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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7218 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1482/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 11:25
Presidente Dott. ER Tilocca Consigliere Dott. IU SP Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
PD Parte_1
Avv. LAURO GIOVANNI avv. Cerasani sost.
Appellato/i
IN Q.TÀ MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2
Avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO pres.
NQ PROCURATRICE SPECIALE DI Controparte_3 CP_4
Avv. LE FOSSE GIUSEPPE
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Cerasani eccepisce il difetto di legittimazione di e la tardività della CP_3 costituzione della stessa CP_3
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR ER Tilocca
LA ND
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER Tilocca Presidente dott.ssa IU SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (P.IVA ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_2 P.IVA_1 in atti dall'Avv. Lauro Giovanni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio sito in Casoria (NA) alla Via Salvator Rosa n. 6;
APPELLANTE
E
- già Controparte_5 Controparte_6
e, quindi, già (CF ,
[...] Controparte_7 P.IVA_2
P.IVA n. ), e per essa , P.IVA_3 Controparte_8
C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. La Torre Massimo Rodolfo (C.F. P.IVA_4
, elettivamente domiciliata nel suo Studio in Roma, Via della Conciliazione C.F._2
n. 44, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
(C.F. e P.IVA ), quale società che agisce non in proprio Controparte_3 P.IVA_5 ma esclusivamente in nome e per conto di a sua volta non in proprio ma CP_9 esclusivamente in nome e per conto di appresentata e difesa giusta procura Controparte_10 in atti, dall'Avv. Le Fosse Giuseppe (C.F. ; C.F._3
2 INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma Parte_2 Controparte_11
(già ) per sentire accertare la natura usuraria del contratto di leasing
[...] Controparte_7 immobiliare AL 3031130635 concluso in data 9.03.2004, per la durata di 132 mesi, in relazione al quale ha dedotto la nullità della clausola determinativa degli interessi. Deducendo di avere versato interessi non dovuti, ha chiesto dichiararsi la nullità della relativa clausola e per l'effetto la non debenza di tutti gli interessi e la gratuità del contratto ex art. 1815 II co.c.c., con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme percepite quali corrispettivi, atti a titolo di interessi, spese e commissioni;
in via subordinata ha chiesto accertare e dichiarare la nullità – invalidità e/o la inefficacia totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di leasing relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili, e in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e 1284 c.c.
Si è costituita in giudizio la banca contestando l'avversa domanda, negando di avere applicato interessi moratori, in ogni caso estranei alle questioni concernenti l'usura. Ha esposto la concedente Part che il contratto intercorso non aveva avuto regolare esecuzione, che il debitore veva chiesto ed ottenuto il beneficio della sospensiva per 12 mesi della quota capitale dei canoni mensili dal 1°.
4.2013 al 1°.3.2014 (doc 10 e 11 prod. convenuta); che tuttavia dalla scadenza del canone n.91 (1°.8.2014) non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni periodici tanto che la banca avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 19 del contratto aveva comunicato la risoluzione a far data dal 1°.10.2015 intimando la restituzione dell'immobile nonché il pagamento dei canoni scaduti a quella data nella misura di euro 67.097,00. Dispiegava pertanto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attrice alla restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria e il pagamento dei canoni scaduti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1249/2019, pubblicata in data 17/01/2019, così statuiva:
“Rigetta la domanda. Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento della concedente il contratto di locazione finanziaria n. AL 3031130635. Condanna
P.D. in persona del titolare a rilasciare alla convenuta il capannone Pt_1 Parte_1 CP_3 artigianale realizzato nel Comune di Vercelli, sul lotto 30 del “PEC di Via Bertinetti”, sulle particelle censite nel Catasto Terreni del Comune di Vercelli, Foglio 42, mappale 1447, condanna P. D.
[...]
per le causali espresse in motivazione, al pagamento dei canoni scaduti e non pagati Parte_1 dall'1°08.2014 fino a quello dell'1.9.2015, pari a complessivi € 67.027,22 con interessi nella misura legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che s liquidano in € 10.800,00 per compensi professionali e spese, oltre
3 accessori come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello P.D. TETTI DI PEPA DENIS, formulando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, in riforma delle parti espressamente indicate e delle relative conclusioni, voglia così provvedere:
1. In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa.
2. Nel merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado e riprodotte a pagg. 2 e 3 del presente atto di appello e che devono intendersi per ritrascritte;
3. Accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di leasing nonché ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. la gratuità dello stesso, con condanna della controparte alla restituzione di tutte le somme incamerate a titolo di interessi, spese e commissioni non dovute 4. accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza in relazione alla violazione di cui in premessa in relazione alla omessa indicazione del tasso di interesse, alla erronea indicazione del tasso leasing, alla omessa indicazione, indeterminatezza ed indeterminabilità del parametro di indicizzazione del tasso di interesse corrispettivo basato sul parametro Euribor indeterminato dichiarato, tra l'altro, manipolato, per il periodo di interesse, in violazione della L.
287/90 secondo quanto statuito dalla sentenza della Commissione Europea Antitrust del 4.12.13 con conseguente contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento con ricalcolo degli interessi al tasso legale o al tasso sostitutivo bot, a mezzo ctu che sin d'ora si richiede;
5. accertare e dichiarare la violazione della delibera CICR 9.2.00 art. 6 e dell'art. 117 TUB, avendo controparte omesso di pubblicizzare il TAE ed applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT di cui al comma 7 della richiamata norma;
6.
In ogni caso accertare e dichiarare la insussistenza dell'inadempimento da parte della società appellante al momento della attivazione della clausola risolutiva espressa e, per l'effetto, dichiararne la inefficacia. 7. In via gradata accertare e quantificare –a mezzo ctu che sin d'ora si richiede- in applicazione dell'art. 1526 c.c., l'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c., determinando i rapporti di dare/avere tra le parti. 8. condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario. In via istruttoria. Si chiede sin d'ora la nomina di C.T.U. al quale conferire il seguente mandato: In relazione al contratto di leasing il CTU provveda a: a. Accerti
e dichiari la mancata indicazione nel contratto del TAN e del TAE, nonché la discrasia tra il tasso leasing pubblicizzato e quello corretto da indicarsi non come tasso semplice ma come TIR e, per
4 l'effetto, in applicazione dell' art. 117 TUB proceda al calcolo di tutti gli interessi, spese e commissioni pagati in eccedenza rispetto al capitale ricalcolando, in via alternativa, il piano di ammortamento sia con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB comma 7, lett. a) sia con applicazione del tasso legale;
b. accertare il superamento del tasso soglia usura (cd. usura oggettiva) anche da parte di uno solo dei tassi pattuiti;
c. accertare se siano promessi e/o applicati interessi di mora sull'intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi. d. accerti il ctu il tasso complessivo pattuito e quello effettivamente applicato tenuto conto che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
e. accertare e quantificare tutti gli importi pagati a titolo di interessi, spese e commissioni non dovuti in eccedenza rispetto al solo capitale sia in considerazione della gratuità del finanziamento sia ricalcolando il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo bot ex art. 117 tub sia, infine, applicando il tasso di interesse legale;
f. f. determini l'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c. accertando i rapporti di dare/avere tra le parti in ipotesi di dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing per cui è causa. g. rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso legale per il periodo che va dal 01.09.2005 al 31.03.2009”.
si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte così giudicare:- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Roma, Giudice Unico dott.ssa Luparelli, del 17 gennaio 2019, n.
1249, resa al termine dell'udienza nel giudizio avente R.G. n. 21970/2015, per l'inesistenza dei gravi
e fondati motivi;
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. delle nuove domande di cui ai nn. 4, 5 e 7 delle conclusioni, in quanto introdotte per la prima volta con
l'atto di appello;
- in via principale nel merito, rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, previa correzione dell'errore materiale, confermare la sentenza del Tribunale di Roma, Giudice Unico dott.ssa Luparelli, del 17 gennaio 2019, n. 1249, resa al termine dell'udienza nel giudizio avente R.G. n. 21970/2015 e per l'effetto, accertata la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL , confermare la condanna P.IVA_6 della (p. Iva in persona del titolare e legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in 13100 Vercelli, Via G. Sambonet n. 12, al pagamento dell'importo di €
67.027,22#, maggiorato degli interessi di mora fino alla data dell'effettivo pagamento, in favore di
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_5 nonché al rilascio dell'immobile costituito dal capannone artigianale realizzato nel Comune di
Vercelli, sul lotto 30 del "PEC di Via Bertinetti" sulle particelle censite nel Catasto Terreni del
5 Comune di Vercelli, Foglio 42, mappale 1447. Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati”
In data 4/6/2019 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata presentata da parte appellante e ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie.
In data 26/09/2023 è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la uale Controparte_3 procuratrice speciale di a sua volta procuratrice della Mandante CP_9 CP_10
cessionaria del credito originariamente vantato da riportandosi
[...] Controparte_5 agli atti e alle produzioni documentali già depositati e facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dall'appellata.
All'odierna udienza i difensori delle parti (ad eccezione dell'intervenuta) hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto non pare tardiva la costituzione di essendo ammissibile l'intervento CP_3 del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. ed essendo questa cessionaria del credito. Il fatto che sia cessionaria del credito esclude il dedotto difetto di legittimazione.
L'appello proposto dalla è articolato in cinque motivi diretti a Parte_2 censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“La controversia trae origine dal contratto di locazione finanziaria numero AL 3031130635 avente ad oggetto il bene mobile in atti identificato. Con il contratto in esame le parti hanno previsto
l'applicazione del tasso di leasing del 5,20% di un interesse moratorio pattuito sommando 8 punti all'euribor medio a tre mesi in vigore alle singole inadempienze, mentre all'epoca della conclusione del contratto il tasso - soglia era pari all' 8, 655%. La domanda va rigettata, non risultando provato che siano stati pattuiti interessi usurari, né la parte ha provato di avere corrisposto interessi moratori. L'utilizzatore contesta sulla base di un'analisi econometrica l'usurarietà del contratto di leasing intercorso con la concedente. L'azione mira infatti all'accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione dell'art. 1815 comma 2. c.c. in funzione della restituzione delle somme indebitamente versate dall'utilizzo attrice durante il rapporto di locazione finanziaria, in ragione della gratuità del contratto. Ritiene il tribunale, con riguardo al tasso di mora contrattuale che nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione numero 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso – soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario); entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi dal momento che nel caso di inadempimento del
6 debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento ha una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso
– soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale comporti in termini percentuali un superamento del tasso – soglia.
Rileva il tribunale che non risulta che nel contratto siano stati convenuti al momento della stipula, interessi oltre il limite della soglia – usuraia, non potendosi correttamente sommare il “tasso leasing” agli interessi di mora previsti. Nel caso in esame le parti hanno pattuito un tasso di diverso
e alternativo per le due differenti tipologie di interessi, applicabili sulla base di diversi presupposti, poiché l'interesse corrispettivo, che costituisce il prezzo dell'operazione di leasing e il vantaggio che il concedente riceve nel sinallagma, è fissato sotto la soglia;
nel caso di inadempimento contrattuale trova applicazione il tasso di mora assimilabile ad una clausola penale. Pertanto, dalla suddetta pattuizione non si evince che le parti abbiano inteso stabilire la misura dell'interesse (moratorio o corrispettivo) come la somma dei due tassi;
né che una tale interpretazione è ravvisabile, come enunciato nella citata sentenza della Cassazione (n. 350/2013).
Deve in ogni caso rilevarsi la genericità delle allegazioni, laddove la parte non ha allegato i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso – soglia.
L'attore ha dedotto l'usurarietà ab origine del contratto sommando impropriamente interesse corrispettivo ed interesse di mora, senza aver provato il pagamento di interessi di mora, né l'esistenza dell'usura. Gli interessi di mora, pattuiti in 8 punti oltre l'euribor vigente alla data dell'inadempimento, non essendo collegati all'erogazione del credito, sono dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento.
La domanda volta ad accertare la gratuità del contratto per superamento del tasso – soglia va per le ragioni esposte respinta.
7 Si ritiene infine destituita di fondamento la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto: vertendosi nell'ambito di un contratto tra imprenditori, non vige l'obbligatoria indicazione del TAEG/ISC (applicabile invece alla fattispecie contrattuali relative al credito di consumo). Si osserva altresì che il contratto di leasing per cui è causa prevede espressamente il Tan
(tasso leasing nominale); che pacificamente esso è stato stipulato da un soggetto che non può qualificarsi come consumatore;
che la metodologia di calcolo del TAEG non investe il contratto di leasing finanziario, tenuto conto che delle norme sulla trasparenza bancaria prescrivono che “il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC) […] per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti”, laddove la riconducibilità del leasing alla categoria residuale degli “altri finanziamenti” è da è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della cit. Sez. II delle Norme di Trasparenza, che nell'individuare l'ambito applicativo della materia, elenca i seguenti servizi e operazioni: depositi;
certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito;
anticipazioni bancarie;
crediti di firma;
sconti di portafoglio;
leasing finanziario;
factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII. La disposizione distingue nitidamente, nell'insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli “altri finanziamenti” con ciò precludendo l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola. Ne consegue che l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento. Ritiene pertanto il tribunale che il costo dell'operazione in parola risulta sufficientemente determinato attraverso l'indicazione del
“tasso leasing” iniziale, calcolato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione (Arbitro bancario decisione n. 4974 del 18 giugno 2015; decisione n. 3963 del 29.04.16). La domanda va per le ragioni esposte rigettata. Va accolta la domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta. È incontroverso l'omesso pagamento dei canoni periodici, a partire dal n. 91 scaduto il 1°.08.2014 fino
a quello scaduto il 1°.9.2015: correttamente la concedente, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatrice, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 della locazione finanziaria, mediante la comunicazione con raccomandata a.r. dell'8 settembre 2015. Accertata la risoluzione di diritto del contratto a far data dal 1° ottobre 2015 deriva il diritto della convenuta alla restituzione dell'immobile ed al pagamento dei canoni non pagati e scaduti, oltre alle imposte e spese ed agli interessi maturati, quantificati in euro 67.097,24. La deve essere Parte_2 condannata al rilascio dell'immobile ed al pagamento della somma indicata. Le spese seguono la
8 soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione art. 644 c.p., art.
1815 c.c. II comma;
art. 1 Legge 108/96, L. 24/01.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui non valuta la violazione del tasso soglia degli interessi moratori come pattuiti (a cui peraltro sarebbero da aggiungere i costi contrattualmente pattuiti). Erroneamente poi il tribunale, oltre a non avere ritenuto la sommatoria degli interessi convenzionali e di mora, ha ritenuto un tasso soglia diverso per gli interessi moratori. ha agito in giudizio per sentire accertare la natura usuraria della clausola Parte_2 determinativa degli interessi di un contratto di leasing immobiliare (AL ) concluso in P.IVA_6 data 9.03.2004, con l'allora , poi e poi integrato in data 4.6.2012, CP_7 Controparte_5 con cui era stato concessa la locazione finanziaria di una area sita nel Comune di Vercelli.
Innanzitutto non è in discussione che la disciplina antiusura si applica anche gli interessi moratori (Cass. S.U n. 19597/2020).
Deve poi premettersi la non cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli di mora, alla stregua di quanto evidenziato dalla S.C. per cui in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa (come nel caso di specie), comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615/2021). Così si esprime la S.C. “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (Cass. n.
31615/2021).
Deve quindi ritenersi che il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi non possa trovare applicazione anche per gli interessi di mora, in quanto esclusi dalla rilevazione periodica da parte
9 della Banca d'Italia del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) che concorre a formare il Tasso
Soglia Usura con cui va confrontato il tasso di interesse convenzionale;
per tali ragioni, la Banca
d'Italia, sul presupposto che ai fini della verifica dell'usura non possono che compararsi dati omogenei ed avendo constatato che generalmente gli interessi di mora applicati dalle banche sono mediamente superiori del 2,1 % rispetto agli interessi corrispettivi ha previsto una rideterminazione del tasso soglia relativo agli interessi moratori applicando una maggiorazione del 2,1% al tasso soglia valido per gli interessi corrispettivi. Trattasi, infatti, soluzione ermeneutica che ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n.26286/2019; conforme Cass.
n.7779/2022). Il che vale ad escludere che, come ritenuto l'appellante, il tasso di usura degli interessi moratori sia quello degli interessi corrispettivi.
Il contratto di Leasing tra le parti prevedeva all'art. 8 un interesse moratorio pari a 8 punti oltre il tasso Euribor vigente alle singole inadempienze.
Secondo la prospettazione attorea il tasso di mora è risultato pari a 10,06 %, al di sopra del tasso soglia d'usura del 8,66%.
Rilevato che il tasso soglia dell'8,66% attiene agli interessi corrispettivi, operando la maggiorazione del 2,1% per la determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, si perviene ad un tasso soglia del 10,76%. Ne consegue che gli interessi di mora come calcolati dall'appellante non superano il tasso soglia.
Il rilievo poi dell'appellante secondo cui sono da considerare tutti i costi aggiuntivi è del tutto generico, non indicando quali costi consentirebbero di ritenere superato il tasso soglia.
Pertanto il motivo d'appello è infondato.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione art. 117 TUB. Violazione art. 6
Delibera CICR 9.2.00 per omessa indicazione del TAE.” l'appellante si duole dell'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della violazione dell'art. 117 TUB, che impone di esporre sia il tasso contrattuale (TAN) che il tasso di leasing. Inoltre il tasso esposto in contratto non
è corretto.
Innanzitutto va evidenziato come l'appellante deduce profili di nullità non dedotti in primo grado.
In linea generale secondo l'insegnamento della S.C. “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. n. 4867/2024); “Le nullità negoziali che non siano state rilevate
10 d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Cass. n.
20713/2023).
Pertanto la deduzione di nullità per violazione di norme imperative può essere fatta valere anche in appello nei limiti in cui i relativi presupposti siano stati acquisiti al processo.
Considerato che nel caso di specie l'appellante sostiene la violazione dell'art. 117 TUB (e della circolare della Banca d'Italia) e quindi di una norma imperativa la relativa deduzione non può dirsi nuova ex art. 345 c.p.c..
Precisato che il contratto di leasing per cui è causa prevede espressamente il Tan (tasso leasing nominale), per quanto attiene alla dedotta nullità dell'art. 117 TUB, va osservato come tale disposizione prevede l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti, di fornirne una copia al cliente
(comma 1 art. 117 TUB) e di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”
(comma 4 art. 117 TUB). Con riferimento al contratto di leasing, la Circolare della Banca d'Italia n.
229 del 21/4/1999, nell'aggiornamento del 25/7/2003, ha stabilito, in tema di trasparenza, l'obbligo di inserimento del “tasso interno di attualizzazione” (tasso leasing). Tale tasso leasing è definito dalla stessa Banca d'Italia come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti” che deve essere indicato
“in luogo del tasso di interesse” (provvedimento Banca d'Italia 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing).
In primo luogo il rilievo dell'appellante secondo cui la Banca d'Italia nel 2003 ha imposto di indicare anche il tasso di leasing, oltre il tasso di interesse di cui all'art. 117 TUB – atteso che solo con circolare del 2009 è stato prescritto di indicare il tasso di leasing in luogo del tasso contrattuale
–, non pare condivisibile. Infatti l'indicazione di cui alla circolare del 2003 dell'indicazione del tasso di interno di attualizzazione (del tasso di leasing) non può essere intesa come introduttiva di un ulteriore obbligo – tasso di leasing oltre tasso di interesse -, ma come esplicativa del tasso da indicare.
La circolare del 2003 prevede come “in particolare per le operazioni di finanziamento vengono indicati: tassi di interesse (12); periodicità e modalità di calcolo degli interessi (13); interessi di mora…”, precisando nella nota 12 come “per le operazioni di leasing di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione..”. Appare evidente dalla lettura di tale circolare che il tasso interno di attualizzazione non viene indicato in aggiunta al tasso di interesse ma in luogo del tasso di interesse
(come poi esplicitato nel 2009).
La difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato
11 dipendente dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno, non determina l'applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale, posto che il tasso e la cadenza infrannuale delle rate sono espressamente indicati in contratto.
Secondo il condivisibile insegnamento del S.C. la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, la violazione dell'art. 117, 7° comma TUB;
in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, come nella fattispecie, il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione (cfr. in tal senso, Cass. 12889/21 e
Cass. n. 28824/2023).
Inoltre la dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento (Cass. n.
12889/2021); richiesta, che nella fattispecie, non è stata avanzata in primo grado. Il che assorbe anche la questione relativa alla dedotta erroneità del tasso esposto.
Nel caso in esame, in ultima analisi, nel contratto (nel quale è peraltro specificato che i canoni periodici sono fissi per tutta la durata e non è prevista alcuna indicizzazione) è indicato il tasso leasing espresso come “tasso annuo nominale” e sono stati altresì specificamente indicati il corrispettivo complessivo, il canone di locazione, la durata e periodicità dei canoni, il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, l'importo del canone alla firma, a titolo di anticipo iniziale, e quello dei canoni successivi, oltre ai costi e le spese accessorie. Deve concludersi, pertanto, che il contenuto contrattuale soddisfa pienamente le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB
e che la società utilizzatrice è stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente: non opera, dunque, la sanzione di cui all'art. 117 TUB,
7° comma.
Inoltre in tema di leasing immobiliare la S.C. è giunta ad affermare che anche “la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4,
T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia
12 del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la
S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)
(Cass. n. 28824/2023).
In definitiva il motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 112 c.p.c. e della Legge n. 287 del 10/10/1990, dell'art. 1346 c.c., art. 117 TUB e artt. 85 e 86 del Trattato UE, per manipolazione tasso Euribor” l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla dedotta manipolazione del tasso Euribor per effetto di intese concorrenziali su cui risulta parametrata l'indicizzazione e la determinazione del tasso di mora.
Precisato che nulla è stato statuito in ordine alla dedotta manipolazione del tasso Euribor, in ogni caso il motivo è infondato nel merito.
In diritto va evidenziato come l'orientamento della giurisprudenza, anche della S.C., non è pacifico in ordine alle conseguenze delle clausole contrattuali parametrate all'indice Euribor manipolato (causa di nullità, di annullabilità o elemento astrattamente idoneo a rilevare nella formazione della volontà con conseguenze risarcitorie), tanto che la questione è stata rimessa alle
S.U. (ordinanza del 19900/2024).
In ogni caso, anche secondo l'orientamento della S.C. che ritiene la nullità della clausola “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese
e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE" (Cass. n. 12007/2024).
Pertanto la sussistenza di intese da parte di soggetti estranei al contratto non comporta di per sé la nullità del contratto, essendo necessaria la prova che si tratta di contratti stipulati in applicazione di dette intese.
13 Nel caso di specie il contratto in questione è del 2004, mentre l'intesa concorrenziale in materia di tassi Euribor oggetto di censura da parte della Commissione UE del 04.12.2013 riguarda il periodo
2005-2008, e quindi un periodo successivo a quello di stipula del contratto. Inoltre pacificamente l'appellato è estraneo all'intesa in questione e non risulta prodotta in giudizio da parte appellante documentazione utile a dimostrare l'esistenza e l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale finalizzata alla manipolazione del tasso Euribor, nonché di qualsiasi elemento probatorio idoneo a collegare il contratto impugnato al non provato accordo di cartello a monte.
Con il quarto motivo, rubricato “Inesistenza inadempimento - Inapplicabilità clausola risolutiva espressa – Nullità della penale- Applicabilità art. 1526 cc: rilevabilità d'ufficio”,
l'appellante censura la gravata sentenza per avere dichiarato la risoluzione del contratto in assenza di inadempimento. Inoltre il giudice di primo grado non ha applicato d'ufficio l'art. 1526 c.c., come era tenuto.
Innanzitutto a quanto sopra osservato consegue che non possano ritenersi fondati i rilievi sull'insussistenza dell'inadempimento.
Per quanto attiene al richiamo all'art. 1526, comma 1, c.c., va osservato come non viene in rilievo una norma imperativa, tanto che vi è la possibilità di derogarla ai sensi del comma 2.
Ne consegue che la relativa deduzione è inammissibile in appello ex art. 345 c.c. (non trattandosi di un profilo dedotto in primo grado).
Inoltre tale disposizione presuppone che il contratto di leasing sia qualificabile in termini di leasing con funzione traslativa, e sul punto l'appellante nulla ha concretamente dedotto.
Se fosse configurabile un'ipotesi di leasing traslativo, potrebbe astrattamente venire in rilievo la disciplina dettata dell'art. 1526 c.c. in materia di vendita con riserva di proprietà, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che tale disposizione è applicabile analogicamente ai contratti di leasing aventi una funzione traslativa (ex plurimis, Cass. 29 aprile 2015, n. 8687; Cass. 29 marzo
2017, n. 8110; Cass. 20 settembre 2017, n. 21895; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3945; Cass. 12 giugno
2018, n. 15202; Cass. 8 ottobre 2019, n. 25031).
L'art. 19 del contratto prevede che “l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni giuste le previsioni di cui al precedente articolo 18 nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data fermo rimanendo quanto stabilito all'articolo 1458 cc e impregiudicata la facoltà del concedente di chiedere il risarcimento dei danni il cui ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso
Euribor in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di un punto dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per
l'opzione”.
14 Con la clausola di cui al punto 19 le parti hanno chiaramente voluto derogare a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 1526 c.c., in base al quale “se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”.
Non vi è motivo di dubitare della validità della relativa pattuizione venendo in rilievo la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1526 c.c. che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore/concedente (“Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”) e dovendo essere esclusa la violazione di norme imperative.
Quindi, anche a qualificare il leasing traslativo, l'assunto dell'appellante secondo cui la possibilità per controparte di cumulare rate scadute e riconsegna dell'immobile sostanzia una violazione di norma imperativa si scontra con quanto appena osservato.
Per altri versi l'appellante non ha proposto alcuna domanda diretta ad ottenere un equo compenso (cfr. Cass. n. 19287/2010), oltre a non aver dedotto nulla in ordine alle ragioni che potrebbero portare alla riduzione della somma da corrispondere;
questo anche considerando che sono stati chiesti unicamente i canoni scaduti e non anche quelli a scadere e che allo stato l'appellato non ha ottenuto la riconsegna dei beni né quindi ne ha potuto disporre. Quanto poi alla sostenuta nullità della penale (in tal senso è da qualificare la previsione di cui all'art. 1526, comma 2, c.c.) per indeterminatezza ed eccessiva onerosità, l'assunto è del tutto generico (non deducendo nulla in ordine alle ragioni per le quali deve ritenersi tale nullità) e non tiene conto del fatto che non sono stati richiesti i canoni a scadere;
inoltre l'art. 19 prevede espressamente che il danno vada parametrato detraendo la somma dovuta a quanto ottenuto dalla vendita del bene (allo stato non effettuata).
Ulteriormente va evidenziato come se la nullità è rilevabile d'ufficio, lo è nei limiti delle allegazioni delle parti, non dedotte tempestivamente nel caso di specie.
Con il quinto motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c.”,
l'appellante censura la gravata sentenza per avere ritenuto erroneamente la soccombenza alla luce dei precedenti motivi di appello.
Il rigetto dei precedenti motivi di appello comporta il rigetto del motivo sulle spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 nei rapporti tra l'appellante e l'appellato (valore della causa indeterminabile, tabella XII, scaglione V ai sensi dell'art. 6, comma 6, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
15 Quanto ai rapporti con l'interveniente successore a titolo particolare, considerato che il processo
è proseguito con le parti originarie sussistono motivi per la compensazione delle spese.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 1249/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 17/01/2019, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna P.D. alla refusione a favore di Parte_1 Controparte_5 delle spese del grado che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA; compensa le spese del grado nei confronti di Controparte_3 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_2 per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU SP ER Tilocca
16
Sezione VI civile
R.G. 1482/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 11:25
Presidente Dott. ER Tilocca Consigliere Dott. IU SP Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
PD Parte_1
Avv. LAURO GIOVANNI avv. Cerasani sost.
Appellato/i
IN Q.TÀ MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2
Avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO pres.
NQ PROCURATRICE SPECIALE DI Controparte_3 CP_4
Avv. LE FOSSE GIUSEPPE
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Cerasani eccepisce il difetto di legittimazione di e la tardività della CP_3 costituzione della stessa CP_3
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR ER Tilocca
LA ND
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER Tilocca Presidente dott.ssa IU SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (P.IVA ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_2 P.IVA_1 in atti dall'Avv. Lauro Giovanni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio sito in Casoria (NA) alla Via Salvator Rosa n. 6;
APPELLANTE
E
- già Controparte_5 Controparte_6
e, quindi, già (CF ,
[...] Controparte_7 P.IVA_2
P.IVA n. ), e per essa , P.IVA_3 Controparte_8
C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. La Torre Massimo Rodolfo (C.F. P.IVA_4
, elettivamente domiciliata nel suo Studio in Roma, Via della Conciliazione C.F._2
n. 44, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
(C.F. e P.IVA ), quale società che agisce non in proprio Controparte_3 P.IVA_5 ma esclusivamente in nome e per conto di a sua volta non in proprio ma CP_9 esclusivamente in nome e per conto di appresentata e difesa giusta procura Controparte_10 in atti, dall'Avv. Le Fosse Giuseppe (C.F. ; C.F._3
2 INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma Parte_2 Controparte_11
(già ) per sentire accertare la natura usuraria del contratto di leasing
[...] Controparte_7 immobiliare AL 3031130635 concluso in data 9.03.2004, per la durata di 132 mesi, in relazione al quale ha dedotto la nullità della clausola determinativa degli interessi. Deducendo di avere versato interessi non dovuti, ha chiesto dichiararsi la nullità della relativa clausola e per l'effetto la non debenza di tutti gli interessi e la gratuità del contratto ex art. 1815 II co.c.c., con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme percepite quali corrispettivi, atti a titolo di interessi, spese e commissioni;
in via subordinata ha chiesto accertare e dichiarare la nullità – invalidità e/o la inefficacia totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di leasing relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili, e in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e 1284 c.c.
Si è costituita in giudizio la banca contestando l'avversa domanda, negando di avere applicato interessi moratori, in ogni caso estranei alle questioni concernenti l'usura. Ha esposto la concedente Part che il contratto intercorso non aveva avuto regolare esecuzione, che il debitore veva chiesto ed ottenuto il beneficio della sospensiva per 12 mesi della quota capitale dei canoni mensili dal 1°.
4.2013 al 1°.3.2014 (doc 10 e 11 prod. convenuta); che tuttavia dalla scadenza del canone n.91 (1°.8.2014) non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni periodici tanto che la banca avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 19 del contratto aveva comunicato la risoluzione a far data dal 1°.10.2015 intimando la restituzione dell'immobile nonché il pagamento dei canoni scaduti a quella data nella misura di euro 67.097,00. Dispiegava pertanto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attrice alla restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria e il pagamento dei canoni scaduti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1249/2019, pubblicata in data 17/01/2019, così statuiva:
“Rigetta la domanda. Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento della concedente il contratto di locazione finanziaria n. AL 3031130635. Condanna
P.D. in persona del titolare a rilasciare alla convenuta il capannone Pt_1 Parte_1 CP_3 artigianale realizzato nel Comune di Vercelli, sul lotto 30 del “PEC di Via Bertinetti”, sulle particelle censite nel Catasto Terreni del Comune di Vercelli, Foglio 42, mappale 1447, condanna P. D.
[...]
per le causali espresse in motivazione, al pagamento dei canoni scaduti e non pagati Parte_1 dall'1°08.2014 fino a quello dell'1.9.2015, pari a complessivi € 67.027,22 con interessi nella misura legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che s liquidano in € 10.800,00 per compensi professionali e spese, oltre
3 accessori come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello P.D. TETTI DI PEPA DENIS, formulando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, in riforma delle parti espressamente indicate e delle relative conclusioni, voglia così provvedere:
1. In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa.
2. Nel merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado e riprodotte a pagg. 2 e 3 del presente atto di appello e che devono intendersi per ritrascritte;
3. Accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di leasing nonché ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. la gratuità dello stesso, con condanna della controparte alla restituzione di tutte le somme incamerate a titolo di interessi, spese e commissioni non dovute 4. accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza in relazione alla violazione di cui in premessa in relazione alla omessa indicazione del tasso di interesse, alla erronea indicazione del tasso leasing, alla omessa indicazione, indeterminatezza ed indeterminabilità del parametro di indicizzazione del tasso di interesse corrispettivo basato sul parametro Euribor indeterminato dichiarato, tra l'altro, manipolato, per il periodo di interesse, in violazione della L.
287/90 secondo quanto statuito dalla sentenza della Commissione Europea Antitrust del 4.12.13 con conseguente contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento con ricalcolo degli interessi al tasso legale o al tasso sostitutivo bot, a mezzo ctu che sin d'ora si richiede;
5. accertare e dichiarare la violazione della delibera CICR 9.2.00 art. 6 e dell'art. 117 TUB, avendo controparte omesso di pubblicizzare il TAE ed applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT di cui al comma 7 della richiamata norma;
6.
In ogni caso accertare e dichiarare la insussistenza dell'inadempimento da parte della società appellante al momento della attivazione della clausola risolutiva espressa e, per l'effetto, dichiararne la inefficacia. 7. In via gradata accertare e quantificare –a mezzo ctu che sin d'ora si richiede- in applicazione dell'art. 1526 c.c., l'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c., determinando i rapporti di dare/avere tra le parti. 8. condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario. In via istruttoria. Si chiede sin d'ora la nomina di C.T.U. al quale conferire il seguente mandato: In relazione al contratto di leasing il CTU provveda a: a. Accerti
e dichiari la mancata indicazione nel contratto del TAN e del TAE, nonché la discrasia tra il tasso leasing pubblicizzato e quello corretto da indicarsi non come tasso semplice ma come TIR e, per
4 l'effetto, in applicazione dell' art. 117 TUB proceda al calcolo di tutti gli interessi, spese e commissioni pagati in eccedenza rispetto al capitale ricalcolando, in via alternativa, il piano di ammortamento sia con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB comma 7, lett. a) sia con applicazione del tasso legale;
b. accertare il superamento del tasso soglia usura (cd. usura oggettiva) anche da parte di uno solo dei tassi pattuiti;
c. accertare se siano promessi e/o applicati interessi di mora sull'intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi. d. accerti il ctu il tasso complessivo pattuito e quello effettivamente applicato tenuto conto che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
e. accertare e quantificare tutti gli importi pagati a titolo di interessi, spese e commissioni non dovuti in eccedenza rispetto al solo capitale sia in considerazione della gratuità del finanziamento sia ricalcolando il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo bot ex art. 117 tub sia, infine, applicando il tasso di interesse legale;
f. f. determini l'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c. accertando i rapporti di dare/avere tra le parti in ipotesi di dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing per cui è causa. g. rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso legale per il periodo che va dal 01.09.2005 al 31.03.2009”.
si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte così giudicare:- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Roma, Giudice Unico dott.ssa Luparelli, del 17 gennaio 2019, n.
1249, resa al termine dell'udienza nel giudizio avente R.G. n. 21970/2015, per l'inesistenza dei gravi
e fondati motivi;
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. delle nuove domande di cui ai nn. 4, 5 e 7 delle conclusioni, in quanto introdotte per la prima volta con
l'atto di appello;
- in via principale nel merito, rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, previa correzione dell'errore materiale, confermare la sentenza del Tribunale di Roma, Giudice Unico dott.ssa Luparelli, del 17 gennaio 2019, n. 1249, resa al termine dell'udienza nel giudizio avente R.G. n. 21970/2015 e per l'effetto, accertata la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL , confermare la condanna P.IVA_6 della (p. Iva in persona del titolare e legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in 13100 Vercelli, Via G. Sambonet n. 12, al pagamento dell'importo di €
67.027,22#, maggiorato degli interessi di mora fino alla data dell'effettivo pagamento, in favore di
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_5 nonché al rilascio dell'immobile costituito dal capannone artigianale realizzato nel Comune di
Vercelli, sul lotto 30 del "PEC di Via Bertinetti" sulle particelle censite nel Catasto Terreni del
5 Comune di Vercelli, Foglio 42, mappale 1447. Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati”
In data 4/6/2019 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata presentata da parte appellante e ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie.
In data 26/09/2023 è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la uale Controparte_3 procuratrice speciale di a sua volta procuratrice della Mandante CP_9 CP_10
cessionaria del credito originariamente vantato da riportandosi
[...] Controparte_5 agli atti e alle produzioni documentali già depositati e facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dall'appellata.
All'odierna udienza i difensori delle parti (ad eccezione dell'intervenuta) hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto non pare tardiva la costituzione di essendo ammissibile l'intervento CP_3 del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. ed essendo questa cessionaria del credito. Il fatto che sia cessionaria del credito esclude il dedotto difetto di legittimazione.
L'appello proposto dalla è articolato in cinque motivi diretti a Parte_2 censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“La controversia trae origine dal contratto di locazione finanziaria numero AL 3031130635 avente ad oggetto il bene mobile in atti identificato. Con il contratto in esame le parti hanno previsto
l'applicazione del tasso di leasing del 5,20% di un interesse moratorio pattuito sommando 8 punti all'euribor medio a tre mesi in vigore alle singole inadempienze, mentre all'epoca della conclusione del contratto il tasso - soglia era pari all' 8, 655%. La domanda va rigettata, non risultando provato che siano stati pattuiti interessi usurari, né la parte ha provato di avere corrisposto interessi moratori. L'utilizzatore contesta sulla base di un'analisi econometrica l'usurarietà del contratto di leasing intercorso con la concedente. L'azione mira infatti all'accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione dell'art. 1815 comma 2. c.c. in funzione della restituzione delle somme indebitamente versate dall'utilizzo attrice durante il rapporto di locazione finanziaria, in ragione della gratuità del contratto. Ritiene il tribunale, con riguardo al tasso di mora contrattuale che nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione numero 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso – soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario); entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi dal momento che nel caso di inadempimento del
6 debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento ha una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso
– soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale comporti in termini percentuali un superamento del tasso – soglia.
Rileva il tribunale che non risulta che nel contratto siano stati convenuti al momento della stipula, interessi oltre il limite della soglia – usuraia, non potendosi correttamente sommare il “tasso leasing” agli interessi di mora previsti. Nel caso in esame le parti hanno pattuito un tasso di diverso
e alternativo per le due differenti tipologie di interessi, applicabili sulla base di diversi presupposti, poiché l'interesse corrispettivo, che costituisce il prezzo dell'operazione di leasing e il vantaggio che il concedente riceve nel sinallagma, è fissato sotto la soglia;
nel caso di inadempimento contrattuale trova applicazione il tasso di mora assimilabile ad una clausola penale. Pertanto, dalla suddetta pattuizione non si evince che le parti abbiano inteso stabilire la misura dell'interesse (moratorio o corrispettivo) come la somma dei due tassi;
né che una tale interpretazione è ravvisabile, come enunciato nella citata sentenza della Cassazione (n. 350/2013).
Deve in ogni caso rilevarsi la genericità delle allegazioni, laddove la parte non ha allegato i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso – soglia.
L'attore ha dedotto l'usurarietà ab origine del contratto sommando impropriamente interesse corrispettivo ed interesse di mora, senza aver provato il pagamento di interessi di mora, né l'esistenza dell'usura. Gli interessi di mora, pattuiti in 8 punti oltre l'euribor vigente alla data dell'inadempimento, non essendo collegati all'erogazione del credito, sono dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento.
La domanda volta ad accertare la gratuità del contratto per superamento del tasso – soglia va per le ragioni esposte respinta.
7 Si ritiene infine destituita di fondamento la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto: vertendosi nell'ambito di un contratto tra imprenditori, non vige l'obbligatoria indicazione del TAEG/ISC (applicabile invece alla fattispecie contrattuali relative al credito di consumo). Si osserva altresì che il contratto di leasing per cui è causa prevede espressamente il Tan
(tasso leasing nominale); che pacificamente esso è stato stipulato da un soggetto che non può qualificarsi come consumatore;
che la metodologia di calcolo del TAEG non investe il contratto di leasing finanziario, tenuto conto che delle norme sulla trasparenza bancaria prescrivono che “il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC) […] per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti”, laddove la riconducibilità del leasing alla categoria residuale degli “altri finanziamenti” è da è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della cit. Sez. II delle Norme di Trasparenza, che nell'individuare l'ambito applicativo della materia, elenca i seguenti servizi e operazioni: depositi;
certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito;
anticipazioni bancarie;
crediti di firma;
sconti di portafoglio;
leasing finanziario;
factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII. La disposizione distingue nitidamente, nell'insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli “altri finanziamenti” con ciò precludendo l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola. Ne consegue che l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento. Ritiene pertanto il tribunale che il costo dell'operazione in parola risulta sufficientemente determinato attraverso l'indicazione del
“tasso leasing” iniziale, calcolato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione (Arbitro bancario decisione n. 4974 del 18 giugno 2015; decisione n. 3963 del 29.04.16). La domanda va per le ragioni esposte rigettata. Va accolta la domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta. È incontroverso l'omesso pagamento dei canoni periodici, a partire dal n. 91 scaduto il 1°.08.2014 fino
a quello scaduto il 1°.9.2015: correttamente la concedente, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatrice, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 della locazione finanziaria, mediante la comunicazione con raccomandata a.r. dell'8 settembre 2015. Accertata la risoluzione di diritto del contratto a far data dal 1° ottobre 2015 deriva il diritto della convenuta alla restituzione dell'immobile ed al pagamento dei canoni non pagati e scaduti, oltre alle imposte e spese ed agli interessi maturati, quantificati in euro 67.097,24. La deve essere Parte_2 condannata al rilascio dell'immobile ed al pagamento della somma indicata. Le spese seguono la
8 soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione art. 644 c.p., art.
1815 c.c. II comma;
art. 1 Legge 108/96, L. 24/01.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui non valuta la violazione del tasso soglia degli interessi moratori come pattuiti (a cui peraltro sarebbero da aggiungere i costi contrattualmente pattuiti). Erroneamente poi il tribunale, oltre a non avere ritenuto la sommatoria degli interessi convenzionali e di mora, ha ritenuto un tasso soglia diverso per gli interessi moratori. ha agito in giudizio per sentire accertare la natura usuraria della clausola Parte_2 determinativa degli interessi di un contratto di leasing immobiliare (AL ) concluso in P.IVA_6 data 9.03.2004, con l'allora , poi e poi integrato in data 4.6.2012, CP_7 Controparte_5 con cui era stato concessa la locazione finanziaria di una area sita nel Comune di Vercelli.
Innanzitutto non è in discussione che la disciplina antiusura si applica anche gli interessi moratori (Cass. S.U n. 19597/2020).
Deve poi premettersi la non cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli di mora, alla stregua di quanto evidenziato dalla S.C. per cui in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa (come nel caso di specie), comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615/2021). Così si esprime la S.C. “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (Cass. n.
31615/2021).
Deve quindi ritenersi che il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi non possa trovare applicazione anche per gli interessi di mora, in quanto esclusi dalla rilevazione periodica da parte
9 della Banca d'Italia del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) che concorre a formare il Tasso
Soglia Usura con cui va confrontato il tasso di interesse convenzionale;
per tali ragioni, la Banca
d'Italia, sul presupposto che ai fini della verifica dell'usura non possono che compararsi dati omogenei ed avendo constatato che generalmente gli interessi di mora applicati dalle banche sono mediamente superiori del 2,1 % rispetto agli interessi corrispettivi ha previsto una rideterminazione del tasso soglia relativo agli interessi moratori applicando una maggiorazione del 2,1% al tasso soglia valido per gli interessi corrispettivi. Trattasi, infatti, soluzione ermeneutica che ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n.26286/2019; conforme Cass.
n.7779/2022). Il che vale ad escludere che, come ritenuto l'appellante, il tasso di usura degli interessi moratori sia quello degli interessi corrispettivi.
Il contratto di Leasing tra le parti prevedeva all'art. 8 un interesse moratorio pari a 8 punti oltre il tasso Euribor vigente alle singole inadempienze.
Secondo la prospettazione attorea il tasso di mora è risultato pari a 10,06 %, al di sopra del tasso soglia d'usura del 8,66%.
Rilevato che il tasso soglia dell'8,66% attiene agli interessi corrispettivi, operando la maggiorazione del 2,1% per la determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, si perviene ad un tasso soglia del 10,76%. Ne consegue che gli interessi di mora come calcolati dall'appellante non superano il tasso soglia.
Il rilievo poi dell'appellante secondo cui sono da considerare tutti i costi aggiuntivi è del tutto generico, non indicando quali costi consentirebbero di ritenere superato il tasso soglia.
Pertanto il motivo d'appello è infondato.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione art. 117 TUB. Violazione art. 6
Delibera CICR 9.2.00 per omessa indicazione del TAE.” l'appellante si duole dell'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della violazione dell'art. 117 TUB, che impone di esporre sia il tasso contrattuale (TAN) che il tasso di leasing. Inoltre il tasso esposto in contratto non
è corretto.
Innanzitutto va evidenziato come l'appellante deduce profili di nullità non dedotti in primo grado.
In linea generale secondo l'insegnamento della S.C. “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. n. 4867/2024); “Le nullità negoziali che non siano state rilevate
10 d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Cass. n.
20713/2023).
Pertanto la deduzione di nullità per violazione di norme imperative può essere fatta valere anche in appello nei limiti in cui i relativi presupposti siano stati acquisiti al processo.
Considerato che nel caso di specie l'appellante sostiene la violazione dell'art. 117 TUB (e della circolare della Banca d'Italia) e quindi di una norma imperativa la relativa deduzione non può dirsi nuova ex art. 345 c.p.c..
Precisato che il contratto di leasing per cui è causa prevede espressamente il Tan (tasso leasing nominale), per quanto attiene alla dedotta nullità dell'art. 117 TUB, va osservato come tale disposizione prevede l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti, di fornirne una copia al cliente
(comma 1 art. 117 TUB) e di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”
(comma 4 art. 117 TUB). Con riferimento al contratto di leasing, la Circolare della Banca d'Italia n.
229 del 21/4/1999, nell'aggiornamento del 25/7/2003, ha stabilito, in tema di trasparenza, l'obbligo di inserimento del “tasso interno di attualizzazione” (tasso leasing). Tale tasso leasing è definito dalla stessa Banca d'Italia come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti” che deve essere indicato
“in luogo del tasso di interesse” (provvedimento Banca d'Italia 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing).
In primo luogo il rilievo dell'appellante secondo cui la Banca d'Italia nel 2003 ha imposto di indicare anche il tasso di leasing, oltre il tasso di interesse di cui all'art. 117 TUB – atteso che solo con circolare del 2009 è stato prescritto di indicare il tasso di leasing in luogo del tasso contrattuale
–, non pare condivisibile. Infatti l'indicazione di cui alla circolare del 2003 dell'indicazione del tasso di interno di attualizzazione (del tasso di leasing) non può essere intesa come introduttiva di un ulteriore obbligo – tasso di leasing oltre tasso di interesse -, ma come esplicativa del tasso da indicare.
La circolare del 2003 prevede come “in particolare per le operazioni di finanziamento vengono indicati: tassi di interesse (12); periodicità e modalità di calcolo degli interessi (13); interessi di mora…”, precisando nella nota 12 come “per le operazioni di leasing di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione..”. Appare evidente dalla lettura di tale circolare che il tasso interno di attualizzazione non viene indicato in aggiunta al tasso di interesse ma in luogo del tasso di interesse
(come poi esplicitato nel 2009).
La difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato
11 dipendente dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno, non determina l'applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale, posto che il tasso e la cadenza infrannuale delle rate sono espressamente indicati in contratto.
Secondo il condivisibile insegnamento del S.C. la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, la violazione dell'art. 117, 7° comma TUB;
in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, come nella fattispecie, il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione (cfr. in tal senso, Cass. 12889/21 e
Cass. n. 28824/2023).
Inoltre la dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento (Cass. n.
12889/2021); richiesta, che nella fattispecie, non è stata avanzata in primo grado. Il che assorbe anche la questione relativa alla dedotta erroneità del tasso esposto.
Nel caso in esame, in ultima analisi, nel contratto (nel quale è peraltro specificato che i canoni periodici sono fissi per tutta la durata e non è prevista alcuna indicizzazione) è indicato il tasso leasing espresso come “tasso annuo nominale” e sono stati altresì specificamente indicati il corrispettivo complessivo, il canone di locazione, la durata e periodicità dei canoni, il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, l'importo del canone alla firma, a titolo di anticipo iniziale, e quello dei canoni successivi, oltre ai costi e le spese accessorie. Deve concludersi, pertanto, che il contenuto contrattuale soddisfa pienamente le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB
e che la società utilizzatrice è stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente: non opera, dunque, la sanzione di cui all'art. 117 TUB,
7° comma.
Inoltre in tema di leasing immobiliare la S.C. è giunta ad affermare che anche “la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4,
T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia
12 del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la
S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)
(Cass. n. 28824/2023).
In definitiva il motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 112 c.p.c. e della Legge n. 287 del 10/10/1990, dell'art. 1346 c.c., art. 117 TUB e artt. 85 e 86 del Trattato UE, per manipolazione tasso Euribor” l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla dedotta manipolazione del tasso Euribor per effetto di intese concorrenziali su cui risulta parametrata l'indicizzazione e la determinazione del tasso di mora.
Precisato che nulla è stato statuito in ordine alla dedotta manipolazione del tasso Euribor, in ogni caso il motivo è infondato nel merito.
In diritto va evidenziato come l'orientamento della giurisprudenza, anche della S.C., non è pacifico in ordine alle conseguenze delle clausole contrattuali parametrate all'indice Euribor manipolato (causa di nullità, di annullabilità o elemento astrattamente idoneo a rilevare nella formazione della volontà con conseguenze risarcitorie), tanto che la questione è stata rimessa alle
S.U. (ordinanza del 19900/2024).
In ogni caso, anche secondo l'orientamento della S.C. che ritiene la nullità della clausola “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese
e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE" (Cass. n. 12007/2024).
Pertanto la sussistenza di intese da parte di soggetti estranei al contratto non comporta di per sé la nullità del contratto, essendo necessaria la prova che si tratta di contratti stipulati in applicazione di dette intese.
13 Nel caso di specie il contratto in questione è del 2004, mentre l'intesa concorrenziale in materia di tassi Euribor oggetto di censura da parte della Commissione UE del 04.12.2013 riguarda il periodo
2005-2008, e quindi un periodo successivo a quello di stipula del contratto. Inoltre pacificamente l'appellato è estraneo all'intesa in questione e non risulta prodotta in giudizio da parte appellante documentazione utile a dimostrare l'esistenza e l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale finalizzata alla manipolazione del tasso Euribor, nonché di qualsiasi elemento probatorio idoneo a collegare il contratto impugnato al non provato accordo di cartello a monte.
Con il quarto motivo, rubricato “Inesistenza inadempimento - Inapplicabilità clausola risolutiva espressa – Nullità della penale- Applicabilità art. 1526 cc: rilevabilità d'ufficio”,
l'appellante censura la gravata sentenza per avere dichiarato la risoluzione del contratto in assenza di inadempimento. Inoltre il giudice di primo grado non ha applicato d'ufficio l'art. 1526 c.c., come era tenuto.
Innanzitutto a quanto sopra osservato consegue che non possano ritenersi fondati i rilievi sull'insussistenza dell'inadempimento.
Per quanto attiene al richiamo all'art. 1526, comma 1, c.c., va osservato come non viene in rilievo una norma imperativa, tanto che vi è la possibilità di derogarla ai sensi del comma 2.
Ne consegue che la relativa deduzione è inammissibile in appello ex art. 345 c.c. (non trattandosi di un profilo dedotto in primo grado).
Inoltre tale disposizione presuppone che il contratto di leasing sia qualificabile in termini di leasing con funzione traslativa, e sul punto l'appellante nulla ha concretamente dedotto.
Se fosse configurabile un'ipotesi di leasing traslativo, potrebbe astrattamente venire in rilievo la disciplina dettata dell'art. 1526 c.c. in materia di vendita con riserva di proprietà, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che tale disposizione è applicabile analogicamente ai contratti di leasing aventi una funzione traslativa (ex plurimis, Cass. 29 aprile 2015, n. 8687; Cass. 29 marzo
2017, n. 8110; Cass. 20 settembre 2017, n. 21895; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3945; Cass. 12 giugno
2018, n. 15202; Cass. 8 ottobre 2019, n. 25031).
L'art. 19 del contratto prevede che “l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni giuste le previsioni di cui al precedente articolo 18 nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data fermo rimanendo quanto stabilito all'articolo 1458 cc e impregiudicata la facoltà del concedente di chiedere il risarcimento dei danni il cui ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso
Euribor in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di un punto dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per
l'opzione”.
14 Con la clausola di cui al punto 19 le parti hanno chiaramente voluto derogare a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 1526 c.c., in base al quale “se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”.
Non vi è motivo di dubitare della validità della relativa pattuizione venendo in rilievo la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1526 c.c. che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore/concedente (“Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”) e dovendo essere esclusa la violazione di norme imperative.
Quindi, anche a qualificare il leasing traslativo, l'assunto dell'appellante secondo cui la possibilità per controparte di cumulare rate scadute e riconsegna dell'immobile sostanzia una violazione di norma imperativa si scontra con quanto appena osservato.
Per altri versi l'appellante non ha proposto alcuna domanda diretta ad ottenere un equo compenso (cfr. Cass. n. 19287/2010), oltre a non aver dedotto nulla in ordine alle ragioni che potrebbero portare alla riduzione della somma da corrispondere;
questo anche considerando che sono stati chiesti unicamente i canoni scaduti e non anche quelli a scadere e che allo stato l'appellato non ha ottenuto la riconsegna dei beni né quindi ne ha potuto disporre. Quanto poi alla sostenuta nullità della penale (in tal senso è da qualificare la previsione di cui all'art. 1526, comma 2, c.c.) per indeterminatezza ed eccessiva onerosità, l'assunto è del tutto generico (non deducendo nulla in ordine alle ragioni per le quali deve ritenersi tale nullità) e non tiene conto del fatto che non sono stati richiesti i canoni a scadere;
inoltre l'art. 19 prevede espressamente che il danno vada parametrato detraendo la somma dovuta a quanto ottenuto dalla vendita del bene (allo stato non effettuata).
Ulteriormente va evidenziato come se la nullità è rilevabile d'ufficio, lo è nei limiti delle allegazioni delle parti, non dedotte tempestivamente nel caso di specie.
Con il quinto motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c.”,
l'appellante censura la gravata sentenza per avere ritenuto erroneamente la soccombenza alla luce dei precedenti motivi di appello.
Il rigetto dei precedenti motivi di appello comporta il rigetto del motivo sulle spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 nei rapporti tra l'appellante e l'appellato (valore della causa indeterminabile, tabella XII, scaglione V ai sensi dell'art. 6, comma 6, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
15 Quanto ai rapporti con l'interveniente successore a titolo particolare, considerato che il processo
è proseguito con le parti originarie sussistono motivi per la compensazione delle spese.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 1249/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 17/01/2019, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna P.D. alla refusione a favore di Parte_1 Controparte_5 delle spese del grado che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA; compensa le spese del grado nei confronti di Controparte_3 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_2 per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU SP ER Tilocca
16