Sentenza breve 25 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/10/2021, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 01268/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento della -OMISSIS- del 2/9/2021 e notificato in data 7/9/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, in qualità di datrice di lavoro, in data 10/08/2020, ha avviato la pratica di emersione, ai sensi dell’art. 103, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, a favore di -OMISSIS-, nel settore del lavoro domestico.
La-OMISSIS-, con provvedimento -OMISSIS-del 02.09.2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di emersione presentata, sulla scorta delle seguenti ragioni:
-con nota del 25/06/2021 i due soggetti predetti sono stati convocati presso la -OMISSIS- per il 08/07/2021 al fine di produrre la documentazione prevista per la definizione dell’istanza;
- in occasione della convocazione, la lavoratrice ha presentato una prova di presenza in Italia, anteriore alla data del 8 marzo 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.l. n. 34/2020, consistente in un documento dell'-OMISSIS- — Uff. Anagrafe Assistiti C.U.N., risultato non veritiero a seguito di accertamenti svolti;
- la produzione di documenti falsi o contraffatti, fermo restando l'accertamento delle eventuali responsabilità penali da parte delle autorità competenti, comporta come automatica conseguenza, l'inammissibilità dell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 75, d.p.r. n. 445 del 2000;
- può essere omessa la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis , l. n. 241/1990, dall'istruttoria compiuta essendo emerso in maniera incontrovertibile che il documento presentato per attestare la prova di presenza in Italia è risultato non veritiero e che, quindi, gli interessati nessun valido contributo istruttorio avrebbero potuto fornire al riguardo.
Avverso il predetto provvedimento -OMISSIS- ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 30 settembre 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. sarebbe erroneo il riferimento all’art. 75, d.p.r. n.. 455/2000, tale disposizione concernendo la decadenza da un beneficio ottenuto, laddove, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha concesso il “beneficio” richiesto; inoltre, la P.a. avrebbe avuto tutti i documenti e gli elementi per poter accogliere la domanda di emersione anche senza il documento contraffatto e avrebbe potuto revocare il beneficio solo nel caso in cui la concessione del permesso di soggiorno fosse dipesa esclusivamente dal documento non veritiero; in particolare, tra i documenti utili per l’accoglimento della domanda, a disposizione della P.a., vi erano -OMISSIS- (recante data di ingresso in Italia in data 12.10.2015, senza data di uscita successiva), il contratto stipulato dallo straniero per l’attivazione di-OMISSIS- (concluso in Italia in data 13.10.2015), nonché documentazione medica del 2017 inviata dal commercialista della datrice di lavoro, sicché, la -OMISSIS- non avrebbe nemmeno dovuto chiedere ulteriori documenti, essendo già in possesso della prova certa della presenza del richiedente in Italia prima del marzo 2020;
2. nell’art. 103, commi 8 e 9, d.l. 34/2020, sono indicati i casi di inammissibilità delle istanze e tra essi non vi rientrano le eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta, in specie laddove sussistano altri elementi per poter accogliere l’istanza di emersione;
3. la P.a. avrebbe violato l’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, posto che, nel caso di specie, il documento contestato non era l’unico astrattamente idoneo a provare la presenza del richiedente in Italia, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto inoltrare il preavviso di rigetto, anche per permettere al datore di lavoro di conoscere (e, quindi, valutare e difendersi) dell’avvenuto deposito a sua insaputa da parte del lavoratore di un documento mendace.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Preliminarmente, va rilevato come il rilievo del Ministero, in ordine alla data “13 settembre 2020” presente sulla procura ad litem di parte ricorrente, sia sostanzialmente privo di rilevanza, atteso che si tratta all’evidenza di un mero “refuso” o errore materiale, dal testo della procura risultando chiaramente il riferimento al provvedimento impugnato in giudizio.
Sempre in via preliminare va rilevato come la legittimazione e l’interesse a ricorrere in capo alla ricorrente sussistono in quanto lo stesso art. 103, d.l. n. 34 del 2020, configura una chiara situazione di interesse legittimo pretensivo in capo non solo al lavoratore, ma anche al datore di lavoro nella speculare prospettiva di potere, il primo, esercitare attività lavorativa e con ciò ottenere un titolo di soggiorno, e il secondo, usufruire dell’attività lavorativa strumentalmente ottenendo il rilascio del medesimo titolo di soggiorno.
Nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, l. n. 241 del 1990, nella formulazione vigente ratione temporis , <<il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis>>.
Pertanto, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non può essere giustificata dal fatto che dall'istruttoria compiuta risulterebbe <<in maniera incontrovertibile che il documento presentato per attestare la prova di presenza in Italia è risultato non veritiero e che quindi - gli interessati nessun valido contributo istruttorio avrebbero potuto fornire al riguardo>>.
L’Amministrazione, nel caso di specie, ha errato in quanto, per l’omissione dei motivi ostativi ex art. 10 bis , non è ammessa la clausola di salvezza del comma 2 dell’art. 21 octies , il contraddittorio procedimentale dovendo essere garantito pienamente nei procedimenti ad istanza di parte come quello in contestazione.
Tanto più nel caso di specie, laddove parte ricorrente avrebbe potuto, in ordine alla effettiva rilevanza ostativa della dichiarazione falsa, opporre sia argomenti di natura giuridica, sia la sussistenza di ulteriore documentazione astrattamente utile a giustificare una eventuale decisione favorevole della P.a.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento, dovendo l’Amministrazione procedere al riesercizio del potere nel rispetto delle garanzie offerte dall’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.
In tal senso, non è possibile procedere all’esame del secondo motivo di ricorso, in considerazione del carattere assorbente del vizio relativo alla mancata applicazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, cui consegue, sostanzialmente, la necessità che l’Amministrazione si esprima nuovamente e alla luce di tutti gli elementi anche documentali eventualmente offerti da parte ricorrente, con conseguente limite per l’intestato Tar di decidere allo stato, in conformità all’art. 34, comma 2, cpv, c.p.a.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti stranieri indicati in epigrafe e in motivazione, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.