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Sentenza 21 marzo 2022
Sentenza 21 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2022, n. 9455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9455 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BO BI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 maggio 2021 il Tribunale di Reggio Calabria, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da BI BO [indagato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 1-bis e 4, nonché 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2); di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990 (capo 14); di cui, parimenti, agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990 (capo 16)], in tal modo confermando l'ordinanza del 9 aprile 2021 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 9455 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 12/01/2022 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha allegato violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla ritenuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 2) dell'imputazione, nell'ambito dell'indagine complessivamente definita operazione ON. 2.1.1. In particolare, tenuto conto che era stato contestato all'indagato il fatto di essersi reso cessionario di un campione di stupefacente coltivato nella piantagione gestita da altri soggetti (con l'intenzione di proporlo in vendita a terzi non identificati), dall'insieme delle captazioni poteva al più desumersi che il ricorrente, consumatore diretto di sostanza stupefacente, avesse al più ottenuto della sostanza per sé in un luogo, tra l'altro, in cui avvenivano lecite transazioni concernenti l'attività di commerciante gestita da SE TI;
tra l'altro il Tribunale non aveva considerato che, dalle stesse dichiarazioni captate, era emerso che il raccolto dello stupefacente non vi era stato, né quindi lo stupefacente poteva provenire dalla piantagione in questione. In definitiva l'ordinanza impugnata aveva preso in esame pochi indizi accusatori nell'ambito di un ben più ampio compendio, facendo così difetto una valutazione complessiva del patrimonio indiziario ed essendosi limitata la valutazione ad una considerazione parcellizzata degli elementi in atti. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente, quanto alla prospettata ipotesi di duplice cessione di cocaina in favore di SE TI, ha osservato che - in relazione alla pretesa cessione del 1. aprile 2019 - mai era stato immortalato il BO nel possesso della busta di colore bianco che, in tesi accusatoria, sarebbe stata consegnata dall'indagato al TI. Né, ancor prima, era stato in alcun modo provato che detta busta avesse contenuto sostanza del tipo cocaina, mentre anche le immagini del 28 settembre 2019, episodio che avrebbe riscontrato la precedente ipotetica cessione, non davano conto di alcun possesso di sostanza, ed ancor meno di sostanza definibile come cocaina. 2.3. Col terzo motivo, quanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di reato sub 16, ed in ordine alle lamentate violazioni di legge e motivazionali, pacifico essendo il rapporto di frequentazione tra il ricorrente e l'SC, non era comprensibile su quali basi fosse stata ritenuta l'esistenza di una fornitura di sostanza stupefacente, senza indicazioni del luogo e della quantità. Allo stesso tempo, le conversazioni telefoniche captate non davano alcuna sicurezza circa l'oggetto del reciproco interesse, ed oltretutto il ritrovamento di bilancino di precisione nella sola disponibilità dell'SC poteva fare logicamente presumere che fosse quest'ultimo a fornire il BO dello stupefacente. fr 2 2.4. Col quarto motivo il ricorrente si è parimenti doluto della violazione di legge e della carenza motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardo, quanto agli elementi valorizzati dal provvedimento impugnato, non sussistevano indizi tali da considerare sussistente un rapporto con GI Recupero, già indagato e coinvolto in traffico di stupefacenti e illeciti relativi alle armi, dal momento che dalle indicazioni GPS poteva ricavarsi solamente il passaggio di un furgone, nell'affermata disponibilità del ricorrente, in luoghi prossimi al domicilio del Recupero, mentre il sottolineato coinvolgimento nell'ambito dell'operazione Rewind non era ancora approdato a sentenze definitive. Non sussistevano altresì rischi di recidiva in considerazione sia del decesso del TI che della sottoposizione degli altri soggetti coinvolti a misure cautelari, anche lontano dalla Calabria. Né risultavano adombrati rischi di fuga ovvero di inquinamento probatorio. Oltre a ciò, tenuto conto del mutato rapporto tra custodia cautelare e arresti domiciliari con dispositivi di controllo, nel senso di ritenere questi ultimi la regola e la prima l'eccezione, l'ordinanza doveva considerarsi contraria ai principi, mentre andava imposto un giudizio prognostico più penetrante sull'effettiva pericolosità del prevenuto, con riferimento a concretezza ed attualità del pericolo cautelare. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, ma con evidenti ricadute su tutti i profili di doglianza azionati, è stato ribadito da questa Corte che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1- bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; ad es. Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805). Allo stesso tempo il ricorso, per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4.1.1. Ciò posto, ed in coerente lettura contrariamente ai rilievi del ricorrente, devono intendersi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.1.2. In tal senso, il primo motivo di censura, quanto ai rapporti tra SE TI e l'odierno ricorrente, è inteso proprio a fornire un'alternativa chiave di lettura dei fatti siccome descritti dall'ordinanza censurata, tanto in relazione alle considerazioni riferibili al TI circa i prospettati cessionari dello stupefacente in tesi oggetto di consegna al BO (e ai rilievi che ivi svolgono, da un lato, il Tribunale e, dall'altro, proprio la difesa del BO), quanto alle valutazioni compiute in relazione al campione di stupefacente che sarebbe stato consegnato (laddove lo stesso Tribunale ha dato comunque conto che per la maturazione della piantagione sarebbero occorse una sessantina di giornate, con ciò non escludendo che si trattava di piantine di marijuana con potenziale effetto drogante, cfr. Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). D'altronde, quanto alla tipologia e all'oggetto delle contrattazioni tra il TI e l'odierno indagato, il ricorso neppure si sofferma sulla circostanza, evidenziata dal Tribunale del riesame, che alcuno dei soggetti coinvolti svolgeva attività che giustificasse la fornitura di materiali e di articoli cd. casalinghi, quali rotoloni, stagnola e buste, tali da comportare acquisti all'ingrosso e, ancor prima, la frequentazione tra le stesse persone. 4.2. Egualmente, quanto al secondo motivo di impugnazione e nel difetto di qualsivoglia produzione in grado di eventualmente documentare ipotetici travisamenti, il ricorrente si è limitato - con procedimento non ammissibile - a pretendere altra ricostruzione dei fatti e diversa lettura del materiale istruttorio (sollecitando in definitiva al riguardo una nuova verifica da parte di questa Corte di legittimità), laddove invece va tenuto conto proprio della sufficienza - ai fini 4 della responsabilità in sede cautelare - della qualificata probabilità della sussistenza del reato. In proposito, infatti, è comunque inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Laddove, in conclusione, l'ordinanza impugnata ha dato conto della consegna di sacchetti - in tesi contenenti cocaina alla stregua di una non illogica interpretazione delle conversazioni captate e dei riferimenti a quantità, denaro e dimensioni - documentata dalle immagini catturate. 4.3. Parimenti, quanto al terzo motivo di ricorso, l'ordinanza censurata collega - con valutazioni e percorsi argomentativi non manifestamente illogici - i frequentissimi rapporti tra l'indagato e l'SC, i contenuti delle captazioni e le richieste di pagamento fatte dal BO (sì che non sarebbe comprensibile la prospettata alternativa attività di spaccio ascrivibile allo stesso SC, così come prospettata dal ricorso), i viaggi del furgone nella disponibilità dell'odierno ricorrente, i ritrovamenti di stupefacente e di bilancino di precisione nell'abitazione e comunque nei luoghi di pertinenza dello stesso SC. Va da sé che le censure si appuntano invece proprio sull'interpretazione che il provvedimento impugnato ha inteso attribuire a siffatte emergenze investigative. 4.4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di censura, in relazione alla ritenuta sussistenza, o meno, delle esigenze cautelari a carico del ricorrente, nonché all'adozione della misura restrittiva massima. Al riguardo, il Tribunale del riesame ha correttamente evocato i precedenti specifici dell'indagato, la frequentazione - quantomeno oggettivamente ambigua - con soggetto parimenti gravato, la negatività del contesto ambientale di riferimento e dei contatti colà intrattenuti, la prospettata assenza di altre fonti lecite di reddito. In definitiva, pertanto, proprio alla stregua di siffatti concreti elementi (che all'evidenza non integrano presupposti di consistenza meramente labiale), risulta correttamente applicato il principio in forza del quale, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche 5 la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Proprio in ragione delle complessive emergenze - quantomeno sotto il profilo investigativo ed in considerazione della negativa valutazione sulla personalità del ricorrente - l'ordinanza ha quindi legittimamente ritenuto (con iter motivazionale in sé non aggredibile quantomeno nei ristretti ambiti del giudizio di legittimità) l'impossibilità di applicare misure più lievi rispetto alla custodia cautelare in carcere, espressamente palesando l'insufficienza degli arresti con strumentazione di controllo. Al riguardo, infatti, è stato comunque osservato che, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). E di tale onere motivazionale il Tribunale del riesame si è fatto correttamente carico. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. I.
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 maggio 2021 il Tribunale di Reggio Calabria, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da BI BO [indagato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 1-bis e 4, nonché 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2); di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990 (capo 14); di cui, parimenti, agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990 (capo 16)], in tal modo confermando l'ordinanza del 9 aprile 2021 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 9455 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 12/01/2022 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha allegato violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla ritenuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 2) dell'imputazione, nell'ambito dell'indagine complessivamente definita operazione ON. 2.1.1. In particolare, tenuto conto che era stato contestato all'indagato il fatto di essersi reso cessionario di un campione di stupefacente coltivato nella piantagione gestita da altri soggetti (con l'intenzione di proporlo in vendita a terzi non identificati), dall'insieme delle captazioni poteva al più desumersi che il ricorrente, consumatore diretto di sostanza stupefacente, avesse al più ottenuto della sostanza per sé in un luogo, tra l'altro, in cui avvenivano lecite transazioni concernenti l'attività di commerciante gestita da SE TI;
tra l'altro il Tribunale non aveva considerato che, dalle stesse dichiarazioni captate, era emerso che il raccolto dello stupefacente non vi era stato, né quindi lo stupefacente poteva provenire dalla piantagione in questione. In definitiva l'ordinanza impugnata aveva preso in esame pochi indizi accusatori nell'ambito di un ben più ampio compendio, facendo così difetto una valutazione complessiva del patrimonio indiziario ed essendosi limitata la valutazione ad una considerazione parcellizzata degli elementi in atti. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente, quanto alla prospettata ipotesi di duplice cessione di cocaina in favore di SE TI, ha osservato che - in relazione alla pretesa cessione del 1. aprile 2019 - mai era stato immortalato il BO nel possesso della busta di colore bianco che, in tesi accusatoria, sarebbe stata consegnata dall'indagato al TI. Né, ancor prima, era stato in alcun modo provato che detta busta avesse contenuto sostanza del tipo cocaina, mentre anche le immagini del 28 settembre 2019, episodio che avrebbe riscontrato la precedente ipotetica cessione, non davano conto di alcun possesso di sostanza, ed ancor meno di sostanza definibile come cocaina. 2.3. Col terzo motivo, quanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di reato sub 16, ed in ordine alle lamentate violazioni di legge e motivazionali, pacifico essendo il rapporto di frequentazione tra il ricorrente e l'SC, non era comprensibile su quali basi fosse stata ritenuta l'esistenza di una fornitura di sostanza stupefacente, senza indicazioni del luogo e della quantità. Allo stesso tempo, le conversazioni telefoniche captate non davano alcuna sicurezza circa l'oggetto del reciproco interesse, ed oltretutto il ritrovamento di bilancino di precisione nella sola disponibilità dell'SC poteva fare logicamente presumere che fosse quest'ultimo a fornire il BO dello stupefacente. fr 2 2.4. Col quarto motivo il ricorrente si è parimenti doluto della violazione di legge e della carenza motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardo, quanto agli elementi valorizzati dal provvedimento impugnato, non sussistevano indizi tali da considerare sussistente un rapporto con GI Recupero, già indagato e coinvolto in traffico di stupefacenti e illeciti relativi alle armi, dal momento che dalle indicazioni GPS poteva ricavarsi solamente il passaggio di un furgone, nell'affermata disponibilità del ricorrente, in luoghi prossimi al domicilio del Recupero, mentre il sottolineato coinvolgimento nell'ambito dell'operazione Rewind non era ancora approdato a sentenze definitive. Non sussistevano altresì rischi di recidiva in considerazione sia del decesso del TI che della sottoposizione degli altri soggetti coinvolti a misure cautelari, anche lontano dalla Calabria. Né risultavano adombrati rischi di fuga ovvero di inquinamento probatorio. Oltre a ciò, tenuto conto del mutato rapporto tra custodia cautelare e arresti domiciliari con dispositivi di controllo, nel senso di ritenere questi ultimi la regola e la prima l'eccezione, l'ordinanza doveva considerarsi contraria ai principi, mentre andava imposto un giudizio prognostico più penetrante sull'effettiva pericolosità del prevenuto, con riferimento a concretezza ed attualità del pericolo cautelare. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, ma con evidenti ricadute su tutti i profili di doglianza azionati, è stato ribadito da questa Corte che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1- bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; ad es. Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805). Allo stesso tempo il ricorso, per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4.1.1. Ciò posto, ed in coerente lettura contrariamente ai rilievi del ricorrente, devono intendersi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.1.2. In tal senso, il primo motivo di censura, quanto ai rapporti tra SE TI e l'odierno ricorrente, è inteso proprio a fornire un'alternativa chiave di lettura dei fatti siccome descritti dall'ordinanza censurata, tanto in relazione alle considerazioni riferibili al TI circa i prospettati cessionari dello stupefacente in tesi oggetto di consegna al BO (e ai rilievi che ivi svolgono, da un lato, il Tribunale e, dall'altro, proprio la difesa del BO), quanto alle valutazioni compiute in relazione al campione di stupefacente che sarebbe stato consegnato (laddove lo stesso Tribunale ha dato comunque conto che per la maturazione della piantagione sarebbero occorse una sessantina di giornate, con ciò non escludendo che si trattava di piantine di marijuana con potenziale effetto drogante, cfr. Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). D'altronde, quanto alla tipologia e all'oggetto delle contrattazioni tra il TI e l'odierno indagato, il ricorso neppure si sofferma sulla circostanza, evidenziata dal Tribunale del riesame, che alcuno dei soggetti coinvolti svolgeva attività che giustificasse la fornitura di materiali e di articoli cd. casalinghi, quali rotoloni, stagnola e buste, tali da comportare acquisti all'ingrosso e, ancor prima, la frequentazione tra le stesse persone. 4.2. Egualmente, quanto al secondo motivo di impugnazione e nel difetto di qualsivoglia produzione in grado di eventualmente documentare ipotetici travisamenti, il ricorrente si è limitato - con procedimento non ammissibile - a pretendere altra ricostruzione dei fatti e diversa lettura del materiale istruttorio (sollecitando in definitiva al riguardo una nuova verifica da parte di questa Corte di legittimità), laddove invece va tenuto conto proprio della sufficienza - ai fini 4 della responsabilità in sede cautelare - della qualificata probabilità della sussistenza del reato. In proposito, infatti, è comunque inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Laddove, in conclusione, l'ordinanza impugnata ha dato conto della consegna di sacchetti - in tesi contenenti cocaina alla stregua di una non illogica interpretazione delle conversazioni captate e dei riferimenti a quantità, denaro e dimensioni - documentata dalle immagini catturate. 4.3. Parimenti, quanto al terzo motivo di ricorso, l'ordinanza censurata collega - con valutazioni e percorsi argomentativi non manifestamente illogici - i frequentissimi rapporti tra l'indagato e l'SC, i contenuti delle captazioni e le richieste di pagamento fatte dal BO (sì che non sarebbe comprensibile la prospettata alternativa attività di spaccio ascrivibile allo stesso SC, così come prospettata dal ricorso), i viaggi del furgone nella disponibilità dell'odierno ricorrente, i ritrovamenti di stupefacente e di bilancino di precisione nell'abitazione e comunque nei luoghi di pertinenza dello stesso SC. Va da sé che le censure si appuntano invece proprio sull'interpretazione che il provvedimento impugnato ha inteso attribuire a siffatte emergenze investigative. 4.4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di censura, in relazione alla ritenuta sussistenza, o meno, delle esigenze cautelari a carico del ricorrente, nonché all'adozione della misura restrittiva massima. Al riguardo, il Tribunale del riesame ha correttamente evocato i precedenti specifici dell'indagato, la frequentazione - quantomeno oggettivamente ambigua - con soggetto parimenti gravato, la negatività del contesto ambientale di riferimento e dei contatti colà intrattenuti, la prospettata assenza di altre fonti lecite di reddito. In definitiva, pertanto, proprio alla stregua di siffatti concreti elementi (che all'evidenza non integrano presupposti di consistenza meramente labiale), risulta correttamente applicato il principio in forza del quale, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche 5 la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Proprio in ragione delle complessive emergenze - quantomeno sotto il profilo investigativo ed in considerazione della negativa valutazione sulla personalità del ricorrente - l'ordinanza ha quindi legittimamente ritenuto (con iter motivazionale in sé non aggredibile quantomeno nei ristretti ambiti del giudizio di legittimità) l'impossibilità di applicare misure più lievi rispetto alla custodia cautelare in carcere, espressamente palesando l'insufficienza degli arresti con strumentazione di controllo. Al riguardo, infatti, è stato comunque osservato che, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). E di tale onere motivazionale il Tribunale del riesame si è fatto correttamente carico. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. I.