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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 687/2024 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, corso Parte_1 CodiceFiscale_1
Tacito, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Angela Carlino che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
E
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26/06/1971;
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni: la parte costituita rassegnava le proprie conclusioni in data 8/04/2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti;
il PM rassegnava le proprie conclusioni in data 15/04/2025, parimenti chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22/04/2024, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 23/07/2011 e che dall'unione era nato in data [...], Per_1 Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione, nonché prevedersi l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre e ampia frequentazione del padre, e il mantenimento in natura da parte di ciascun genitore, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente deduceva che il rapporto di coniugio era diventato intollerabile in conseguenza delle insanabili diversità di vedute e caratteriali, mentre con riferimento alle condizioni economico patrimoniali evidenziava di essere propri etaria della casa coniugale, sita in Terni, e comproprietaria (con la madre e il fratello) di una porzione dell'immobile abitato dalla madre, e di fatturare mensilmente importi variabili da 1.800,00 euro a 2.800,00 euro lordi, nonché di essere in procinto in vista della stabilizzazione della magistratura onoraria di percepire retribuzione lorda mensile pari a circa 1.900,00 euro.
pagina 1 di 3 Allegava, poi, che il marito era proprietario della abitazione di residenza, sita in Pomezia, ove svolgeva attività lavorativa e soggiornava per l'intera settimana, con retribuzione mensile lorda di circa 3.800,00 euro.
Il giudice delegato, con ordinanza del 30/04/2024, fissava udienza al 17/09/2024, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio.
All'udienza del 17/09/2024, parte ricorrente chiedeva rinvio e il giudice disponeva in conformità della richiesta, fissando la successiva udienza al 3/12/2024, con invito a produrre certificato di residenza del resistente.
Quindi, all'udienza del 3/12/2024, il giudice espletato il libero interrogatorio dell a parte ricorrente, assumeva il procedimento in riserva.
Con ordinanza riservata del 30/12/2024, il giudice dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nonché adottava i provvedimenti temporanei e urgenti mediante la previsione dell'affido condiviso, con collocazione del minore presso la madre e assegnazione in suo favore dell'ex casa coniugale, disciplina della frequentazione padre-figlio, nonché mantenimento in natura da parte di ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza e spese straordinarie in pari quota come da protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, fissando in prosecuzione l'udienza dell'8/04/2025.
Quindi, all'udienza dell'8/04/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, preliminarmente, precisare ai fini della delimitazione del thema decidendum che la presente decisione investe, oltre alla domanda di separazione, le domande proposte dalla moglie con riferimento ai profili, personali e patrimoniali, relativi al figlio minore , Per_1 nato il [...] ossia di anni 12 al momento della presente decisione.
1.SULLA SEPARAZIONE. Il comportamento processuale di entrambe le parti attesta, evidentemente, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi.
Al riguardo, occorre valutare le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, quali circostanze che inducono a ritenere sussistente un distacco affettivo che rende impossibile la ripresa e prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, dunque, pronunciata la separazione richiesta nella ricorrenza dei presupposti di legge.
2.SULLE DOMANDE RELATIVE AL FIGLIO RE . Per_1
Con riferimento alle ulteriori questioni sottoposte alla valutazione del Tribunale, il Collegio ritiene di dover integralmente confermare le statuizioni adottate in via provvisoria dal giudice delegato in assenza di sopravvenienze, avendo la madre riferito una situazione di equilibrio tra le parti in sede attuativa dei provvedimenti temporanei e urgenti (v. dichiarazioni rese dalla signora , verbale di udienza dell'8/04/2025: “Le cose dal provvedimento, di Parte_1 cui mio marito ha avuto conoscenza per averglielo descritto, stanno andando bene. Vede regolarmente nostro figlio, i rapporti tra noi sono sereni. Mio figlio è sereno”). Al riguardo, va osservato che nel caso di specie deve, certamente, trovare applicazione il regime di affidamento condiviso, non essendo emersa alcuna contraddizione legittimante la deroga a tale regime ordinario, mentre la frequentazione del minore da parte di ciascun genitore appare adeguata a garantire la proficua attuazione del diritto alla bigenitorialità di
, nonché, infine, il mantenimento appare congruo alla attuazione delle esigenze di Per_1
pagina 2 di 3 vita del figlio minore e proporzionato ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, come emerse nel corso del procedimento.
Si confermano, pertanto, i provvedimenti temporanei e urgenti, con compensazione delle spese di lite in ragione della necessità della presente decisione per defini re la questione sullo status e del contegno di sostanziale non opposizione del resistente, il quale volontariamente rimasto contumace ha consentito la rapida definizione del procedimento in sostanziale aderenza alle richieste della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], il Controparte_1
26/06/1971, e , nata a [...], l'[...], i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio in Massa Martana (PG), in data 23/07/2011 (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2011, parte II, serie A, numero 14);
-ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e, conseguente, assegnazione in suo favore della ex casa coniugale;
-Il padre potrà tenere con sé ogni settimana il pomeriggio del lunedì (laddove possa Per_1 usufruire dello smart working) e del venerdì (dall'uscita di scuola) e, a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera (ovvero al lunedì sera nell'ipotesi di smart working); in occasione delle vacanze estive, per il periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, una settimana nel mese di luglio e l'altra nel mese di agosto;
in occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana, alternando negli anni il giorno di Natale e il
Capodanno; in occasione delle festività pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
-I genitori provvederanno al mantenimento in natura del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza;
le spese straordinarie saranno ripartite in pari quota tra i genitori sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Spese compensate.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio tenutasi il 14/05/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 687/2024 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, corso Parte_1 CodiceFiscale_1
Tacito, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Angela Carlino che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
E
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26/06/1971;
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni: la parte costituita rassegnava le proprie conclusioni in data 8/04/2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti;
il PM rassegnava le proprie conclusioni in data 15/04/2025, parimenti chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22/04/2024, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 23/07/2011 e che dall'unione era nato in data [...], Per_1 Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione, nonché prevedersi l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre e ampia frequentazione del padre, e il mantenimento in natura da parte di ciascun genitore, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente deduceva che il rapporto di coniugio era diventato intollerabile in conseguenza delle insanabili diversità di vedute e caratteriali, mentre con riferimento alle condizioni economico patrimoniali evidenziava di essere propri etaria della casa coniugale, sita in Terni, e comproprietaria (con la madre e il fratello) di una porzione dell'immobile abitato dalla madre, e di fatturare mensilmente importi variabili da 1.800,00 euro a 2.800,00 euro lordi, nonché di essere in procinto in vista della stabilizzazione della magistratura onoraria di percepire retribuzione lorda mensile pari a circa 1.900,00 euro.
pagina 1 di 3 Allegava, poi, che il marito era proprietario della abitazione di residenza, sita in Pomezia, ove svolgeva attività lavorativa e soggiornava per l'intera settimana, con retribuzione mensile lorda di circa 3.800,00 euro.
Il giudice delegato, con ordinanza del 30/04/2024, fissava udienza al 17/09/2024, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio.
All'udienza del 17/09/2024, parte ricorrente chiedeva rinvio e il giudice disponeva in conformità della richiesta, fissando la successiva udienza al 3/12/2024, con invito a produrre certificato di residenza del resistente.
Quindi, all'udienza del 3/12/2024, il giudice espletato il libero interrogatorio dell a parte ricorrente, assumeva il procedimento in riserva.
Con ordinanza riservata del 30/12/2024, il giudice dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nonché adottava i provvedimenti temporanei e urgenti mediante la previsione dell'affido condiviso, con collocazione del minore presso la madre e assegnazione in suo favore dell'ex casa coniugale, disciplina della frequentazione padre-figlio, nonché mantenimento in natura da parte di ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza e spese straordinarie in pari quota come da protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, fissando in prosecuzione l'udienza dell'8/04/2025.
Quindi, all'udienza dell'8/04/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, preliminarmente, precisare ai fini della delimitazione del thema decidendum che la presente decisione investe, oltre alla domanda di separazione, le domande proposte dalla moglie con riferimento ai profili, personali e patrimoniali, relativi al figlio minore , Per_1 nato il [...] ossia di anni 12 al momento della presente decisione.
1.SULLA SEPARAZIONE. Il comportamento processuale di entrambe le parti attesta, evidentemente, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi.
Al riguardo, occorre valutare le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, quali circostanze che inducono a ritenere sussistente un distacco affettivo che rende impossibile la ripresa e prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, dunque, pronunciata la separazione richiesta nella ricorrenza dei presupposti di legge.
2.SULLE DOMANDE RELATIVE AL FIGLIO RE . Per_1
Con riferimento alle ulteriori questioni sottoposte alla valutazione del Tribunale, il Collegio ritiene di dover integralmente confermare le statuizioni adottate in via provvisoria dal giudice delegato in assenza di sopravvenienze, avendo la madre riferito una situazione di equilibrio tra le parti in sede attuativa dei provvedimenti temporanei e urgenti (v. dichiarazioni rese dalla signora , verbale di udienza dell'8/04/2025: “Le cose dal provvedimento, di Parte_1 cui mio marito ha avuto conoscenza per averglielo descritto, stanno andando bene. Vede regolarmente nostro figlio, i rapporti tra noi sono sereni. Mio figlio è sereno”). Al riguardo, va osservato che nel caso di specie deve, certamente, trovare applicazione il regime di affidamento condiviso, non essendo emersa alcuna contraddizione legittimante la deroga a tale regime ordinario, mentre la frequentazione del minore da parte di ciascun genitore appare adeguata a garantire la proficua attuazione del diritto alla bigenitorialità di
, nonché, infine, il mantenimento appare congruo alla attuazione delle esigenze di Per_1
pagina 2 di 3 vita del figlio minore e proporzionato ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, come emerse nel corso del procedimento.
Si confermano, pertanto, i provvedimenti temporanei e urgenti, con compensazione delle spese di lite in ragione della necessità della presente decisione per defini re la questione sullo status e del contegno di sostanziale non opposizione del resistente, il quale volontariamente rimasto contumace ha consentito la rapida definizione del procedimento in sostanziale aderenza alle richieste della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], il Controparte_1
26/06/1971, e , nata a [...], l'[...], i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio in Massa Martana (PG), in data 23/07/2011 (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2011, parte II, serie A, numero 14);
-ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e, conseguente, assegnazione in suo favore della ex casa coniugale;
-Il padre potrà tenere con sé ogni settimana il pomeriggio del lunedì (laddove possa Per_1 usufruire dello smart working) e del venerdì (dall'uscita di scuola) e, a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera (ovvero al lunedì sera nell'ipotesi di smart working); in occasione delle vacanze estive, per il periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, una settimana nel mese di luglio e l'altra nel mese di agosto;
in occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana, alternando negli anni il giorno di Natale e il
Capodanno; in occasione delle festività pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
-I genitori provvederanno al mantenimento in natura del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza;
le spese straordinarie saranno ripartite in pari quota tra i genitori sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Spese compensate.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio tenutasi il 14/05/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)
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