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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11904/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto 15 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500003389 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20905/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11904/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso avviso di accertamento n. 19332500003389, notificato in data 18/04/2025, relativo alla TARI per l'anno 2023 per un importo totale di € 651,00.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per carenza del presupposto TARI, per sussistenza di plurime sentenze inter partes in merito alla accertata carenza del presupposto oggettivo, per avvenuto pagamento della Tari anno 2023, per assoluto difetto dell'atto impugnato e per mancato riscontro della richiesta di annullamento in autotutela.
Il Comune di Gragnano e la Publiservizi srl non si sono costituiti in giudizio.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto, sia il Comune di Gragnano che la Publiservizi srl non costituendosi in giudizio, non hanno potuto confutare quanto correttamente dimostrato dal ricorrente che ha anche allegato sentenza a proprio favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sez. 3 di Napoli depositata il 12/7/24 dalla quale si evince chiaramente che il ricorrente non risulta essere proprietario di alcun immobile in Gragnano, in quanto è residente col proprio nucleo familiare in Indirizzo_1 e l'immobile è di proprietà esclusiva della moglie Nominativo_1.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le controparti alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 200 oltre iva e cpa e rimborso cu, da distrarsi a afavore del procuratore antistatario
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11904/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto 15 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500003389 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20905/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11904/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso avviso di accertamento n. 19332500003389, notificato in data 18/04/2025, relativo alla TARI per l'anno 2023 per un importo totale di € 651,00.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per carenza del presupposto TARI, per sussistenza di plurime sentenze inter partes in merito alla accertata carenza del presupposto oggettivo, per avvenuto pagamento della Tari anno 2023, per assoluto difetto dell'atto impugnato e per mancato riscontro della richiesta di annullamento in autotutela.
Il Comune di Gragnano e la Publiservizi srl non si sono costituiti in giudizio.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto, sia il Comune di Gragnano che la Publiservizi srl non costituendosi in giudizio, non hanno potuto confutare quanto correttamente dimostrato dal ricorrente che ha anche allegato sentenza a proprio favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sez. 3 di Napoli depositata il 12/7/24 dalla quale si evince chiaramente che il ricorrente non risulta essere proprietario di alcun immobile in Gragnano, in quanto è residente col proprio nucleo familiare in Indirizzo_1 e l'immobile è di proprietà esclusiva della moglie Nominativo_1.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le controparti alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 200 oltre iva e cpa e rimborso cu, da distrarsi a afavore del procuratore antistatario