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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/08/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1591/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1591/24 promossa da:
(codice fiscale: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(codice fiscale: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano C.F._2
Marano ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del predetto difensore giuste procure alle liti in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29 ottobre 1983 in Roma (RM), (atto n. 1470, parte 2, serie A, anno
1983).
I ricorrenti hanno dedotto che dalla unione coniugale è nato in data [...],
[...]
. Per_1
Con sentenza n. 201/2024 depositata il 30.10.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti. All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
SULLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in (00065) Fiano Romano (Rm), alla Via Prato della Corte, 6, resta assegnata alla Sig.ra . Parte_1
Il Sig. già, prima di oggi, ha provveduto a rilasciare il predetto immobile Parte_2
e ad a-sportare dalla predetta abitazione tutti gli oggetti e gli effetti personali e nelle more, ove non avesse ancora provveduto in tal senso, procedere con il cambio della propria residenza.
SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore , minorenne, studente e non autosufficiente, viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo paritetico la responsabilità genitoriale, cosicché tut-te le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute do-vranno essere adottate di comune accordo dai genitori.
Per volontà concorde dei coniugi, il minore vivrà in collocazione stabile presso il Per_1 domicilio della madre.
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA
Il Sig. avrà il diritto/dovere di incontrare il figlio domiciliato presso Parte_2
l'altro coniuge e permanere con lo stesso. A tal fine, la Sig.ra si impegna Parte_1 ad agevolare e comunque non ostacolare in alcun modo i rapporti del figlio con il padre, quale genitore non collocatario ed il Sig. potrà vedere e tenere con sé il Parte_2 figlio minore: nei week-end, a fine settimana alternati, a partire dalle ore 08.00 del sabato, per poi ricondur-lo presso il suo stabile domicilio alle ore 20.00 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana, per due pomeriggi (il martedì ed il giovedì), dall'uscita da scuola per poi riaccompagnare il minore presso il suo stabile domicilio entro le ore 20.00; durante le festività Natalizie, ad anni alterni, dal giorno della chiusura delle scuole sino al pomeriggio del 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività Pasquali con il medesimo criterio di equa alternanza, e cioè dal giorno della chiusura delle scuole fino alla domenica di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino alla data di rientro a scuola. Ogni anno il Sig. trascorrerà, con il proprio figlio, il giorno del proprio compleanno, fatti Parte_2 salvi gli impegni scolastici del minore. Analoga previsione per la Sig.ra , Parte_1 per quanto riguarda il giorno del proprio compleanno. Durante le ferie estive i coniugi trascorreranno unitamente al proprio figlio 15 (quindici) giorni consecutivi, periodo da concordare entro il giorno 30 di aprile di ogni anno.
E' fatto espresso obbligo ad entrambi i genitori di comunicare l'uno all'altra il luogo,
l'indirizzo ed il recapito di telefonia fissa, ove esistente, delle località in cui trascorreranno i periodi di festività / vacanza.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI
Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio , versando alla Sig.ra Parte_2 Per_1
, a tale titolo, la somma di €. 300,00 (trecento/00) mensili, entro il giorno Parte_1
15 (cinque) di ogni mese, restando inteso che il suddetto obbligo di mantenimento non subirà limitazioni o riduzioni durante i periodi che i figli trascorreranno con il padre. Anche la predetta somma sarà og-getto di automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. e la Sig.ra ripartiranno nella misura del 50% Parte_2 Parte_1 ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, che dovranno comunque essere preventivamente concorda-te e documentate, convenendo in queste ricomprese tutte le spese mediche, tutte quelle scolastiche e tutte quelle ludico – ricreative, (quali, a titolo indicativo e non esaustivo, spese mediche e visite specialistiche anche periodiche di controllo, sportive, libri e materiale scolastico, gite scolastiche, sport, etc.).
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
n. 201/2024 depositata il 30.10.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e che hanno contratto matrimonio il 29 ottobre 1983 in
[...] Parte_2
Roma (RM) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune (atto n. 1470, parte 2, serie A, anno 1983);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Roma ove l'atto risulta trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1591/24 promossa da:
(codice fiscale: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(codice fiscale: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano C.F._2
Marano ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del predetto difensore giuste procure alle liti in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29 ottobre 1983 in Roma (RM), (atto n. 1470, parte 2, serie A, anno
1983).
I ricorrenti hanno dedotto che dalla unione coniugale è nato in data [...],
[...]
. Per_1
Con sentenza n. 201/2024 depositata il 30.10.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti. All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
SULLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in (00065) Fiano Romano (Rm), alla Via Prato della Corte, 6, resta assegnata alla Sig.ra . Parte_1
Il Sig. già, prima di oggi, ha provveduto a rilasciare il predetto immobile Parte_2
e ad a-sportare dalla predetta abitazione tutti gli oggetti e gli effetti personali e nelle more, ove non avesse ancora provveduto in tal senso, procedere con il cambio della propria residenza.
SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore , minorenne, studente e non autosufficiente, viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo paritetico la responsabilità genitoriale, cosicché tut-te le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute do-vranno essere adottate di comune accordo dai genitori.
Per volontà concorde dei coniugi, il minore vivrà in collocazione stabile presso il Per_1 domicilio della madre.
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA
Il Sig. avrà il diritto/dovere di incontrare il figlio domiciliato presso Parte_2
l'altro coniuge e permanere con lo stesso. A tal fine, la Sig.ra si impegna Parte_1 ad agevolare e comunque non ostacolare in alcun modo i rapporti del figlio con il padre, quale genitore non collocatario ed il Sig. potrà vedere e tenere con sé il Parte_2 figlio minore: nei week-end, a fine settimana alternati, a partire dalle ore 08.00 del sabato, per poi ricondur-lo presso il suo stabile domicilio alle ore 20.00 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana, per due pomeriggi (il martedì ed il giovedì), dall'uscita da scuola per poi riaccompagnare il minore presso il suo stabile domicilio entro le ore 20.00; durante le festività Natalizie, ad anni alterni, dal giorno della chiusura delle scuole sino al pomeriggio del 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività Pasquali con il medesimo criterio di equa alternanza, e cioè dal giorno della chiusura delle scuole fino alla domenica di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino alla data di rientro a scuola. Ogni anno il Sig. trascorrerà, con il proprio figlio, il giorno del proprio compleanno, fatti Parte_2 salvi gli impegni scolastici del minore. Analoga previsione per la Sig.ra , Parte_1 per quanto riguarda il giorno del proprio compleanno. Durante le ferie estive i coniugi trascorreranno unitamente al proprio figlio 15 (quindici) giorni consecutivi, periodo da concordare entro il giorno 30 di aprile di ogni anno.
E' fatto espresso obbligo ad entrambi i genitori di comunicare l'uno all'altra il luogo,
l'indirizzo ed il recapito di telefonia fissa, ove esistente, delle località in cui trascorreranno i periodi di festività / vacanza.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI
Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio , versando alla Sig.ra Parte_2 Per_1
, a tale titolo, la somma di €. 300,00 (trecento/00) mensili, entro il giorno Parte_1
15 (cinque) di ogni mese, restando inteso che il suddetto obbligo di mantenimento non subirà limitazioni o riduzioni durante i periodi che i figli trascorreranno con il padre. Anche la predetta somma sarà og-getto di automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. e la Sig.ra ripartiranno nella misura del 50% Parte_2 Parte_1 ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, che dovranno comunque essere preventivamente concorda-te e documentate, convenendo in queste ricomprese tutte le spese mediche, tutte quelle scolastiche e tutte quelle ludico – ricreative, (quali, a titolo indicativo e non esaustivo, spese mediche e visite specialistiche anche periodiche di controllo, sportive, libri e materiale scolastico, gite scolastiche, sport, etc.).
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
n. 201/2024 depositata il 30.10.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e che hanno contratto matrimonio il 29 ottobre 1983 in
[...] Parte_2
Roma (RM) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune (atto n. 1470, parte 2, serie A, anno 1983);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Roma ove l'atto risulta trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio