Art. 1.
Il contributo annuo di lire 8.600.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 800 , e' elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.
Il contributo annuo di lire 8.600.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 800 , e' elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.