Art. 10-ter. ((Monitoraggio previsioni)) (( 1. L'Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall' articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 svolge le attivita' previste dall' articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Il Governo fornisce allo stesso Ufficio le informazioni necessarie per la valutazione delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.
2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono resi pubblici secondo modalita' e tempi stabiliti dall'Ufficio parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione dei documenti di finanza pubblica e sono opportunamente considerati per l'elaborazione di successivi documenti.
3. Qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonche' le eventuali azioni che intende intraprendere. ))
2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono resi pubblici secondo modalita' e tempi stabiliti dall'Ufficio parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione dei documenti di finanza pubblica e sono opportunamente considerati per l'elaborazione di successivi documenti.
3. Qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonche' le eventuali azioni che intende intraprendere. ))