Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 93/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 13.1.2020 e vertente t r a
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Empedocle nella piazza Mozart, rappresentato e difeso dall'avv. , Parte_2
ATTORE-OPPONENTE
e
(p.i. ) in persona del rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Milano nel foro Buonaparte n. 12, e per essa la procuratrice (c.f. Controparte_2
), in persona del procuratore con sede legale in Milano nel foro P.IVA_2 CP_3
Buonaparte n. 12, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati.
CONVENUTA-OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da atto di citazione in opposizione: “1) Ritenere e dichiarare,
preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione
processuale in capo a mancando la prova che il credito oggetto di causa Controparte_1
1
circolari della Banca d'Italia.
2) Conseguentemente respingere le domande proposte da a mezzo del suo CP_1
procuratore Controparte_2
3) Gradatamente ritenere e dichiarare la prescrizione estintiva dell'asserito credito azionato.
4) Ritenere e dichiarare la nullità/inefficacia dei contratti bancari azionati, poiché pervasi da
clausole inefficaci, vessatorie o nulle, sia ai sensi dell'art. 1341 c.c., sia ai sensi del codice
del consumo, non espressamente sottoscritte dall'opponente e per le quali non vi è stata alcuna trattativa individuale, in palese violazione del codice del consumo, stante, peraltro,
che l'opponente non ha mai ricevuto alcun documento informativo, alcuna copia di
qualsivoglia contratto e neppure alcun estratto conto da parte della banca.
5) Accertare e dichiarare la sussistenza di anatocismo e, per l'effetto, dichiarare la nullità
della clausola di determinazione degli interessi ex artt. 1283, 1418, 1419 c.c.
6) Ritenere e dichiarare l'usurarietà del tasso di interessi applicato per i motivi in citazione
e, per l'effetto, dichiarare nulle ai sensi dell'art. 1815, 2° co. del cod. civ. le disposizioni
contrattuali (se esistenti) che prevedono il pagamento degli interessi sulle somme a debito e
condannare la convenuta al rimborso degli interessi ingiustamente percepiti, per ciascun
anno o frazione di anno dalla data del finanziamento, ovvero disporre CTU che determini,
previo ordine di esibizione alla “banca” di tutta la movimentazione relativa al finanziamento
a partire dalla data di apertura, l'esatta posizione debitoria o creditoria, espungendo le voci
di costo riconducibili anche ai sensi della legge 108/96 e succ. mod., alla voce interessi e
tenendo conto che sulle somme ingiustamente percepite dalla banca vanno calcolati gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
7) Ove non assorbita nelle precedenti domande, ritenere e dichiarare l'illegittimità
dell'applicazione del tasso ultralegale di interessi per mancanza della forma scritta;
2 8) Ove non assorbita dalle precedenti domande ritenere e dichiarare l'illegittimità del calcolo
delle commissioni, delle spese, dei premi assicurativi e di ogni altro addebito inefficace e illegittimo risultante dagli estratti conto.
9) Ritenere e dichiarare: a) nulla l'applicazione di interessi al tasso ultralegale, fin
dall'apertura dei rapporti in questione;
b) Nullo il sistema di capitalizzazione degli interessi
applicati ai contratti stipulati;
c) Nulla l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto,
di spese, oneri, commissioni e balzelli vari;
d) Nulla l'applicazione delle valute sulle
operazioni di versamento.
10) Per l'effetto, revocare l'opposto D.I. n° 1103/2019 emesso in data 02.11.2019 dal
Tribunale di Agrigento, depositato in data 11.11.2019, notificato il 02.12.2019.
11) Conseguentemente ritenere e dichiarare non dovute le somme riportate nel ricorso per
ingiunzione e, previa nomina di CTU contabile, determinare il nuovo saldo.
12) Condannare l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente pagate per le
superiori causali con rivalutazione monetaria, interessi legali dall'indebito al soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno, ex art 1224 2° comma c.c., derivante dal mancato
reinvestimento delle somme per cui è causa nel processo produttivo: danno pari al 10%
annuale sulle medesime, o quant'altro equitativamente determinato.
13) Ritenere e dichiarare il comportamento della banca convenuta contrario alla buona fede,
alla correttezza, alla diligenza professionale e fonte di responsabilità contrattuale per i motivi sinora esposti.
14) Per l'effetto condannare la banca convenuta al risarcimento del danno emergente e del
lucro cessante sopra specificati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo.
15) Ritenere e dichiarare quale illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. il
comportamento della convenuta descritto in narrativa, nonché l'applicazione del tasso di
usura e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale in narrativa specificato, anche per essere stato oggetto di usura o alla diversa o maggior
somma complessiva che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa.
3 16) Vittoria di spese e compensi con distrazione in favore dell'istante avvocato antistatario”.
Per la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1103/2019,
R.G. n. 2508/2019, del 11/11/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento, stante la ricorrenza
dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa
formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1103/2019, R.G. n. 2508/2019, del 11/11/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1
in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1
all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Sulla domanda riconvenzionale
In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della societá CP_1
in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. .
[...] Parte_1
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
In via uleriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda
riconvenzionale formulata dal Sig. , condannare la societá al Parte_1 Controparte_1
pagamento del minor importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, chiedeva la Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 1103/2019, emesso l'11.11.2019, con il quale il Tribunale di Agrigento gli aveva ingiunto il pagamento di € 7.036,84, oltre interessi al saggio legale
4 dalla domanda fino al soddisfo, nonché le spese e competenze del procedimento liquidate in € 145,50 per spese ed € 460,00 per diritti e onorario di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore di A fondamento delle proprie difese, l'opponente Controparte_1
preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità della società
opposta ritenendo inidonea la pubblicazione degli avvisi di cessione dei crediti in Gazzetta
Ufficiale a dimostrare l'esistenza dei contratti di cessione ed il loro contenuto;
affermava pertanto il difetto di prova quanto alla circostanza che il credito opposto fosse oggetto del contratto. In secondo luogo, deduceva la inammissibilità e nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata allegazione documentale. Eccepiva la prescrizione del diritto credito e di non avere mai ricevuto atti idonei a interromperne il decorso;
lamentava la natura vessatoria delle clausole contrattuali e di non averle sottoscritte. Nel merito deduceva l'usurarietà degli interessi debitori, l'indeterminatezza dell' e del tasso di mora, Pt_3
la mancata ricezione di documenti informativi, copia del contratto ed estratti conto nonché
la violazione del divieto di anatocismo. Sotto altro profilo, chiedeva il Parte_1
risarcimento del danno derivante da responsabilità da inadempimento rispetto alle clausole della correttezza, buona fede e diligenza professionale nonché extracontrattuale per abuso della posizione dominante e concessione abusiva del credito.
Si costituiva in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1 CP_2
chiedendo preliminarmente concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto delle domande formulate in opposizione perché infondate. In
particolare, deduceva che le difese avversarie sono sprovviste di supporto probatorio e,
quanto alla domanda risarcitoria, rilevava che la presunta condotta illegittima era stata posta in essere da altro soggetto giuridico. Concludeva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 3.5.2021, veniva rigettata la richiesta della provvisoria esecutorietà e assegnato alle parti termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
5 Atteso l'esito negativo, la causa proseguiva mediante istruzione documentale;
indi veniva posta in decisione con i termini cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
1. Sulle questioni preliminari.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione processuale e di titolarità del credito di ritenendo la cessione non opponibile all'opponente, per non Controparte_1
essergli stata notificata, essendo insufficiente il solo avviso pubblicato in G.U.
L'eccezione è infondata.
Giova, preliminarmente, rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che:
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la
valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla
stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei
presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del
10/02/2023 (Rv. 666807 - 02).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio tutti gli atti attestanti le vicende traslative del credito ceduto e in particolare: 1) l'avviso di cessione dato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 145 del 10.12.2016 del portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di – a sua volta cessionaria, in seguito a Controparte_4
plurime cessioni di credito, dell'originario contraente CO di CI (doc. 1 fascicolo monitorio); 2) la procura generale del 5.7.2016, rep. n. 327 e racc. n. 104 con la quale in persona dell'amministratore unico , ha conferito Controparte_1 Controparte_5
procura speciale a per la riscossione, gestione, Parte_4
6 liquidazione, disposizione, l'incasso ed il recupero dei crediti e per porre in essere ogni attività necessaria od opportuna per l'amministrazione dei crediti (doc. 2 fascicolo monitorio); 3) la procura dell'8.11.2017, rep. 932 e racc. 303 con la quale Controparte_2
in persona dell'amministratore unico , ha conferito procura a Controparte_5 CP_3
per la sottoscrizione e negoziazione di transazioni, atti di rinunce, stralci, piani di
[...]
rientro, proposizione di cause e potere di rappresentanza della società in giudizio in ogni fase e grado, poteri in ordine di trascrizioni e annotazioni (doc. 3 fascicolo monitorio); 4)
l'atto di fusione rep. 25786 e racc. 5885 del 22.6.2017 con cui Parte_4
è stata fusa mediante incorporazione in (doc. 4 fascicolo monitorio);
[...] Controparte_2
5) la procura alle liti con cui in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_2
e del procuratore ha conferito mandato agli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea CP_3
Ornati per il presente giudizio;
6) visura camerale di evasione di (doc. 1 Controparte_1
comparsa di risposta); 7) lettera di cessione pro soluto del 12.1.2017 di nei Controparte_1
confronti di (doc. 9 fascicolo monitorio); 8) avviso di ricevimento Parte_1
raccomandata del 23.1.2017 (doc. 4 comparsa di risposta).
Alla luce di tutti questi elementi, deve ritenersi accertata la titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
2. Merito della lite.
Preliminarmente, parte opponente ha genericamente eccepito la prescrizione del diritto di credito opposto. L'eccezione è infondata. Dagli estratti conto si evince che il rapporto in conto corrente ha continuato a sussistere fino quantomeno al 1.10.2008. La diffida del
2015 (doc. 5 parte opposta) ha poi determinato l'interruzione della prescrizione in relazione al saldo negativo in conto corrente.
Nel merito, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo lamentando la natura usuraria di e tasso di mora. In secondo luogo, ha dedotto la vessatorietà delle Pt_3
clausole contrattuali. Sotto altro profilo, ha chiesto la condanna della società convenuta per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
7 I motivi di opposizione sono infondati e vanno rigettati. Dalle risultanze probatorie è
emerso che in data 17.2.1999 aveva chiesto un Parte_5
mutuo chirografario sul conto corrente bancario già intercorrente con il CO di CI,
assistito da garanzie fideiussorie, prestate il 3.1.1997 fino a un importo di 26.000.000 lire.
Il contratto in atti risulta regolarmente firmato dall'opponente così come risulta la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. La
consistenza del credito opposto è comprovata dagli estratti conto certificati ex art. 50 TUB
i quali, nell'ordinario giudizio di cognizione, rivestono valore probatorio dell'ammontare del credito ove l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905
- 01). Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato alcunché di specifico, essendosi limitato a contestare in modo generico il credito vantato dalla società opposta. Del pari,
non meritano accoglimento le doglianze circa il superamento del tasso soglia in quanto anche tali motivi risultano sprovvisti di qualsiasi specifica allegazione (relativa, ad esempio, ai tassi soglia dei periodi di riferimento) e, in ogni caso, di qualsivoglia riscontro probatorio.
Quanto alla richiesta di condanna risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale dell'opposta si osserva un difetto di legittimazione passiva di la quale ha Controparte_1
acquistato il credito derivante da un contratto rispetto alle cui stipulazioni è estranea.
Pertanto, le eccezioni inerenti ai comportamenti tenuti in sede di conclusione del contratto non le sono opponibili né imputabili, rimanendo la responsabilità semmai a carico del contraente cedente. Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale per abuso di posizione dominante a concessione abusiva del credito, la quale andava rivolta nei confronti della banca contraente e che comunque risulta carente di prova.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
8 147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1103/2019 dell'11.11.2019 (R.G. 2508/2019), dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 8.4.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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