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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AN IU, LA
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2818/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - indirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso indirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3119/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 16/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202300220446590000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante del Comune si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: assente il contribuente. Il rappresentante dell'Agenzia di Riscossione si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto deell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Reggio Calabria ha proposto impugnazione avverso la ricorrente Ricorrente_1 e
contro
Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 3119/2025 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria aveva accolto l'appello di Ricorrente_1 per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420230022044659000 notificata a mezzo posta in data 24.01.2024, con la quale si chiedeva la TARES 2013 per un ammontare complessivo di € 242,88
In primo grado era stata eccepito:
- decadenza dall'azione accertativa
Il Comune di Reggio Calabria aveva invece sostenuto che ai sensi dell'art. art. 1 comma 163 della legge n.
296 del 2006 l'azione di recupero, che doveva essere avviata entro tre anni dalla data di esecutività dell'accertamento, cioè entro 31 dicembre 2022, è stata prorogata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza naturale dalla sospensione introdotta dall'art. 68 del d.l. 18/2020 e che, pertanto, la notifica della cartella, avvenuta in data 24 gennaio 2024, sarebbe tempestiva. L'applicabilità della suddetta sospensione è stata, inoltre, invocata anche da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione.
In appello, il Comune, proponendo gravame, ha sostenuto:
- Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 72, D.L.vo n. 507/93: per aver ritenuto che la disposizione si applicasse al tributo TARES e accolto l'eccezione di decadenza della pretesa creditoria;
- Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 68, D.L. 18/20 e dell'art. 1, comma 163 della legge n.
296/2006 per avere ritenuto erroneamente che alla fattispecie non si applicasse la proroga OV
La cartella impugnata traeva origine dall'avviso di accertamento n. 17089 del 05/12/2018. Tale atto, inviato il 29/12/2018 presso la residenza della signora Ricorrente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1
, veniva notificato il 24/01/2019 mediante consegna ad un familiare convivente. Per quel provvedimento, l'agente postale ha inviato la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), annotando il numero della raccomandata sulla cartolina
Secondo i termini ordinari di cui all'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006, (“Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”), la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022. Tuttavia, si precisava che, ai termini in parola, dovevano essere aggiunti quelli previsti dalla normativa emergenziale di contrasto al COVID previsti dall'articolo 68, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
Tenendo conto che il predetto avviso è poi divenuto definitivo nel 2019, alla vertenza in esame si applica la proroga giornaliera (di 542 giorni) di cui al comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015. La disciplina emergenziale ha dunque spostato di 542 giorni rispetto all'ordinaria scadenza il termine di decadenza, portandolo, nel nostro caso, dal 31 dicembre 2022 al 25 giugno 2024.
Chiedeva la riforma della sentenza e la condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
Agenzia Entrate Riscossione aderiva all'appello del Comune di Reggio Calabria.
Non si costituiva Ricorrente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, letti gli atti e valutata la documentazione prodotta, ritiene l'appello del Comune di Reggio Calabria non fondato
Le regole da assumere a riferimento per tutte le attività degli enti impositori (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) sono contenute nei commi 161 e 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006.
Deve premettersi che la cartella oggetto di impugnazione deriva da un avviso di accertamento che fu notificato presso la residenza della contribuente in data 24 gennaio 2019 nelle mani di familiare convivente.
Successivamente, fu inviata comunicazione di avvenuta notifica.
Il provvedimento tipico costituito dall'accertamento tributario diventa definitivo dopo la scadenza dei termini di pagamento individuata in 60 giorni dalla data di notifica al destinatario, senza che sia avvenuto il pagamento e senza che sia stato presentato ricorso
Di fronte ad un accertamento esecutivo divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, il Comune si è
“servito del Concessionario per la fase riscossiva.
L'atto notificato entro i termini previsti dal comma 161 conserva validità temporale fino al compimento della fase indicata nel comma 163 costituita dalla notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento entro il
31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento
La norma applicabile che “disciplina” tale fase è l'art 1 comma 163 della legge 296/2006 (Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) che statuisce un termine decadenziale triennale per la riscossione coattiva dei tributi locali, prevedendo che il titolo esecutivo debba essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, pena la decadenza del Comune dall'azione di riscossione.
Questa norma ha chiaramente definito per i tributi locali il limite entro cui i comuni potevano procedere forzatamente dopo un accertamento esecutivo, applicandosi anche ai rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.
In questo caso non si applica l'art. 72 D.L.vo n. 507/93, che riguarda solo i casi in cui si effettua la "diretta" iscrizione a ruolo, sulla base della denuncia, senza che il Comune emetta avviso di accertamento.
Nel caso in esame, fu emesso avviso di accertamento da parte del Comune di Reggio Calabria, pertanto si applica decadenza triennale ex art. 1 co. 163 della legge 296/2006 (v., tra tanti, Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024).
La cartella pertanto avrebbe dovuto essere notificata dal Concessionario entro il termine decadenziale triennale del 24 gennaio 2022
Quanto alla sospensione dei termini della riscossione, nel caso in esame, non può trovare applicazione la normativa emergenziale da covid 79 che ex art. 68 D.L. 18/20, che riguarda le iscrizioni a ruolo precedenti
(comma 1) o concomitanti (comma 4 bis) al periodo emergenziale.
La sospensione ex art 68 comma 2 d. l 18/2020 si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2020
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento è stato emesso prima del 1 gennaio 2020 e l'iscrizione a ruolo
è stata effettuata soltanto nel 2023, pertanto difetta della consegna al concessionario in data compresa tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (requisito essenziale per l'operatività dell'art 68 comma 4 bis d.l.
18/2020) con conseguente applicazione della sospensione di soli 85 giorni previsti dall'art. 67 d.l. 18.20.
Conseguentemente, si è incorsi nella decadenza triennale prevista dall'art 1 comma 163 della legge 296/2006
L'appello è infondato e la sentenza va confermata
Le spese di giudizio vengono compensate nei rapporti con Ader. Nulla per la posizione del contribuente contumace in appello
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti con ADER.
Nulla per le spese nei confronti del contribuente, contumace in appello.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AN IU, LA
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2818/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - indirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso indirizzo_1 89100 Reggio Di Calabria RC
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3119/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 16/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202300220446590000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante del Comune si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: assente il contribuente. Il rappresentante dell'Agenzia di Riscossione si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto deell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Reggio Calabria ha proposto impugnazione avverso la ricorrente Ricorrente_1 e
contro
Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 3119/2025 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria aveva accolto l'appello di Ricorrente_1 per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420230022044659000 notificata a mezzo posta in data 24.01.2024, con la quale si chiedeva la TARES 2013 per un ammontare complessivo di € 242,88
In primo grado era stata eccepito:
- decadenza dall'azione accertativa
Il Comune di Reggio Calabria aveva invece sostenuto che ai sensi dell'art. art. 1 comma 163 della legge n.
296 del 2006 l'azione di recupero, che doveva essere avviata entro tre anni dalla data di esecutività dell'accertamento, cioè entro 31 dicembre 2022, è stata prorogata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza naturale dalla sospensione introdotta dall'art. 68 del d.l. 18/2020 e che, pertanto, la notifica della cartella, avvenuta in data 24 gennaio 2024, sarebbe tempestiva. L'applicabilità della suddetta sospensione è stata, inoltre, invocata anche da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione.
In appello, il Comune, proponendo gravame, ha sostenuto:
- Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 72, D.L.vo n. 507/93: per aver ritenuto che la disposizione si applicasse al tributo TARES e accolto l'eccezione di decadenza della pretesa creditoria;
- Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 68, D.L. 18/20 e dell'art. 1, comma 163 della legge n.
296/2006 per avere ritenuto erroneamente che alla fattispecie non si applicasse la proroga OV
La cartella impugnata traeva origine dall'avviso di accertamento n. 17089 del 05/12/2018. Tale atto, inviato il 29/12/2018 presso la residenza della signora Ricorrente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1
, veniva notificato il 24/01/2019 mediante consegna ad un familiare convivente. Per quel provvedimento, l'agente postale ha inviato la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), annotando il numero della raccomandata sulla cartolina
Secondo i termini ordinari di cui all'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006, (“Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”), la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022. Tuttavia, si precisava che, ai termini in parola, dovevano essere aggiunti quelli previsti dalla normativa emergenziale di contrasto al COVID previsti dall'articolo 68, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
Tenendo conto che il predetto avviso è poi divenuto definitivo nel 2019, alla vertenza in esame si applica la proroga giornaliera (di 542 giorni) di cui al comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015. La disciplina emergenziale ha dunque spostato di 542 giorni rispetto all'ordinaria scadenza il termine di decadenza, portandolo, nel nostro caso, dal 31 dicembre 2022 al 25 giugno 2024.
Chiedeva la riforma della sentenza e la condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
Agenzia Entrate Riscossione aderiva all'appello del Comune di Reggio Calabria.
Non si costituiva Ricorrente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, letti gli atti e valutata la documentazione prodotta, ritiene l'appello del Comune di Reggio Calabria non fondato
Le regole da assumere a riferimento per tutte le attività degli enti impositori (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) sono contenute nei commi 161 e 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006.
Deve premettersi che la cartella oggetto di impugnazione deriva da un avviso di accertamento che fu notificato presso la residenza della contribuente in data 24 gennaio 2019 nelle mani di familiare convivente.
Successivamente, fu inviata comunicazione di avvenuta notifica.
Il provvedimento tipico costituito dall'accertamento tributario diventa definitivo dopo la scadenza dei termini di pagamento individuata in 60 giorni dalla data di notifica al destinatario, senza che sia avvenuto il pagamento e senza che sia stato presentato ricorso
Di fronte ad un accertamento esecutivo divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, il Comune si è
“servito del Concessionario per la fase riscossiva.
L'atto notificato entro i termini previsti dal comma 161 conserva validità temporale fino al compimento della fase indicata nel comma 163 costituita dalla notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento entro il
31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento
La norma applicabile che “disciplina” tale fase è l'art 1 comma 163 della legge 296/2006 (Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) che statuisce un termine decadenziale triennale per la riscossione coattiva dei tributi locali, prevedendo che il titolo esecutivo debba essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, pena la decadenza del Comune dall'azione di riscossione.
Questa norma ha chiaramente definito per i tributi locali il limite entro cui i comuni potevano procedere forzatamente dopo un accertamento esecutivo, applicandosi anche ai rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.
In questo caso non si applica l'art. 72 D.L.vo n. 507/93, che riguarda solo i casi in cui si effettua la "diretta" iscrizione a ruolo, sulla base della denuncia, senza che il Comune emetta avviso di accertamento.
Nel caso in esame, fu emesso avviso di accertamento da parte del Comune di Reggio Calabria, pertanto si applica decadenza triennale ex art. 1 co. 163 della legge 296/2006 (v., tra tanti, Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024).
La cartella pertanto avrebbe dovuto essere notificata dal Concessionario entro il termine decadenziale triennale del 24 gennaio 2022
Quanto alla sospensione dei termini della riscossione, nel caso in esame, non può trovare applicazione la normativa emergenziale da covid 79 che ex art. 68 D.L. 18/20, che riguarda le iscrizioni a ruolo precedenti
(comma 1) o concomitanti (comma 4 bis) al periodo emergenziale.
La sospensione ex art 68 comma 2 d. l 18/2020 si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2020
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento è stato emesso prima del 1 gennaio 2020 e l'iscrizione a ruolo
è stata effettuata soltanto nel 2023, pertanto difetta della consegna al concessionario in data compresa tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (requisito essenziale per l'operatività dell'art 68 comma 4 bis d.l.
18/2020) con conseguente applicazione della sospensione di soli 85 giorni previsti dall'art. 67 d.l. 18.20.
Conseguentemente, si è incorsi nella decadenza triennale prevista dall'art 1 comma 163 della legge 296/2006
L'appello è infondato e la sentenza va confermata
Le spese di giudizio vengono compensate nei rapporti con Ader. Nulla per la posizione del contribuente contumace in appello
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti con ADER.
Nulla per le spese nei confronti del contribuente, contumace in appello.