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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5977/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 5977/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Mansi, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dagli Avv.ti Arturo Di Lorenzo e Feliciana Coticelli, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 5977/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 11.08.2025 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )], premesso di C.F._1 aver contratto matrimonio in data 24.09.2022 in Maiori (SA) con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale
[...] C.F._2 era nato il figlio (07.02.2024), ha chiesto dichiararsi la separazione Per_1 personale dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso di sé e regolamentazione ordinaria del diritto di visita del padre;
2) l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per il figlio e di un ulteriore assegno temporaneo in suo favore;
4) la contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 30.10.2025 si costituiva Controparte_1 aderendo alle domande di separazione e di divorzio e chiedendo: 1) l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del suo diritto di visita secondo le modalità indicate nella comparsa;
2) l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente con l'obbligo di pagare il 50% del mutuo;
3) la previsione di un assegno di mantenimento di euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 11.12.2025, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minor (7.2.2024) resta congiuntamente affidato ad entrambi Per_1
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3) la casa familiare - sita in Tramonti (SA) alla via Sclavo n. 112 – resta assegnata alla sig.r per conviverci con il figlio minore;
Parte_1
4) salvo diverso accordo tra i genitori, il lunedì ed il venerdì di ogni settimana dalle
2 Proc. R.G. n. 5977/2025
ore 16:00 alle ore 17:30 ed il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore
12:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 18:00, nonché a domeniche alterne dalle ore 11:00 alle ore 18:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia (con pernotto) con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
in ordine alle festività
Natalizie 2025 il minore resterà con il padre il giorno 24.12.2025 dalle ore 10:00 alle ore 18:00, il giorno 25.12.2025 dalle 17:30 alle ore 20:00, il giorno 2.1.2026 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 e il giorno 6.6.2026 dalle ore 12:00 alle 18:00; il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordi per un festeggiamento congiunto – il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
per quanto attiene alle vacanze estive 2026, il minore trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre dalle ore 9:30 alle 20:00 (con possibilità di inserire il pernotto qualora i genitori vedano il minore pronto) e sette giorni consecutivi con la madre, le settimane di spettanza di ciascun genitore verranno dagli stessi individuate entro il 31.5.2026 tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
a partire dall'anno
2027, durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 14 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il
31 maggio di ogni anno;
5) il sig verserà per il mantenimento del minore un assegno di Controparte_1 euro 400,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese in favore della sig.r Parte_1
6) il sig. acconsente a che l'assegno unico per il figlio minore Controparte_1 sia integralmente percepito dalla sig.r come già sta Per_1 Parte_1 avvenendo;
7) le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore – per le quali le
3 Proc. R.G. n. 5977/2025
parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.p.c., invitava i difensori alla discussione orale.
I difensori chiedevano di recepire l'accordo aggiunto in ordine alle condizioni della separazione e di rimettere la causa ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
Va poi evidenziato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che il resistente ha aderito a tale domanda con la propria comparsa di costituzione. Conseguentemente, le parti all'udienza del
11.12.2025 hanno chiesto entrambe che la causa sia rimessa sul ruolo per la
4 Proc. R.G. n. 5977/2025
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato invero che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di voler divorziare alle medesime condizioni concordate all'udienza del giorno 11.12.2025 o alle diverse condizioni medio tempore concordate.
Il Collegio all'uopo evidenzia che, qualora nelle more le parti non dovessero raggiungere un accordo anche in ordine alle condizioni del divorzio, il procedimento continuerà nelle forme contenziose con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quelle ad essa connesse.
Il Tribunale evidenzia, in ultimo, che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- DICHIARA la separazione personale di [nata a Salerno in [...] Parte_1
14.08.1989 (C.F. )] e [nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
16.06.1990 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni concordate dalle parti alla udienza del giorno 11.12.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maiori (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
5 Proc. R.G. n. 5977/2025
- spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 5977/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Mansi, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dagli Avv.ti Arturo Di Lorenzo e Feliciana Coticelli, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 5977/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 11.08.2025 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )], premesso di C.F._1 aver contratto matrimonio in data 24.09.2022 in Maiori (SA) con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale
[...] C.F._2 era nato il figlio (07.02.2024), ha chiesto dichiararsi la separazione Per_1 personale dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso di sé e regolamentazione ordinaria del diritto di visita del padre;
2) l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per il figlio e di un ulteriore assegno temporaneo in suo favore;
4) la contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 30.10.2025 si costituiva Controparte_1 aderendo alle domande di separazione e di divorzio e chiedendo: 1) l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del suo diritto di visita secondo le modalità indicate nella comparsa;
2) l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente con l'obbligo di pagare il 50% del mutuo;
3) la previsione di un assegno di mantenimento di euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 11.12.2025, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minor (7.2.2024) resta congiuntamente affidato ad entrambi Per_1
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3) la casa familiare - sita in Tramonti (SA) alla via Sclavo n. 112 – resta assegnata alla sig.r per conviverci con il figlio minore;
Parte_1
4) salvo diverso accordo tra i genitori, il lunedì ed il venerdì di ogni settimana dalle
2 Proc. R.G. n. 5977/2025
ore 16:00 alle ore 17:30 ed il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore
12:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 18:00, nonché a domeniche alterne dalle ore 11:00 alle ore 18:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia (con pernotto) con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
in ordine alle festività
Natalizie 2025 il minore resterà con il padre il giorno 24.12.2025 dalle ore 10:00 alle ore 18:00, il giorno 25.12.2025 dalle 17:30 alle ore 20:00, il giorno 2.1.2026 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 e il giorno 6.6.2026 dalle ore 12:00 alle 18:00; il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordi per un festeggiamento congiunto – il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
per quanto attiene alle vacanze estive 2026, il minore trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre dalle ore 9:30 alle 20:00 (con possibilità di inserire il pernotto qualora i genitori vedano il minore pronto) e sette giorni consecutivi con la madre, le settimane di spettanza di ciascun genitore verranno dagli stessi individuate entro il 31.5.2026 tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
a partire dall'anno
2027, durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 14 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il
31 maggio di ogni anno;
5) il sig verserà per il mantenimento del minore un assegno di Controparte_1 euro 400,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese in favore della sig.r Parte_1
6) il sig. acconsente a che l'assegno unico per il figlio minore Controparte_1 sia integralmente percepito dalla sig.r come già sta Per_1 Parte_1 avvenendo;
7) le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore – per le quali le
3 Proc. R.G. n. 5977/2025
parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.p.c., invitava i difensori alla discussione orale.
I difensori chiedevano di recepire l'accordo aggiunto in ordine alle condizioni della separazione e di rimettere la causa ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
Va poi evidenziato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che il resistente ha aderito a tale domanda con la propria comparsa di costituzione. Conseguentemente, le parti all'udienza del
11.12.2025 hanno chiesto entrambe che la causa sia rimessa sul ruolo per la
4 Proc. R.G. n. 5977/2025
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato invero che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di voler divorziare alle medesime condizioni concordate all'udienza del giorno 11.12.2025 o alle diverse condizioni medio tempore concordate.
Il Collegio all'uopo evidenzia che, qualora nelle more le parti non dovessero raggiungere un accordo anche in ordine alle condizioni del divorzio, il procedimento continuerà nelle forme contenziose con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quelle ad essa connesse.
Il Tribunale evidenzia, in ultimo, che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- DICHIARA la separazione personale di [nata a Salerno in [...] Parte_1
14.08.1989 (C.F. )] e [nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
16.06.1990 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni concordate dalle parti alla udienza del giorno 11.12.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maiori (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
5 Proc. R.G. n. 5977/2025
- spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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