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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da
c.f.: nato a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via della Cerquetta n. 12 ed elettivamente domiciliato alla Via della Cappelletta della Giustiniana n. 68 presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente - attore nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi residente alla Controparte_1 C.F._2
via della Cerquetta n. 14 ed elettivamente domiciliata alla via dei Monti Parioli n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Adriana Boscagli dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Resistente-convenuta
OGGETTO: ristoro danni da mancata occupazione immobile.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/10/2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17/07/2018 e regolarmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale di Teramo al fine di sentir
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “A) In via principale, stabilire un sistema di turnazione mensile tra
i comproprietari per il godimento e l'utilizzo del bene comune, tenendo conto della circostanza che,
1 essendo l'immobile locato in una zona marittima e con concentrazione turistica durante la stagione estiva, la ripartizione dei turni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre si alterni ogni anno tra le parti;
In ogni caso condannare la resistente al pagamento della somma di euro 7.200,00, a titolo di ristoro per il mancato godimento del bene comune da parte del ricorrente, come da canone di locazione mediamente stimato e cosi di seguito articolata, la somma mensile di euro 600,00 per ventiquattro mensilità, ovvero dal mese di luglio 2016 fino al mese di luglio 2018, per un totale di euro
14.400,00 da dividere per la metà e pertanto la somma dovuta di euro 7.200,00, oltre le somme maturande in corso di causa, ovvero alla somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e di giustizia;
B) In via subordinata, in caso di opposizione alla turnazione, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile di cui in premessa, previa determinazione della consistenza e del valore attuale, attribuendo a ciascuno dei comproprietari la propria quota, ovvero della metà del bene, da stabilirsi secondo un progetto di divisione redatto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi, oltre la condanna al pagamento dell'indennità a titolo di ristoro come sopra indicata; C) in estremo subordine qualora il bene fosse dichiarato indivisibile, ordinare la vendita dello stesso secondo l'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione del ricavato in proporzione delle rispettive quote;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere comproprietario al 50% dell'unità immobiliare sita nel comune di Tortoreto (TE) alla Via
Rocco Chinnici, censita catastalmente al foglio 19, particella 3586, sub 60, cat. A/2, e foglio 19, particella 3586, sub 32, cat. C/6;
- che dell'altra metà dell'immobile era comproprietaria la coniuge con la quale era Controparte_1
attualmente pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma il giudizio per la separazione giudiziale iscritto al n.R.g. 33674/2015;
- che i coniugi erano ormai da anni di fatto separati, vivendo in Roma ognuno nella propria abitazione, (il nell'immobile sito alla via della Cerquetta n. 12 e la alla via della Pt_1 CP_1
Cerquetta n. 14) e che da diversi anni il suddetto immobile in Tortoreto risultava essere utilizzato esclusivamente da in qualità di comproprietaria per metà, unica detentrice delle Controparte_1
chiavi, malgrado egli avesse più volte richiesto inutilmente la riconsegna del mazzo di chiavi dell'immobile a lui appartenenti, onde poterne anch'egli usufruire;
- che dopo una serie di solleciti verbali rimasti privi di utile riscontro pratico, in data 06/07/2016, aveva inoltrato alla resistente una lettera raccomandata con la quale espressamente le intimava la consegna delle chiavi del sopra descritto immobile rivendicando il diritto, in qualità di comproprietario, di volerne usufruire pro quota;
2 - che tuttavia, anche la suddetta missiva non aveva suscitato alcun effetto, impedendogli in tal modo il godimento del bene di cui era comproprietario;
- che in data 07/06/17 aveva depositato istanza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Teramo per tentare di risolvere in via bonaria la controversia ma che la procedura di mediazione (prot. n. 269/2017), si era conclusa con esito negativo per mancata comparizione della parte chiamata come da verbale del 30/01/18;
- che la mancata riconsegna delle chiavi e il mancato riscontro ai numerosi solleciti con i quali il aveva rivendicato il suo diritto ad usufruire pro quota del predetto immobile ed in particolare Pt_1
del godimento dello stesso con turnazione, previo accordo con la resistente, avevano comportato un'evidente lesione del relativo diritto reale del ricorrente sul bene sopra specificato, configurando una violazione della disposizione prevista dall'art. 1102 c.c. che disciplina l' uso della cosa comune;
- che l'atteggiamento ostativo della aveva fatto sì che il godimento del bene in questione CP_1
avvenisse in via esclusiva e per intero solamente da parte di uno dei due comproprietari, ovvero da parte della pregiudicando pertanto il diritto pro quota del e legittimando dunque CP_1 Pt_1 pienamente il diritto del ricorrente a percepire un'indennità, ristoro, e/o risarcimento per la privazione dell'utilizzo pro quota del bene comune;
- che il criterio liquidativo da applicare in relazione al quantum del ristoro era costituito dal valore locativo del bene, ovvero dell'appartamento e del box, il quale - secondo una stima del mercato immobiliare, ricavata dalla banca dati delle quotazioni immobiliari sul sito dedicato dell'Agenzia delle
Entrate, per la zona c2 - constava mediamente di euro 600,00 mensili.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato integralmente la Controparte_1 domanda attorea, esponendo in sintesi e per quanto d'interesse:
- che fra i coniugi era in corso un giudizio di separazione con reciproche richieste di addebito ed i gravi comportamenti del marito (il quale era andato a convivere con la nuova compagna, appena dopo la separazione, nel civico accanto alla casa coniugale) avevano creato una situazione dolorosa per i figli, con inevitabili riflessi anche nell'utilizzo della casa di Tortoreto, appartamento generalmente utilizzato dalla famiglia per due soli mesi all'anno per trascorrere le vacanze estive;
- che la predetta situazione aveva determinato i figli a trascorrere le vacanze in compagnia della madre ed il padre aveva sempre dato il suo consenso a che ciò avvenisse, avendo egli a disposizione altri immobili per il periodo estivo;
- che la resistente non aveva mai estromesso il ricorrente dall'utilizzo dell'immobile: ma al di là della richiesta formale che sarebbe intervenuta nell'anno 2016 (smentita peraltro dalla la CP_1
3 ricezione della relativa raccomandata) il non aveva mai manifestato, prima di introdurre Pt_1
l'odierno procedimento, un reale interesse a rientrare nel possesso dell'immobile, per ragioni di opportunità legate alla pendente causa di separazione;
- che era assolutamente incontestato il diritto del ricorrente di dividere il bene in comune nelle modalità previste dalla legge, ma si contestava recisamente il diritto dello stesso a richiedere una qualsivoglia indennità di occupazione dello stesso immobile posto che mai la resistente aveva negato il diritto al all'utilizzo dell'immobile in questione, che la peraltro godeva solo per alcune Pt_1 CP_1 settimane all'anno, vivendo tutto l'anno a Roma via della Cerquetta 14;
- che il bene era sempre stato a disposizione dei figli e che l'immobile non aveva mai prodotto reddito, essendo principio consolidato quello secondo cui l'uso diretto del bene altro non era che l'attuazione del diritto dominicale, con la conseguenza che colui che utilizzava in via esclusiva il bene in comune non era tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risultava inerme (Tribunale di Roma sentenza 6249/2018);
- che nella specie l'uso esclusivo per poche settimane all'anno era stato goduto dai figli delle parti e dalla signora come consuetudine, dando per pacifico che il già allontanatosi dalla CP_1 Pt_1 casa coniugale, non intendesse godere neppure dell'immobile in Tortoreto.
Tanto premesso, la resistente ha concluso: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di divisione dell'immobile sito in Tortoreto come formulata da parte ricorrente al punto B)
2. Rigettare la richiesta di pagamento quantificata nella somma di euro 7.200,00 essendo totalmente infondata 3. Rigettare la richiesta di turnazione come formulata.”
Alla prima udienza del 28/11/2018, il ricorrente rinunciava alla domanda di divisione e depositava l'attestazione di circa l'avvenuta consegna alla della raccomandata del CP_2 CP_1
06/07/2016 avente ad oggetto la formale richiesta di consegna di copia delle chiavi dell'immobile per cui è causa.
Il Giudice, preso atto delle eccezioni ed istanze istruttorie formulate dalla resistente CP_1
disponeva la trasformazione del rito in ordinario.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali e le prove orali articolate dalle parti. Veniva altresì disposta c.t.u. affidata al geom. al fine di procedere alla stima del valore Persona_1
locatizio del bene.
Disposta l'integrazione del predetto elaborato sulla scorta delle osservazioni critiche formulate dal ricorrente e non andati a buon fine i tentativi per un accordo conciliativo fra le parti anche al cospetto dell'incipit di cui all'art. 200 c.p.c, le stesse precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del
4 21.10.2024, sostituita da note scritte a mente dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ritiene il decidente che la domanda proposta dal ricorrente è infondata per i motivi che Pt_1
seguono.
Delimitazione del thema decidendum. ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere dal Tribunale di Teramo la Parte_1 regolamentazione per turni del godimento dell'immobile sito in Tortoreto (TE), in comproprietà della moglie al 50%, adducendo di non essere più in possesso delle relative chiavi e di essere pertanto stato impedito dell'utilizzo dello stesso immobile, rimasto in esclusivo godimento della moglie (dalla quale stava separandosi giudizialmente con procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma, con richiesta di addebito). Ha addotto di avere a più riprese fatto richiesta alla delle chiavi e, CP_1 essendosi visto pretermesso dal godimento dell'immobile a far data dal 2016 fino alla proposizione del ricorso, ha chiesto il ristoro del danno, parametrato al valore locativo dell'immobile de quo. In via subordinata, ove non fosse stato possibile l'accesso ad una turnazione, ha instato per la divisione giudiziale dell'immobile, o, in caso di ravvisata indivisibilità dello stesso, per la sua vendita con ripartizione del ricavato fra le parti secondo le pari quote.
La resistente ha contestato le domande e, con riferimento alla domanda di divisione Controparte_1 formulata in via subordinata, ne ha rilevato l'inammissibilità perché non proposta con giudizio ordinario di cognizione, né trascritta e documentata, stante l'assenza dell'atto di provenienza e della visura storica ipocatastale. Quanto alla domanda di mancato godimento dell'immobile, ha affermato di non aver mai estromesso il dall'utilizzo della casa al mare;
di non aver mai ricevuto la Pt_1 richiesta formale dell'anno 2016 e di non aver il resistente mai manifestato, prima di questo procedimento, reale interesse a riacquisire il possesso dell'immobile, per ragioni di opportunità legate al giudizio di separazione in corso. Ha inoltre escluso il diritto evocato al ristoro dei danni subiti per mancato godimento dell'immobile, essendo la circostanza riferibile ad una precisa scelta del coniuge di recarsi altrove per le vacanze estive ed essendo l'immobile in Tortoreto utilizzato dai figli della coppia per gran parte del periodo estivo, ella limitandosi ad un periodo di appena 20 gg. l'anno. Ha altresì allegato di aver ella provveduto in via esclusiva al versamento delle imposte ed agli oneri relativi al godimento dell'immobile.
Il dato normativo.
Ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c. l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto
5 uso del bene ovvero di trarre da questo i frutti civili. (Cass. II, 14 aprile 2015, n. 7466; Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (cfr. Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Invero, l'uso in solidum della cosa in comune rappresenta il connotato naturale dell'istituto e va pure precisato che i partecipanti possono optare per una suddivisione del godimento in senso spaziale o temporale in deroga alla regola ordinaria. Consegue che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei proprietari non assume, in via di principio, l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari.
A tanto si aggiunga che la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione si pone in un rapporto di autonomia logico-giuridica rispetto a quella di divisione, sicché la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultima non preclude l'esame della prima. (cfr. in tal senso, Tribunale Roma sez. VIII, 23/06/2022,
n.10103).
Il caso di specie.
Nel caso di specie, è pacifico, perché incontestato tra le parti, che la resistente ed i suoi figli abbiano goduto in via esclusiva, nel periodo estivo, dell'immobile comune sito in Tortoreto sopra individuato.
Non risulta peraltro che la abbia opposto al il rifiuto al godimento dell'immobile. CP_1 Pt_1
Non vi è prova agli atti che la lettera raccomandata del 6.07.2016 sia stata effettivamente consegnata nelle mani della resistente e, di conseguenza, della conoscenza da parte di quest'ultima del contenuto della missiva, mancando l'avviso di ricevimento che - se si fosse utilizzato lo strumento postale, più idoneo allo scopo, della raccomandata a.R.. - avrebbe potuto attestare con certezza l'identità del ricevente, attraverso la sua sottoscrizione per ricevuta. Né allo scopo risulta utile l'“esito della spedizione” prodotto dalla difesa ricorrente, dal quale può evincersi semplicemente che la missiva è stata “consegnata” in data 11.07.2016, ma non si individua la persona del destinatario ricevente la stessa.
Anche la deposizione del teste zio dell'attore, è sul punto piuttosto generica, limitandosi Testimone_1 lo stesso a riferire di aver assistito ad un incontro tra i coniugi “un giorno poco prima dell'estate 2016”, in cui il nipote ( chiese alla “se poteva riavere le chiavi della casa al mare a Pt_1 CP_1
6 Tortoreto” e la stessa gli rispose “che non era possibile”. Il contenuto delle circostanze riferite dal per il loro carattere generico (non si evince né per quale periodo il avesse fatto Tes_1 Pt_1 richiesta né quale fosse la ragione dell'impossibilità rappresentata dalla moglie) non assolve alcuna valenza probatoria in ordine alla veridicità della rappresentazione dei fatti offerta in ricorso. Dunque, non può considerarsi raggiunta la prova da parte del ricorrente che la coniuge, resa edotta della sua volontà di usufruire della casa al mare e dell'impossibilità di accedere alla stessa per mancanza delle chiavi, abbia opposto impedimento al diritto del di godere dell'immobile in comproprietà. Il Pt_1
contenuto delle deposizioni dei figli convincono della circostanza che quella di non recarsi in estate a
Tortoreto fosse una scelta di opportunità del padre di indirizzare altrove la meta delle sue vacanze estive (anche per avere questi la disponibilità di altro immobile a Tirrenia), almeno fino a quando non si rasserenasse il clima tra le parti, allo stato ricco di tensioni a causa della pendenza della causa di separazione.
Il figlio, , riferisce di un episodio verificatosi anni addietro, quando era più giovane, ed Controparte_3
in cui chiese al padre se volesse trascorrere le vacanze nella casa di Tortoreto e questi gli rispose che avrebbe trascorso le vacanze in altra località. Richiesto poi a prova contraria sulla circostanza capitolata dalla difesa ricorrente se il padre avesse voluto utilizzare il proprio Parte_1
immobile di Tortoreto fin dall'estate 2016, il teste lo esclude ed afferma che il padre chiese per suo tramite alla madre di preparargli tutti gli effetti personali che aveva nella casa di Tortoreto, che poi egli avrebbe dovuto fargli riavere, cosa che in effetti fece.
Il mancato godimento dell'immobile in Tortoreto risulta pertanto riferibile ad una scelta personale del
– dettata da ragioni di opportunità dipendenti dalla causa di separazione con la moglie e dalla Pt_1 non indispensabilità del godimento dell'immobile disponendo di altra casa vacanze in località balneare
- piuttosto che all'atteggiamento ostruzionistico della CP_1
Infine, risulta difficile comprendere per quale ragione il pur avendone il diritto essendo Pt_1 comproprietario dell'immobile, nell'indisponibilità delle chiavi e constatata la non collaborazione della moglie – comprensibile per la pendenza del giudizio di separazione conclusosi con sentenza di addebito allo stesso - non si sia adoperato per la sostituzione della serratura e duplicazione delle relative chiavi con consegna anche alla coniuge. Non sussistendo pertanto, all'esito dell'istruttoria, la prova: del rifiuto della al godimento dell'immobile in Tortoreto da parte del del godimento CP_1 Pt_1 da parte di quest'ultima dell'immobile a titolo esclusivo;
della richiesta consegnata alla stessa di consentirgli l'utilizzo del bene immobile in maniera turnaria e del rifiuto della stessa ad un godimento turnario della proprietà in comune, va negato il diritto del a vedersi corrispondere la relativa Pt_1
indennità di occupazione e la domanda di parte attrice non può essere accolta.
7 In ordine alle spese di lite, la particolare connotazione fattuale della controversia, la qualità delle parti, il comportamento non partecipativo della resistente convenuta alla fase stragiudiziale in sede di mediazione per come documentato e la ritenuta assenza di alcun atteggiamento antigiuridico in capo al ricorrente attore nel promuovere il giudizio, inducono il giudicante a ritenere sussistenti le eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione con imputazione delle spese di CTU in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda e compensa le spese di lite fra le parti per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della espletata CTU e di cui al decreto di liquidazione in atti.
Teramo, 15 Marzo 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da
c.f.: nato a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via della Cerquetta n. 12 ed elettivamente domiciliato alla Via della Cappelletta della Giustiniana n. 68 presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente - attore nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi residente alla Controparte_1 C.F._2
via della Cerquetta n. 14 ed elettivamente domiciliata alla via dei Monti Parioli n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Adriana Boscagli dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Resistente-convenuta
OGGETTO: ristoro danni da mancata occupazione immobile.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/10/2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17/07/2018 e regolarmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale di Teramo al fine di sentir
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “A) In via principale, stabilire un sistema di turnazione mensile tra
i comproprietari per il godimento e l'utilizzo del bene comune, tenendo conto della circostanza che,
1 essendo l'immobile locato in una zona marittima e con concentrazione turistica durante la stagione estiva, la ripartizione dei turni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre si alterni ogni anno tra le parti;
In ogni caso condannare la resistente al pagamento della somma di euro 7.200,00, a titolo di ristoro per il mancato godimento del bene comune da parte del ricorrente, come da canone di locazione mediamente stimato e cosi di seguito articolata, la somma mensile di euro 600,00 per ventiquattro mensilità, ovvero dal mese di luglio 2016 fino al mese di luglio 2018, per un totale di euro
14.400,00 da dividere per la metà e pertanto la somma dovuta di euro 7.200,00, oltre le somme maturande in corso di causa, ovvero alla somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e di giustizia;
B) In via subordinata, in caso di opposizione alla turnazione, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile di cui in premessa, previa determinazione della consistenza e del valore attuale, attribuendo a ciascuno dei comproprietari la propria quota, ovvero della metà del bene, da stabilirsi secondo un progetto di divisione redatto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi, oltre la condanna al pagamento dell'indennità a titolo di ristoro come sopra indicata; C) in estremo subordine qualora il bene fosse dichiarato indivisibile, ordinare la vendita dello stesso secondo l'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione del ricavato in proporzione delle rispettive quote;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere comproprietario al 50% dell'unità immobiliare sita nel comune di Tortoreto (TE) alla Via
Rocco Chinnici, censita catastalmente al foglio 19, particella 3586, sub 60, cat. A/2, e foglio 19, particella 3586, sub 32, cat. C/6;
- che dell'altra metà dell'immobile era comproprietaria la coniuge con la quale era Controparte_1
attualmente pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma il giudizio per la separazione giudiziale iscritto al n.R.g. 33674/2015;
- che i coniugi erano ormai da anni di fatto separati, vivendo in Roma ognuno nella propria abitazione, (il nell'immobile sito alla via della Cerquetta n. 12 e la alla via della Pt_1 CP_1
Cerquetta n. 14) e che da diversi anni il suddetto immobile in Tortoreto risultava essere utilizzato esclusivamente da in qualità di comproprietaria per metà, unica detentrice delle Controparte_1
chiavi, malgrado egli avesse più volte richiesto inutilmente la riconsegna del mazzo di chiavi dell'immobile a lui appartenenti, onde poterne anch'egli usufruire;
- che dopo una serie di solleciti verbali rimasti privi di utile riscontro pratico, in data 06/07/2016, aveva inoltrato alla resistente una lettera raccomandata con la quale espressamente le intimava la consegna delle chiavi del sopra descritto immobile rivendicando il diritto, in qualità di comproprietario, di volerne usufruire pro quota;
2 - che tuttavia, anche la suddetta missiva non aveva suscitato alcun effetto, impedendogli in tal modo il godimento del bene di cui era comproprietario;
- che in data 07/06/17 aveva depositato istanza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Teramo per tentare di risolvere in via bonaria la controversia ma che la procedura di mediazione (prot. n. 269/2017), si era conclusa con esito negativo per mancata comparizione della parte chiamata come da verbale del 30/01/18;
- che la mancata riconsegna delle chiavi e il mancato riscontro ai numerosi solleciti con i quali il aveva rivendicato il suo diritto ad usufruire pro quota del predetto immobile ed in particolare Pt_1
del godimento dello stesso con turnazione, previo accordo con la resistente, avevano comportato un'evidente lesione del relativo diritto reale del ricorrente sul bene sopra specificato, configurando una violazione della disposizione prevista dall'art. 1102 c.c. che disciplina l' uso della cosa comune;
- che l'atteggiamento ostativo della aveva fatto sì che il godimento del bene in questione CP_1
avvenisse in via esclusiva e per intero solamente da parte di uno dei due comproprietari, ovvero da parte della pregiudicando pertanto il diritto pro quota del e legittimando dunque CP_1 Pt_1 pienamente il diritto del ricorrente a percepire un'indennità, ristoro, e/o risarcimento per la privazione dell'utilizzo pro quota del bene comune;
- che il criterio liquidativo da applicare in relazione al quantum del ristoro era costituito dal valore locativo del bene, ovvero dell'appartamento e del box, il quale - secondo una stima del mercato immobiliare, ricavata dalla banca dati delle quotazioni immobiliari sul sito dedicato dell'Agenzia delle
Entrate, per la zona c2 - constava mediamente di euro 600,00 mensili.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato integralmente la Controparte_1 domanda attorea, esponendo in sintesi e per quanto d'interesse:
- che fra i coniugi era in corso un giudizio di separazione con reciproche richieste di addebito ed i gravi comportamenti del marito (il quale era andato a convivere con la nuova compagna, appena dopo la separazione, nel civico accanto alla casa coniugale) avevano creato una situazione dolorosa per i figli, con inevitabili riflessi anche nell'utilizzo della casa di Tortoreto, appartamento generalmente utilizzato dalla famiglia per due soli mesi all'anno per trascorrere le vacanze estive;
- che la predetta situazione aveva determinato i figli a trascorrere le vacanze in compagnia della madre ed il padre aveva sempre dato il suo consenso a che ciò avvenisse, avendo egli a disposizione altri immobili per il periodo estivo;
- che la resistente non aveva mai estromesso il ricorrente dall'utilizzo dell'immobile: ma al di là della richiesta formale che sarebbe intervenuta nell'anno 2016 (smentita peraltro dalla la CP_1
3 ricezione della relativa raccomandata) il non aveva mai manifestato, prima di introdurre Pt_1
l'odierno procedimento, un reale interesse a rientrare nel possesso dell'immobile, per ragioni di opportunità legate alla pendente causa di separazione;
- che era assolutamente incontestato il diritto del ricorrente di dividere il bene in comune nelle modalità previste dalla legge, ma si contestava recisamente il diritto dello stesso a richiedere una qualsivoglia indennità di occupazione dello stesso immobile posto che mai la resistente aveva negato il diritto al all'utilizzo dell'immobile in questione, che la peraltro godeva solo per alcune Pt_1 CP_1 settimane all'anno, vivendo tutto l'anno a Roma via della Cerquetta 14;
- che il bene era sempre stato a disposizione dei figli e che l'immobile non aveva mai prodotto reddito, essendo principio consolidato quello secondo cui l'uso diretto del bene altro non era che l'attuazione del diritto dominicale, con la conseguenza che colui che utilizzava in via esclusiva il bene in comune non era tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risultava inerme (Tribunale di Roma sentenza 6249/2018);
- che nella specie l'uso esclusivo per poche settimane all'anno era stato goduto dai figli delle parti e dalla signora come consuetudine, dando per pacifico che il già allontanatosi dalla CP_1 Pt_1 casa coniugale, non intendesse godere neppure dell'immobile in Tortoreto.
Tanto premesso, la resistente ha concluso: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di divisione dell'immobile sito in Tortoreto come formulata da parte ricorrente al punto B)
2. Rigettare la richiesta di pagamento quantificata nella somma di euro 7.200,00 essendo totalmente infondata 3. Rigettare la richiesta di turnazione come formulata.”
Alla prima udienza del 28/11/2018, il ricorrente rinunciava alla domanda di divisione e depositava l'attestazione di circa l'avvenuta consegna alla della raccomandata del CP_2 CP_1
06/07/2016 avente ad oggetto la formale richiesta di consegna di copia delle chiavi dell'immobile per cui è causa.
Il Giudice, preso atto delle eccezioni ed istanze istruttorie formulate dalla resistente CP_1
disponeva la trasformazione del rito in ordinario.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali e le prove orali articolate dalle parti. Veniva altresì disposta c.t.u. affidata al geom. al fine di procedere alla stima del valore Persona_1
locatizio del bene.
Disposta l'integrazione del predetto elaborato sulla scorta delle osservazioni critiche formulate dal ricorrente e non andati a buon fine i tentativi per un accordo conciliativo fra le parti anche al cospetto dell'incipit di cui all'art. 200 c.p.c, le stesse precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del
4 21.10.2024, sostituita da note scritte a mente dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta a decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ritiene il decidente che la domanda proposta dal ricorrente è infondata per i motivi che Pt_1
seguono.
Delimitazione del thema decidendum. ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere dal Tribunale di Teramo la Parte_1 regolamentazione per turni del godimento dell'immobile sito in Tortoreto (TE), in comproprietà della moglie al 50%, adducendo di non essere più in possesso delle relative chiavi e di essere pertanto stato impedito dell'utilizzo dello stesso immobile, rimasto in esclusivo godimento della moglie (dalla quale stava separandosi giudizialmente con procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma, con richiesta di addebito). Ha addotto di avere a più riprese fatto richiesta alla delle chiavi e, CP_1 essendosi visto pretermesso dal godimento dell'immobile a far data dal 2016 fino alla proposizione del ricorso, ha chiesto il ristoro del danno, parametrato al valore locativo dell'immobile de quo. In via subordinata, ove non fosse stato possibile l'accesso ad una turnazione, ha instato per la divisione giudiziale dell'immobile, o, in caso di ravvisata indivisibilità dello stesso, per la sua vendita con ripartizione del ricavato fra le parti secondo le pari quote.
La resistente ha contestato le domande e, con riferimento alla domanda di divisione Controparte_1 formulata in via subordinata, ne ha rilevato l'inammissibilità perché non proposta con giudizio ordinario di cognizione, né trascritta e documentata, stante l'assenza dell'atto di provenienza e della visura storica ipocatastale. Quanto alla domanda di mancato godimento dell'immobile, ha affermato di non aver mai estromesso il dall'utilizzo della casa al mare;
di non aver mai ricevuto la Pt_1 richiesta formale dell'anno 2016 e di non aver il resistente mai manifestato, prima di questo procedimento, reale interesse a riacquisire il possesso dell'immobile, per ragioni di opportunità legate al giudizio di separazione in corso. Ha inoltre escluso il diritto evocato al ristoro dei danni subiti per mancato godimento dell'immobile, essendo la circostanza riferibile ad una precisa scelta del coniuge di recarsi altrove per le vacanze estive ed essendo l'immobile in Tortoreto utilizzato dai figli della coppia per gran parte del periodo estivo, ella limitandosi ad un periodo di appena 20 gg. l'anno. Ha altresì allegato di aver ella provveduto in via esclusiva al versamento delle imposte ed agli oneri relativi al godimento dell'immobile.
Il dato normativo.
Ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c. l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto
5 uso del bene ovvero di trarre da questo i frutti civili. (Cass. II, 14 aprile 2015, n. 7466; Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (cfr. Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Invero, l'uso in solidum della cosa in comune rappresenta il connotato naturale dell'istituto e va pure precisato che i partecipanti possono optare per una suddivisione del godimento in senso spaziale o temporale in deroga alla regola ordinaria. Consegue che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei proprietari non assume, in via di principio, l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari.
A tanto si aggiunga che la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione si pone in un rapporto di autonomia logico-giuridica rispetto a quella di divisione, sicché la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultima non preclude l'esame della prima. (cfr. in tal senso, Tribunale Roma sez. VIII, 23/06/2022,
n.10103).
Il caso di specie.
Nel caso di specie, è pacifico, perché incontestato tra le parti, che la resistente ed i suoi figli abbiano goduto in via esclusiva, nel periodo estivo, dell'immobile comune sito in Tortoreto sopra individuato.
Non risulta peraltro che la abbia opposto al il rifiuto al godimento dell'immobile. CP_1 Pt_1
Non vi è prova agli atti che la lettera raccomandata del 6.07.2016 sia stata effettivamente consegnata nelle mani della resistente e, di conseguenza, della conoscenza da parte di quest'ultima del contenuto della missiva, mancando l'avviso di ricevimento che - se si fosse utilizzato lo strumento postale, più idoneo allo scopo, della raccomandata a.R.. - avrebbe potuto attestare con certezza l'identità del ricevente, attraverso la sua sottoscrizione per ricevuta. Né allo scopo risulta utile l'“esito della spedizione” prodotto dalla difesa ricorrente, dal quale può evincersi semplicemente che la missiva è stata “consegnata” in data 11.07.2016, ma non si individua la persona del destinatario ricevente la stessa.
Anche la deposizione del teste zio dell'attore, è sul punto piuttosto generica, limitandosi Testimone_1 lo stesso a riferire di aver assistito ad un incontro tra i coniugi “un giorno poco prima dell'estate 2016”, in cui il nipote ( chiese alla “se poteva riavere le chiavi della casa al mare a Pt_1 CP_1
6 Tortoreto” e la stessa gli rispose “che non era possibile”. Il contenuto delle circostanze riferite dal per il loro carattere generico (non si evince né per quale periodo il avesse fatto Tes_1 Pt_1 richiesta né quale fosse la ragione dell'impossibilità rappresentata dalla moglie) non assolve alcuna valenza probatoria in ordine alla veridicità della rappresentazione dei fatti offerta in ricorso. Dunque, non può considerarsi raggiunta la prova da parte del ricorrente che la coniuge, resa edotta della sua volontà di usufruire della casa al mare e dell'impossibilità di accedere alla stessa per mancanza delle chiavi, abbia opposto impedimento al diritto del di godere dell'immobile in comproprietà. Il Pt_1
contenuto delle deposizioni dei figli convincono della circostanza che quella di non recarsi in estate a
Tortoreto fosse una scelta di opportunità del padre di indirizzare altrove la meta delle sue vacanze estive (anche per avere questi la disponibilità di altro immobile a Tirrenia), almeno fino a quando non si rasserenasse il clima tra le parti, allo stato ricco di tensioni a causa della pendenza della causa di separazione.
Il figlio, , riferisce di un episodio verificatosi anni addietro, quando era più giovane, ed Controparte_3
in cui chiese al padre se volesse trascorrere le vacanze nella casa di Tortoreto e questi gli rispose che avrebbe trascorso le vacanze in altra località. Richiesto poi a prova contraria sulla circostanza capitolata dalla difesa ricorrente se il padre avesse voluto utilizzare il proprio Parte_1
immobile di Tortoreto fin dall'estate 2016, il teste lo esclude ed afferma che il padre chiese per suo tramite alla madre di preparargli tutti gli effetti personali che aveva nella casa di Tortoreto, che poi egli avrebbe dovuto fargli riavere, cosa che in effetti fece.
Il mancato godimento dell'immobile in Tortoreto risulta pertanto riferibile ad una scelta personale del
– dettata da ragioni di opportunità dipendenti dalla causa di separazione con la moglie e dalla Pt_1 non indispensabilità del godimento dell'immobile disponendo di altra casa vacanze in località balneare
- piuttosto che all'atteggiamento ostruzionistico della CP_1
Infine, risulta difficile comprendere per quale ragione il pur avendone il diritto essendo Pt_1 comproprietario dell'immobile, nell'indisponibilità delle chiavi e constatata la non collaborazione della moglie – comprensibile per la pendenza del giudizio di separazione conclusosi con sentenza di addebito allo stesso - non si sia adoperato per la sostituzione della serratura e duplicazione delle relative chiavi con consegna anche alla coniuge. Non sussistendo pertanto, all'esito dell'istruttoria, la prova: del rifiuto della al godimento dell'immobile in Tortoreto da parte del del godimento CP_1 Pt_1 da parte di quest'ultima dell'immobile a titolo esclusivo;
della richiesta consegnata alla stessa di consentirgli l'utilizzo del bene immobile in maniera turnaria e del rifiuto della stessa ad un godimento turnario della proprietà in comune, va negato il diritto del a vedersi corrispondere la relativa Pt_1
indennità di occupazione e la domanda di parte attrice non può essere accolta.
7 In ordine alle spese di lite, la particolare connotazione fattuale della controversia, la qualità delle parti, il comportamento non partecipativo della resistente convenuta alla fase stragiudiziale in sede di mediazione per come documentato e la ritenuta assenza di alcun atteggiamento antigiuridico in capo al ricorrente attore nel promuovere il giudizio, inducono il giudicante a ritenere sussistenti le eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione con imputazione delle spese di CTU in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda e compensa le spese di lite fra le parti per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della espletata CTU e di cui al decreto di liquidazione in atti.
Teramo, 15 Marzo 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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