Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 226
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza dall'azione accertativa

    La Corte di primo grado ha accolto l'eccezione di decadenza.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 72, D.L.vo n. 507/93

    La Corte ritiene che l'art. 1, comma 163 della legge 296/2006 sia la norma applicabile e che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il termine decadenziale triennale, non essendo applicabile la sospensione dei termini legata all'emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 68, D.L. 18/20 e dell'art. 1, comma 163 della legge n. 296/2006

    La Corte rileva che la normativa emergenziale non è applicabile in questo caso specifico, poiché l'avviso di accertamento è stato emesso prima del 1° gennaio 2020 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel 2023, senza rispettare i requisiti per l'operatività della sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 226
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 226
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo