Articolo 4 della Legge 11 dicembre 2000, n. 381
Articolo 3Articolo 5
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4 gennaio 2001
Art. 4. 1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata al "Parco nazionale della pace" e degli edifici esistenti sono finalizzate alle attivita' previste dall'articolo 1. 2. Il progetto di sistemazione dell'area del "Parco nazionale della pace" e' redatto a cura del comune di Stazzema e approvato in conformita' al piano regolatore generale e alle norme urbanistiche. 3. Il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3 collabora con i competenti organi del Ministero della difesa. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2001