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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/09/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1678/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.8.2017, l proponeva opposizione avverso l'atto Pt_1 di precetto notificato il 24.8.2017 con il quale l'avv. intimava CP_1 all' il pagamento della somma di € 297,00, a titolo di spese successive Pt_1 all'ottenimento della sentenza n. 1104/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro.
2. L' rilevava che la somma di € 2.415,00 liquidata dalla Corte d'Appello a titolo di Pt_1 spese legali, unitamente agli accessori di legge (spese generali, IVA e CPA), era stata ritualmente corrisposta all'avv. per complessivi € 2.888,34. Contestava pertanto CP_1
1 la debenza del successivo importo di € 297,00 indicato nell'atto di precetto, chiedendone la declaratoria di nullità.
3. Si costituiva l'opposto, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con condanna dell' anche ex art. 96 c.p.c. Pt_1
4. L'opposizione è fondata.
5. È pacifico in atti che l' abbia integralmente adempiuto all'obbligazione derivante Pt_1 dal titolo esecutivo (sentenza n. 1104/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro), corrispondendo l'importo liquidato per spese di lite in favore del difensore distrattario, oltre agli accessori di legge previsti dal D.M. n. 55/2014.
6. Il precetto opposto non si fonda dunque sull'importo liquidato in sentenza, ma esclusivamente sulla pretesa di ulteriori € 297,00 a titolo di spese documentali, di notificazione e compensi per attività esecutiva.
7. Tali voci, tuttavia, non trovano alcun fondamento nel titolo esecutivo, in quanto la
Corte d'Appello non ha disposto alcuna ulteriore liquidazione oltre alle spese di lite già corrisposte. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese riguarda solo quelle liquidate dal giudice, comprensive degli accessori di legge;
ulteriori esborsi, come copie o notifiche, non possono essere autonomamente azionati in via esecutiva se non previamente accertati o liquidati dal giudice.
8. Deve quindi dichiararsi la nullità del precetto opposto, non potendo l'opposto agire per somme non comprese nel titolo.
9. Le reciproche istanze ex art. 96 c.p.c. vanno rigettate, non ravvisandosi condotte connotate da mala fede o colpa grave.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato in data 24.8.2017, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
2 2. Rigetta le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3. Condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida Pt_1 in complessivi € 100,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 03/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1678/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.8.2017, l proponeva opposizione avverso l'atto Pt_1 di precetto notificato il 24.8.2017 con il quale l'avv. intimava CP_1 all' il pagamento della somma di € 297,00, a titolo di spese successive Pt_1 all'ottenimento della sentenza n. 1104/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro.
2. L' rilevava che la somma di € 2.415,00 liquidata dalla Corte d'Appello a titolo di Pt_1 spese legali, unitamente agli accessori di legge (spese generali, IVA e CPA), era stata ritualmente corrisposta all'avv. per complessivi € 2.888,34. Contestava pertanto CP_1
1 la debenza del successivo importo di € 297,00 indicato nell'atto di precetto, chiedendone la declaratoria di nullità.
3. Si costituiva l'opposto, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con condanna dell' anche ex art. 96 c.p.c. Pt_1
4. L'opposizione è fondata.
5. È pacifico in atti che l' abbia integralmente adempiuto all'obbligazione derivante Pt_1 dal titolo esecutivo (sentenza n. 1104/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro), corrispondendo l'importo liquidato per spese di lite in favore del difensore distrattario, oltre agli accessori di legge previsti dal D.M. n. 55/2014.
6. Il precetto opposto non si fonda dunque sull'importo liquidato in sentenza, ma esclusivamente sulla pretesa di ulteriori € 297,00 a titolo di spese documentali, di notificazione e compensi per attività esecutiva.
7. Tali voci, tuttavia, non trovano alcun fondamento nel titolo esecutivo, in quanto la
Corte d'Appello non ha disposto alcuna ulteriore liquidazione oltre alle spese di lite già corrisposte. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese riguarda solo quelle liquidate dal giudice, comprensive degli accessori di legge;
ulteriori esborsi, come copie o notifiche, non possono essere autonomamente azionati in via esecutiva se non previamente accertati o liquidati dal giudice.
8. Deve quindi dichiararsi la nullità del precetto opposto, non potendo l'opposto agire per somme non comprese nel titolo.
9. Le reciproche istanze ex art. 96 c.p.c. vanno rigettate, non ravvisandosi condotte connotate da mala fede o colpa grave.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato in data 24.8.2017, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
2 2. Rigetta le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3. Condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida Pt_1 in complessivi € 100,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 03/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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