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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente
dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1943 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, rimessa in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nata a [...] il 9 dicembre Parte_1
1957 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Civitavecchia al Corso G. Marconi n. 34 presso lo studio dell'avv. Cinzia
Remoli, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], Controparte_1 2
residente a [...];
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 settembre 2024, disposta con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in cancelleria il 6 giugno 2022 ritualmente e tempestivamente notificato, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario con il Sig.
[...]
il 18.12.1977 in Santa Marinella (RM); CP_1
- che il matrimonio veniva trascritto nei Registri dello stato Civile del medesimo Comune dell'anno 1978, parte II atto 1, Serie A;
- che dalla loro unione erano nati tre figli, (Civitavecchia, Per_1
2.09.1978), (Civitavecchia, 14.05.1980) e (Civitavecchia, Per_2 Per_3
2.10.1991), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 563/2011 del
17.06.2011 aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, ponendo a 3
carico del sig. un assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 CP_1
a favore della ricorrente;
- di essere sempre stata casalinga in quanto, per scelta condivisa con il coniuge, si era dedicata alla crescita dei figli ed alle esigenze della famiglia;
- che il era pensionato mentre in precedenza era dipendente di CP_1
società operanti nel settore edile;
- di abitare nella casa coniugale sita in Santa Marinella alla via della
Fornacetta n. 14 della quale era contitolare del diritto di usufrutto unitamente al;
CP_1
- che il coniuge si era reso inadempiente nel pagamento dell'assegno di mantenimento;
- che il Tribunale Penale di Civitavecchia aveva condannato il resistente alla pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione ed € 100,00 di multa, oltre alle conseguenti statuizioni civilistiche;
- che la Corte D'Appello di Roma con sentenza del 26.3.2021 aveva dichiarato la prescrizione del reato;
- che risultava pendente la procedura di pignoramento presso terzi (INPS)
per il recupero delle somme non corrisposte a titolo di assegno di mantenimento;
- di essere riuscita ad assolvere alle sue primarie esigenze di vita grazie all'aiuto economico della figlia e della propria madre;
Per_3
- di avere svolto prestazioni saltuarie di lavoro domestico, non più
sostenibili a causa delle svariate patologie da cui era affetta;
- che da circa due anni percepiva il reddito di cittadinanza pari ad euro
499,00 mensili. 4
Tanto dedotto e rilevato la concludeva chiedendo al Tribunale Parte_1
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo a carico del Marchio la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore nella misura di € 250,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT annuale.
Parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità
della notifica, rimanendo contumace.
All'udienza presidenziale del 2 novembre 2022 compariva parte ricorrente ed il presidente dichiarava la contumacia del resistente e confermava i provvedimenti separativi, rinviando la causa dinanzi al Giudice
istruttore.
All'udienza cartolare del 10.03.2023 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio ed il Giudice Istruttore, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la sentenza sullo status.
In data 7.04.2023 il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e Parte_1 CP_1
in data 18.12.1977 e rimetteva la causa sul ruolo con separata
[...]
ordinanza, rinviando all'udienza del 10.11.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori e concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza del 12.12.2023 il Giudice delegato, ritenute irrilevanti le richieste di prova avanzate dal difensore e considerata la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.09.2024, disponendo il deposito di documentazione aggiornata attestante la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente. 5
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.24, svolta con trattazione cartolare, il G.I rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Parte ricorrente depositava la comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue
Sull'assegno divorzile
La ha chiesto disporsi in suo favore un assegno divorzile di € Parte_1
250,00 mensili da porsi a carico del , ed ha dedotto di trovarsi in stato CP_1
di disoccupazione a causa di numerose patologie da cui risulta affetta.
Per quanto riguarda la situazione reddituale e patrimoniale delle parti,
dalla documentazione depositata è emerso quanto segue.
Parte ricorrente ha depositato gli estratti conto relativi agli anni 2021-
2022-2023-2024, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha dichiarato:
- di essere casalinga e di non ricevere altre fonti di reddito se non l'assegno di inclusione, 6
- di non ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento essendo stata costretta ad esperire una procedura esecutiva di pignoramento prezzo terzi;
- di beneficiare dal mese di marzo 2019 del reddito di cittadinanza (ora assegno di inclusione) con importo di € 500,00 mensili;
- che il suo reddito annuale dell'ultimo triennio in ragione del reddito di cittadinanza ammonta d € 5.988,00 per l'anno 2021, € 5.988,00 per l'anno
2022 e € 6.000,00 per l'anno 2023;
- che il suo reddito mensile netto relativo agli ultimi sei mesi (febbraio-
luglio 2024) è di € 500,00 per ciascun mese;
- di essere contitolare del diritto di usufrutto sull'appartamento sito in
Santa Marinella alla via della Fornacetta n. 14 nel quale abita avendola adibita a sua primaria abitazione;
- di essere titolare di conto corrente postale presso Controparte_2
filiale Santa Marinella n. 001030186595;
- di non essere titolare di quote sociali, titolo, depositi, né di altre forme di investimento mobiliare o di risparmio e di non essere proprietaria di beni mobili registrati.
Dall'esame della documentazione medica depositata in corso di causa dalla ricorrente, emerge che la è affetta da dilatazione lieve Parte_1
dell'aorta ascendente, familiarità per dissezione aortica, ipercolesterolemia in trattamento con statine, ipertensione arteriosa sistemica in trattamento farmacologico e obesità.
In sede di udienza presidenziale, inoltre, la ricorrente ha dichiarato di vivere da sola nella casa di proprietà del figlio , di ricevere Persona_4
il reddito di cittadinanza, di vivere con l'aiuto della di avere numerosi CP_3 7
problemi di salute e di avere iniziato una procedura di pignoramento presso terzi sulla pensione del marito.
L'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno divorzile, ad avviso del Collegio non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e
l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale
preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo
strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia
titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Sulla base della situazione reddituale come ricostruita in corso di causa, si ritiene che il debba corrispondere un assegno CP_1
divorzile di euro 250,00, come già disposto in sede di udienza presidenziale,
in considerazione della circostanza che la ricorrente si sostiene esclusivamente con il reddito di cittadinanza e tenuto conto del contributo fornito dalla stessa alla conduzione della vita familiare, relativamente alla durata del matrimonio (34 anni) ed all'età dell'avente diritto (oggi 65enne) 8
con conseguente difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro anche per le patologie da cui ha documentato di essere affetta.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n. 8057).
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, trattandosi di causa di valore indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale ai valori tra i minimi ed i medi, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022, (cfr., in tal senso, Cassazione
civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della
distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale
criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la
soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in
giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata
la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne
necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1943/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione così provvede:
1) dispone che corrisponda, a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, a , entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la somma mensile di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2) condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1
in favore di , che liquida in euro 4.200,00, oltre IVA, Parte_1
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 7 aprile
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Gelso