, ma nel Regno
Unito e rappresentando come fosse anche temporaneamente impedita, per malattia.
4. All'udienza dell'1.4.2025, i Sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_2 prestato l'assenso all'adozione; assenso, successivamente, prestato anche dall'adottanda, all'udienza del 13.5.2025.
5. Orbene, il ricorso deve essere rigettato, non superando l'età dell'adottante di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda, come è previsto dall'art. 291, comma 1, c.c.
6. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 5 del 18.1.2024. La Corte Costituzionale, infatti, non ha rimosso il
2 presupposto della differenza minima di età previsto dall'art. 291, comma 1, c.c., ma ha previsto, per la prevalenza dell'art. 2 Cost., che sia “consent[ito] al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando”. Coerentemente, nella motivazione, si legge: “[…] l'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta […] la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art.
297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua […]”.
7. Nel caso di specie, dal ricorso, si evince come l'adottanda abbia iniziato a convivere con l'adottante dopo il raggiungimento maggiore età, avendo trascorso l'intera infanzia e l'adolescenza in Romania, col padre. Il periodo di effettiva convivenza con l'adottante sembra, poi, essere stato relativamente breve, posto che, dalle stesse allegazioni del ricorrente,
l'adottanda ha frequentato il solo primo anno di Università ad Alessandria, trasferendosi, invece, a Genova, già dal secondo anno. Successivamente, la frequentazione con l'adottante è descritta come ancor più rara, fino al trasferimento all'estero, nel 2019. In una simile situazione, ferma l'impossibilità oggettiva di misurare l'intensità del legame interpersonale tra l'adottante e l'adottanda, dall'istruttoria, non sono emersi elementi di fatto tali da poter affermare che il presupposto legale della differenza d'età previsto dall'art. 291, comma 1, c.c. sacrifichi - in concreto - il diritto all'identità personale di nessuno dei soggetti coinvolti, né alcun altro diritto inviolabile sancito dall'art. 2 Cost.
8. Ad abundantiam, il ricorrente neppure ha provato la convenienza dell'adozione, per l'adottanda (art. 312, n. 2, c.c.).
9. Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, in considerazione della natura del giudizio e della non opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
3 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 28 maggio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
4
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 506/2025, in materia di adozione di persona maggiorenne, promosso da:
(C.F. , nato ad [...], Parte_1 C.F._1
l'8.3.1971, con l'Avv. Maria Vittoria Buffa, adottante
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
adottanda
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 7.5.2025.
Conclusioni del ricorrente: “l'Il.mo Tribunale di Alessandria voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 cc, l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottanda , nata in [...]
Pitesti (Romania) il 22.07.1988 (c.f. ), nonché della madre dell'adottanda C.F._2
1 sig. nata a [...] il [...] (c.f. e quindi Controparte_2 C.F._3 procedere alla dichiarazione di adozione di da parte del ricorrente”. Controparte_1
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 10.3.2025, il Sig. ha rappresentato: che ha Parte_1
convissuto more uxorio con la Sig.ra con la quale ha celebrato Controparte_2
matrimonio, in data 27.6.2015; che, dalla Sig.ra non ha avuto figli;
che Controparte_2
“la moglie, sig.ra , da una pregressa unione in Romania con il signor Controparte_2
nato a [...] l'[...] aveva avuto una figlia di nome Per_1 [...]
”; che “il padre dell'adottanda, Sig. , decedeva in Romania in Controparte_1 Per_1 data 22 agosto 2005”; che, dopo la morte del padre, la Sig.ra si è Controparte_1 trasferita in Italia e ha iniziato a vivere presso l'abitazione della madre e del Sig.
[...]
ove è stata residente a decorrere dal 10.9.2007; che la Sig.ra Parte_1 [...]
“dopo aver frequentato il corso di studio universitario di scienze politiche CP_1 presso l'università di Alessandria, al secondo anno, si iscriveva presso l'Università di
Genova, al corso triennale di lingue straniere e si laureava in data 12/9/2011”; che, “nel
2019, avendo trovato lavoro presso una scuola privata di apprendimento di lingua inglese per stranieri a Londra, prendeva ivi la residenza, rientrando almeno una volta al mese in
Italia e per le festività e le ferie” e che “il ricorrente di anni 54 intende adottare la Sig.
[...]
di anni 37, figlia del coniuge, nulla ostando il fatto che la sua età superi Controparte_1 di oltre diciassette anni quella dell'adottanda, anziché 18 anni”.
2. Con decreto in data 11.3.2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza, innanzi a sé, dell'1.4.2025.
3. Con istanza in data 27.3.2025, il ricorrente ha rappresentato la difficoltà, per l'adottanda, di comparire all'udienza dell'1.4.2025, ribadendo come non vivesse in Italia, ma nel Regno
Unito e rappresentando come fosse anche temporaneamente impedita, per malattia.
4. All'udienza dell'1.4.2025, i Sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_2 prestato l'assenso all'adozione; assenso, successivamente, prestato anche dall'adottanda, all'udienza del 13.5.2025.
5. Orbene, il ricorso deve essere rigettato, non superando l'età dell'adottante di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda, come è previsto dall'art. 291, comma 1, c.c.
6. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 5 del 18.1.2024. La Corte Costituzionale, infatti, non ha rimosso il
2 presupposto della differenza minima di età previsto dall'art. 291, comma 1, c.c., ma ha previsto, per la prevalenza dell'art. 2 Cost., che sia “consent[ito] al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando”. Coerentemente, nella motivazione, si legge: “[…] l'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta […] la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art.
297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua […]”.
7. Nel caso di specie, dal ricorso, si evince come l'adottanda abbia iniziato a convivere con l'adottante dopo il raggiungimento maggiore età, avendo trascorso l'intera infanzia e l'adolescenza in Romania, col padre. Il periodo di effettiva convivenza con l'adottante sembra, poi, essere stato relativamente breve, posto che, dalle stesse allegazioni del ricorrente,
l'adottanda ha frequentato il solo primo anno di Università ad Alessandria, trasferendosi, invece, a Genova, già dal secondo anno. Successivamente, la frequentazione con l'adottante è descritta come ancor più rara, fino al trasferimento all'estero, nel 2019. In una simile situazione, ferma l'impossibilità oggettiva di misurare l'intensità del legame interpersonale tra l'adottante e l'adottanda, dall'istruttoria, non sono emersi elementi di fatto tali da poter affermare che il presupposto legale della differenza d'età previsto dall'art. 291, comma 1, c.c. sacrifichi - in concreto - il diritto all'identità personale di nessuno dei soggetti coinvolti, né alcun altro diritto inviolabile sancito dall'art. 2 Cost.
8. Ad abundantiam, il ricorrente neppure ha provato la convenienza dell'adozione, per l'adottanda (art. 312, n. 2, c.c.).
9. Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, in considerazione della natura del giudizio e della non opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
3 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 28 maggio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
4
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)