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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Lavoro
N.R.G. 2270/2024
Il Giudice ET AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to TRICOLI Parte_1
GIANCARLO
ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.7.2024 chiedeva accertarsi che essa Parte_1
ricorrente aveva prestato attività lavorativa di bracciante agricola alle di- pendenze della Società Agricola San Raimondo dal 06.09.2018 al
31.12.2018 per un totale di 102 giornate lavorative, dal 05.10.2019 al
31.12.2019 per un totale di 64 giornate lavorative, e dal 24.07.2020 al
31.12.2020 per un totale di 122 giornate lavorative con la condanna dell' a reinserirla nell'elenco dei lavoratori agricoli nonché ad acco- CP_1
gliere la domanda di disoccupazione agricola relativa agli anni 2018, 2019
e 2020 conseguentemente revocare il provvedimento con il quale si chiede la restituzione della prestazione già ricevuta “(con riserva di produrre la relativa comunicazione)” (invero mai prodotta).
Infatti, l' con tre distinti provvedimenti di disconoscimento in atti CP_1
aveva appunto disconosciuto i seguenti periodi lavorativi: l'intero 2018; dall' 01.12.2019 al 31.12.2019 e dall' 01.10.2020 al 31.12.2020, il tutto a seguito e per l'effetto di un verbale ispettivo giammai prodotto in atti.
L' , anche all'esito del disposto rinnovo della notifica del ricorso, re- CP_1
stava contumace.
I testi escussi all'udienza del 20.5.2025 (colleghi di lavoro dell'epoca) han- no comprovato il fondamento della domanda attorea la quale tuttavia va accolta solo in parte come da dispositivo (infatti quanto all'indennità di disoccupazione, non risultano invero prodotte le relative domande ammini- strative, così come manca agli atti di causa il prospettato provvedimento di restituzione delle prestazioni già ricevute, provvedimento, tra CP_1
l'altro, che, in tesi, dovrebbe riguardare proprio le predette indennità di di- soccupazione, le quali, dunque, sembrerebbe siano state già percepite).
L'accertata reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spe- se.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie in parte la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
accerta e dichiara che l'istante ha prestato attività lavorativa di bracciante agricola alle dipendenze della Società Agricola San Raimondo dal
06.09.2018 al 31.12.2018 per un totale di 102 giornate lavorative, dal
05.10.2019 al 31.12.2019 per un totale di 64 giornate lavorative, e dal
24.07.2020 al 31.12.2020 per un totale di 122 giornate lavorative;
Pag. 2 di 3 per l'effetto dichiara l' è tenuto alla correlativa iscrizione per tale nu- CP_1
mero di giornate;
condanna l'Istituto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in ra- gione di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
16/12/2025 Il Giudice
ET AS
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 2270/2024
Il Giudice ET AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to TRICOLI Parte_1
GIANCARLO
ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.7.2024 chiedeva accertarsi che essa Parte_1
ricorrente aveva prestato attività lavorativa di bracciante agricola alle di- pendenze della Società Agricola San Raimondo dal 06.09.2018 al
31.12.2018 per un totale di 102 giornate lavorative, dal 05.10.2019 al
31.12.2019 per un totale di 64 giornate lavorative, e dal 24.07.2020 al
31.12.2020 per un totale di 122 giornate lavorative con la condanna dell' a reinserirla nell'elenco dei lavoratori agricoli nonché ad acco- CP_1
gliere la domanda di disoccupazione agricola relativa agli anni 2018, 2019
e 2020 conseguentemente revocare il provvedimento con il quale si chiede la restituzione della prestazione già ricevuta “(con riserva di produrre la relativa comunicazione)” (invero mai prodotta).
Infatti, l' con tre distinti provvedimenti di disconoscimento in atti CP_1
aveva appunto disconosciuto i seguenti periodi lavorativi: l'intero 2018; dall' 01.12.2019 al 31.12.2019 e dall' 01.10.2020 al 31.12.2020, il tutto a seguito e per l'effetto di un verbale ispettivo giammai prodotto in atti.
L' , anche all'esito del disposto rinnovo della notifica del ricorso, re- CP_1
stava contumace.
I testi escussi all'udienza del 20.5.2025 (colleghi di lavoro dell'epoca) han- no comprovato il fondamento della domanda attorea la quale tuttavia va accolta solo in parte come da dispositivo (infatti quanto all'indennità di disoccupazione, non risultano invero prodotte le relative domande ammini- strative, così come manca agli atti di causa il prospettato provvedimento di restituzione delle prestazioni già ricevute, provvedimento, tra CP_1
l'altro, che, in tesi, dovrebbe riguardare proprio le predette indennità di di- soccupazione, le quali, dunque, sembrerebbe siano state già percepite).
L'accertata reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spe- se.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie in parte la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
accerta e dichiara che l'istante ha prestato attività lavorativa di bracciante agricola alle dipendenze della Società Agricola San Raimondo dal
06.09.2018 al 31.12.2018 per un totale di 102 giornate lavorative, dal
05.10.2019 al 31.12.2019 per un totale di 64 giornate lavorative, e dal
24.07.2020 al 31.12.2020 per un totale di 122 giornate lavorative;
Pag. 2 di 3 per l'effetto dichiara l' è tenuto alla correlativa iscrizione per tale nu- CP_1
mero di giornate;
condanna l'Istituto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in ra- gione di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
16/12/2025 Il Giudice
ET AS
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