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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 85/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 85/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 427/2022 pubblicata il 05/09/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 103/18 R.G., avente ad oggetto: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc)
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRATARO Parte_1 C.F._1
CR CO ( VIA UGO PETRELLA N.22 86100 C.F._2
CAMPOBASSO; , elettivamente domiciliato in VIA U. PETRELLA, 22 C/O AVV. CO CRISCUOLI CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE-appellata incidentale
E
(QUALE INCORPORANTE (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 15 ROMA presso il difensore
APPELLATA-appellante incidentale
E
(cod. fisc. ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/1/25 tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. CASTRATARO GIAMPIERO e l'avv. Nicola Criscuoli concludono riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di appello, con rigetto dell'appello incidentale;
per l'appellata, l'avv. GARGANI BENEDETTO precisa le conclusioni richiamando quelle della propria comparsa di risposta con appello incidentale condizionato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata proponeva domanda nei confronti della Parte_1
Pag. 1 a 7 esponendo che in data 30.1.2013 acquistava un pacchetto di “obbligazioni Controparte_2 convertibili” denominato “ 5% 21013-2017 per l'importo complessivo di €. 9.900,00; CP_3 che vi era nullità e annullabilità dei contratti-quadro di negoziazione (e, quindi, la conseguente nullità delle operazioni di borsa) per mancanza di forma scritta e/o assenza di sottoscrizione;
che vi era nullità e/o annullabilità degli ordini e contratti di acquisto titoli e/o del contratto-quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari e/o del contratto di apertura del dossier titoli per mancata consegna preventiva o successiva della documentazione e/o per mancata osservanza e violazione da parte della banca proponente delle previsioni di cui agli artt. 30 e ss. (capo IV, titolo II) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58- negoziazione dei titoli fuori dai locali della banca); che vi era nullità e/o annullabilità degli ordini e contratti di acquisto titoli e/o del contratto-quadro per contrarietà a norme imperative, stante la mancata osservanza e violazione da parte della banca proponente delle previsioni di cui all'art. 21 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; che vi era annullabilità e/o nullità degli ordini e contratti di acquisto titoli ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., perché stipulati in “conflitto di interessi” e/o per vizi del consenso ex art. 1427 cc;
che vi era violazione delle norme in materia di diligenza, perizia, correttezza e trasparenza bancaria, corretta informazione e di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, stante in particolare violazione degli articoli 21 e ss. del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58;che era configurabile il grave inadempimento contrattuale, la responsabilità contrattuale e la risoluzione contrattuale e/o la responsabilità precontrattuale, con conseguente richiesta di risarcimento danni pari alle somma versate e/o la ripetizione dei medesimi importi.
La , costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 essendo legittimata la in L.C.A ; nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_3
Interveniva in giudizio la L.C.A. deducendo di essere l'unica legittimata Controparte_3 passivamente in relazione alle domande di parte attrice;
chiedeva che fosse dichiarata la improponibilità e/o improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 83 comma terzo del Testo Unico Bancario, stante la procedura di LCA;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Assunta prova testimoniale, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 427/2022 pubblicata il 05/09/2022, rigettava la domanda.
proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1 27/2/23 e iscritta a ruolo il 03/03/2023, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in primo grado.
Si costituiva la quale incorporante della Controparte_1 Controparte_2 contestando l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc;
nel merito contestava l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto;
in via subordinata chiedeva, in accoglimento del motivo di appello incidentale condizionato proposto dalla banca, riconoscere e dichiarare la
[...]
quale unica legittimata passivamente;
nella denegata Parte_2 ipotesi di soccombenza della banca, chiedeva condannare parte istante a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati - pari ad almeno ad euro 474,43 - e incassandi, oltre all'indennizzo che l'appellante ha riconosciuto avere incassato dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), pari ad euro 2.629,58.
La in LCA, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con ordinanza del 30/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia della , Controparte_3 regolarmente notificata e non costituita.
3. Va rilevato che la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, è superata dalla rimessione della causa in decisione.
4. Con il primo motivo di appello principale si contesta l'omessa valutazione della documentazione ritualmente depositata agli atti, l'omessa e/o errata ricostruzione degli elementi di fatto processuali presupposti dalla sentenza, l' omessa e/o errata motivazione sui punti decisivi della controversia, l' ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato;
il Tribunale avrebbe
Pag. 2 a 7 erroneamente rigettato le eccezioni di nullità e/o annullabilità del “contratto quadro” per la negoziazione degli strumenti finanziari per mancanza di forma scritta e/o assenza di sottoscrizione, e di nullità e/o annullabilità dell'ordine e contratti di acquisto titoli e/o del contratto-quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari e/o del contratto di apertura del dossier titoli per mancata consegna preventiva o successiva della documentazione;
le sottoscrizioni si trovavano unicamente su singoli fogli e non si intravedevano firme sulle altre pagine del medesimo atto e né sugli allegati che costituiscono parte separata del presunto contratto;
tale circostanza era totalmente ignorata dal Tribunale.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che parte convenuta aveva depositato il contratto quadro (doc. 6 parte conv.) sottoscritto dall'odierna appellante nonché da CP_4 e;
parimenti a pag. 15 del contratto quadro vi era attestazione di consegna copia Controparte_5 dello stesso (doc. 6 parte conv.); dalla lettura della pagina 15 del contratto di negoziazione emergeva in modo inconfutabile che l'appellante sottoscriveva il contratto che era firmato anche dai dipendenti della banca;
sopra lo spazio per la sottoscrizione era riportato chiaramente “il cliente dichiara di avere ricevuto copia del presente contratto”; deve pertanto ritenersi documentalmente provato che il contratto sia stato effettuato in forma scritta, sia stato sottoscritto dalla cliente e sia stato consegnato in copia alla cliente stessa.
A tanto si deve aggiungere che a pagina 23 vi è l'attestazione sottoscritta dall'appellante di avere ricevuto tutti gli allegati da n. 1 a 6, specificamente indicati nel documento stesso;
ne consegue che anche la contestazione relativa all'omessa consegna dei documenti e alla produzione di documenti allegati diversi da quelli effettivamente consegnati deve essere rigettata, essendo comprovata la doppia sottoscrizione dell'appellante, sia in relazione alla consegna del contratto che degli allegati, tenuto conto anche della mancanza di qualsiasi prova contraria, alla quale era tenuta la parte appellante, atta a invalidare la prova documentale fornita dalla banca circa la consegna del contratto e degli allegati.
5. Con il secondo motivo di appello si contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordine e dei contratti di acquisto per violazione di norme imperative, in relazione alle previsioni di cui agli artt. 30 e ss. (capo IV, titolo II) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo Regolamento Consob, in combinato disposto con l'art. 1418 c.c.; la promozione, l'offerta e il collocamento dei prodotti finanziari descritti era stata effettuata fuori dai locali della i collaboratori si recavano presso l'attività commerciale (un panificio), di proprietà del CP_2 fratello dell'istante (presso cui collaborava anche la madre dei due), e la proposta era sottoscritta presso l'abitazione attigua sito in Termoli al C.so F.lli Brigida n. 12; tanto era risultato comprovato dalle prove testimoniali a mezzo del teste . Testimone_1
Il motivo è infondato.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta “fuori sede”, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente;
non era stata offerta la necessaria prova puntuale che il contratto per cui è causa era stato non solo sottoscritto, ma anche proposto e negoziato fuori dai locali della la prova testimoniale aveva unicamente comprovato la sottoscrizione da parte CP_2 dell'appellante presso l'attività commerciale (il forno/panificio “Di Celestino” sito in Termoli-CB al Corso Fratelli Brigida) di proprietà del fratello dell'istante e l'ordine di acquisto era sottoscritto presso l'abitazione, ma dal successivo cap. 7 della prova testimoniale confermato dai testi si evinceva che “la dott.ssa , in particolare, rappresentava nuovamente alla sig.ra Per_1 Pt_1 le operazioni di acquisto”, motivo per cui era dato di evincere che era stata già esperita una negoziazione.
Osserva la Corte che, come già rilevato dal Tribunale, la Cassazione con pronuncia n. 18155/2020 ha ritenuto che “In tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti d'investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta "fuori sede", occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed
Pag. 3 a 7 indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede”.
A tanto deve aggiungersi quanto rilevato da parte appellata in relazione al fatto che il modulo di offerta delle obbligazioni convertibili VB del 30/1/2013 (cfr. prima pag. doc. 08 fasc. primo grado della banca) faceva espresso riferimento al diritto di recesso per le ipotesi di offerta fuori sede come disciplinato dall'art. 30 co. 6 del TUF;
la Cassazione con pronuncia n. 25996/2018 ha statuito che , “In tema di contratti d'investimento mobiliare stipulati fuori della sede dell'intermediario, l'art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, prevede il diritto di recesso del risparmiatore, il cui ambito applicativo attiene sia alle vendite di strumenti finanziari, per i quali l'intermediario abbia assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell'emittente o dell'offerente, sia le vendite poste in essere in attuazione di un servizio di investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente nel contesto di un contratto quadro. Tale diritto di recesso, che ha la finalità di ripristinare, "a posteriori", la carenza di adeguata riflessione preventiva dell'investitore, la quale può essere mancata nel caso di sollecitazione all'acquisto da parte del promotore, deve essere espressamente previsto in contratto, a pena di nullità”; va pure dato rilievo alla contestazione della banca relativa al fatto che la disciplina a disciplina dell'offerta fuori sede, quantomeno nella versione ratione temporis applicabile alle vicende in contestazione, non riguardava le operazioni di mera negoziazione ma solo quelle di collocamento;
secondo quanto statuito dalla Cassazione con pronuncia 2065/2012 “La disciplina del recesso, dettata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con riguardo alle offerte fuori sede concernenti il collocamento di strumenti finanziari, è inapplicabile ai contratti di negoziazione di obbligazioni eseguiti in attuazione di un contratto-quadro, sottoscritto fra la banca e il cliente, in quanto tali contratti non costituiscono un servizio di collocamento, che si caratterizza per l'esistenza di un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta ad un pubblico indeterminato di strumenti finanziari, emessi a condizioni di tempo e prezzo predeterminati, ed, inoltre, il legislatore ha limitato la tutela dello "ius poenitendi" agli investitori che abbiano definito l'investimento per essere stati raggiunti all'esterno dei luoghi di pertinenza del proponente e, quindi, siano stati esposti al rischio di assumere decisioni poco meditate”; nella fattispecie le sottoscrizioni apposte nel gennaio 2013, effettuate fuori sede, sono state eseguite in attuazione del un contratto-quadro sottoscritto in data 14/11/12.
6. Con il terzo motivo di appello si contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di acquisto per violazione obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali degli acquisti, per mancata osservanza e violazione da parte della banca proponente delle previsioni di cui all'art. 21 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei relativi Regolamenti (in particolare, Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007), in combinato con CP_6 l'art. 1418 cod.civ., come emergeva dalla prova testimoniale;
nessuno dei dipendenti spiegò all'istante che trattavasi di investimenti altamente rischiosi.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che l'eccezione di nullità era infondata, in quanto l'art. 21 del TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di tenere determinati comportamenti, meglio indicati nella norma;
Il regolamento CONSOB (art. 26, comma 1, lett. e, art. 27, art. 28, comma 1, lett. a e art. 29, comma 1) specifica tali doveri individuando i comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere;
la Corte di Cassazione a SSUU con pronuncia n. 26724 del 19/12/2007 aveva statuito che “unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. In ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”. Ed ancora “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove
Pag. 4 a 7 si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1” (vedi pure Cass. n. 15099/21); va pertanto pienamente confermato che, in assenza di un'esplicita previsione normativa, va escluso che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
7. Con il quarto motivo di appello si contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di acquisto, perché stipulati in conflitto di interessi;
tale situazione era da ritenersi non contestata dalla controparte.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che nell'ordine di negoziazione, sottoscritto dall'attrice, vi era l'esplicita dichiarazione di avere preso atto che la banca si trovava in conflitto di interessi, in quanto si trattava di strumenti finanziari emessi da soci appartenenti al gruppo CP_3
l'attrice aveva, in ogni caso, confermato l'intenzione di dare ugualmente corso
[...] all'operazione.
Il mero fatto dedotto dall'appellante della non contestazione della sussistenza di situazione di conflitto di interessi, è del tutto irrilevante in relazione alla circostanza comprovata della piena consapevolezza dell'acquirente della detta situazione e dell'espressa volontà dell'acquirente di dare ugualmente corso all'operazione.
Osserva la Corte che il modulo del 30/1/2013 riporta espressamente che la CP_3
versa in conflitto di interessi;
con pronuncia n. 10645/2023 la Cassazione ha statuito che “L'art.
[...] 27 del Regolamento n. 11522/1998, specificando le disposizioni generali di cui all'art. 21 CP_6 T.U.F., in tema di conflitto di interessi impone agli intermediari autorizzati di vigilare per l'individuazione dei conflitti di interesse e vieta loro di effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente in interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione”; nella fattispecie in esame per la preventiva informazione resa per iscritto deve essere escluso la ricorrenza di ipotesi di nullità o annullabilità dedotta dall'appellante.
8. Con il quinto motivo si contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di annullabilità dei contratti per vizio del consenso - errore e o dolo- ed erroneo rigetto della domanda di risarcimento dei danni;
l'appellante si determinava all'acquisto dei titoli nella convinzione che trattavasi investimenti sicuri, non rischiosi e, comunque, prontamente liquidabili in caso di necessità.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rigettato la domanda di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1427 c.c.; secondo la giurisprudenza di legittimità relativa all'annullamento dei contratti di acquisto di partecipazioni sociali- com'è nel caso di specie, trattandosi di acquisto di azioni societarie-, a mente della quale il difetto di qualità o l'errore previsto dall'art. 1427 c.c., come causa di annullamento, essendo le partecipazioni sociali attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenere unicamente alla “qualità” dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico e, conseguentemente, i rischi dell'acquisto effettuato- com'è nel caso di specie, attinenti alla diversa- e irrilevante a questi fini- sfera delle valutazioni motivazionali della parte acquirente;
il Tribunale ha correttamente richiamato le pronunce della Cassazione nn. 26690 del 2006 e 16031 del 2007; n. 10648 del 2010; n. 17948/2012, le quali tutte confermano che il difetto di qualità - previsto dall'art. 1427 c.c., come causa di annullamento può attenere unicamente alla qualità dei diritti e obblighi e non può riguardare il suo valore economico, motivo per cui la statuizione di rigetto dell'eccezione deve essere pienamente confermata.
9. Con il sesto motivo di appello si contesta la violazione degli articoli 21 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei relativi Regolamenti Consob, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, del comunicato della Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, l'erroneo
Pag. 5 a 7 rigetto della eccezione di grave inadempimento e della domanda di risoluzione contrattuale e o di responsabilità precontrattuale, nonché l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno pari alle somme versate;
l'appellante contesta la violazione delle norme in materia di diligenza, perizia, correttezza e trasparenza bancaria, corretta informazione e di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che nell'ordine di acquisto, sottoscritto dall'appellante, vi era la dichiarazione della cliente di aver preso visione del Prospetto informativo relativo all'offerta in adesione nonché dei relativi fattori di rischio e, in particolare, di essere a conoscenza che “l'adesione all'Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati”; nel prospetto informativo richiamato e riferito specificatamente all'acquisto offerto a pag. 2 delle Avvertenze, evidenziato in grassetto, era riportato: “in caso di esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato e/o del Diritto di Conversione, le Azioni consegnate presentano i rischi tipici di un investimento in titoli azionari non CP_3 quotati in un mercato regolamentato, per i quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Pertanto, ove l'Obbligazionista intendesse vendere le Azioni , potrebbe non riuscire a CP_3 vendere tali Azioni in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e/o il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.2 del Prospetto Informativo); (v. allo stesso modo, anche pag. 3 del Prospetto recante “Avvertenze”); era stato chiarito al cliente, in modo espresso, il carattere “illiquido” dell'operazione e nel contempo spiegato il suo significato;
veniva pure riportato che “Quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti, si segnala che i multipli Price/Earning, Price/BookValue impliciti nel corrente valore delle azioni e nel Prezzo di Offerta, ancorché sostanzialmente CP_3 comparabili con i peers non quotati, risultano disallineati rispetto alla media delle banche quotate, in ragione del fatto che il prezzo delle azioni di viene determinato dall'assemblea dei CP_3 soci annualmente e non in un mercato di titoli quotati”, oltre ad una serie specifica di informazioni in merito alle modalità di smobilizzo e dei relativi costi.
Per quanto sopra motivato dal Tribunale, deve confermarsi che l'intermediario abbia assolto al proprio obbligo informativo in ordine ai rischi derivanti dall'investimento.
Va pure rilevato che parte attrice ha del tutto genericamente contestato la profilatura eseguita dalla senza addurre alcuna prova circa la non veridicità della informazioni acquisite CP_2 dall'Istituto (non è stato fornito alcun indizio da cui poter desumere la non veridicità dell'età, il livello di istruzione, la professione, ecc.) e della conseguente attribuzione di un profilo di rischio
“alto”; l'attrice non ha neppure motivato in relazione al fatto che l'operazione finanziaria eseguita non doveva considerarsi adeguata al profilo della;
il Tribunale ha rilevato che a fronte di Pt_1 tale quadro e in virtù del generale principio di autoresponsabilità, doveva ritenersi che la Pt_1 avesse contezza di ciò che stava sottoscrivendo o, quantomeno, a fronte di diverse o contrastanti informazioni fornite, tenuto conto dell'ampia documentazione offerta, avrebbe dovuto chiedere delucidazioni, cosa che però non era emersa.
Come comprovato dalla banca, le profilature sottoscritte dalla sig.ra attestavano (cfr. Pt_1 docc. 06-07 fasc. primo grado della banca):
a) una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari alta ed elevata;
b) propensioni al rischio di mercato e obiettivi di investimento di livello alto (ossia, dalle profilature emerge l'obiettivo di una “elevata rivalutabilità” degli investimenti);
c) propensioni al rischio di credito ed al rischio di liquidità di livello alto ed elevato;
la Iasenza nella profilatura del 9/1/13 (doc. 09 fasc. primo grado), aveva dichiarato di conoscere le obbligazioni convertibili.
Per quanto sopra esposto il motivo di appello in esame deve essere rigettato.
10. L'appellante ha effettuato “Riproposizione delle difese di primo grado in tema di legittimazione passiva dell'istituto appellato”; le deduzioni sono del tutto irrilevanti ai fini decisori, atteso il rigetto del Tribunale dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta;
allo stesso modo sono del tutto irrilevanti le deduzioni relative all'“intervento
Pag. 6 a 7 volontario” di tenuto conto del rigetto da parte del Tribunale delle eccezioni Controparte_3 sollevate da parte della banca intervenuta.
11. Il motivo di appello incidentale condizionato è assorbito, tenuto conto del rigetto integrale dell'appello principale.
12. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (escluso il compenso per la fase di trattazione in appello - Cass. N. 25664/2025).
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 427/2022 pubblicata il 05/09/2022 dal Tribunale di Parte_1 Larino, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante principale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 85/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 427/2022 pubblicata il 05/09/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 103/18 R.G., avente ad oggetto: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc)
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRATARO Parte_1 C.F._1
CR CO ( VIA UGO PETRELLA N.22 86100 C.F._2
CAMPOBASSO; , elettivamente domiciliato in VIA U. PETRELLA, 22 C/O AVV. CO CRISCUOLI CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE-appellata incidentale
E
(QUALE INCORPORANTE (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 15 ROMA presso il difensore
APPELLATA-appellante incidentale
E
(cod. fisc. ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/1/25 tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. CASTRATARO GIAMPIERO e l'avv. Nicola Criscuoli concludono riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di appello, con rigetto dell'appello incidentale;
per l'appellata, l'avv. GARGANI BENEDETTO precisa le conclusioni richiamando quelle della propria comparsa di risposta con appello incidentale condizionato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata proponeva domanda nei confronti della Parte_1
Pag. 1 a 7 esponendo che in data 30.1.2013 acquistava un pacchetto di “obbligazioni Controparte_2 convertibili” denominato “ 5% 21013-2017 per l'importo complessivo di €. 9.900,00; CP_3 che vi era nullità e annullabilità dei contratti-quadro di negoziazione (e, quindi, la conseguente nullità delle operazioni di borsa) per mancanza di forma scritta e/o assenza di sottoscrizione;
che vi era nullità e/o annullabilità degli ordini e contratti di acquisto titoli e/o del contratto-quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari e/o del contratto di apertura del dossier titoli per mancata consegna preventiva o successiva della documentazione e/o per mancata osservanza e violazione da parte della banca proponente delle previsioni di cui agli artt. 30 e ss. (capo IV, titolo II) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58- negoziazione dei titoli fuori dai locali della banca); che vi era nullità e/o annullabilità degli ordini e contratti di acquisto titoli e/o del contratto-quadro per contrarietà a norme imperative, stante la mancata osservanza e violazione da parte della banca proponente delle previsioni di cui all'art. 21 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; che vi era annullabilità e/o nullità degli ordini e contratti di acquisto titoli ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., perché stipulati in “conflitto di interessi” e/o per vizi del consenso ex art. 1427 cc;
che vi era violazione delle norme in materia di diligenza, perizia, correttezza e trasparenza bancaria, corretta informazione e di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, stante in particolare violazione degli articoli 21 e ss. del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58;che era configurabile il grave inadempimento contrattuale, la responsabilità contrattuale e la risoluzione contrattuale e/o la responsabilità precontrattuale, con conseguente richiesta di risarcimento danni pari alle somma versate e/o la ripetizione dei medesimi importi.
La , costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 essendo legittimata la in L.C.A ; nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_3
Interveniva in giudizio la L.C.A. deducendo di essere l'unica legittimata Controparte_3 passivamente in relazione alle domande di parte attrice;
chiedeva che fosse dichiarata la improponibilità e/o improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 83 comma terzo del Testo Unico Bancario, stante la procedura di LCA;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Assunta prova testimoniale, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 427/2022 pubblicata il 05/09/2022, rigettava la domanda.
proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1 27/2/23 e iscritta a ruolo il 03/03/2023, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in primo grado.
Si costituiva la quale incorporante della Controparte_1 Controparte_2 contestando l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc;
nel merito contestava l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto;
in via subordinata chiedeva, in accoglimento del motivo di appello incidentale condizionato proposto dalla banca, riconoscere e dichiarare la
[...]
quale unica legittimata passivamente;
nella denegata Parte_2 ipotesi di soccombenza della banca, chiedeva condannare parte istante a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati - pari ad almeno ad euro 474,43 - e incassandi, oltre all'indennizzo che l'appellante ha riconosciuto avere incassato dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), pari ad euro 2.629,58.
La in LCA, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con ordinanza del 30/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia della , Controparte_3 regolarmente notificata e non costituita.
3. Va rilevato che la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, è superata dalla rimessione della causa in decisione.
4. Con il primo motivo di appello principale si contesta l'omessa valutazione della documentazione ritualmente depositata agli atti, l'omessa e/o errata ricostruzione degli elementi di fatto processuali presupposti dalla sentenza, l' omessa e/o errata motivazione sui punti decisivi della controversia, l' ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato;
il Tribunale avrebbe
Pag. 2 a 7 erroneamente rigettato le eccezioni di nullità e/o annullabilità del “contratto quadro” per la negoziazione degli strumenti finanziari per mancanza di forma scritta e/o assenza di sottoscrizione, e di nullità e/o annullabilità dell'ordine e contratti di acquisto titoli e/o del contratto-quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari e/o del contratto di apertura del dossier titoli per mancata consegna preventiva o successiva della documentazione;
le sottoscrizioni si trovavano unicamente su singoli fogli e non si intravedevano firme sulle altre pagine del medesimo atto e né sugli allegati che costituiscono parte separata del presunto contratto;
tale circostanza era totalmente ignorata dal Tribunale.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che parte convenuta aveva depositato il contratto quadro (doc. 6 parte conv.) sottoscritto dall'odierna appellante nonché da CP_4 e;
parimenti a pag. 15 del contratto quadro vi era attestazione di consegna copia Controparte_5 dello stesso (doc. 6 parte conv.); dalla lettura della pagina 15 del contratto di negoziazione emergeva in modo inconfutabile che l'appellante sottoscriveva il contratto che era firmato anche dai dipendenti della banca;
sopra lo spazio per la sottoscrizione era riportato chiaramente “il cliente dichiara di avere ricevuto copia del presente contratto”; deve pertanto ritenersi documentalmente provato che il contratto sia stato effettuato in forma scritta, sia stato sottoscritto dalla cliente e sia stato consegnato in copia alla cliente stessa.
A tanto si deve aggiungere che a pagina 23 vi è l'attestazione sottoscritta dall'appellante di avere ricevuto tutti gli allegati da n. 1 a 6, specificamente indicati nel documento stesso;
ne consegue che anche la contestazione relativa all'omessa consegna dei documenti e alla produzione di documenti allegati diversi da quelli effettivamente consegnati deve essere rigettata, essendo comprovata la doppia sottoscrizione dell'appellante, sia in relazione alla consegna del contratto che degli allegati, tenuto conto anche della mancanza di qualsiasi prova contraria, alla quale era tenuta la parte appellante, atta a invalidare la prova documentale fornita dalla banca circa la consegna del contratto e degli allegati.
5. Con il secondo motivo di appello si contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordine e dei contratti di acquisto per violazione di norme imperative, in relazione alle previsioni di cui agli artt. 30 e ss. (capo IV, titolo II) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo Regolamento Consob, in combinato disposto con l'art. 1418 c.c.; la promozione, l'offerta e il collocamento dei prodotti finanziari descritti era stata effettuata fuori dai locali della i collaboratori si recavano presso l'attività commerciale (un panificio), di proprietà del CP_2 fratello dell'istante (presso cui collaborava anche la madre dei due), e la proposta era sottoscritta presso l'abitazione attigua sito in Termoli al C.so F.lli Brigida n. 12; tanto era risultato comprovato dalle prove testimoniali a mezzo del teste . Testimone_1
Il motivo è infondato.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta “fuori sede”, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente;
non era stata offerta la necessaria prova puntuale che il contratto per cui è causa era stato non solo sottoscritto, ma anche proposto e negoziato fuori dai locali della la prova testimoniale aveva unicamente comprovato la sottoscrizione da parte CP_2 dell'appellante presso l'attività commerciale (il forno/panificio “Di Celestino” sito in Termoli-CB al Corso Fratelli Brigida) di proprietà del fratello dell'istante e l'ordine di acquisto era sottoscritto presso l'abitazione, ma dal successivo cap. 7 della prova testimoniale confermato dai testi si evinceva che “la dott.ssa , in particolare, rappresentava nuovamente alla sig.ra Per_1 Pt_1 le operazioni di acquisto”, motivo per cui era dato di evincere che era stata già esperita una negoziazione.
Osserva la Corte che, come già rilevato dal Tribunale, la Cassazione con pronuncia n. 18155/2020 ha ritenuto che “In tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti d'investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta "fuori sede", occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed
Pag. 3 a 7 indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede”.
A tanto deve aggiungersi quanto rilevato da parte appellata in relazione al fatto che il modulo di offerta delle obbligazioni convertibili VB del 30/1/2013 (cfr. prima pag. doc. 08 fasc. primo grado della banca) faceva espresso riferimento al diritto di recesso per le ipotesi di offerta fuori sede come disciplinato dall'art. 30 co. 6 del TUF;
la Cassazione con pronuncia n. 25996/2018 ha statuito che , “In tema di contratti d'investimento mobiliare stipulati fuori della sede dell'intermediario, l'art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, prevede il diritto di recesso del risparmiatore, il cui ambito applicativo attiene sia alle vendite di strumenti finanziari, per i quali l'intermediario abbia assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell'emittente o dell'offerente, sia le vendite poste in essere in attuazione di un servizio di investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente nel contesto di un contratto quadro. Tale diritto di recesso, che ha la finalità di ripristinare, "a posteriori", la carenza di adeguata riflessione preventiva dell'investitore, la quale può essere mancata nel caso di sollecitazione all'acquisto da parte del promotore, deve essere espressamente previsto in contratto, a pena di nullità”; va pure dato rilievo alla contestazione della banca relativa al fatto che la disciplina a disciplina dell'offerta fuori sede, quantomeno nella versione ratione temporis applicabile alle vicende in contestazione, non riguardava le operazioni di mera negoziazione ma solo quelle di collocamento;
secondo quanto statuito dalla Cassazione con pronuncia 2065/2012 “La disciplina del recesso, dettata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con riguardo alle offerte fuori sede concernenti il collocamento di strumenti finanziari, è inapplicabile ai contratti di negoziazione di obbligazioni eseguiti in attuazione di un contratto-quadro, sottoscritto fra la banca e il cliente, in quanto tali contratti non costituiscono un servizio di collocamento, che si caratterizza per l'esistenza di un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta ad un pubblico indeterminato di strumenti finanziari, emessi a condizioni di tempo e prezzo predeterminati, ed, inoltre, il legislatore ha limitato la tutela dello "ius poenitendi" agli investitori che abbiano definito l'investimento per essere stati raggiunti all'esterno dei luoghi di pertinenza del proponente e, quindi, siano stati esposti al rischio di assumere decisioni poco meditate”; nella fattispecie le sottoscrizioni apposte nel gennaio 2013, effettuate fuori sede, sono state eseguite in attuazione del un contratto-quadro sottoscritto in data 14/11/12.
6. Con il terzo motivo di appello si contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di acquisto per violazione obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali degli acquisti, per mancata osservanza e violazione da parte della banca proponente delle previsioni di cui all'art. 21 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei relativi Regolamenti (in particolare, Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007), in combinato con CP_6 l'art. 1418 cod.civ., come emergeva dalla prova testimoniale;
nessuno dei dipendenti spiegò all'istante che trattavasi di investimenti altamente rischiosi.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che l'eccezione di nullità era infondata, in quanto l'art. 21 del TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di tenere determinati comportamenti, meglio indicati nella norma;
Il regolamento CONSOB (art. 26, comma 1, lett. e, art. 27, art. 28, comma 1, lett. a e art. 29, comma 1) specifica tali doveri individuando i comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere;
la Corte di Cassazione a SSUU con pronuncia n. 26724 del 19/12/2007 aveva statuito che “unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. In ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”. Ed ancora “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove
Pag. 4 a 7 si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1” (vedi pure Cass. n. 15099/21); va pertanto pienamente confermato che, in assenza di un'esplicita previsione normativa, va escluso che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
7. Con il quarto motivo di appello si contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di acquisto, perché stipulati in conflitto di interessi;
tale situazione era da ritenersi non contestata dalla controparte.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che nell'ordine di negoziazione, sottoscritto dall'attrice, vi era l'esplicita dichiarazione di avere preso atto che la banca si trovava in conflitto di interessi, in quanto si trattava di strumenti finanziari emessi da soci appartenenti al gruppo CP_3
l'attrice aveva, in ogni caso, confermato l'intenzione di dare ugualmente corso
[...] all'operazione.
Il mero fatto dedotto dall'appellante della non contestazione della sussistenza di situazione di conflitto di interessi, è del tutto irrilevante in relazione alla circostanza comprovata della piena consapevolezza dell'acquirente della detta situazione e dell'espressa volontà dell'acquirente di dare ugualmente corso all'operazione.
Osserva la Corte che il modulo del 30/1/2013 riporta espressamente che la CP_3
versa in conflitto di interessi;
con pronuncia n. 10645/2023 la Cassazione ha statuito che “L'art.
[...] 27 del Regolamento n. 11522/1998, specificando le disposizioni generali di cui all'art. 21 CP_6 T.U.F., in tema di conflitto di interessi impone agli intermediari autorizzati di vigilare per l'individuazione dei conflitti di interesse e vieta loro di effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente in interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione”; nella fattispecie in esame per la preventiva informazione resa per iscritto deve essere escluso la ricorrenza di ipotesi di nullità o annullabilità dedotta dall'appellante.
8. Con il quinto motivo si contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di annullabilità dei contratti per vizio del consenso - errore e o dolo- ed erroneo rigetto della domanda di risarcimento dei danni;
l'appellante si determinava all'acquisto dei titoli nella convinzione che trattavasi investimenti sicuri, non rischiosi e, comunque, prontamente liquidabili in caso di necessità.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rigettato la domanda di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1427 c.c.; secondo la giurisprudenza di legittimità relativa all'annullamento dei contratti di acquisto di partecipazioni sociali- com'è nel caso di specie, trattandosi di acquisto di azioni societarie-, a mente della quale il difetto di qualità o l'errore previsto dall'art. 1427 c.c., come causa di annullamento, essendo le partecipazioni sociali attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenere unicamente alla “qualità” dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico e, conseguentemente, i rischi dell'acquisto effettuato- com'è nel caso di specie, attinenti alla diversa- e irrilevante a questi fini- sfera delle valutazioni motivazionali della parte acquirente;
il Tribunale ha correttamente richiamato le pronunce della Cassazione nn. 26690 del 2006 e 16031 del 2007; n. 10648 del 2010; n. 17948/2012, le quali tutte confermano che il difetto di qualità - previsto dall'art. 1427 c.c., come causa di annullamento può attenere unicamente alla qualità dei diritti e obblighi e non può riguardare il suo valore economico, motivo per cui la statuizione di rigetto dell'eccezione deve essere pienamente confermata.
9. Con il sesto motivo di appello si contesta la violazione degli articoli 21 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei relativi Regolamenti Consob, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, del comunicato della Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, l'erroneo
Pag. 5 a 7 rigetto della eccezione di grave inadempimento e della domanda di risoluzione contrattuale e o di responsabilità precontrattuale, nonché l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno pari alle somme versate;
l'appellante contesta la violazione delle norme in materia di diligenza, perizia, correttezza e trasparenza bancaria, corretta informazione e di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che nell'ordine di acquisto, sottoscritto dall'appellante, vi era la dichiarazione della cliente di aver preso visione del Prospetto informativo relativo all'offerta in adesione nonché dei relativi fattori di rischio e, in particolare, di essere a conoscenza che “l'adesione all'Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati”; nel prospetto informativo richiamato e riferito specificatamente all'acquisto offerto a pag. 2 delle Avvertenze, evidenziato in grassetto, era riportato: “in caso di esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato e/o del Diritto di Conversione, le Azioni consegnate presentano i rischi tipici di un investimento in titoli azionari non CP_3 quotati in un mercato regolamentato, per i quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Pertanto, ove l'Obbligazionista intendesse vendere le Azioni , potrebbe non riuscire a CP_3 vendere tali Azioni in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e/o il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.2 del Prospetto Informativo); (v. allo stesso modo, anche pag. 3 del Prospetto recante “Avvertenze”); era stato chiarito al cliente, in modo espresso, il carattere “illiquido” dell'operazione e nel contempo spiegato il suo significato;
veniva pure riportato che “Quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti, si segnala che i multipli Price/Earning, Price/BookValue impliciti nel corrente valore delle azioni e nel Prezzo di Offerta, ancorché sostanzialmente CP_3 comparabili con i peers non quotati, risultano disallineati rispetto alla media delle banche quotate, in ragione del fatto che il prezzo delle azioni di viene determinato dall'assemblea dei CP_3 soci annualmente e non in un mercato di titoli quotati”, oltre ad una serie specifica di informazioni in merito alle modalità di smobilizzo e dei relativi costi.
Per quanto sopra motivato dal Tribunale, deve confermarsi che l'intermediario abbia assolto al proprio obbligo informativo in ordine ai rischi derivanti dall'investimento.
Va pure rilevato che parte attrice ha del tutto genericamente contestato la profilatura eseguita dalla senza addurre alcuna prova circa la non veridicità della informazioni acquisite CP_2 dall'Istituto (non è stato fornito alcun indizio da cui poter desumere la non veridicità dell'età, il livello di istruzione, la professione, ecc.) e della conseguente attribuzione di un profilo di rischio
“alto”; l'attrice non ha neppure motivato in relazione al fatto che l'operazione finanziaria eseguita non doveva considerarsi adeguata al profilo della;
il Tribunale ha rilevato che a fronte di Pt_1 tale quadro e in virtù del generale principio di autoresponsabilità, doveva ritenersi che la Pt_1 avesse contezza di ciò che stava sottoscrivendo o, quantomeno, a fronte di diverse o contrastanti informazioni fornite, tenuto conto dell'ampia documentazione offerta, avrebbe dovuto chiedere delucidazioni, cosa che però non era emersa.
Come comprovato dalla banca, le profilature sottoscritte dalla sig.ra attestavano (cfr. Pt_1 docc. 06-07 fasc. primo grado della banca):
a) una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari alta ed elevata;
b) propensioni al rischio di mercato e obiettivi di investimento di livello alto (ossia, dalle profilature emerge l'obiettivo di una “elevata rivalutabilità” degli investimenti);
c) propensioni al rischio di credito ed al rischio di liquidità di livello alto ed elevato;
la Iasenza nella profilatura del 9/1/13 (doc. 09 fasc. primo grado), aveva dichiarato di conoscere le obbligazioni convertibili.
Per quanto sopra esposto il motivo di appello in esame deve essere rigettato.
10. L'appellante ha effettuato “Riproposizione delle difese di primo grado in tema di legittimazione passiva dell'istituto appellato”; le deduzioni sono del tutto irrilevanti ai fini decisori, atteso il rigetto del Tribunale dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta;
allo stesso modo sono del tutto irrilevanti le deduzioni relative all'“intervento
Pag. 6 a 7 volontario” di tenuto conto del rigetto da parte del Tribunale delle eccezioni Controparte_3 sollevate da parte della banca intervenuta.
11. Il motivo di appello incidentale condizionato è assorbito, tenuto conto del rigetto integrale dell'appello principale.
12. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (escluso il compenso per la fase di trattazione in appello - Cass. N. 25664/2025).
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 427/2022 pubblicata il 05/09/2022 dal Tribunale di Parte_1 Larino, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante principale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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