Articolo 155 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 135Articolo 156
Versione
31 dicembre 2019
Art. 155. Compensazione 1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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