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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/08/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 30 GIUGNO 2025
N. 690 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DI BENEDETTO MARIA, l'Avv. MICELI WALTER ( ); l'Avv. C.F._2
RINALDI GIOVANNI E l'Avv. GANCI FABIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA LINCOLN 5 92024 92024 CANICATTI'
- RICORRENTE -
contro
Contr
(C.F. ) P.IVA_1 con l'Avv. CASO SIMONA e l'Avv. MONACO CATERINA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA BORGOVICO, 171 22100 COMO
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 3 luglio 2023, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Como il per sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.131,56 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16 e, conseguentemente, condannare il Controparte_3
di 7
[...] al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre CP_2 interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente, in risposta alla memoria depositata dall'Amministrazione, ha modificato la domanda con nota del 25 giugno 2025, chiedendo, in particolare, di accertare il diritto a percepire, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16, la somma complessiva di € 3.482,96.
Come risulta dalla documentazione di causa, – docente di Scuola Secondaria – Parte_1 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e, in particolare, nel corso dei seguenti Anni Scolastici:
a.s. 2013/2014 - contratto dal 20.09.2013 al 30.06.2014, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “L. Des Ambrois” di Oulx (TO) TORC00101A- contratto dal 22.10.2013 al
30.06.2014, per n. 6 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato
“Giovanna Plana” di Torino (TO) TORI030002;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 25.09.2014 al 30.06.2015, per n. 10 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “L. Des Ambrois” di Oulx (TO) TORC00101A; - contratto dal
01.10.2014 al 30.06.2015, per n. 8 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore
Professionale “Bodoni Paravia” di Torino (TO) TORI0103019;
- a.s. 2015/2016 - contratto dal 17.09.2015 al 30.06.2016, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Professionale “Bodoni Paravia” di Torino (TO) TORI0103019;
Con il presente giudizio, la lavoratrice deduce di aver maturato il diritto a percepire, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/26 la somma di € 3.482,96.
Rivendica, quindi, il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti.
*** * ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente pagina 2 di 7 fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In più, risulta di rilievo l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 che prevede “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Sicché, ai sensi del comma 54 menzionato, vi è l'indicazione, per tutto il personale docente, di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, salvo quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Il Supremo Collegio ha rammentato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del
06 maggio 2016, n.95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003,
n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed
Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). pagina 3 di 7 La lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro.
Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Parte ricorrente si duole di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne. Avuto riguardo a questa specifica doglianza, deve richiamarsi la Corte di Cassazione nella parte in cui ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n.
2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un pagina 4 di 7 simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Non avendo il Ministero dimostrato di avere invitato la ricorrente a godere delle ferie residue, avvisandola nel contempo - in modo accurato e in tempo utile - che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, le dev'essere riconosciuto il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, il ricorrente ha dedotto che “- nell'anno scolastico
2013/14 parte ricorrente ha fruito, come confermato dagli atti difensivi e dai documenti versati da controparte, di 3 giorni di ferie a richiesta (IIS DES AMBROIS 12.02.2014, 18.02.2014, 05.05.2024). Parte ricorrente, invece, durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale della Lombardia, non ha fruito di altri giorni di ferie.
Ora, riformulando il calcolo alla luce della documentazione versata in atti da controparte con le note difensive, parte ricorrente per l'a.s. 2013/14 - ha prestato servizio per 252 giorni - ha maturato 21,00 giorni di ferie (252 giorni per 30 diviso 360) - ha fruito di 3 giorni di ferie ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i 18,00 giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti quale differenza della sottrazione dai 21,00 giorni di ferie maturati dei 3,00 giorni di ferie fruiti, per un importo di
€ 1.209,96 (21,00 giorni di ferie residui x € 67,22 indennità giornaliera per ferie non godute);
- nell'anno scolastico 2014/15 parte ricorrente ha fruito, come confermato dagli atti difensivi e dai documenti versati da controparte, di 5 giorni di ferie a richiesta (IIS DES AMBROIS 09.12.2014, 19.05.2014, IIS BODONI 10.11.2014,
18.05.2015, 20.05.2015). Parte ricorrente, invece, durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale, non ha fruito di altri giorni di ferie. Ora, riformulando il calcolo alla luce della documentazione versata in atti da controparte con le note difensive, parte ricorrente per l'a.s. 2014/15 - ha prestato servizio per 273 giorni - ha maturato 22,75 giorni di ferie (273 giorni per 30 diviso 360) - ha fruito di 5 giorni di ferie ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i 17,75 giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti quale differenza della sottrazione dai
22,75 giorni di ferie maturati dei 5,00 giorni di ferie fruiti, per un importo di € 1.193,16 (17,75 giorni di ferie residui x €
67,22 indennità giornaliera per ferie non godute);
- nell'anno scolastico 2015/16 parte ricorrente ha fruito, come confermato dagli atti difensivi e dai documenti versati da controparte, di 8 giorni di ferie a richiesta (IIS BODONI 09.10.2015, 04.12.2015, 21.12.2015, 05.05.2016,
06.05.2016, 09.05.2016, 10.05.2016, 18.06.2016). Parte ricorrente, invece, durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale non ha fruito di altri giorni di ferie. Ora, riformulando il calcolo alla luce della documentazione versata in atti da controparte con le note difensive, parte ricorrente per l'a.s. 2015/16 - ha prestato servizio per 288 giorni - ha maturato 24,00 giorni di ferie (288 giorni per 30 diviso 360) - ha fruito di 8 giorni di ferie ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i 16,00 giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti quale differenza della sottrazione dai 24,00 giorni di ferie maturati dei 8,00 giorni di ferie fruiti, per un importo di € 1.079,84 (16,00 giorni di ferie residui x € 67,22 indennità giornaliera per ferie non godute)”. pagina 5 di 7 Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente che può tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite: giornate delle quali parte ricorrente ha tenuto conto, provvedendo alla rideterminazione della domanda.
Ciò premesso, come è noto, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS.
UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente si è limitata a contestare i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, ritenendo che i docenti assunti con contratto a tempo determinato fruirebbero delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e che, pertanto, in mancanza di una specifica richiesta da parte dell'interessato, non sussisterebbe il diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Tuttavia, tale impostazione difensiva non può essere condivisa, in quanto non tiene conto dei principi consolidati in materia, secondo cui il mero decorso del periodo di sospensione delle attività didattiche non può automaticamente essere equiparato alla fruizione effettiva delle ferie da parte del lavoratore, né può escludere il diritto all'indennità sostitutiva ove tali ferie non risultino concretamente godute né espressamente richieste, soprattutto in assenza di un formale provvedimento datoriale di assegnazione.
Per questi motivi
, parte resistente deve essere condannata a corrispondere a il Parte_1 complessivo importo di € 3.482,96 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, pagina 6 di 7 condanna il a corrispondere a il complessivo Controparte_4 Parte_1 importo di € 3.482,96 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_4
€ 1030,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 4 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 7 di 7
N. 690 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DI BENEDETTO MARIA, l'Avv. MICELI WALTER ( ); l'Avv. C.F._2
RINALDI GIOVANNI E l'Avv. GANCI FABIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA LINCOLN 5 92024 92024 CANICATTI'
- RICORRENTE -
contro
Contr
(C.F. ) P.IVA_1 con l'Avv. CASO SIMONA e l'Avv. MONACO CATERINA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA BORGOVICO, 171 22100 COMO
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 3 luglio 2023, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Como il per sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.131,56 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16 e, conseguentemente, condannare il Controparte_3
di 7
[...] al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre CP_2 interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente, in risposta alla memoria depositata dall'Amministrazione, ha modificato la domanda con nota del 25 giugno 2025, chiedendo, in particolare, di accertare il diritto a percepire, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16, la somma complessiva di € 3.482,96.
Come risulta dalla documentazione di causa, – docente di Scuola Secondaria – Parte_1 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e, in particolare, nel corso dei seguenti Anni Scolastici:
a.s. 2013/2014 - contratto dal 20.09.2013 al 30.06.2014, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “L. Des Ambrois” di Oulx (TO) TORC00101A- contratto dal 22.10.2013 al
30.06.2014, per n. 6 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato
“Giovanna Plana” di Torino (TO) TORI030002;
- a.s. 2014/2015 - contratto dal 25.09.2014 al 30.06.2015, per n. 10 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “L. Des Ambrois” di Oulx (TO) TORC00101A; - contratto dal
01.10.2014 al 30.06.2015, per n. 8 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore
Professionale “Bodoni Paravia” di Torino (TO) TORI0103019;
- a.s. 2015/2016 - contratto dal 17.09.2015 al 30.06.2016, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Professionale “Bodoni Paravia” di Torino (TO) TORI0103019;
Con il presente giudizio, la lavoratrice deduce di aver maturato il diritto a percepire, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/26 la somma di € 3.482,96.
Rivendica, quindi, il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti.
*** * ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente pagina 2 di 7 fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In più, risulta di rilievo l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 che prevede “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Sicché, ai sensi del comma 54 menzionato, vi è l'indicazione, per tutto il personale docente, di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, salvo quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Il Supremo Collegio ha rammentato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del
06 maggio 2016, n.95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003,
n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed
Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). pagina 3 di 7 La lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro.
Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Parte ricorrente si duole di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne. Avuto riguardo a questa specifica doglianza, deve richiamarsi la Corte di Cassazione nella parte in cui ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n.
2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un pagina 4 di 7 simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Non avendo il Ministero dimostrato di avere invitato la ricorrente a godere delle ferie residue, avvisandola nel contempo - in modo accurato e in tempo utile - che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, le dev'essere riconosciuto il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, il ricorrente ha dedotto che “- nell'anno scolastico
2013/14 parte ricorrente ha fruito, come confermato dagli atti difensivi e dai documenti versati da controparte, di 3 giorni di ferie a richiesta (IIS DES AMBROIS 12.02.2014, 18.02.2014, 05.05.2024). Parte ricorrente, invece, durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale della Lombardia, non ha fruito di altri giorni di ferie.
Ora, riformulando il calcolo alla luce della documentazione versata in atti da controparte con le note difensive, parte ricorrente per l'a.s. 2013/14 - ha prestato servizio per 252 giorni - ha maturato 21,00 giorni di ferie (252 giorni per 30 diviso 360) - ha fruito di 3 giorni di ferie ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i 18,00 giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti quale differenza della sottrazione dai 21,00 giorni di ferie maturati dei 3,00 giorni di ferie fruiti, per un importo di
€ 1.209,96 (21,00 giorni di ferie residui x € 67,22 indennità giornaliera per ferie non godute);
- nell'anno scolastico 2014/15 parte ricorrente ha fruito, come confermato dagli atti difensivi e dai documenti versati da controparte, di 5 giorni di ferie a richiesta (IIS DES AMBROIS 09.12.2014, 19.05.2014, IIS BODONI 10.11.2014,
18.05.2015, 20.05.2015). Parte ricorrente, invece, durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale, non ha fruito di altri giorni di ferie. Ora, riformulando il calcolo alla luce della documentazione versata in atti da controparte con le note difensive, parte ricorrente per l'a.s. 2014/15 - ha prestato servizio per 273 giorni - ha maturato 22,75 giorni di ferie (273 giorni per 30 diviso 360) - ha fruito di 5 giorni di ferie ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i 17,75 giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti quale differenza della sottrazione dai
22,75 giorni di ferie maturati dei 5,00 giorni di ferie fruiti, per un importo di € 1.193,16 (17,75 giorni di ferie residui x €
67,22 indennità giornaliera per ferie non godute);
- nell'anno scolastico 2015/16 parte ricorrente ha fruito, come confermato dagli atti difensivi e dai documenti versati da controparte, di 8 giorni di ferie a richiesta (IIS BODONI 09.10.2015, 04.12.2015, 21.12.2015, 05.05.2016,
06.05.2016, 09.05.2016, 10.05.2016, 18.06.2016). Parte ricorrente, invece, durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale non ha fruito di altri giorni di ferie. Ora, riformulando il calcolo alla luce della documentazione versata in atti da controparte con le note difensive, parte ricorrente per l'a.s. 2015/16 - ha prestato servizio per 288 giorni - ha maturato 24,00 giorni di ferie (288 giorni per 30 diviso 360) - ha fruito di 8 giorni di ferie ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i 16,00 giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti quale differenza della sottrazione dai 24,00 giorni di ferie maturati dei 8,00 giorni di ferie fruiti, per un importo di € 1.079,84 (16,00 giorni di ferie residui x € 67,22 indennità giornaliera per ferie non godute)”. pagina 5 di 7 Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente che può tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite: giornate delle quali parte ricorrente ha tenuto conto, provvedendo alla rideterminazione della domanda.
Ciò premesso, come è noto, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS.
UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente si è limitata a contestare i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, ritenendo che i docenti assunti con contratto a tempo determinato fruirebbero delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e che, pertanto, in mancanza di una specifica richiesta da parte dell'interessato, non sussisterebbe il diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Tuttavia, tale impostazione difensiva non può essere condivisa, in quanto non tiene conto dei principi consolidati in materia, secondo cui il mero decorso del periodo di sospensione delle attività didattiche non può automaticamente essere equiparato alla fruizione effettiva delle ferie da parte del lavoratore, né può escludere il diritto all'indennità sostitutiva ove tali ferie non risultino concretamente godute né espressamente richieste, soprattutto in assenza di un formale provvedimento datoriale di assegnazione.
Per questi motivi
, parte resistente deve essere condannata a corrispondere a il Parte_1 complessivo importo di € 3.482,96 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, pagina 6 di 7 condanna il a corrispondere a il complessivo Controparte_4 Parte_1 importo di € 3.482,96 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_4
€ 1030,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 4 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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