Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 15-1/2025 C.F._1
Interessato: SE IG
OCC: Avv. Valeria Zaccarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE III CIVILE
Sottosezione Crisi Insolvenza e Procedure Concorsuali in persona del Giudice monocratico dott. Carlo Bianconi ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nella causa iscritta al 63-1/2023 r.g. introdotta da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
6, c.f. rappresentato e difeso, in virtù di procura, dall'avv. C.F._2
Angela Sapori del Foro di Modena, c.f. , con domicilio eletto C.F._3 presso il suo studio in Formigine (MO), via Unità d'Italia n. 16
RICORRENTE con l'ausilio de
AVV. VALERIA LAZZARINI, del Foro di Modena, in qualità di Gestore della Crisi;
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che
“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
***
Ciò chiarito, si richiama il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, idoneo a consentire la ricostruzione della vicenda.
Parimenti, si richiama, quivi ritrascrivendola, la parte motivazionale del decreto
25.1.2025, reso da questo Giudice nell'ambito della fase disciplinata dal comma 1 dell'art. 70 CCII.
“Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;
letta l'istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata da , in ricorso Parte_1 compiutamente generalizzato, con l'Avv. Angela Sapori del Foro di Modena;
letti gli atti della procedura;
letta la relazione particolareggiata dell'OCC nominato, Avv. Valeria Zaccarini;
osserva quanto segue.
La proposta e il piano soddisfano i requisiti di legge fermo quanto infra, e salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti.
***
Il vaglio del Giudice.
Si passano in rassegna i presupposti di ammissibilità previsti dalla legge.
Va rilevato sin da ora come l'ordito normativo relativo alla procedura consumeristica non chiarisca in modo inequivoco e lineare quali siano gli aspetti sicuramente riconducibili a profili di ammissibilità (come tali sindacabili dal Giudice), essendo per altro verso ogni valutazione relativa alla convenienza riservata ai creditori (art. 70, comma 7), come pure, verosimilmente, la fattibilità del piano (quantomeno quella che non trasmodi in evidente implausibilità; nulla quaestio per quella che derivi da immeritevolezza, secondo quanto pare evincersi da Cass. nr. 30538/2024, posto che nella procedura in parola l'elemento soggettivo è certamente presupposto di ammissibilità).
Va premesso, dal punto di vista dogmatico, come la norma di esordio (art. 67) disponga, in modo particolarmente evocativo, che
“La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”.
La “libertà della proposta” – peraltro temperata: vedasi ad es. art. 71, comma 1, in tema di vendita di beni – è oggi appannaggio esclusivo del piano del consumatore, essendo scomparsa la analoga dizione dal comma 3 dell'art. 74, relativo al concordato minore, a seguito del cd. Correttivo-ter:.
La qual cosa pare avere assoluto rilievo, anche tenuto conto del contesto attuale, di spiccato favor per la second chance dei debitori insolventi, in generale, e per la tutela dei consumatori, in particolare.
Come si dirà in appresso, le norme che presentano maggiori criticità (nell'ottica di assegnare loro la portata di presidio di ammissibilità, ovvero, al contrario, di regole che preludono al mero giudizio di convenienza), sono rappresentate dalle previsioni di cui all'art. 67, comma 4, sia rispetto al cd, trattamento minimo dei prelazionari, sia con riferimento alla moratoria, e di cui all'art. 67, comma 5, nei casi in cui venga in rilievo (come quello in esame).
Sul punto, non può che registrarsi un atteggiamento ormai piuttosto “progressista” della Suprema Corte, recentemente cristallizzatosi, in tema di moratoria, nelle pronunce (rese con riferimento alle previsioni della L. 3/2012):
- nr. 6442/2024 secondo cui “Con riferimento ad un piano del consumatore, si deve ritenere che il dettato dell'art. 8, comma 4, L. 3/2012 che dispone che possa prevedere “una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” non possa essere inteso nel suo senso letterale non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore essendo, peraltro, la valutazione di convenienza pur sempre assegnata ai creditori, cui deve essere riservata la possibilità di esprimersi sulla proposta.”;
- nr. 34150/2024, secondo cui “in tema di sovraindebitamento, è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, negli accordi di ristrutturazione o nei piani del consumatore, anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, influisce unicamente sulla valutazione di convenienza dei creditori;
per converso, tuttavia, ove il piano preveda una moratoria infrannuale, la stessa non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore, né è subordinata al vaglio giudiziale.”
Tali pronunce hanno la verosimile conseguenza di differire al momento del giudizio di convenienza, e in tal modo rimettere alla iniziativa dei creditori, la valutazione circa il rispetto di gran parte delle regole che guidano il confezionamento del piano del consumatore.
La pronuncia da ultimo citata è d'altronde inequivoca, laddove afferma che la “facoltà di esprimersi” dei creditori trova il suo habitat naturale proprio nel giudizio di convenienza attivabile ex art. 70, comma 7.
Se ciò è vero per quanto riguarda la moratoria, non si vede poi, ad esempio, perché non possa giungersi a medesima conclusione con riferimento alla regola del “trattamento minimo” dei prelazionari (prima parte dell'art. 67, comma 4): non pare ad esempio remota l'ipotesi per cui un determinato creditore prelatizio (avuto riguardo all'elemento “tempo”, certo non indifferente, in termini economici) possa dire concretamente preferibile l'opzione che garantisca un soddisfacimento rapido, seppur parziale, rispetto ad un soddisfacimento integrale che però sconti i tempi della liquidazione controllata.
In tale ottica, la declaratoria di inammissibilità ex art. 67, comma 4, sarebbe in qualche modo irrazionale, tenuto conto della possibilità di opposizione ex art. 70, comma 7.
Ciò premesso, sarà sulla base delle coordinate appena tracciate che si scrutineranno i singoli profili rilevanti nel caso in esame.
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Art. 67, comma 1.
La norma in parola postula un presupposto di ammissibilità, per così dire, essenziale, il cui vaglio cioè è rimesso unicamente al Giudice.
Ciò chiarito, si osserva come l'istante non sia soggetto a procedure concorsuali maggiori essendo privo dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale.
Egli è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) CCII (cfr. decreto Primo Pres. Cassazione ex art. 363bis c.p.c. del 29.7.2023) dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla rispettiva attività lavorativa.
Non ha comunque mai svolto attività di impresa individuale, né ha partecipato a società di persone assumendo responsabilità illimitata.
È prima facie dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che egli risulta esposto per oltre € 140.000,00 (debiti scaduti), a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 2.700,00 netti, e delle uscite mensili che ascendono a quasi
€ 2.000,00.
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Artt. 67, comma 2 e 68, comma 2.
La domanda e la relazione risultano formalmente complete.
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Artt. 69, comma 1.
La norma in parola postula un presupposto di ammissibilità, per così dire, essenziale, il cui vaglio cioè è rimesso unicamente al Giudice.
Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione nel quinquennio precedente, e non ne ha beneficiato, in epoca anteriore, per due volte.
Da quanto esposto dal Gestore della crisi, non risultano atti in frode ai creditori e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato dolosamente, con malafede o in modo gravemente colposo determinato dall'istante, fatta salva ogni più opportuna valutazione. ***
La proposta in sintesi.
Per apprezzare gli ulteriori profili, è utile sintetizzare in questa sede la proposta sottesa all'omologando piano.
Il debitore prevede di incamerare attivo:
- dal riscatto totale del TFR accantonato su fondo di previdenza complementare FONKIM, da destinarsi integralmente ai creditori, per € 16.330,42;
- dalla somma da mutuarsi da FINDOMESTIC, da destinarsi integralmente ai creditori, per € 10.000,00.
I pagamenti dovrebbero avvenire in “tempistiche ipoteticamente preventivabili inferiori ai 6 mesi”.
L'attivo così composto dovrebbe consentire il pagamento delle spese di procedura (€ 4.000,00 circa), e, per il resto, la soddisfazione dell'unico creditore chirografario in misura di circa il 15%.
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Artt. 67, comma 4.
Si evidenzia in questa sede, nell'ottica di cui sopra, che non risultano creditori assistiti da cause legittime di prelazione.
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Fattibilità.
Non emergono prima facie profili di potenziale infattibilità del piano, poiché il finanziamento da concludersi con FINDOMESTIC prevede una rata di rimborso ascendente (nel massimo) ad € 221,00 mensili, sicuramente sostenibile con le risorse costituenti il delta tra reddito e spese di mantenimento.
Vi sono però alcuni profili di rilevante criticità che dovranno essere neutralizzati nel prosieguo, con la adozione dei seguenti accorgimenti:
1) in primo luogo, il debitore dovrà fornire una indicazione maggiormente precisa circa il termine di adempimento della proposta, individuando un inequivoco termine ultimo per la esecuzione del piano;
2) in secondo luogo, dovrà formalizzare sia il riscatto del TFR, sia la stipula del “finanziamento-ponte”; entrambi gli accorgimenti dovranno essere posti in essere comunque in epoca precedente la eventuale omologazione del piano del consumatore, che non potrà in difetto essere pronunciata.
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Misure protettive.
Considerato che è stata richiesta la adozione di misure cautelari e protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, si stima necessario e sufficiente, sino al momento della definitiva omologa, disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice (vedi Cass. 22715/2023).
La conseguente sospensione (cd. esterna) del singolo procedimento esecutivo rimarrà prerogativa del Giudice della esecuzione.
Non si stima necessario disporre espressamente circa il divieto di cui all'art. 70, comma 4, ultimo periodo.
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Tutto ciò premesso;
P.Q.M.
Visto l'art. 70, comma 1, CCII;
dispone che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Modena per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: ad es. condizioni di salute dei ricorrentei o di terzi ecc.) a cura del Gestore della crisi;
dispone che la proposta e la relazione del Gestore della crisi, oltre che la documentazione ed il presente decreto (prive di dati sensibili, come sopra) siano comunicati a cura del Gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata nel termine di cui all'art. 70, comma 1; ricorda ai creditori il termine di cui all'art. 70, comma 3, CCII per eventuali osservazioni;
invita il Gestore della crisi a riferire a questo Giudice entro il termine di cui all'art. 70, comma 6, CCII ogni circostanza utile ai fini della omologazione, con specifico riferimento agli accorgimenti indicati nella parte motiva;
riserva ogni successivo provvedimento.
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Dispone che sino alla conclusione del presente procedimento i creditori non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente presso il Legale ed al Gestore della crisi. Modena, 25.1.2024
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi”
Nel prosieguo della sentenza si avrà quindi riguardo unicamente alle circostanze rilevanti sopravvenute.
Il Gestore ha effettuato le comunicazioni previste dalla legge e dal decreto (cfr. relazione del 27.2.2025).
L'unico creditore coinvolto ha omesso di presentare le osservazioni di cui all'art. 70
c. 7 CCII.
Non sono state apportate modifiche al piano di ristrutturazione.
Le criticità in ordine alla fattibilità sono state emendate, come emerge dalla relazione 27.2.2025 dell'OCC e dal doc. 3 ad essa allegato.
Ribadito che non emergono profili di inammissibilità della iniziativa, ed in assenza di contestazioni di convenienza (rimesse all'impulso di parte), il piano può essere omologato per come proposto, e segnatamente secondo quanto previsto nel piano stesso e nella ultima relazione dell'OCC.
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Il ricorso merita dunque accoglimento.
Spese irripetibili in assenza di contrasto.
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Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso omologa il piano proposto da;
Parte_1
- dispone che il piano venga eseguito dal debitore sotto la vigilanza del Gestore, secondo le previsioni e le scadenze contenute a pag. 3 della relazione
27.2.2025 del Gestore stesso;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
(a partire dal 30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena per estratto a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.
Modena 28.2.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi