Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 05/02/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1297/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti CAPO LILIA e TAFURO MARIA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22-2-24, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “Odx spento, osx v.n. 1/20 scarso NMCL, esiti asportazione melanoma Reg. Temporale sx in follow up, glaucoma”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU in quanto, a suo dire, viziata da diverse contraddizioni diagnostico-valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta.
Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia dava atto che alla visita non si evidenziavano alterazioni delle facoltà cognitive (cfr. esame obiettivo del sistema nervoso e psichico: “paziente vigile, orientato a tratti nei parametri spazio-temporali. Colloquio e Cont comportamento nella norma, memoria passata e recente conservate. negativo.”) né tantomeno una difficoltà alla deambulazione (cfr. esame obiettivo generale: “condizioni generali buone, colorito roseo di cute e mucose visibili, masse muscolari normotonotrofiche. Stazione eretta e deambulazione possibili autonomamente”). Ebbene, le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Stante l'assenza di documentazione successiva attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della parte, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Va infatti rilevato che né dal certificato di visita psichiatrica del 25-11-24 né da quello del
Dipartimento di Salute mentale dell'ASL Na 3 sud del 22-1-25 si evincono elementi tali da far ritenere seriamente compromessa la capacità del soggetto di attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita, dandosi meramente atto di un disturbo ansioso depressivo che per quanto grave, da quanto emerge, non è tale da annientare la predetta capacità, anche in considerazione del controllo farmacologico della patologia;
inoltre neppure dal certificato del 24-1-25 si evincono in ragione della condizione di ipovedenza del soggetto elementi tali da integrare i requisiti per beneficiare della provvidenza invocata, né tanto meno parte ricorrente ha chiarito in che modo tale documentazione attesterebbe un reale aggravamento delle condizioni della parte, anche a volere tacere che il , alla luce di quanto dallo stesso riferito al CTU, è stato già Pt_1 valutato cieco parziale, condizione per la quale percepisce l'apposita indennità. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Atteso che parte ricorrente non ha dimostrato di versare nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esenzione per assenza di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo o allo stesso allegata, attesa tuttavia la materia del contendere, la qualità delle parti e le risultanze dell'accertamento peritale in merito alle condizioni di salute comunque compromesse della parte, si reputa equo tuttavia compensare le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e compensa le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Fucci