Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 13/2023 RG lavoro
TRA
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Marco Luzi e Antonio
Cimmino
Appellante principale-appellato incidentale
E
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Sabino Carpagnano CP_1
Appellata principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 luglio 2022 il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di dichiarava l'illegittimità della pretesa restitutoria CP_1
CP_ avanzata nei confronti di quest'ultima dall' - avente ad oggetto i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati dall'1 dicembre 2017 al 30 giugno 2021, di cui l' lamentava il Pt_1
carattere indebito in relazione alla revoca del beneficio assistenziale di fatto intervenuta in data 30
CP_ maggio 2021, a seguito di visita di revisione del 29 novembre 2017 - quindi condannava l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei non corrisposti al titolo in questione a partire dall'1 luglio 2021, oltre accessori di legge e spese di lite.
erogate indebitamente, in relazione al nuovo accertamento sanitario intervenuto nel novembre 2017, fosse necessario un provvedimento formale di revoca della provvidenza economica, laddove secondo un costante orientamento dei Giudici di legittimità siffatto provvedimento aveva carattere meramente ricognitivo. L'appellante ha, pertanto, insistito per la riforma integrale della sentenza impugnata o, in subordine, nella parte in cui contemplava la condanna di esso al pagamento Pt_1 in favore dell'originaria ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento non corrisposti a partire dall'1 luglio 2021, anziché dal mese di ottobre 2021, posto che solo in quest'ultima data era stata ripristinata la prestazione, a seguito di domanda amministrativa inoltrata il 15 settembre 2021.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale ha chiesto, CP_1 per l'ipotesi di ritenuta non spettanza dell'indennità di accompagnamento a partire dal 29 novembre
2017, accertarsi la diversa data di decorrenza del beneficio assistenziale, comunque anteriore all'ottobre 2021; in ogni caso, escludersi la ripetibilità delle somme percepite in buona fede al detto titolo sino alla data della comunicazione del 30 maggio 2021, con vittoria di spese di lite.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Si condivide l'argomento speso dall' odierno appellante in merito alla valenza Pt_1
essenziale - onde stabilire il carattere indebito delle somme erogate all'originaria ricorrente a titolo di ratei di indennità di accompagnamento - dell'accertamento medico inerente alla sussistenza o meno del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'ottenimento della prestazione in discorso.
Vero è, infatti, che l'affermazione del diritto soggettivo alla prestazione assistenziale in discorso è per legge condizionata alla verifica, di carattere medico-sanitario, in ordine all'effettiva ricorrenza di uno stato invalidante, tale da determinare l'impossibilità assoluta del soggetto di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana, laddove i requisiti formali del provvedimento che neghi tale beneficio, o ne disponga la revoca, non rilevano ai fini dell'accertamento condotto dall'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, notoriamente investita della cognizione in via principale dei rapporti giuridici e in via meramente incidentale degli atti amministrativi.
Tanto chiarito, il CTU all'uopo nominato in questo grado di giudizio si è espresso univocamente nel senso di riconoscere l'originaria ricorrente portatrice di un complesso morboso di tale gravità, dal punto di vista clinico e funzionale, da giustificarne il giudizio medico legale in termini di soggetto“Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana”, sin dal marzo 2014, epoca di presentazione dell'istanza amministrativa.
Il Collegio non ha motivo di dissentire dalla valutazione del nominato CTU, frutto di accurate indagini condotte con metodo corretto, tenuto conto, oltretutto, che le parti interessate non hanno formulato osservazioni e non hanno additato specifici profili di criticità dell'elaborato peritale.
Alla luce dei suesposti motivi, l'appello principale va rigettato in quanto nessuna indebita erogazione dei ratei di indennità di accompagnamento può dirsi avvenuta in danno dell'Istituto e, viceversa, l'originaria ricorrente ha conservato ininterrottamente il requisito sanitario necessario e sufficiente a giustificare le erogazioni in argomento per l'intero lasso temporale dedotto in causa;
tale argomento assorbe ogni altra questione sollevata anche in via incidentale condizionata dall'appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna CP_ l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellata in complessivi euro
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente