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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 21.1.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4304 - 2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto per procura speciale alle liti Parte_1 in atti
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vito Alfonso
[...]
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: ricostruzione di carriera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.6.2021, – premesso di aver prestato, in qualità di Parte_1 docete di scuola dell'infanzia, attività lavorativa alle dipendenze del in virtù di plurimi contratti di CP_2 lavoro a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 1992/1993 e sino all'anno scolastico 2007/2008
(venendo, poi, immessa in ruolo a decorrere dall'1.9.2008) – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, lamentando di aver percepito, in forza dei suddetti contratti, la retribuzione base prevista per il personale scolastico al primo ingresso in ruolo e deducendo, altresì, aver ottenuto una ricostruzione della carriera solo parziale, non essendo stato considerato interamente il periodo di lavoro svolto a tempo determinato.
Aggiungeva che, in forza della sentenza del Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro n. 1241/2016, passata in giudicato, era stata riconosciuta in suo favore la progressione stipendiale a far data dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, limitatamente al periodo di precariato.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) accerti che l'art. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale DOCENTE della scuola è in contrasto pagina 1 di 4 con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 485 dello stesso decreto, è utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro anni e per la quota residua rilevi a fini giuridici ed economici nei limiti dei due terzi e che viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato e, conseguentemente, una volta accertate le violazioni della richiamata clausola 4, disponga la disapplicazione della/e norma/e di diritto interno in contrasto con la direttiva e, per l'effetto, 2) dichiari il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio (giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo - ascrivendogli la seguente anzianità alla predetta data: 10 anni, 6 mesi e 23 giorni e con collocamento della medesima parte nella conseguenziale posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato); 3) condanni il in persona del Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive dal 01.09.2008 (data di immissione in ruolo ai fini giuridici CP_3 ed economici), conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994”. Vinte le spese di lite.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, aderiva alla prospettazione di calcolo contenuta CP_1 in ricorso, eccependo la prescrizione “con riguardo all'erogazione di eventuali somme arretrate, decorrenti dal quinquennio precedente la data d'introduzione del ricorso”. Chiedeva altresì la compensazione delle spese di lite.
Istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui in epigrafe – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Giova premettere che, con sentenza n. 1241/2016, pronunciata in data 18.2.2016, il Tribunale di
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, ha statuito esclusivamente sulla domanda di progressione economica avanzata dall'odierna parte ricorrente nel relativo procedimento, condannando il al CP_2 pagamento degli scatti di anzianità spettanti in relazione all'anzianità di servizio maturata nel periodo antecedente all'immissione in ruolo (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Difatti, dal complessivo tenore della pronuncia si evince che in quella sede era stata chiesta dalla Pt_1 soltanto la declaratoria del diritto al riconoscimento a fini retributivi dell'anzianità di servizio, che ben pagina 2 di 4 poteva formare oggetto di autonoma domanda prima dell'immissione in ruolo (Cass. Sez. Lav.n.
31992/2019).
Nel presente giudizio si discute, invece, della ricostruzione - asseritamente solo parziale e ridotta - della carriera, sicchè, non ravvisandosi alcuna preclusione pro iudicato, stante la diversità degli elementi costitutivi delle due azioni (con particolare riferimento al petitum ed alla causa petendi), l'odierna domanda giudiziale può essere senz'altro esaminata nel merito.
2.2. Fatta questa premessa, la questione sottoposta all'odierno vaglio deve essere risolta nel senso che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine
a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019).
A tanto, deve darsi atto, ha mostrato di adeguarsi l'Amministrazione resistente, tenuto conto che, nella memoria di costituzione, ha riconosciuto alla parte ricorrente l'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni
10, mesi 6 e giorni 23, come azionata in ricorso.
Da quanto precede discende, altresì, la condanna del al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera ed al collocamento della medesima parte nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia acquisita in forza dell'intero servizio prestato (sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato), con salvezza – per il periodo successivo all'immissione in ruolo – della progressione stipendiale già riconosciuta alla data di cessazione dell'ultimo contratto a termine. Tanto nei limiti della prescrizione, pacificamente quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., essendosi azionato il diritto al pagamento di differenze retributive, il cui termine decorre sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 575, secondo cui: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”).
Va inoltre tenuto conto del fatto che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca pagina 3 di 4 tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076;
Cass., 24 settembre 1996, n. 8430; Cass., del 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 16 gennaio 1993, n. 546).
Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal interrotta in data 24.9.2020, ossia a decorrere dal CP_2
24.9.2015.
Sulle somme spettanti a titolo di differenze retributive compete, infine, la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n.
412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994.
3. Le spese di lite vengono compensate in misura di un terzo, atteso il parziale accoglimento della domanda relativa al pagamento delle differenze retributive. Per il resto seguono la soccombenza del e si CP_2 liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di lavoro, valore indeterminabile – bassa complessità), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4304/2021 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, in misura pari ad anni 10, mesi 6 e giorni 23;
b) condanna il collocare la parte ricorrente nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta CP_2 ricostruzione della carriera;
c) condanna il al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi come per legge, nei CP_2 limiti della prescrizione quinquennale (come in motivazione);
d) condanna il alla refusione di due terzi delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per CP_2
l'intero, in euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
compensa tra le parti il residuo terzo.
Così deciso in Foggia, all'esito dell'udienza del 21.1.2025
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 21.1.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4304 - 2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto per procura speciale alle liti Parte_1 in atti
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vito Alfonso
[...]
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: ricostruzione di carriera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.6.2021, – premesso di aver prestato, in qualità di Parte_1 docete di scuola dell'infanzia, attività lavorativa alle dipendenze del in virtù di plurimi contratti di CP_2 lavoro a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 1992/1993 e sino all'anno scolastico 2007/2008
(venendo, poi, immessa in ruolo a decorrere dall'1.9.2008) – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, lamentando di aver percepito, in forza dei suddetti contratti, la retribuzione base prevista per il personale scolastico al primo ingresso in ruolo e deducendo, altresì, aver ottenuto una ricostruzione della carriera solo parziale, non essendo stato considerato interamente il periodo di lavoro svolto a tempo determinato.
Aggiungeva che, in forza della sentenza del Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro n. 1241/2016, passata in giudicato, era stata riconosciuta in suo favore la progressione stipendiale a far data dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, limitatamente al periodo di precariato.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) accerti che l'art. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale DOCENTE della scuola è in contrasto pagina 1 di 4 con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 485 dello stesso decreto, è utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro anni e per la quota residua rilevi a fini giuridici ed economici nei limiti dei due terzi e che viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato e, conseguentemente, una volta accertate le violazioni della richiamata clausola 4, disponga la disapplicazione della/e norma/e di diritto interno in contrasto con la direttiva e, per l'effetto, 2) dichiari il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio (giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo - ascrivendogli la seguente anzianità alla predetta data: 10 anni, 6 mesi e 23 giorni e con collocamento della medesima parte nella conseguenziale posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato); 3) condanni il in persona del Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive dal 01.09.2008 (data di immissione in ruolo ai fini giuridici CP_3 ed economici), conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994”. Vinte le spese di lite.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, aderiva alla prospettazione di calcolo contenuta CP_1 in ricorso, eccependo la prescrizione “con riguardo all'erogazione di eventuali somme arretrate, decorrenti dal quinquennio precedente la data d'introduzione del ricorso”. Chiedeva altresì la compensazione delle spese di lite.
Istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui in epigrafe – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Giova premettere che, con sentenza n. 1241/2016, pronunciata in data 18.2.2016, il Tribunale di
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, ha statuito esclusivamente sulla domanda di progressione economica avanzata dall'odierna parte ricorrente nel relativo procedimento, condannando il al CP_2 pagamento degli scatti di anzianità spettanti in relazione all'anzianità di servizio maturata nel periodo antecedente all'immissione in ruolo (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Difatti, dal complessivo tenore della pronuncia si evince che in quella sede era stata chiesta dalla Pt_1 soltanto la declaratoria del diritto al riconoscimento a fini retributivi dell'anzianità di servizio, che ben pagina 2 di 4 poteva formare oggetto di autonoma domanda prima dell'immissione in ruolo (Cass. Sez. Lav.n.
31992/2019).
Nel presente giudizio si discute, invece, della ricostruzione - asseritamente solo parziale e ridotta - della carriera, sicchè, non ravvisandosi alcuna preclusione pro iudicato, stante la diversità degli elementi costitutivi delle due azioni (con particolare riferimento al petitum ed alla causa petendi), l'odierna domanda giudiziale può essere senz'altro esaminata nel merito.
2.2. Fatta questa premessa, la questione sottoposta all'odierno vaglio deve essere risolta nel senso che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine
a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019).
A tanto, deve darsi atto, ha mostrato di adeguarsi l'Amministrazione resistente, tenuto conto che, nella memoria di costituzione, ha riconosciuto alla parte ricorrente l'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni
10, mesi 6 e giorni 23, come azionata in ricorso.
Da quanto precede discende, altresì, la condanna del al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera ed al collocamento della medesima parte nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia acquisita in forza dell'intero servizio prestato (sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato), con salvezza – per il periodo successivo all'immissione in ruolo – della progressione stipendiale già riconosciuta alla data di cessazione dell'ultimo contratto a termine. Tanto nei limiti della prescrizione, pacificamente quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., essendosi azionato il diritto al pagamento di differenze retributive, il cui termine decorre sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 575, secondo cui: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”).
Va inoltre tenuto conto del fatto che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca pagina 3 di 4 tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076;
Cass., 24 settembre 1996, n. 8430; Cass., del 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 16 gennaio 1993, n. 546).
Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal interrotta in data 24.9.2020, ossia a decorrere dal CP_2
24.9.2015.
Sulle somme spettanti a titolo di differenze retributive compete, infine, la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n.
412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994.
3. Le spese di lite vengono compensate in misura di un terzo, atteso il parziale accoglimento della domanda relativa al pagamento delle differenze retributive. Per il resto seguono la soccombenza del e si CP_2 liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di lavoro, valore indeterminabile – bassa complessità), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4304/2021 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, in misura pari ad anni 10, mesi 6 e giorni 23;
b) condanna il collocare la parte ricorrente nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta CP_2 ricostruzione della carriera;
c) condanna il al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi come per legge, nei CP_2 limiti della prescrizione quinquennale (come in motivazione);
d) condanna il alla refusione di due terzi delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per CP_2
l'intero, in euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
compensa tra le parti il residuo terzo.
Così deciso in Foggia, all'esito dell'udienza del 21.1.2025
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
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