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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3612/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(c.f.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Termini Imerese via Falcone e Borsellino n. 39, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Ficarra, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore/opponente
contro
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Termini Imerese via Vittorio Emanuele n.87, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Costanza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuta/opposta
OGGETTO: opposizione a d.i. n. 259/2019 – mantenimento coniuge e figli
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 23.01.2025 al contenuto delle quali si rinvia, e come da verbale di udienza del 4.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'8.11.2019, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 259/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
14.03.2019 e notificato l'8.04.2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della SI.ra
, la complessiva somma di €. 8.338,28, oltre interessi come da domanda e spese di Controparte_1 lite, per l'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento e della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla coniuge separata nell'interesse dei figli, dovuti in forza dell'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese il 18.01.2018 e pubblicata il 22.01.2018, nell'ambito del procedimento (R.G. 2570/2017) di separazione personale dei coniugi.
Nel predetto atto di citazione l'attore, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto compiuta dall'ufficiale giudiziario presso la precedente residenza anagrafica dell'opponente, sita in Termini Imerese via del Mazziere n.73, nelle forme dall'art.140
c.p.c., stante l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato dalla SI.ra ; l'attore, Controparte_1 infatti, riferiva di essersi già trasferito alla data di notifica del decreto, eseguita l'8.04.2019, presso altro indirizzo, sito in Termini Imerese c.da Patteri, circostanza comprovata dal certificato storico di residenza prodotto e facilmente conoscibile dall'odierna opposta.
In forza di tali argomentazioni, evidenziava, dunque, l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta dal SI. dopo aver avuto conoscenza, solo in data 24.10.2019 a mezzo e- Pt_1 mail ordinaria da parte dello , dell'iniziativa giudiziale assunta dalla Controparte_2
SI.ra . Controparte_1
Nel merito, invece, deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria dell'opposta, per carenza di prova scritta del credito azionato;
in relazione alle somme ingiunte a titolo di mantenimento dal mese di agosto 2017 al mese di gennaio 2018, l'attore specificava di aver provveduto, pur trovandosi in difficoltà economiche, al pagamento di ciascuna mensilità seppur in misura ridotta ( € 350,00 invece di € 700,00), per un importo complessivo versato a favore della SI.ra di € 2.100,00 Controparte_1
(€350,00 x 6 mensilità). Sul presupposto di quanto esposto e documentato, l'odierno opponente evidenziava di esser debitore di € 2.100,00, e non di € 2.800,00 come sostenuto da controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere per la somma eccedente illegittimamente ingiunta. In relazione alle somme ingiunte a titolo di spese straordinarie, ritenute non riconducibili alla prole, oltre che ingiustificate, l'opponente lamentava di aver sempre ricevuto richieste di rimborso per spese già effettuate ma non preventivamente comunicate;
infine, puntualizzava che “le uniche somme apparentemente dovute, laddove non si desse importanza alla circostanza dell'assenza di una preventiva comunicazione, ammontano a complessivi Euro 627,10 con conseguente cessazione della materia del contendere per la somma eccedente di Euro 1625,26 illegittimamente ingiunta”. In ordine alle somme ingiunte a titolo di spese per i consumi Enel, l'attore eccepiva che le stesse non potevano in alcun modo esser rimborsate, essendo stati pagati spontaneamente dall'opposta, in assenza di preventiva richiesta all'odierno opponente.
Pertanto, concludeva chiedendo “in accoglimento dell'opposizione col presente atto proposta, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 259/19 ai sensi dell'art. 649 c.p.c.:
a) in via pregiudiziale e di rito, revocare ovvero dichiarare nullo, inefficace o comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, per nullità della notificazione;
b) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, previa ogni necessaria declaratoria di nullità, la inammissibilità, la improcedibilità e comunque la infondatezza delle domande spiegate da
nei confronti del concludente, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente Controparte_1
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
c) con vittoria di spese del giudizio e con condanna dell'opposto al risarcimento dei danni in favore dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e ritenersi non dovute le somme ingiunte, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2020 si costituiva in giudizio l'opposta,
[...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, proposta in CP_1 violazione del termine di cui all'art 650 co. 3 c.p.c.
Nel merito contestava in fatto e diritto tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, evidenziava di aver effettuato le opportune ricerche anagrafiche, prima di procedere alla notifica del decreto opposto, nonostante l'obbligo del SI. di comunicare eventuali mutamenti di residenza, dimora o Pt_1
domicilio.
Riferiva, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, che la somma ingiunta, pari ad, €
2.800,00 era stata richiesta dalla moglie in seguito all'inammissibile pignoramento delle somme versate a titolo di mantenimento dei figli, disposto dal SI. al fine di recuperare le spese Pt_1
processuali sostenute per una procedura esecutiva promossa dal medesimo nei confronti della SI.ra
, risultata soccombente. CP_1
In ordine alle spese Enel, l'opposta attribuiva al SI. l'obbligo di provvedere al pagamento Pt_1 dell'utenza, avendo lo stesso mantenuto, dal mese di gennaio 2018 al mese di novembre 2018, il possesso della casa coniugale, precisando, inoltre, di esser stata costretta al pagamento delle utenze a lui intestate per evitare l'interruzione del servizio elettrico. In riferimento alle spese straordinarie riconducibili alla prole, evidenziava la superfluità della loro preventiva comunicazione, essendo le stesse “frutto di una scelta educativa a suo tempo concordata dai coniugi che devono continuare a mantenere ed educare la prole esattamente come prima della separazione, preservando lo stile di vita cui il figlio era abituato “.
Ciò premesso, concludeva chiedendo: “1)- preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibiltà della proposta opposizione perché elevata dopo lo spirare del termine di cui all'art 650 -comma terzo- cpc;
2)- ritenere e dichiarare che è debitore di della somma di € 8.338,28 Parte_1 Controparte_1 maggiorata degli interessi dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento nonché delle spese di ingiunzione già liquidate dal Tribunale;
3)-provvedere in ordine alle spese processuali, in applicazione dell'articolo 91 del codice di rito civile.
Salvo ed impregiudicato restando ogni altro diritto nella forma più ampia e generale.”
Con provvedimento del 17.09.2020 il G.I., allora assegnatario del fascicolo, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni
Con comparsa di costituzione, depositata in data 31.01.2022, si costituiva il nuovo difensore dell'attore, riportandosi alle difese spiegate in corso di causa dal precedente procuratore.
All'esito dell'uidenza del 23.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con decreto del 10.5.2025, veniva disposta la rimessione sul ruolo del G.I., con invito alle parti di produrre in giudizio “copia della comunicazione inviata a mezzo e-mail, in data
24.10.2019, da parte dello al SI. , menzionata dalle Controparte_2 CP_2 Parte_1 parti ma non allegata agli atti”.
Infine, all'udienza del 4.6.2025, i procuratori delle parti, dato atto di non aver rinvenuto la documentazione richiesta, hanno insistito negli atti già depositati e la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 cpc, in quanto già assegnati prima della rimessine sul ruolo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente ammissibilità della presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Parte attrice ha documentalmente provato che la notifica del D.I. n. 259/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 14.03.2019 è stata effettuata, in data 08.04.2019, presso un indirizzo anagrafico ove il SI. , all'epoca della notifica, non era più residente, essendosi lo stesso trasferito, a far Pt_1 data dal 27.03.2019, in Termini Imerese, Contrada Patteri. Sebbene l'odierna opposta si fosse premurata di richiedere certificato di residenza del SI. , aggiornato alla data del 19.03.2019, e Pt_1
il decreto ingiuntivo di cui si discute sia stato passato per la notifica nella medesima data 19.03.2019, pur tuttavia la data che rileva ai fini della corretta ricezione da parte del destinatario è quella indicata sulla relata di notifica compilata dall' la quale reca, quale momento della notifica, ai sensi Pt_2 dell'art. 140 c.p.c., la data del 9.04.2019, momento in cui il debitore ingiunto, odierno opponente, risultava effettivamente già trasferito.
La Suprema Corte, in più occasioni, ha ribadito che “La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40102; Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4529).
Ed ancora, è stato osservato che “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
(di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ. n. 10386/2012).
Orbene, sulla scorta di quanto osservato e della documentazione allegata dalle parti, deve concludersi che parte opponente abbia adeguatamente provato di non aver avuto tempestiva conoscenza del D.I.
n. 259/2019, per irregolarità della notificazione, risultando, quindi, legittimato alla proposizione della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Parte opposta, ha, altresì, eccepito la tardività della presente opposizione, ai sensi del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., evidenziando che “Nello stesso atto di opposizione l'opponente deduce di avere avuto conoscenza del procedimento esecutivo a far tempo dal 24 ottobre 2019 e, pertanto, da quel momento devono decorrere i 10 giorni per la valida proposizione dell'azione intrapresa, termine perentorio che è andato a scadere inesorabilmente il 4 novembre 2019”.
Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione;
termine che, secondo costante orientamento, non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma (Cass. civ. n. 17759/2011).
Dall'esame dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato dalla SI.ra , introduttivo della CP_1
procedura esecutiva iscritta al numero 1208/2019 R.G. Esec., emerge che anche il pignoramento presso terzi è stato notificato al , in data 28.10.2019, all'indirizzo di via Mazziere n. 73, in Pt_1
Termini Imerese, presso il quale lo stesso non era più residente a far data 27.03.2019.
L'odierno opponente ha evidenziato, nel proprio atto introduttivo, di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in data 24.10.2019 “a seguito di comunicazione a mezzo e-mail da parte dello
presso cui risulta domiciliato l'Avv. Giovanni Costanza, difensore Controparte_2 della SI.ra ” ma di aver avuto conoscenza del pignoramento presso terzi soltanto Controparte_1
attraverso una mail inviata dal proprio datore di lavoro, Allianz in data 6.11.2019. CP_3
Orbene, alla luce dei principi giuridici già evidenziati, non appare condivisibile l'eccezione di tardività mossa da parte opposta, secondo la quale i 10 giorni, per la valida proposizione dell'azione intrapresa, dovrebbero farsi decorrere dalla data del 24.10.2019, in quanto, a tale data, l'opponente non aveva avuto ancora conoscenza del primo atto di esecuzione che, come ben noto, si identifica con l'atto di pignoramento, essendo stato notiziato solo della sussistenza del procedimento monitorio instaurato dalla controparte. Ed infatti, in assenza di copia della comunicazione asseritamente inviata a mezzo e-mail, in data 24.10.2019, da parte dello al SI. Controparte_2 Pt_1
, non è stata fornita alcuna prova che lo stesso fosse già a conoscenza della notifica dell'atto di
[...]
pignoramento.
Ed invero, tale conoscenza è avvenuta solo in data 6.11.20219, a seguito della mail con la quale
, in qualità di terzo pignorato, ha trasmesso al SI. l'atto Controparte_4 Pt_1
di pignoramento presso terzi notificato il data 23.10.2019 e da tale data deve farsi decorrere il termine di dieci giorni, invero rispettato, di cui all'art.650 cpc. Sulla scorta di quanto evidenziato, anche l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dall'attore non appare meritevole di accoglimento,
Passando all'esame del merito, deve in primo luogo evidenziarsi che, in relazione alle somme dovute dal SI. per il mantenimento del coniuge e dei figli in forza dell'ordinanza presidenziale del Pt_1
18.01.2018, in relazione alle quali non è in contestazione la debenza ma il quantum dovuto,
l'opponente ha documentalmente provato di avere corrisposto per i mesi da agosto 2017 a gennaio
2018 la complessiva somma di €. 2.100,00, a fronte di un dovuto di €. 4.200,00; rispetto all'importo ingiunto di €. 2.800,00, rimane inevasa la somma residua di €. 2.100,00.
In ordine poi alla sussistenza dei presupposti originari per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, deve osservarsi che in tema di mantenimento e spese sostenute per i figli, l'ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, affinché un coniuge ottenga dall'altro il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la prole, di importo però non preventivamente stabilito, è subordinata al previo accertamento giudiziale dell'esistenza del credito e della sua esatta quantificazione, tenuto conto del fatto che il provvedimento che ha pronunciato la separazione o il divorzio costituisce, in astratto, titolo esecutivo, ma non può fondare la richiesta di rimborso per somme dovute a titolo di spese straordinarie a causa della incertezza ed illiquidità del credito che si pretende di attuare (cfr. Cass.
29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; 24.2.2011, n. 4543; Cass, n. 6297/2014; Cass. 07.02.2014, n.
2815).
Il principio è applicabile al caso di specie, in cui è in contestazione proprio la richiesta di rimborso delle “spese straordinarie” genericamente e non specificamente indicate in seno all'ordinanza presidenziale del 18.01.2018.
Nel caso di specie, infatti, sebbene in forza della predetta ordinanza, l'opponente sia obbligato a pagare la metà delle spese straordinarie concernenti i figli, tale provvedimento giudiziario non rappresenta fonte documentale idonea a rendere certo e liquido il diritto da esso portato, per essere necessaria la verifica della riconducibilità degli esborsi sostenuti a quelli contemplati dal titolo.
L'accertato difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato impone, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò non esime, tuttavia, questo Tribunale dal dovere di entrare nel merito della pretesa creditoria originariamente azionata da attraverso la richiesta Controparte_1
di emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, dal momento che, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. n. 7448 del 7 luglio
1993), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Orbene, dal preliminare esame del titolo giudiziale in forza del quale il creditore agisce oggi per il recupero delle somme asseritamente anticipate per “spese straordinarie”, risulta che, in seno all'ordinanza presidenziale nell'ambito della procedura di separazione giudiziale dei coniugi, era stato previsto l'obbligo per i coniugi di contribuire, nella misura del 50%, “alle spese mediche, scolastiche, di istruzione e straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli”.
Si impone, in primo luogo, il vaglio della natura delle c.d. “spese straordinarie”, tenuto conto del fatto che il legislatore non ne fornisce una nozione, né è possibile rinvenire alcuna fonte normativa che consenta di individuare criteri generali atti a differenziare le spese straordinarie da quelle ordinarie.
Il linea generale, per una migliore intelligenza della causa, deve essere osservato che le spese ordinarie, ricomprese nell'assegno di mantenimento, risultano essere quelle necessarie riferite alle normali eSIenze di vita dei figli, mentre le c.d. spese straordinarie esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, come accertato e considerato in un dato momento storico e, pertanto, non possono essere ricomprese forfettariamente nell'assegno di mantenimento, determinandosi, altrimenti, una violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento. In altri termini, le spese c.d. “straordinarie” sarebbero tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie.
Sul tema, quello della distinzione tra le spese ordinarie e le spese c.d. straordinarie, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di distinguere tra “a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso
i caratteri della certezza, liquidità ed eSIibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle eSIenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.” (Cass. Ordinanza n. 379 del
13/01/2021; Cass., n. 10290/2023).
Inoltre, deve essere osservato come l'intestato Tribunale, al fine di individuare criteri di contribuzione per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, tramite linee guida condivise e applicabili ai conteziosi sorti in ordine a contrasti circa le spese sostenute per la prole, ha SIlato in data
15.02.2022 un Protocollo con il locale ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati, denominato “Protocollo su spese extra assegno”, il quale si conforma al prevalente, e anzidetto, orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Fatta questa doverosa distinzione, deve ulteriormente osservarsi che, tra le spese straordinarie, devono ritenersi “obbligate”, ossia non soggette ad una previa concertazione, quelle derivanti da scelte già concordate dai genitori (es. frequentazione di studi universitari) ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Alla luce di tali previsioni si osserva che, contrariamente a quanto argomentato dall'opponente, le spese sostenute dall'opposta SI.ra relative a tasse e costi di iscrizione all'università pubblica CP_1
(allegati f06 e h08), quelle relative all'acquisto di libri (allegato l10), le spese mediche inerenti all'acquisto di farmaci e per gli occhiali da vista (allegati l10, m11, n12) rientrano nelle spese
“mediche, scolastiche e di istruzione” cui i coniugi erano obbligati nella misura del 50% con l'ordinanza presidenziale del 18.01.2018. Inoltre, tenuto conto del già menzionato Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, e in difetto di espressa previsione in seno alla più volte richiamata ordinanza presidenziale, devono ritenersi straordinarie ed “obbligatorie”, ossia non soggette a previa concertazione, le spese di cui al D.I. opposto relative agli spostamenti extraurbani, giustificati dall'eSIenza di raggiungere la sede universitaria (e05, g07, i09, m11 e n12). In relazione a tale ultima voce, si evidenzia, infatti, come il detto Protocollo, in uso presso l'intestato Tribunale, annoveri, tra le spese ordinarie, solo quelle attinenti al trasporto urbano (tessera autobus-metro e carburante).
Si precisa che l'importo complessivamente dovuto dal SI. per le spese sopra specificate Pt_1 ammonta complessivamente ad €. 2.745,67, tenuto conto della circostanza per cui alcune delle predette spese non risultano provate, in assenza di scontrini o altre attestazioni di avvenuto pagamento allegate dalla SI.ra , la quale si è limitata, in particolare in relazione ad alcune spese per CP_1
Per_ l'acquisto di farmaci per i figli e a produrre in giudizio solo dei biglietti recanti Per_2
appunti per farmaci e relativi costi, privi di alcun valore probatorio. Infine, in ordine alle somme ingiunte per le spese relative ai consumi di energia elettrica riferiti alla casa coniugale deve evidenziarsi come non risulta provata l'effettiva fruizione della fornitura da parte del SI. , né possono trarsi elementi utili e decisivi dall'ordinanza di reintegra dello stesso Pt_1 Pt_1 nel possesso dell'immobile, emessa dall'intestato Tribunale in data 20.06.2017, inadeguata a fornire qualsivoglia elemento probatorio in relazione all'effettivo utilizzo della casa e delle relative utenze.
Pertanto, tali somme dovranno essere decurtate dall'importo complessivamente richiesto con il procedimento monitorio.
In conseguenza di quanto sopra, in parziale accoglimento della presente opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 259/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 14.03.2019 e notificato l'8.4.2019, per la somma complessiva di €. 8.338,28 oltre alle spese legali ed agli esborsi del procedimento monitorio, giacché il credito vantato non può dirsi sussistente nella misura indicata nel decreto medesimo (Cass. Civ. n. 15339/2000; Trib. Sassari n. 886/2022).
L'opponente, nondimeno, è tenuto al pagamento a favore dell'opposta, per le ragioni meglio esposte, delle spese dovute per il mantenimento, al netto di quanto già corrisposto, e delle spese straordinarie
(di cui agli allegati f06, h08, l10, m11, n12, e05, g07, i09), per un importo complessivo di €. 4.845,67 oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
***
Avuto riguardo all'esito della lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di revoca del d.i. e della condanna di parte opponente alla corresponsione di somma inferiore all'importo richiesto appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite e condannare l'opponente al pagamento nella misura del 50% delle spese di lite in favore di parte convenuta, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e successivi modifiche (“scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00”- valori medi).
È opportuno evidenziare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del suddetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: -in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, revoca il decreto ingiuntivo n. 259/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il CP_1
14.03.2019 e notificato l'8.04.2019;
-dichiara l'opponente tenuto al pagamento a favore della parte opposta della somma Parte_1 di €. 4.845,67 oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo;
-compensa nella misura della metà le spese del giudizio nei rapporti tra le parti e condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta della restante metà, che liquida Parte_1 in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da versarsi a favore dell'Erario stante l'ammissione di al Patrocinio a . Controparte_1 Controparte_5
Così deciso in Termini Imerese il 16.6.2025
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola