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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7550 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. LE AT Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa IL AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 2762 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del
11.12.2025 e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giorgio Marino ( ), in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
e per essa la mandataria Controparte_1
Controparte_2
pag. 1 di 13 2 CP_3
- PARTI APPELLATE CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 2100/2021
pubblicata il 18.11.2021 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione dell'11.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 900/2017 del 24.3.2017 il
Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso presentato da CP_2
quale mandataria di ingiunse ad
[...] Parte_2
(garante e terza datrice di ipoteca ), in solido con Parte_1 [...]
l. (debitore principale), il pagamento della somma di € 57.931,28 CP_4
(oltre interessi convenzionali e spese della procedura), a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 184700 di cui era titolare l. Controparte_4
presso il Banco Desio Lazio s.p.a., poi fusa per incorporazione in
[...]
che poi aveva ceduto il ramo di azienda a Controparte_1 [...]
con contratto del 31.3.2015. Parte_2
Con atto di citazione notificato il 25.5.2017 la propose opposizione, Pt_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituì quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1 [...]
deducendo che il credito azionato era in realtà ancora nella CP_1
pag. 2 di 13 titolarità di quest'ultima, in quanto qualificabile come credito a sofferenza espressamente escluso dalla cessione di ramo di azienda conclusa nel 2015
con chiese, pertanto, la condanna della Parte_2
oltre che di (che provvedeva a chiamare in Pt_1 Controparte_5
causa, una volta ottenuta la relativa autorizzazione), al pagamento in suo favore della somma portata dall'ingiunzione.
Nel corso del giudizio intervenne quale Controparte_6
mandataria di l., resasi nel frattempo cessionaria del credito da Parte_3
(«Memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 Controparte_7
c.p.c. e contestuale costituzione ex art. 111 c.p.c. » del 10.9.2018),
rappresentata dal medesimo difensore della cedente (avv. Massimo Luconi),
facendo proprie tutte le eccezioni, domande e conclusioni già proposte da quest'ultima.
Il Tribunale adito, nella contumacia di , con sentenza n. Controparte_5
2100/2021:
1) dichiarò inammissibile la chiamata in causa di in Controparte_8
quanto autorizzata al di fuori dell'ipotesi consentita di reconventio
reconventionis, ai sensi dell'art. 269, comma 3, c.p.c.;
2) accolse l'opposizione e per l'effetto revocò il decreto ingiuntivo opposto,
stante l'impossibilità di individuare il titolare del credito, sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso monitorio;
3) condannò l'opponente al pagamento, in favore della società terza Pt_1
intervenuta , della somma di € 57.931,28, oltre interessi come CP_9
pag. 3 di 13 da domanda, attesa la prova del credito dalla stessa fornita a mezzo della documentazione prodotta.
4) compensò per metà le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e la società
intervenuta e condannò la prima al pagamento in favore della seconda della restante metà, liquidata in € 3.385,00 (1/2 di € 6.770,00).
2. Con atto di citazione notificato il 5.5.2022 la ha proposto Pt_1
appello, affidato a tre motivi, concludendo nei seguenti termini:
«Data l'equipollenza dell'atto negoziale di transazione contenente vicendevole accordo estintivo della materia del contendere (domanda/azione oppositiva/domanda di adempimento)
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma dichiarare l'intervenuta estinzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 900/17 Tribunale Ordinario di Velletri
R.G. 1331/2017, con conseguente riforma delle statuizioni di cui alla pronuncia,
segnatamente: punto 1), inammissibilità della chiamata in causa di società Controparte_5
che rimane obbligata ex sé, per consolidamento del decreto ingiuntivo;
punto 2)
[...]
conferma di decreto ingiuntivo, non revocabile per rinuncia all' “azione”, in rapporto a transazione inter partes ( ), ma estinzione di opposizione. CP_10 Parte_1
Punto 3) estinzione della condanna dell'opponente al pagamento di quanto preteso dal creditore, quale esso sia, perché il credito è limitato al titolo decreto ingiuntivo valido ed efficace (in rapporto ad estinzione per transazione della opposizione a con esclusivo Pt_2
riferimento alla sola debitrice Controparte_5
5) Estinzione del diritto di parte creditrice alle spese di giudizio dato che questo doveva ritenersi estinto per intervenuta transazione, specie in relazione alla richiamata inammissibilità della chiamata in causa di Controparte_5
Con ogni effetto di legge.»
pag. 4 di 13 3. Nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello, sono rimaste contumaci le appellate (citata quale mandataria di Controparte_2 [...]
e l. Controparte_1 Parte_3
4. Dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 3 1.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e disposta la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note.
Disposto altro rinvio, a norma dell'art. 309 c.p.c., a ll'udienza dell'11.12.2025 la parte appellante ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa. Al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3
dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022
e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7,
comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. L'appello è articolato in tre motivi.
Con il primo si lamenta «la violazione di legge per omessa presa in considerazione della interceduta transazione fra creditore ( e garante del debitore ( , CP_3 CP_5
costituente elemento essenziale del processo attivatosi con l'opposizione a decreto ingiuntivo
(proposta da )». Parte_1
In particolare, l'appellante deduce che, «attraverso la conclusione contrattuale del rapporto di garanzia, l'opponente sostanzialmente rinuncia alla domanda di opposizione,
quale essa sia, trattandosi di una vera e propria rinuncia all'azione, con ciò determinando l'impossibilità per il giudice di esaminare le ragioni poste a sostegno della opposizione (cd.
fatto costitutivo).».
pag. 5 di 13 Ne conseguirebbe il passaggio in giudicato del decreto opposto , attraverso un meccanismo analogo alla rinuncia all'impugnazione, e il decreto opposto riguarderebbe soltanto il debitore principale e non la Pt_1
Data l'espressa comunicazione contenuta nelle “note autorizzate” della società cessionaria, il giudice istruttore, all'udienza del 31.1.2019, avrebbe dovuto estinguere il processo, lasciando integra la situazione creditoria di parte opposta, nei riguardi del debitore inadempiente, che è quella cristallizzata nel decreto ingiuntivo.
Secondo l'appellante, la mancata estinzione del giudizio avrebbe comportato effetti ingiusti, ossia:
1) la revoca del decreto opposto, che è invece irrevocabile, avendo l'opponente aderito alla transazione rinunciando a qualsivoglia Pt_1
azione, con conseguente consolidamento del decreto;
2) la duplicazione di “titolo di credito” in cui la appellante, pur avendo definito il rapporto negoziale nei termini anzidetti e confermati dal contraente vede emessa nei suoi confronti una sentenza che Controparte_9
costituisce duplicazione indebita, in violazione dell'art. 1372 c.c., del titolo
– decreto ingiuntivo – oggetto di definizione transattiva inter partes, e per la quale il G.I. aveva concesso termine per verifica e chiarimenti in udienza del
31.1.2019;
3) il pagamento delle spese processuali, nonostante una pregressa definizione contrattuale della posizione soggettiva di mera garanzia;
4) l'evidente violazione di legge (art. 647 c.p.c.) in quanto l'opposizione,
formulata dal solo garante, non travolge il titolo (decreto ingiuntivo) verso il pag. 6 di 13 debitore principale non opposto dalla parte sostanziale debitrice cui è diretto,
ed è una « opposizione “rinunciata” ed estinta per contratto di transazione.»
6. Con il secondo motivo si denuncia «Errore materiale per difetto di valutazione della transazione fra opponente ed interveniente, connessa violazione dell'art. 112 c.p.c., per violazione dei diritti soggettivi/processuali e sostanziali- art. 306 s. c.p.c. e art. 1372 c.c. e art. 1965 c.c.».
L'appellante lamenta che, per effetto dell 'omessa valutazione dell'accordo transattivo raggiunto il 5.12.2018 con l'interveniente l., la Parte_3
stessa, nonostante la rinuncia all'azione, è stata condannata al pagamento a beneficio della interveniente «con titolo sentenza», e che è stata “espulsa” dal giudizio la debitrice principale «ma tale inammissibilità “processuale” non CP_5
determina l'estinzione del titolo decreto ingiuntivo fra Controparte_11
e , così da considerarsi stabilizzato fra dette parti il titolo di. n.
[...] CP_7
900/17, con conseguente duplicazione di credito sostanziale azionabile per sentenza da un lato contro a favore di e dal altra azionabile in virtù di Decreto Ingiuntivo, Pt_1 Pt_3
ancora vigente fra e consorti rappresentati intimanti, verso )». Parte_2 CP_5
In tal modo la garante e la debitrice principale potrebbero Pt_1 CP_5
essere sottoposte a esecuzione, la prima per l'importo di € 57.931,28 (oltre interessi) portato dalla sentenza, e la seconda per la stessa somma portata però dal decreto ingiuntivo n. 900/2017.
7. Con il terzo motivo si denuncia la « illegittimità manifesta per contraddittorietà»
laddove la sentenza, da un lato, ha accolto l'opposizione con la quale si era eccepito il difetto di legittimazione di e la confusione Controparte_2
presente nel ricorso monitorio circa il soggetto titolare del credito, dall'altro,
pag. 7 di 13 ha esaminato la vicenda nel merito, senza valutare l'intervenuta definizione della controversia in forza della transazione stipulata.
8. I tre motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione logico-giuridica, sono fondati nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che, secondo il costante orientamento della S.C. ,
diversamente da quanto affermato dall'appellante, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex
artt. 633 e 638 c.p.c. (cfr. Cass. n. 40110/2021; Cass. n. 14473/2019; Cass. n.
7020/2019). Di conseguenza, se si accerta che la somma dovuta è inferiore a quella ingiunta, l'opposizione va accolta in parte, il decreto ingiuntivo va revocato e va pronunciata una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo revocato , decurtata di quanto accertato (Cass. n. 1954/2009; Cass. n. 24021/2004).
È stato altresì precisato che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione e nella domanda di rigetto dell'opposizione, è senz'altro ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo inferiore, con la conseguenza che non incorre in vizio di ultra-petizione il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che revochi il decreto ingiuntivo ed emetta sentenza di condanna per un pag. 8 di 13 importo inferiore rispetto a quello ingiunto (Cass. n. 88/2024; Cass. n.
40110/2021; Cass. n. 14486/2019).
Nella specie, il giudice di primo grado ha fatto in parte corretta applicazione di tali principi. Invero, ritenute contraddittorie le allegazioni presenti nel ricorso monitorio presentato da quale mandataria di Controparte_2
circa la titolarità del credito azionato, Parte_2
rispetto alle deduzioni svolte dalla stessa – la quale, nel Controparte_2
costituirsi nel giudizio di opposizione quale mandataria di
[...]
aveva sostenuto la mancata inclusione del credito nella Controparte_1
cessione di ramo di azienda di cui all'atto notarile del 31.3.2015 in favore di
– ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto Parte_2
emesso in favore di un soggetto diverso dall'effettivo creditore.
Nell'esaminare poi le domande avanzate dall'opposta tese all'accertamento del credito e alla condanna al relativo pagamento, proseguite dalla cessionaria l., ha condannato l'opponente al pagamento Parte_3 Pt_1
della somma portata dal decreto ingiuntivo (€ 57.931,28, oltre interessi) in favore di quest'ultima.
Nel compiere tale esame, tuttavia, ha omesso del tutto di valutare il contenuto delle note conclusionali depositate in data 8.11.2021 , pp. 5-7
(sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 83, comma
7, lett. h, d.l. n. 18/2020), con le quali aveva precisato Controparte_9
l'iniziale domanda e modificato le proprie conclusioni nei confronti della facendo riferimento alla documentazione già depositata con le note Pt_1
dell'11.2.2019, nei termini di seguito riportati.
pag. 9 di 13 «2) Sull'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia da parte dell'opponente sig.ra Parte_1
Sotto un diverso profilo, l'odierna esponente ribadisce che la sig.ra Parte_1
nella sua qualità di fideiubente e terza datrice di ipoteca della ha Controparte_5
versato in unica soluzione alla odierna esponente la somma di euro 12.000,00 in data 17
dicembre 2018, allo scopo di definire in via stragiudiziale la presente controversia.
Ed invero, nella lettera di accordo la garante/opponente Sig.ra e la Società Pt_1
creditrice, odierna esponente, così precisavano i termini della transazione: “In riferimento
alla sofferenza emarginata, comunichiamo che contro il versamento della somma di Euro
12.000,00 (euro 12cimila/00), da corrispondersi in unica soluzione entro il 17.12.2018, la
posizione, limitatamente alla garanzia fideiussoria rilasciata dalla sig.ra Parte_1
sarà considerata definita, fermi ed impregiudicati i diritti vantati nei confronti del
[...]
debitore principale” (cfr. doc.
1 - note autorizzate del 11 febbraio 2019 parte opposta).
Successivamente, con lettera di quietanza del 09 gennaio 2019 la Società creditrice CP_9
a mezzo della propria mandataria rilasciava ampia
[...] Controparte_6
e definitiva quietanza della somma di Euro 12.000,00 versata dalla garante, Sig.ra Parte_1
a mezzo bonifico bancario in forza dell'accordo transattivo del 05/12/2018, e
[...]
dichiarava di effettuare “la rinuncia al D.I. n. 900/2017 nei soli confronti della Sig.ra
impregiudicata ogni azione nei confronti del debitore principale” (cfr. Parte_1
doc. 2 note autorizzate del 11 febbraio 2019 parte opposta).
[... Stante l'avvenuto pagamento della somma innanzi indicata, ad oggi il residuo credito che la vanta nei confronti della debitrice principale ammonta ad CP_9 Controparte_5
euro 47.070,41 e, per tali ragioni di credito, è interesse dell'odierna esponente proseguire il pag. 10 di 13 presente giudizio contro la sola non avendo null'altro da pretendere nei Controparte_5
confronti della garante.
*** ***
Alla luce di tutti i superiori rilievi, nel riportarsi integralmente a tutto quanto eccepito,
dedotto ed argomentato nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, non in proprio ma nella Controparte_6
qualità di mandataria della precisa le seguenti Parte_4
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, confermare l'opposto decreto
ingiuntivo e, dato atto dell'intervenuta liberazione della garante sig.ra Parte_1
condannare in contumacia la sola c.f. in persona del Controparte_5 P.IVA_1
legale rappate p.t., al pagamento in favore dell'attuale creditore di euro Controparte_9
47,070,41 quale credito residuo derivante dall'opposto decreto ingiuntivo n. 900/2017 (R.G.
n. 1331/17) emesso dal Tribunale di Velletri del 24 marzo 2017, oltre interessi al tasso
convenzionale del 7% pattuito per iscritto con atto del 30 luglio 2013 a decorrere dal 2
luglio 2014 sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze.»
Alla luce di quanto scritto, r eputa la Corte che il giudice di primo grado abbia errato, in quanto, una volta affermata l'estraneità al giudizio di
[...]
condebitore solidale, non opponente, in quanto chiamat a in Controparte_5
causa al di fuori dei casi consentiti (statuizione non oggetto di impugnazione da parte degli unici soggetti a tanto legittimati, ossia l'originario creditore e la cessionaria Controparte_7 Controparte_9
avrebbe dovuto dare atto dell'intervenuto accordo concluso dal titolare del credito e il condebitore opponente accordo che CP_9 Pt_1
pag. 11 di 13 prevedeva anche l'espressa rinuncia al decreto ingiuntivo n. 900/2017 e all'azione da parte del primo, una volta intervenuto il pagamento della somma concordata di € 12.000,00 da parte del secondo, con compensazione delle spese (v. “lettera di accordo” del 5.12.2018 e atto di quietanza del
9.1.2019, depositati dall'intervenuta 2 unitamente alle note CP_9
autorizzate dell'11.2.2019, prodotte nel presente giudizio dalla con Pt_1
l'atto di appello – docc. 2 e 3).
Stante l'effettiva esecuzione dell'accordo, confermata dallo stesso creditore,
avrebbe dovuto poi dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere stata effettivamente definita ogni questione tra le parti e così raggiunto il completo componimento della lite, irrilevante essendo che le parti non lo avessero espressamente richiesto (v. Cass. n. 22650/2008; v.
anche Cass. n. 11581/2005, nella quale è affermato il principio per cui la cessazione della materia del contendere a seguito dell'esecuzione di una transazione può essere dichiarata dal giudice nel corso del giudizio quando i fatti siano incontroversi, ancorché le parti non concordino su tale declaratoria, potendo il giudice valutare quali effetti giuridici scaturiscano dalle allegazioni di fatto ).
In definitiva, la sentenza gravata rimane ferma quanto alla revoca del decreto ingiuntivo e alle statuizioni riguardanti il rapporto tra creditor i (cedente e cessionario) e debitore principale (estraneità al Controparte_8
giudizio), nei confronti del quale il decreto ingiuntivo è divenuto definitivamente esecutivo , ove non opposto in un diverso giudizio (punti 1 e pag. 12 di 13 [... materia del contendere nei rapporti tra la (garante opponente) e Pt_1
(cessionaria intervenuta), ritenuta dal primo giudice unico CP_9
soggetto avente diritto al pagamento, in quanto titolare attuale del credito azionato, con integrale compensazione delle spese di lite , in conformità
all'accordo raggiunto sul punto dalle parti
9. Le ragioni della decisione (errata condanna della nonostante la Pt_1
rinuncia alla domanda da parte del creditore) e la mancata costituzione nel presente giudizio dei creditori (cedente e cessionario) giustificano che le spese del presente giudizio restino a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2100/2021 pubblicata il 18.11.2021,
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra e 2 , intervenuta Parte_1 CP_9
quale cessionaria di Controparte_1
2. compensa interamente le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra e 2 ; Parte_1 CP_9
3. nulla dispone sulle spese del presente giudizio di appello , che restano a carico di Parte_1
Così deciso in Roma in data 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- IL AR - - LE AT -
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2 del dispositivo); va riformata, invece, per il resto, dichiarando cessata la