Articolo 3 della Legge 26 novembre 1951, n. 1727
Articolo 2
Versione
24 febbraio 1952
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 marzo 1950 conformemente all'art. 13

Entrata in vigore il 24 febbraio 1952